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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA MAURI ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Angri alla Via R. De Pascale n.
11; parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIA SALVATI ed elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati alla Via Zara n. 23; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.06.2021, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dall'unione coniugale erano nati due figli, CP_1
ed , rispettivamente in data 05.11.2012 e in data 14.07.2017. Esponeva, altresì, Per_1 Per_2 che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto depositato in data 28.10.2020 e che, da quel momento, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Rappresentava, inoltre, che il resistente aveva tenuto diverse relazioni extraconiugali durante il matrimonio e che, quando già i coniugi erano separati, aveva avuto un altro figlio (di nome ) con la sua nuova compagna, con la quale conviveva nel Per_2 comune di Castel San Giorgio. Rappresentava, in aggiunta, che il resistente aveva tenuto comportamenti violenti e si era disinteressato dei bisogni della prole, avendo corrisposto solo una parte delle somme previste per il mantenimento e non avendo mai versato alcuna somma per le spese straordinarie. Da ultimo, rappresentava che il coniuge - oltre a lavorare alle dipendenze delle società Gori S.p.A. – svolgeva anche attività lavorativa presso la lavanderia
Paradise Industrial Service e presso l'hotel I Pini. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con conferma CP_1 delle condizioni stabilite in sede di separazione;
in particolare, chiedeva, disporsi l'affido condiviso della prole con collocazione privilegiata presso di sé e con assegnazione della casa coniugale e con obbligo del resistente di corrispondere la somma mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e alla metà degli assegni familiari percepiti. Successivamente, con memoria integrativa depositata in data 04.02.2022, la parte chiedeva riconoscersi il 100% degli assegni familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2022, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita alle condizioni meglio indicate nel proprio scritto difensivo;
chiedeva, inoltre, che la somma posta a suo carico per il mantenimento della prole fosse ridotta ad €. 350,00, in quanto aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della nascita del nuovo figlio e di essere gravato del pagamento della rata di un finanziamento oltre che del canone di locazione dell'immobile ove si era trasferito a vivere con il nuovo nucleo familiare. Al contempo, esponeva di non aver mai tenuto comportamenti violenti e di non aver mai svolto attività di lavoro “in nero”; infine, deduceva di essere stato estromesso nelle scelte riguardanti i minori.
Tanto premesso, all'udienza del 27.11.2024 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 06.12.2023 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 06.12.2023.
Tale proposta prevede: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Conferma dei provvedimenti provvisori adottati nel corso dell'udienza celebrata in data 17.01.2022. 3.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suindicata proposta, vanno confermati i provvedimenti provvisori formulati nel corso dell'udienza celebrata in data 17.01.2022.
Da ultimo, la domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione degli assegni familiari va riqualificata come domanda di corresponsione dell'assegno unico, in quanto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, con conseguente sostituzione dell'assegno unico agli assegni familiari previsti dal decreto legislativo 13 marzo 1988 n. 69 (v. Circolare n. 34 del 28 CP_2 febbraio 2022).
Tali assegni – in assenza di un diverso accordo tra le parti – saranno fruiti da ciascun genitore nella misura della metà.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite si intendono compensate in considerazione di quanto previsto nella proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e a Scafati il 19.06.2012 (atto n. Parte_1 CP_3 54, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2012);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità al contenuto della proposta conciliativa (formulata con ordinanza depositata in data 06.12.2023), da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. dispone che gli assegni familiari siano ripartiti tra le parti nella misura del 50%;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo