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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/11/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7501/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baggio Ivette Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Baggio Ivette CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disponga la revisione delle condizioni inerenti all'affidamento dei minori e così Persona_1 Per_2
come attualmente regolamentate con decreto del 04.05.2021 depositato il 05.05.2021 nel procedimento rubricato al n. 5318/2017 RGVG, alle condizioni qui di seguito indicate: a ) disporsi l'affido superesclusivo dei minori e alla madre autorizzandola Persona_1 Persona_3 Parte_1
a prendere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli che resteranno collocati presso la residenza del genitore affidatario con diritto di frequentazione del padre e dovere di contribuzione economica così come statuito nel decreto di cui si chiede la parziale revisione. Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 4 Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c., e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, Per_
, nato il [...] e nato il [...], di cui al decreto di questo Tribunale depositato in Per_2
data 5.5.2021 nel procedimento R.g.n. 5318/2017, allegando:
- che i figli minori sono nati da una relazione sentimentale tra le parti;
- che ha adito, con ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., il Tribunale di Padova al fine di Parte_1
Per_ ottenere la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli e Per_2
- che con decreto n. cronol. 1462/2018, depositato il 10.04.2018 nel procedimento rubricato al n.
5318/2017 R.G.V.G., questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, aveva affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, demandando ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori
(Consultorio di LL ) di disciplinare i tempi e le modalità d'incontro con il padre e disposto che contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di CP_1 ciascun mese, l'importo complessivo di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie elencate;
- che con successivo decreto depositato il 05.05.2021, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, questo Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti: “...dispone l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
la residenza prevalente presso la madre;
il diritto di frequentazione del padre con i minori, lasciato a liberi accordi tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
la continuazione degli interventi di supporto educativo in favore dei minori da parte dei servizi sociali di LL, sino a quando ne ravviseranno la necessità;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 500 al mese ( euro 250 per ciascun figlio ), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Padova;
condanna ex art. 709 ter c.p.c. il sig al risarcimento del danno in favore Per_1 della ricorrente nella misura di euro 2000 ed in favore di ciascun figlio nella misura di euro 1500”;
- che che si è costituito un altro nucleo familiare, non visita ormai da anni i figli minori CP_1
Per_
e se non sporadicamente con qualche contatto telefonico, e questi ultimi non vogliono Per_2
andare dal padre;
pagina 2 di 4 - che il regime di affidamento condiviso non si rivela il più opportuno in quanto la madre si trova spesso in difficoltà soprattutto quando si tratta di firmare documenti per i figli che necessitano della sottoscrizione di entrambi i genitori e prendere le decisioni più importanti che riguardano gli stessi;
- che nulla oppone a che venga modificato il regime di affidamento dei figli da CP_1
condiviso a superesclusivo;
- che è al momento disoccupata, non ha presentato dichiarazione dei redditi negli Parte_1
ultimi anni, vive con i figli assieme ai genitori pensionati, di cui è fiscalmente a carico, percepisce l'assegno unico per i due minori che ammonta a circa € 340,00 mensili, è proprietaria del veicolo
Renault Clio R targata EF353JB, non è proprietaria di beni immobili ed è titolare di un conto corrente presso la;
Controparte_2
- che è al momento disoccupato, vive con la madre, la moglie e la figlia, non ha CP_1
presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi anni e non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati e non è titolare di conti correnti.
Il Giudice delegato ha fissato udienza al fine di chiedere alle parti gli opportuni chiarimenti in ordine al regime di affidamento e frequentazioni concordato e, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Ritiene che l'accordo delle parti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti personalmente in udienza, sia rispondente all'interesse dei figli minori. Benché l'affidamento condiviso sia la soluzione da individuare in via preferenziale ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nondimeno nel caso di specie lo stesso risulterebbe pregiudizievole per i minori in quanto non rispondente alla situazione di fatto, secondo cui
è la madre ad occuparsi in via del tutto esclusiva delle necessità dei ragazzi;
può pertanto disporsi in conformità all'accordo sopra riportato, a modifica delle condizioni di affidamento già stabilite nel provvedimento del 2021 e fermo restando il regime delle frequentazioni ivi stabilito.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi delle parti, come riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni
Per_ di affidamento dei figli minori e di cui al decreto del Tribunale di Padova Per_2
depositato il 5.5.2021 (n. VG 5318/2017);
- nulla sulle spese. pagina 3 di 4 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7501/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baggio Ivette Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Baggio Ivette CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disponga la revisione delle condizioni inerenti all'affidamento dei minori e così Persona_1 Per_2
come attualmente regolamentate con decreto del 04.05.2021 depositato il 05.05.2021 nel procedimento rubricato al n. 5318/2017 RGVG, alle condizioni qui di seguito indicate: a ) disporsi l'affido superesclusivo dei minori e alla madre autorizzandola Persona_1 Persona_3 Parte_1
a prendere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli che resteranno collocati presso la residenza del genitore affidatario con diritto di frequentazione del padre e dovere di contribuzione economica così come statuito nel decreto di cui si chiede la parziale revisione. Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 4 Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c., e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, Per_
, nato il [...] e nato il [...], di cui al decreto di questo Tribunale depositato in Per_2
data 5.5.2021 nel procedimento R.g.n. 5318/2017, allegando:
- che i figli minori sono nati da una relazione sentimentale tra le parti;
- che ha adito, con ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., il Tribunale di Padova al fine di Parte_1
Per_ ottenere la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli e Per_2
- che con decreto n. cronol. 1462/2018, depositato il 10.04.2018 nel procedimento rubricato al n.
5318/2017 R.G.V.G., questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, aveva affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, demandando ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori
(Consultorio di LL ) di disciplinare i tempi e le modalità d'incontro con il padre e disposto che contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di CP_1 ciascun mese, l'importo complessivo di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie elencate;
- che con successivo decreto depositato il 05.05.2021, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, questo Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti: “...dispone l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
la residenza prevalente presso la madre;
il diritto di frequentazione del padre con i minori, lasciato a liberi accordi tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
la continuazione degli interventi di supporto educativo in favore dei minori da parte dei servizi sociali di LL, sino a quando ne ravviseranno la necessità;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 500 al mese ( euro 250 per ciascun figlio ), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Padova;
condanna ex art. 709 ter c.p.c. il sig al risarcimento del danno in favore Per_1 della ricorrente nella misura di euro 2000 ed in favore di ciascun figlio nella misura di euro 1500”;
- che che si è costituito un altro nucleo familiare, non visita ormai da anni i figli minori CP_1
Per_
e se non sporadicamente con qualche contatto telefonico, e questi ultimi non vogliono Per_2
andare dal padre;
pagina 2 di 4 - che il regime di affidamento condiviso non si rivela il più opportuno in quanto la madre si trova spesso in difficoltà soprattutto quando si tratta di firmare documenti per i figli che necessitano della sottoscrizione di entrambi i genitori e prendere le decisioni più importanti che riguardano gli stessi;
- che nulla oppone a che venga modificato il regime di affidamento dei figli da CP_1
condiviso a superesclusivo;
- che è al momento disoccupata, non ha presentato dichiarazione dei redditi negli Parte_1
ultimi anni, vive con i figli assieme ai genitori pensionati, di cui è fiscalmente a carico, percepisce l'assegno unico per i due minori che ammonta a circa € 340,00 mensili, è proprietaria del veicolo
Renault Clio R targata EF353JB, non è proprietaria di beni immobili ed è titolare di un conto corrente presso la;
Controparte_2
- che è al momento disoccupato, vive con la madre, la moglie e la figlia, non ha CP_1
presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi anni e non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati e non è titolare di conti correnti.
Il Giudice delegato ha fissato udienza al fine di chiedere alle parti gli opportuni chiarimenti in ordine al regime di affidamento e frequentazioni concordato e, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Ritiene che l'accordo delle parti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti personalmente in udienza, sia rispondente all'interesse dei figli minori. Benché l'affidamento condiviso sia la soluzione da individuare in via preferenziale ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nondimeno nel caso di specie lo stesso risulterebbe pregiudizievole per i minori in quanto non rispondente alla situazione di fatto, secondo cui
è la madre ad occuparsi in via del tutto esclusiva delle necessità dei ragazzi;
può pertanto disporsi in conformità all'accordo sopra riportato, a modifica delle condizioni di affidamento già stabilite nel provvedimento del 2021 e fermo restando il regime delle frequentazioni ivi stabilito.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi delle parti, come riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni
Per_ di affidamento dei figli minori e di cui al decreto del Tribunale di Padova Per_2
depositato il 5.5.2021 (n. VG 5318/2017);
- nulla sulle spese. pagina 3 di 4 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4