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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2945 del R.G. 2018, riservata per la decisione all'esito dell'udienza 28.11.2024 ed avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
TRA
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Paladino, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Mezzetti n. 31, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(Cod. Fisc.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Maria Sansubrino, presso il cui studio, sito in
Taranto alla via Leonida n. 70, è elettivamente domiciliata;
-resistente – il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 28.11.2024; nulla opponeva il Pubblico Ministero, con visto del 11.02.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 10.04.2018, il sig. ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Taranto, in data
23.06.1996, con (atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile Controparte_1
di tale Comune al n. 34, parte II, Serie A, anno 1996) dalla cui unione sono nati i figli,
1 (il 24.01.1994) e (il 28.06.2000), ricorrendo il duplice presupposto Per_1 Per_2
della separazione personale tra i coniugi, pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza n.2118/2015 (che ha recepito le condizioni concordate tra le parti come indicate nel verbale di udienza del 07.05.2015) e della definitiva cessazione della convivenza.
In ordine ai profili accessori, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , all'epoca ancora minorenne, con collocazione prevalente Parte_1
presso la madre ed obbligo di concorrere al suo mantenimento con l'assegno mensile di
€ 150,00; ha chiesto, inoltre, la revoca del mantenimento in favore della figlia Per_1
divenuta nelle more economicamente indipendente;
nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, attesa la relazione more uxorio intrattenuta dalla . CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio con Controparte_1
comparsa depositata in Cancelleria in data 07.02.2019, non opponendosi alla pronuncia divorzile, ma contestando le richieste economiche del ricorrente.
In particolare, ha dedotto di essere totalmente priva di redditi, mentre il ricorrente è dipendente di una Ditta di Sanità service e lavora presso il con una retribuzione Pt_2 mensile pari ad € 1.300,00; inoltre, non corrisponde al vero che la stessa intrattiene una relazione sentimentale con un altro uomo.
Pertanto, ha insistito per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, nella misura di € 250,00 mensile o nell'altra somma che somma che si riterrà congrua;
inoltre, ha chiesto rideterminarsi in € 250,00 mensili il contributo del al mantenimento Pt_1
del figlio , tenuto conto delle aumentate esigenze legate alla crescita, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione coniugi, del 19.11.2019, il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione ad eccezione del mantenimento in favore della figlia di cui ha disposto la revoca, per essere la stessa divenuta nelle more Per_1
economicamente indipendente;
ha, dunque, le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore, per il prosieguo.
All'udienza a trattazione scritta del 07.10.2020, le parti hanno precisato le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva n. 1800/2020, pubbl. 20.10.2020, la causa è stata rimessa sul ruolo per le determinazioni accessorie.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, nei limiti ammessi con ordinanza del 19.11.2021.
2 All'udienza del 23.11.2023, parte ricorrente ha rinunciato al prosieguo dell'istruttoria e, su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata per verifiche conciliative all'udienza del 08.02.2024; all'esito, attesa la pendenza di trattative di bonario componimento, la causa è stata rinviata all'udienza, a trattazione scritta, del 14.03.2024.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con sentenza n. 1800/2020, pubbl. il 20.10.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto status.
3. Sul contributo al mantenimento del figlio . Per_2
La presente pronuncia ha ad oggetto, dunque, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali accessori alla pronuncia divorzile, avendo nelle more anche il figlio
(nato il [...]) raggiunto la maggiore età. Per_2
Precisando le conclusioni, all'udienza del 28.11.2024, parte ricorrente ha chiesto nulla disporre in merito alla concessione di provvedimenti economici in favore del figlio, ormai maggiorenne, ed economicamente autosufficiente.
L'istanza, formulata in questi termini, non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, deve osservarsi che: “posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. La cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa. In particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni (cfr. Cass. n. 27904/2021).
Seppur in tema di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne assuma fondamentale rilievo il decorso del tempo (poiché più tempo passa e maggiore deve essere l'impegno del figlio a ricercare, e ad accettare, occupazioni lavorative anche diverse da quelle rispondenti alle originarie aspirazioni), occorre anche
3 osservare che, quanto al riparto dell'onere della prova, il genitore obbligato al mantenimento è tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa (ovvero il maturare dei requisiti per la non debenza dell'assegno) e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità (cfr. Cass. n. 22076/2022).
Tanto premesso, nella specie, nulla è stato dimostrato dal ricorrente circa l'eventuale percezione di redditi da parte del figlio o il rifiuto colpevole di occasioni lavorative, che potrebbero cominciare a fondare una sua indipendenza economica e giustificare l'esistenza di una capacità lavorativa concreta.
Pertanto, sulla base di tali ragioni e tenuto conto dell'età di (24 anni), la quale Per_2
richiede un maggiore impegno da parte dello stesso nell'iniziare a costruire la propria indipendenza economica, si ritiene opportuno confermare l'obbligo del di versare Pt_1 un assegno per il contribuito al mantenimento del figlio, nella misura di € 150,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Sulla domanda di assegno divorzile.
Com'è noto (Cass. S.U. n.18287/2018), all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio.
La scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determina un deterioramento complessivo delle condizioni di vita di entrambi i coniugi, in particolare per il coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Tale elemento - sempre secondo la Cassazione - impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, in modo da sottolineare il profilo assistenziale dell'assegno qualora una delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
L'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere desunta dalla valutazione equiordinata degli indicatori di cui all'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. In ogni caso, nel compiere tale accertamento, il Giudice non è vincolato ad un accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto
4 ammontare, essendo piuttosto sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi liberamente valutabile (cfr. Cass. n.
769/2018; Cass. n. 605/2017).
Nella specie i coniugi si trovano in una condizione di evidente squilibrio economico patrimoniale.
In particolare, dalla documentazione reddituale emerge che il ricorrente ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari ad € 22.395,45 per l'anno d'imposta 2023 (cfr. CU
2024), pari ad € 23.384,00 per l'anno d'imposta 2021 (cfr. MOD 730/2022) e ad €
20.940,00 per l'anno d'imposta 2021 (cfr. MOD. 730/2020). Per la resistente, invece, per le annualità 2023 e 2021 (cfr. RPF 2024; RPF 2022) non risultano prodotti redditi.
Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, al fine di escludere il diritto all'assegno divorzile, non è stata raggiunta la prova di una convivenza more uxorio della resistente con un altro soggetto.
In particolare, la sorella del ricorrente, escussa come teste all'udienza Testimone_1 del 16.06.2022, ha dichiarato: “li ho visti insieme personalmente al saggio di canto di fine anno di mia nipote, non conosco personalmente il sig. , ma mi è stato descritto Per_3
e poi l'ho visto sui social e quindi in quell'occasione li ho riconosciuti;
preciso che il saggio di mia nipote dove li ho visti insieme risale a circa cinque anni fa e non li ho più visti insieme”; mentre la figlia, ha confermato la convivenza della Testimone_2
con i figli (“io e mio fratello, conviviamo con mia madre, CP_1 Persona_4 presso l'abitazione sita in Taranto via Capotagliata 12, è la casa di famiglia dove abbiamo sempre vissuto anche con mio padre”).
Alla stregua delle dichiarazioni rese, non è emersa un'effettiva nuova convivenza more uxorio della ; convivenza che, peraltro, intanto può incidere sulle condizioni CP_1 economiche del beneficiario dell'assegno, in quanto la relazione affettiva sia stabile e continuativa, con un impegno reciproco di assistenza morale e materiale.
Pertanto, considerate - la situazione reddituale della resistente;
la durata del matrimonio
(circa 19 anni), tenuto conto, in particolare, che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare;
- l'età attuale della (53 anni) e, quindi, l'oggettiva difficoltà di reperire una stabile CP_1
occupazione, tanto più che è sprovvista di un titolo di studio;
e - potendo presumersi che la resistente si sia sempre occupata della gestione della casa e della crescita dei propri
5 figli, questo Collegio ritiene accertati i presupposti previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 ai fini dell'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno di divorzio, determinandolo nella misura di € 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT annuali.
5. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito della lite e la reciproca parziale soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di vista la sentenza non definitiva n. 1800/2020 pubbl. Controparte_1
il 20.10.2020, sullo status, così provvede:
1. revoca l'assegno di mantenimento posto carico di per il Parte_1
mantenimento della figlia;
Testimone_2
2. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del Parte_1
figlio , mediante il versamento a entro Persona_4 Controparte_1 il giorno 10 (dieci) di ogni mese, dell'importo di € 150,00 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
3. pone carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente mensilmente,
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 oltre adeguamenti ISTAT come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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