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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2118/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2118/2024promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], Corso Cavour n. 302, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Salvatore Lupinacci (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato in [...] il [...] (c.f. residente CP_1 C.F._3
in La Spezia, Corso Cavour n. 302, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lupinacci (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 15/06/2000), maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come rettificate con note scritte sostitutive di udienza ex art 127 ter cpc depositate in data 14.3.2025):
“Status giuridico dei coniugi.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Disporre che i coniugi vivano separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà ed a tal fine prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
Accordi di natura economica.
1. Mantenimento altro coniuge.
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
L'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note scritte depositate in data
14/03/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
pag. 2 di 3 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della autosufficienza Per_1
economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in La Spezia (SP) in data 20/08/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2005, al n. 101, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Status giuridico dei coniugi.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Disporre che i coniugi vivano separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà ed a tal fine prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
Accordi di natura economica.
1. Mantenimento altro coniuge.
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2118/2024promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], Corso Cavour n. 302, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Salvatore Lupinacci (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato in [...] il [...] (c.f. residente CP_1 C.F._3
in La Spezia, Corso Cavour n. 302, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lupinacci (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 15/06/2000), maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come rettificate con note scritte sostitutive di udienza ex art 127 ter cpc depositate in data 14.3.2025):
“Status giuridico dei coniugi.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Disporre che i coniugi vivano separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà ed a tal fine prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
Accordi di natura economica.
1. Mantenimento altro coniuge.
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
L'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note scritte depositate in data
14/03/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
pag. 2 di 3 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della autosufficienza Per_1
economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in La Spezia (SP) in data 20/08/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2005, al n. 101, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Status giuridico dei coniugi.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Disporre che i coniugi vivano separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà ed a tal fine prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
Accordi di natura economica.
1. Mantenimento altro coniuge.
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3