Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 7246/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. Luigi Matrullo (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Matrullo (C.F. ), domiciliato come in C.F._2
atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Rossi (C.F. ), e domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
NONCHE'
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F. ) e C.F._5
domiciliata come in atti;
1
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 16.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 6.7.2022 ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 1897/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.5.2022, con il quale è stato ingiunto loro il pagamento in solido di € 56.448,36, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento stipulato il 28.11.2017 tra e OM e garantito mediante fideiussione da . Pt_1 Pt_2
In via preliminare hanno chiesto la chiamata in causa in garanzia di IF PO BP BA
(Assurance risques divers), con cui hanno stipulato, contestualmente al finanziamento, le polizze collettive nn. 5118/01 e 5490/02 in cui era assicurata anche la perdita dell'impiego del dipendente privato, circostanza occorsa ad nel 2018. Pt_1
Quanto alla fideiussione sottoscritta da , ne hanno eccepito la nullità in quanto conforme allo Pt_2 schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55 del 2.5.2005. Con riferimento al contratto di finanziamento hanno rilevato la nullità del TAEG pubblicizzato perché difforme a quello concretamente applicato e l'applicazione del regime di capitalizzazione composta in assenza di espressa pattuizione. Infine hanno rilevato l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel contratto, perché non specificamente e separatamente sottoscritte e la mancata prova del quantum ingiunto.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata in causa di IF PO BP BA (Assurance risques divers), si è costituita, in quanto destinataria della relativa notificazione,
[...]
chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti Controparte_3
per non aver prestato alcuna copertura assicurativa all'opponente per la perdita di impiego.
Alla successiva udienza del 20.4.2023 le parti opponenti hanno chiesto di essere autorizzati a rinotificare l'atto di chiamata in causa “alla società corretta”, previo deposito delle visure camerali di entrambe le società in questione. Con successivo provvedimento del 29.5.2023, il giudice ha
2 rigettato la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, rigetto reiterato anche con la successiva istanza del 14.6.2023.
La causa è stata espletata mediante CTU contabile e all'udienza del 16.1.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno ritualmente svolto il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Occorre poi riepilogare le vicende processuali relative alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Nel proprio atto introduttivo, gli opponenti hanno chiesto chiamarsi in causa
[...]
… partita iva ” (così nelle conclusioni all'atto Controparte_5 P.IVA_3
di citazione). Si è però costituita in giudizio, in quanto destinataria della relativa notificazione,
[...]
con codice fiscale Controparte_3
, chiarendo che la polizza assicurativa sottoscritta da è stata stipulata con la P.IVA_2 Pt_1
diversa società appartenente al medesimo gruppo di imprese ma Controparte_6
con distinta soggettività giuridica.
Tale circostanza è in effetti confermata dalla lettura del contratto di assicurazione (cfr. documento
“contratto di assicurazione parte due” allegato dagli opponenti all'atto di citazione), dove si legge alla pag. 9 che “la compagnia assicurativa è , p.iva e c.f. Controparte_5
08916510153.
Ne consegue che gli opponenti hanno in primo luogo errato nell'individuazione del soggetto destinatario della chiamata in causa (indicando, oltre ad un nome non completamente coincidente con quello corretto, un codice fiscale/partita iva, , che non appartiene in alcun modo a P.IVA_3
nessuna delle due società assicurative in questione, come confermato dalle visure prodotte in atti).
Inoltre, nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio di
[...]
si sono limitati a chiedere di “rinotificare l'atto Controparte_3
di chiamata in causa alla società corretta” (cfr. verbale di causa del 20.4.2023) e di “poter citare il ramo assicurativo francese risques divers” (cfr. verbale di causa del 18.5.2023), Controparte_7 senza null'altro aggiungere, di tal che la richiesta è stata rigettata.
Soltanto con istanza del 14.6.2023, e quindi ben oltre la prima udienza di trattazione e la pronuncia sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti hanno reiterato la richiesta. specificando di aver individuato sin dall'inizio il soggetto
3 corretto da chiamare in causa, ma che per mero errore la notifica è stata effettuata all'indirizzo PEC dell'altra società, che poi si è effettivamente costituita.
Orbene, posto che nemmeno risulta correttamente individuata la parte da chiamare in causa, per i motivi sopra illustrati, e premesso che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, tale ultima richiesta, per la prima volta corredata dei motivi che hanno portato alla notifica della chiamata in causa al soggetto errato, deve ritenersi tardiva e incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo.
Infatti, con una pronuncia resa proprio in tema di chiamata in causa dell'opponente a decreto ingiuntivo, la Corte di cassazione ha affermato che “il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione” (Cass.
21706/2019), potendosi tale scelta basare anche su “ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo” (Cass. S.U. 4309/2010).
Deve quindi confermarsi la reiezione dell'ulteriore richiesta di chiamata in causa formulata dagli opponenti, potendo questi comunque agire con separata causa nei confronti della compagnia assicurativa.
Di conseguenza deve accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione formulata dalla costituita per non essere parte Controparte_3
contrattuale del rapporto assicurativo azionato dagli opponenti.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui in prosieguo.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/18).
4 Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB: nei contratti di finanziamento, infatti, il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende dall'utilizzo flessibile fatto successivamente dal cliente.
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta, avendo questa depositato in atti il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato con l'originaria mutuante OM (all. 4 al ricorso monitorio), l'elenco dei crediti ceduti, in cui figura quello oggetto dell'odierna controversia (all.4 alla comparsa di risposta), nonché la dichiarazione scritta della cedente OM che conferma che tale specifico credito è stato ceduto all'odierna opposta (all. 5 al ricorso monitorio, pag.3).
L'opposta ha poi ritualmente prodotto il contratto di finanziamento, allegando l'inadempimento degli opponenti, mentre non risulta contestata l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Quanto alla doglianza con cui gli opponenti lamentano l'inefficacia delle clausole vessatorie pattuite in contratto, perché non separatamente e e specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341
c.c., deve rilevarsi che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass.
22984/2015).
Orbene nel caso di specie le clausole vessatorie che il cliente ha specificamente approvato sono sì state indicate cumulativamente, ma con precisazione sia del numero che le contraddistingue che dell'indicazione sommaria del relativo contenuto, sicché alcuna violazione dell'art. 1341 c.c. appare riscontrabile.
Gli opponenti hanno poi lamentato la discrasia tra il TAEG pubblicizzato nel contratto, pari al
7,44%, e quello effettivamente applicato, che in considerazione dei costi assicurativi collegati, sarebbe invece pari a 9,02%.
Com'è noto il TAEG, o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del credito su base annua,
e viene espresso in percentuale rispetto all'importo totale del credito.
5 L'art. 121 TUB introdotto dal d.lgs. 141/2010 e applicabile al caso di specie, dispone al co. 1 lett. e) che il “”costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” mentre al co. 2 chiarisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
In sostanza l'art. 121 TUB detta ben precise condizioni affinché le spese assicurative possano essere considerate come costi del credito (e pertanto rientrare nella definizione di cui alla lett. e) citata), stabilendo che ciò avviene allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni: in altre parole le spese assicurative devono essere incluse tra i costi del credito ai fini del TAEG in quanto siano imposte al cliente dal creditore, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni.
Nel caso di specie però sussistono plurimi elementi che inducono a ritenere le spese assicurative come costi necessari per ottenere il finanziamento alle condizioni contrattuali pattuite, e pertanto la loro sottoscrizione deve considerarsi obbligatoria. Infatti, a prescindere dalla dizione “facoltativa” utilizzata nel testo del contratto, assume rilevanza nel caso di specie la circostanza per cui la polizza
è stata stipulata contestualmente al finanziamento, tant'è vero che è acclusa a tale contratto, e una durata coincidente con quella di quest'ultimo (cfr. il contratto allegato dagli opponenti, pag.3, dove
è espressamente precisato che la copertura assicurativa cessa alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento). Di contro parte opposta non ha dimostrato che la sottoscrizione della polizza non costituisce requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite, eventualmente producendo ulteriori contratti relativi a finanziamenti concessi ad altri clienti a condizioni similari ma senza la sottoscrizione di alcuna polizza (cfr. ABF Napoli 4.11.2020, ABF
Collegio di Coord. 16291/2018).
Per tali motivi le spese assicurative pattuite devono considerarsi collegate al contratto di finanziamento e pertanto devono essere incluse nel costo totale del credito.
Trattandosi incontestatamente di contratto sottoscritto con un consumatore, deve trovare applicazione l'art. 125 bis co. 6 TUB nella parte in cui prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, con la
6 conseguenza, prevista dal comma successivo, che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Per tali motivi è stato conferito incarico ad un consulente tecnico d'ufficio allo scopo di verificare se il TAEG indicato nel contratto abbia correttamente incluso tutti i costi a carico del consumatore ai sensi dell'art. 121 TUB, ivi comprese le spese inerenti al contratto di assicurazione, con conseguente ricalcolo, in caso di difformità, ai sensi dell'art. 125 bis TUB.
Sulla base del quesito sopra richiamato, e considerando i costi assicurativi ai fini del calcolo del
TAEG, il consulente d'ufficio ha rilevato che “il t.a.e.g. indicato dall'istituto di credito nel documento contrattuale non esprime l'effettivo costo complessivo del credito” (cfr. le conclusioni della CTU). Coerentemente, e in applicazione del disposto dell'art. 125 bis co. 7 TUB, ha rideterminato il saldo dovuto applicando esclusivamente il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, considerate le rate già pagate, l'ha quantificato in € 47.347,80.
Questo giudice ritiene di aderire pienamente alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ivi comprese le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, atteso che l'iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato.
Per tali motivi l'importo dovuto in ragione del contratto oggetto di causa deve essere rideterminato in € 47.347,80. L'accoglimento di tale doglianza inoltre, stante le identiche conseguenze, determina l'assorbimento della questione, pur sollevata dagli opponenti, relativa all'applicazione del regime di capitalizzazione composta in assenza di espressa pattuizione.
Infine gli opponenti hanno lamentato la nullità della fideiussione rilasciata da a Parte_2 garanzia dell'adempimento del finanziamento contratto da , per violazione della Parte_1
disciplina anticoncorrenziale.
La tematica concerne l'asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza. Sostengono gli opponenti che, alla luce dell'accertamento della Banca d'Italia del
2005, il contratto sarebbe affetto da nullità in quanto riproduttivo delle clausole di cui agli artt. 2, 6
e 8 dello schema ABI sanzionato.
Sul punto deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha di recente affermato, in relazione allo schema di fideiussione omnibus, che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente
7 nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 41994/2021).
Nel caso di specie però non si verte nell'ipotesi tracciata dalla censura della Banca d'Italia nel 2005 ma la garanzia sottoscritta dagli opponenti è stata rilasciata a garanzia specifica del finanziamento del 28.11.2017, come espressamente chiarito dalla stessa lettera di fideiussione in atti. Non vertendosi in tema di fideiussione omnibus, la fideiussione oggetto di causa non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla l. n. 287/1990 degli artt. 2,6,8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale (in tal senso
Tribunale di Napoli 24.5.2022, Tribunale di Monza 11.2.2022). Pertanto gli odierni opponenti avrebbero dovuto allegare fatti autonomi idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presto gli istituti di credito in violazione, per le modalità di applicazione uniformi, dell'art. 2 co.2 lett. a) l. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni specifiche.
Non avendo gli opponenti fornito tale dimostrazione, l'eccezione deve essere respinta.
Tra l'altro gli opponenti non potrebbero avvalersi dell'istruzione probatoria compiuta dalla Banca
d'Italia non solo per quanto sopra appena detto, ma anche perché il provvedimento n. 55 del 2005 non è stato nemmeno prodotto in atti. Infatti deve ritenersi certamente onere gravante in capo al cliente quello di allegare quantomeno il provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all'aggiornamento professionale. In altre parole, affinché il Giudice possa quindi valutare la relativa eccezione è pertanto fondamentale che colui che eccepisce tale nullità alleghi il provvedimento che ha dichiarato la nullità dell'intesa (cfr. Tribunale di Padova 29.1.2019).
Per tali motivi l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti condannati in solido al pagamento di € 47.347,80 in favore di parte opposta.
8 Quanto al governo delle spese, l'accoglimento parziale dell'opposizione consente di compensare per metà le spese di lite tra gli opponenti e l'opposta, ponendo a carico di quest'ultima la residua metà.
Gli opponenti devono invece essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_3
Infine, il compenso del CTU, dott. , e liquidato con decreto del 17.10.2024, Persona_1
deve essere posto a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dispone revocarsi il decreto ingiuntivo n.
1897/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.5.2022;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento di € 47. Parte_1 Parte_2
347,80 in favore di Controparte_1
- compensa per ½ le spese di lite tra gli opponenti e Controparte_1
- condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite, quota Controparte_1 liquidata in € 2.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Matrullo;
- condanna ed , in solido fra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite in favore di Controparte_3
liquidate in € 2.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- pone definitivamente a carico di il compenso del CTU dott. Controparte_1 [...]
, liquidato con decreto del 17.10.2024. Persona_1
Aversa, 09/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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