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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19168/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Besson Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_3 rito concordatario in ROMANO CANAVESE il 11/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROMANO CANAVESE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 1.10.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25.09.2019.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Parte_3
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMANO CANAVESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio , con residenza anagrafica e collocazione prevalente Per_1 presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a concordare insieme le scelte per il figlio che riguardano salute, istruzione, educazione, nonché a concordare insieme le attività ludico-sportive che il ragazzo vorrà praticare;
inoltre si impegnano a darsi reciprocamente notizia di eventuali problemi di salute, psicologici e scolastici del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, alla domenica sera dopo cena ed entro le ore 21:30;
pagina 2 di 4 - il mercoledì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, fino al giovedì entro le ore 21:30, nelle settimane in cui non vedrà il bambino nel fine settimana;
- il mercoledì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, fino al giovedì mattina all'ora in cui lo accompagnerà a scuola, nelle settimane in cui vedrà il bambino nel fine settimana;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre mattino e dal 30 dicembre mattino al 6 gennaio con ulteriore alternanza del 24 e del 25 dicembre di anno in anno con la madre;
- durante le festività pasquali ad anni alterni dal giovedì alla domenica e dal lunedì alla sera dell'ultimo giorno di vacanza (il minore ha trascorso con il padre Pasqua 2024, per cui l'anno prossimo trascorrerà la festività con la madre);
- durante le vacanze scolastiche estive il bambino trascorrerà, considerati i rispettivi periodi di ferie dei genitori, con ciascun genitore un periodo di due settimane consecutive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le restanti settimane di ferie maturate dai genitori, verranno equamente distribuite nell'ambito delle vacanze estive del bambino per periodi della durata massima di una settimana, anch'essi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività civili e religiose ad anni alterni;
- il bambino trascorrerà il proprio compleanno con ciascun genitore, con tempi suddivisi equamente nella giornata. L'eventuale compresenza dei genitori nel giorno della festa del compleanno del bambino sarà concordata dagli stessi previo comune accordo;
- il bambino trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, o il giorno nel quale il compleanno verrà festeggiato, derogando quindi in dette occasioni il calendario usuale;
- in caso di assenza prolungata da Torino del Sig. per ragioni lavorative presso luoghi Pt_1 che, per ubicazione, non consentano il rientro, la Sig.ra si impegna a consentirgli, nella Pt_3 settimana immediatamente successiva al suo rientro e con modalità concordate, di incontrare il figlio anche in momenti diversi da quelli previsti in modo da recuperare, seppur parzialmente, il tempo non trascorso insieme.
DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di Torino, Pt_3
Corso Mediterraneo 69 int. 6.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'unico bene mobile di proprietà della Sig.ra ancora presente Pt_3 presso la casa coniugale è un mobile adibito a libreria. Le parti convengono che detto bene resti collocato presso tale abitazione e che verrà rimosso in caso di necessità per nuova collocazione da parte della Sig.ra o se richiesto dal Sig. per nuove esigenze. Pt_3 Pt_1
DISPONE che il padre versi alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro l'ultimo giorno di ogni mese la somma mensile di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste Pt_1 dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di godere di adeguati redditi propri e di non pretendere reciprocamente alcun contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo l'una dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19168/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Besson Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_3 rito concordatario in ROMANO CANAVESE il 11/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROMANO CANAVESE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 1.10.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25.09.2019.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Parte_3
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMANO CANAVESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio , con residenza anagrafica e collocazione prevalente Per_1 presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a concordare insieme le scelte per il figlio che riguardano salute, istruzione, educazione, nonché a concordare insieme le attività ludico-sportive che il ragazzo vorrà praticare;
inoltre si impegnano a darsi reciprocamente notizia di eventuali problemi di salute, psicologici e scolastici del figlio.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, alla domenica sera dopo cena ed entro le ore 21:30;
pagina 2 di 4 - il mercoledì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, fino al giovedì entro le ore 21:30, nelle settimane in cui non vedrà il bambino nel fine settimana;
- il mercoledì pomeriggio quando il padre prenderà il bambino all'uscita da scuola o presso l'abitazione dei nonni materni, fino al giovedì mattina all'ora in cui lo accompagnerà a scuola, nelle settimane in cui vedrà il bambino nel fine settimana;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre mattino e dal 30 dicembre mattino al 6 gennaio con ulteriore alternanza del 24 e del 25 dicembre di anno in anno con la madre;
- durante le festività pasquali ad anni alterni dal giovedì alla domenica e dal lunedì alla sera dell'ultimo giorno di vacanza (il minore ha trascorso con il padre Pasqua 2024, per cui l'anno prossimo trascorrerà la festività con la madre);
- durante le vacanze scolastiche estive il bambino trascorrerà, considerati i rispettivi periodi di ferie dei genitori, con ciascun genitore un periodo di due settimane consecutive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le restanti settimane di ferie maturate dai genitori, verranno equamente distribuite nell'ambito delle vacanze estive del bambino per periodi della durata massima di una settimana, anch'essi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le altre festività civili e religiose ad anni alterni;
- il bambino trascorrerà il proprio compleanno con ciascun genitore, con tempi suddivisi equamente nella giornata. L'eventuale compresenza dei genitori nel giorno della festa del compleanno del bambino sarà concordata dagli stessi previo comune accordo;
- il bambino trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, o il giorno nel quale il compleanno verrà festeggiato, derogando quindi in dette occasioni il calendario usuale;
- in caso di assenza prolungata da Torino del Sig. per ragioni lavorative presso luoghi Pt_1 che, per ubicazione, non consentano il rientro, la Sig.ra si impegna a consentirgli, nella Pt_3 settimana immediatamente successiva al suo rientro e con modalità concordate, di incontrare il figlio anche in momenti diversi da quelli previsti in modo da recuperare, seppur parzialmente, il tempo non trascorso insieme.
DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di Torino, Pt_3
Corso Mediterraneo 69 int. 6.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'unico bene mobile di proprietà della Sig.ra ancora presente Pt_3 presso la casa coniugale è un mobile adibito a libreria. Le parti convengono che detto bene resti collocato presso tale abitazione e che verrà rimosso in caso di necessità per nuova collocazione da parte della Sig.ra o se richiesto dal Sig. per nuove esigenze. Pt_3 Pt_1
DISPONE che il padre versi alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro l'ultimo giorno di ogni mese la somma mensile di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste Pt_1 dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di godere di adeguati redditi propri e di non pretendere reciprocamente alcun contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo l'una dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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