Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ai sensi dell'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, e non si estende a quello che contenga dichiarazioni unilaterali, come la promessa di pagamento. (Nella specie, ribadendo tale principio, la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità della prova testimoniale di una convenzione di favore, sorta attraverso la firma cambiaria di emissione di "pagherò".)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT IA TA, IA OL, IA LI, IA UR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso l'avvocato GIACOMO ANTONELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SUPERFIVE STUDIO Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2343/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della società a.r.l. ER FI UD il Presidente del Tribunale di Roma con decreto 15 gennaio 1991 ingiungeva a RO AL di pagare alla ricorrente la somma di lire 10 milioni, essendo il credito fondato su quattro cambiali - pagherò da lire 2.500.000 ciascuna, scadute l'8 marzo 1985. Il Tribunale di Roma, con sentenza 2 marzo 1995, accoglieva l'opposizione proposta dagli eredi del AL (ER ZU, LO AL, EM AL e LA AL), - deceduto il 16 gennaio 1991 - e revocava il decreto di ingiunzione sul ritenuto presupposto che i numerosi elementi presuntivi prospettati dagli opponenti dessero fondamento alla loro difesa nel senso che le cambiali erano state emesse dal AL al solo fine di favorire la società prenditrice e ad essa consentirne lo sconto bancario. La Corte d'appello di Roma, accoglieva invece - con la sentenza 10 luglio 1997 qui impugnata - l'appello della società a.r.l. ER FI UD - e rigettava l'opposizione al decreto di ingiunzione -, avendo ritenuto che gli opponenti avessero fallito la prova della inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante alla emissione della cambiali. Rilevava in particolare la Corte di merito che "la mancata indicazione del credito nelle scritture contabili della società non costituisce prova dell'inesistenza del debito del AL", ne' prova al riguardo poteva considerarsi "la diversa condizione economica delle parti" (con tale espressione avendo inteso rispondere all'argomento presuntivo della difesa AL che aveva posto a confronto le floride condizioni economiche del presunto mutuatario RO AL con quelle di evidente disagio della asserita società mutuante); rigettava infine la prova per testimoni proposta in subordine in appello dai consorti AL, giudicata in parte inammissibile (quanto al primo capitolo, perché dedotto "su patti aggiunti e contrari al contenuto dei titoli cambiari"), e in parte ininfluente (quanto agli altri capitoli, vertenti "su fatti non rilevanti ai fini del decidere). Contro questa decisione ER ZU AL, LO AL, MI AL e LA AL hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione;
la società ER FI UD non si è costituita in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. nonché difetto di motivazione "per omesso esame" e criticano la decisione impugnata per aver ritenuto la validità della procura redatta a margine dell'atto di appello, sicuramente invece affetta da nullità perché non vi è nominativamente indicata la persona fisica che l'ha conferita e la sottoscrizione, illeggibile, non consente di riferirla alla persona del rappresentante legale della società appellante, il cui nome neppure figura nella intestazione dell'atto. La sentenza impugnata non motiva il alcun modo sulla eccepita illeggibilità della firma, limitandosi ad affermare "apoditticamente" che "la procura è stata rilasciata da RO ER e che è "pacifico" che questi fosse l'amministratore della società.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omesso esame e difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 83, comma 3, c.p.c., con riguardo alla analoga questione proposta in ordine alla nullità della procura che figura sul ricorso per decreto di ingiunzione, affetta dal medesimo vizio.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt.1417, 2727 e ss. C.C., in relazione all'art. 2724 C.C., nonché
difetto di motivazione e censurano la decisione per la avere la Corte di merito, considerato, degli otto elementi presuntivi prospettati dagli opponenti - appellati, soltanto, e fugacemente, due di essi (la omessa indicazione del credito nei bilanci sociali;
la disparità delle condizioni economiche delle parti, a vantaggio del presunto mutuatario) e affermano che la simulazione assoluta se dedotta per far valere l'illeceità del contratto dissimilato ben può essere provata per testimoni e per presunzioni e che i due elementi di conoscenza indiretta prospettati dagli appellati e considerati dalla Corte di merito, se non costituivano di per sè elementi di prova, unitamente agli altri elementi pretermessi nel giudizio integravano la prova piena della inesistenza del rapporto causale. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.2724 C.C., nonché omesso esame e difetto di motivazione e censurano la decisione per non avere neppure preso in considerazione la istanza di interrogatorio formale, diretta a provocare la confessione della controparte (e perciò in ogni caso ammissibile) e per non avere considerato che sussisteva in ogni caso un principio di prova scritta (i bilanci sociali privi della menzione dell'asserito credito) che, rendendo verosimile l'allegata inesistenza del rapporto causale, integrava la prevista eccezione al divieto della prova testimoniale.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. La censura di un vizio in procedendo legittima ed anzi impone - pur in questa sede - l'esame diretto degli atti del processo al fine di verificare il fondamento testuale della duplice affermazione della Corte di merito secondo cui non è controverso nel giudizio che RO NO è l'amministratore unico della società a.r.l. ER FI e dunque legittimato a rilasciare - in nome e per conto di essa - la procura alle liti;
e che la sottoscrizione della procura a margine dell'atto di appello è per certo riferibile alla mano - appunto - di RO NO. Ebbene non può contestarsi, innanzitutto, che tale sottoscrizione sia, non già illeggibile, come affermano i ricorrenti, ma di agevole interpretazione grafica come RO. ER, sicché l'autografia di tale sottoscrizione certificata dal difensore della società ER FI rende incontrovertibile che la procura a margine dell'atto di appello fu in effetti rilasciata da RO NO.
Il diretto confronto tra tale sottoscrizione e quelle stesse a margine così dall'originario ricorso per ingiunzione come della copia notificata dell'atto di opposizione al decreto di ingiunzione conferma per altro il sicuro riferimento di tutte le sottoscrizioni alla medesima mano;
mentre che RO NO sia l'amministratore - rappresentante della società ER FI non solo fu espressamente dichiarato nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado e non formò oggetto di controversia in quello stesso in fatto della difesa di merito degli eredi AL che nei rapporti di stretta amicizia tra il NO e RO AL (riferiti pure nel capitolato di prova testimoniale proposto ma non ammesso dalla Corte d'appello) indicano la sola ragione giustificatrice della emissione delle cambiali a favore della società ER FI.
Deve dunque concludersi che, benché la procura stesa a margine dell'atto di appello non indichi la qualità di amministratore della società appellante di RO NO, ne' nell'intestazione dell'atto sia identificata la persona fisica del "legale rappresentante", della società, la sottoscrizione della procura, certificata autografa dal difensore, dà tuttavia certezza sulla identità personale del conferente, la cui qualità di amministratore unico della società ER FI non può dirsi nel giudizio non controversa.
3. Infondato è pure il secondo motivo per le medesime ragioni che hanno indotto a rigettare il primo;
e se è vero che la Corte di merito non si è espressamente pronunciata sull'appello incidentale degli eredi AL (con il quale era stata dedotta la nullità del decreto ingiuntivo "per difetto di mandato nel ricorso), la motivazione che la stessa Corte ha posto a fondamento del rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello per il medesimo asserito difetto di procura conferita dal NO a margine dell'originario ricorso;
e in ogni caso la deduzione di tale presunto vizio del processo - qui rinnovata - legittima questa Corte alla diretta autonoma valutazione degli atti rilevanti per il relativo accertamento che conduce in concreto alle identiche conclusioni argomentate nell'esame e nel rigetto del primo motivo.
4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, con le precisazioni e nei limiti di cui ora si dirà, fondati.
Con ragione i ricorrenti lamentano la insufficienza di motivazione in ordine alla valutazione dei molteplici elementi indiretti di conoscenza sui quali il Tribunale aveva fondato la prova presuntiva del fatto che le cambiali furono emesse da RO AL al solo fine di favorire la società ER FI (per consentire ad essa lo sconto bancario dei titoli) e rappresentavano perciò un diritto di credito della prenditrice verso l'emittente. Il giudizio di inidoneità a integrare la prova ex art. 2727 C.C. è infatti dalla Corte di merito riferito a due soli elementi presuntivi dei molteplici prospettati dagli eredi AL, sicché è mancato non solo l'apprezzamento della rilevanza intrinseca di ogni singolo elemento, ma anche la valutazione della efficacia probatoria connessa alla convergenza di essi.
Lamentano per altro i ricorrenti che i giudici di appello abbiano negato ingresso alla prova per testimoni che invece sarebbe ammissibile a norma dell'art. 2724, n.1, c.c., e neppure abbiano considerato la istanza di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellante: ma si deve rilevare, da un lato, che una tale istanza non è formulata nelle conclusioni precisate davanti all'istruttore (come testualmente riportare nella promessa della sentenza impugnata) e, dall'altro, che la prova per testimoni per una diversa e pregiudiziale ragione non poteva essere nella specie compresa nel divieto di cui all'art.2722 c.c. che si riferisce (come non è controverso in dottrina e in giurisprudenza:
Cass. 4372/1992, 2119/1988;
175/1983) ai documenti contrattuali e non si estenda al documento che contenga dichiarazioni unilaterali, come la promessa di pagamento, integrata nella specie della firma cambiaria di emissione dei "pagherò". Sicché la prova della convenzione di favore (che integra una fattispecie di mancanza di causa della promessa di pagamento e non un fenomeno di simulazione, dovendo condividersi la opinione in dottrina secondo cui l'astrattezza della obbligazione cambiaria e la unilateralità dell'atto attraverso il quale essa sorge esclude la possibilità di negozi e obbligazioni cambiari simulati) non incontra alcun limite, ne' quindi il divieto di cui all'art. 2722 c.c. Erronea è dunque la decisione impugnata là dove la Corte di merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni con riguardo al primo dedotto capitolo (diretto ad accertare la convenzione di favore) perché vertente "su patti aggiunti e contrari al contenuto dei titoli cambiari", senza avvertire - per altro - che lo stesso divieto sarebbe stato operante anche in ordine alla ammissibilità delle presunzioni (che l'art.2729, c.2, c.c. nega "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni"), invece considerate, pur se nel merito valutate prive dei caratteri di cui all'art. 2729, 1 c., c.c.. Accolti dunque, per quanto di ragione, il terzo e il quarto motivo del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata nel punto in cui la Corte di merito ha ritenuto operante nella specie il divieto di prova testimoniale con riguardo al primo capitolo della deduzione istruttoria degli eredi AL e ha omesso di considerare e valutare, singolarmente e nel loro insieme, i molteplici elementi presuntivi prospettati dalla stessa difesa. Il giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Roma, nuovamente valuterà la ammissibilità della prova per testimoni proposta dagli eredi AL, attenendosi al principio secondo cui il divieto di cui all'art. 2722 c.c. non opera in tema di promesse unilaterali e darà infine adeguata motivazione del convincimento che si sarà formato anche attraverso l'esame di tutti gli elementi presuntivi prospettati dalla stessa difesa.
Il giudice di rinvio provvederà - infine - anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Roma, 25 novembre 1998 Depositata in Cancelleria il 7 maggio 1999.