Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 04/05/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2026, proposto da
OD RA JA UD Don, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso e per la declaratoria
a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto alll'istanza-diffida trasmessa in data 6 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
per la conseguente declaratoria
b) dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso
nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A.,
per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con il ricorso in epigrafe, l’odierno istante ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli in relazione all'obbligo di concludere il procedimento di riesame in autotutela, sollecitato da ultimo con formale diffida del 6 novembre 2025.
La vicenda procedimentale può essere così ricostruita:
il ricorrente faceva regolare ingresso in Italia in data 2 ottobre 2023, munito di visto per lavoro subordinato ottenuto a seguito del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli su istanza del datore di lavoro;
tuttavia, il rapporto di lavoro non si perfezionava a causa della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, che non si presentava alle convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno;
successivamente, in data 16 dicembre 2024, la suddetta ditta individuale cessava la propria attività, come da visura dell'Agenzia delle Entrate;
nonostante ciò, la Prefettura di Napoli, con provvedimento del 20 febbraio 2025, disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, denegando contestualmente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 28 febbraio 2025 un'istanza di annullamento in autotutela, evidenziando come la cessazione dell'attività del datore di lavoro costituisse una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, idonea a giustificare il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente adiva questo Tribunale con un precedente ricorso (R.G. n. 2036/2025) avverso il provvedimento di revoca;
nell'ambito di tale giudizio, con ordinanza n. 1182/2025, il Collegio, pur respingendo la domanda cautelare, qualificava espressamente l'istanza di riesame come una "nuova vicenda procedimentale che spetta all’amministrazione definire".
Ciononostante, la Prefettura rimaneva inerte. Il ricorrente, nel frattempo, reperiva una nuova opportunità lavorativa e, pertanto, in data 6 novembre 2025, inviava una formale diffida all'Amministrazione, sollecitando la conclusione del procedimento di riesame e allegando la documentazione relativa al nuovo rapporto di lavoro e alla disponibilità di un alloggio.
Il perdurare del silenzio della Prefettura anche a seguito di tale diffida ha condotto alla proposizione del presente giudizio, con cui si lamenta la violazione dell'obbligo di provvedere e si chiede la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, si dà atto che, come risulta dal verbale dell’udienza camerale, i difensori delle parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa e richiesto la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 117, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo. Il Collegio, pertanto, procede alla decisione immediata della causa nel merito.
3.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
L'azione avverso il silenzio, disciplinata dagli articoli 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo, è volta a sanzionare l'inerzia della Pubblica Amministrazione a fronte di un obbligo di provvedere. Tale obbligo, sancito in via generale dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990, sorge ogni qualvolta un procedimento venga avviato su istanza di parte o d'ufficio. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutte le fattispecie in cui "ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento" e sorga per il privato "una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni" dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 4225/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato in data 28 febbraio 2025 una formale istanza di riesame in autotutela del provvedimento di revoca del nulla osta, adducendo elementi di fatto e di diritto sopravvenuti, quali la cessazione dell'attività del datore di lavoro originario. Tale istanza ha dato avvio a un nuovo procedimento amministrativo, distinto da quello conclusosi con l'atto di revoca.
L'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi su tale istanza è stato, peraltro, espressamente riconosciuto da questo stesso Tribunale con l'ordinanza n. 1182/2025, la quale ha statuito che: “il riesame sollecitato dal ricorrente – alla luce della sopravvenuta cessazione dell’attività di impresa dell’asserito datore di lavoro- è estranea all’odierno thema decidedum, afferendo ad una nuova vicenda procedimentale che spetta all’amministrazione definire”.
Nonostante tale chiara indicazione e la successiva diffida del 6 novembre 2025, con cui il ricorrente ha ulteriormente documentato la propria posizione allegando un nuovo contratto di lavoro, la Prefettura di Napoli ha continuato a serbare un comportamento inerte, omettendo di adottare un provvedimento espresso.
Tale condotta omissiva si configura come un palese inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento, sancito dall'art. 2 della L. n. 241/1990. L'inerzia dell'Amministrazione lede la legittima aspettativa del privato a ottenere una risposta, positiva o negativa che sia, e a vedere definita la propria posizione giuridica, soprattutto in una materia, quale quella dell'immigrazione, che incide su diritti fondamentali della persona. In forza del principio generale dell'ordinamento, "l'amministrazione ha sempre l'obbligo di definire con un provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, le istanze dei privati" (TAR Campania - Napoli num. 3610/2023).
Pertanto, va dichiarato l'obbligo della Prefettura di Napoli di concludere il procedimento avviato con l'istanza di riesame del 28 febbraio 2025, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, come previsto dall'art. 117, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo.
In considerazione della richiesta formulata dal ricorrente e della consolidata prassi giurisprudenziale volta a evitare ulteriori aggravi processuali in caso di persistente inerzia, appare coerente con la ratio acceleratoria del rito sul silenzio provvedere alla contestuale nomina del commissario ad acta, indicato nel Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, si ritiene pertanto opportuno nominare, sin da ora, un Commissario ad acta, il quale interverrà in via sostitutiva qualora l'Amministrazione non adempia all'ordine del giudice nel termine prefissato.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 28 febbraio 2025 e da ultimo sollecitata con diffida del 6 novembre 2025.
2. Ordina alla Prefettura di Napoli di concludere il predetto procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine suindicato, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Maria Chiara Fusco, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC PA, Presidente FF
IO FF, Primo Referendario, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IO FF | CC PA |
IL SEGRETARIO