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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
* * * * *
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. ha chiesto che venga disposta una c.t.u. sulla base del Parte_1 seguente quesito: “a) Descriva il CTU lo stato dei seguenti immobili oggetto del contratto di locazione
1. tre unità immobiliari site in Sant'Ilario D'Enza (RE), di cui la prima ubicata in via G.B. Ferraris
n. 13, la seconda ubicata in Via Majorana n. 9 e la terza in via G.B. Ferraris n. 8 angolo via
Flaminia;
2. due unità immobiliari site in Gattatico (RE), di cui la prima ubicata in Via Donati n. 21 e la seconda ubicata in Via Emilia Ovest n. 3);
3. un'unità immobiliare sita in Napoli, via De Roberto n. 84.
b) Dica il CTU quali sono gli interventi manutentivi necessari al fine di rendere gli immobili siti in
Gattatico agibili e gli immobili di Sant'Ilario D'Enza e Napoli idonei all'uso per cui sono locati
c) Accerti il CTU le responsabilità relative alle manutenzioni contrattualmente dovute
d) Determini il CTU in considerazione dell'attuale stato di manutenzione degli immobili il congruo canone di locazione per ciascuna delle unità immobiliari”.
Con atto di citazione notificato in data 3.1.2025, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso su ricorso di radicando la causa n. 32/2025 pendente Parte_2
dinanzi al GOP Donata Romano, con prima udienza fissata per il 3 aprile 2025, riproponendo le difese svolte nel ricorso per a.t.p., unitamente alla richiesta di disporre una c.t.u. per “ valutare lo stato manutentivo degli immobili;
-accertare le responsabilità relative alle manutenzioni contrattualmente dovute;
-calcolare un canone locativo congruo in base alle effettive condizioni degli immobili e alle obbligazioni contrattuali”.
Pagina 1 Tanto premesso, si osserva in diritto che l'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto prima dell'instaurazione della causa, ex art. 696, 1° comma, c.p.c., oppure, instaurata la causa, in corso di essa, ex art. 699 c.p.c..
Nel primo caso, competente a decidere è il Presidente del Tribunale, nel secondo caso, la competenza appartiene al giudice della causa di merito.
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorso per a.t.p. è stato proposto in data 5.2.2025 e, dunque, quando era già pendente la causa di merito n. 35/2025 avente ad oggetto le medesime questioni che qui si vorrebbero valutare mediante l'accertamento tecnico preventivo richiesto.
Da siffatto argomentare consegue che nel caso in esame non ricorrono i presupposti, né dell'art. 696, 1° comma, c.p.c., risultando già pendente, al momento della proposizione del ricorso per a.t.p., la causa di merito n. 35/2025, né dell'art. 699 c.p.c., non risultando proposto in corso di causa.
Pertanto, e concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile, così come richiesto da Pt_1
Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi delle fasi di studio e introduttiva in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore indeterminabile in cui è racchiuso il petitum di causa, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso per a.t.p. ex art. 696 c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 890,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.c. e i.v.a..
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Calò
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
* * * * *
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. ha chiesto che venga disposta una c.t.u. sulla base del Parte_1 seguente quesito: “a) Descriva il CTU lo stato dei seguenti immobili oggetto del contratto di locazione
1. tre unità immobiliari site in Sant'Ilario D'Enza (RE), di cui la prima ubicata in via G.B. Ferraris
n. 13, la seconda ubicata in Via Majorana n. 9 e la terza in via G.B. Ferraris n. 8 angolo via
Flaminia;
2. due unità immobiliari site in Gattatico (RE), di cui la prima ubicata in Via Donati n. 21 e la seconda ubicata in Via Emilia Ovest n. 3);
3. un'unità immobiliare sita in Napoli, via De Roberto n. 84.
b) Dica il CTU quali sono gli interventi manutentivi necessari al fine di rendere gli immobili siti in
Gattatico agibili e gli immobili di Sant'Ilario D'Enza e Napoli idonei all'uso per cui sono locati
c) Accerti il CTU le responsabilità relative alle manutenzioni contrattualmente dovute
d) Determini il CTU in considerazione dell'attuale stato di manutenzione degli immobili il congruo canone di locazione per ciascuna delle unità immobiliari”.
Con atto di citazione notificato in data 3.1.2025, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso su ricorso di radicando la causa n. 32/2025 pendente Parte_2
dinanzi al GOP Donata Romano, con prima udienza fissata per il 3 aprile 2025, riproponendo le difese svolte nel ricorso per a.t.p., unitamente alla richiesta di disporre una c.t.u. per “ valutare lo stato manutentivo degli immobili;
-accertare le responsabilità relative alle manutenzioni contrattualmente dovute;
-calcolare un canone locativo congruo in base alle effettive condizioni degli immobili e alle obbligazioni contrattuali”.
Pagina 1 Tanto premesso, si osserva in diritto che l'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto prima dell'instaurazione della causa, ex art. 696, 1° comma, c.p.c., oppure, instaurata la causa, in corso di essa, ex art. 699 c.p.c..
Nel primo caso, competente a decidere è il Presidente del Tribunale, nel secondo caso, la competenza appartiene al giudice della causa di merito.
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorso per a.t.p. è stato proposto in data 5.2.2025 e, dunque, quando era già pendente la causa di merito n. 35/2025 avente ad oggetto le medesime questioni che qui si vorrebbero valutare mediante l'accertamento tecnico preventivo richiesto.
Da siffatto argomentare consegue che nel caso in esame non ricorrono i presupposti, né dell'art. 696, 1° comma, c.p.c., risultando già pendente, al momento della proposizione del ricorso per a.t.p., la causa di merito n. 35/2025, né dell'art. 699 c.p.c., non risultando proposto in corso di causa.
Pertanto, e concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile, così come richiesto da Pt_1
Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi delle fasi di studio e introduttiva in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore indeterminabile in cui è racchiuso il petitum di causa, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso per a.t.p. ex art. 696 c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 890,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.c. e i.v.a..
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Calò
Pagina 2