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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/06/2024, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. LUISELLA PERALTA Controparte_1
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 271 del 27 aprile 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in Parte_1 primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza n. 271/2022, emessa e pubblicata in data 27/04/2022, dal Giudice di Pace di Sassari, Dottoressa Barbara , a definizione del Per_1 procedimento contraddistinto al n. R.G. n. 551/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali
è risultata essere soccombente ivi comprese le spese di lite e, per l'effetto, c) Parte_1 confermare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n 2721/2017 del 27/02/2017 di euro
4.534,86 e le fatture emesse, in data 06/10/2014, 28/11/2014, 22/04/2015, 26/08/2015 e 29/02/2016, per l'importo di euro 4.534,86, avente ad oggetto il saldo per i consumi idrici, e per l'effetto d) condannare sig al pagamento delle somme indicate nell'ordinanza ingiunzione n° 2721/20217; in CP_1 via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1 confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo compreso tra 2014-
2015, di cui alle fatture nn. 20140244537339 del 06.10.2014 euro 27,89; 2014035110920 del
28.11.2014 di euro 3.180,31; 201502264057 del 22.04.2015 di euro 546,47; 2015035151066 del
26.08.2015 di euro 963,35 e 201600570035825 del 29.02.2016 di euro 380,11 saldo – 1 euro;
per l'effetto, f) condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 4.534,86 così determinata, o di quell'altra che il Giudice riterrà dovuta, a favore di oltre interessi per ritardato Parte_1
pagina 1 di 6 pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO: “1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta;
2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.271/22 emessa dal Giudice di Pace di Sassari. 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge. In Subordine, si chiede che il Giudice adito voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il corretto funzionamento del contatore e la corretta contabilizzazione degli importi i reali consumi effettuati dalla utenza avente codice cliente 36606578 , codice ULM 6098908 e contratto n° 2010.30023774 a servizio dell'immobile sito in Sorso , Località Silvosu snc 1, decurtati gli eventuali mc conteggiati nel periodo di divieto dell'utilizzo dell'acqua, di quelli già corrisposti e portati dalle fatture regolarmente inviate e pagate e di quelli prescritti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 novembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva Controparte_1 interamente accolto la domanda dell'odierno appellato, dichiarando l'illegittima emissione da parte della società di gestione del servizio idrico dell'ingiunzione di pagamento n.2721/2017 per la somma di
€ 4534,86 e l'insussistenza del credito vantato, derivante dal mancato pagamento di corrispettivi per la somministrazione dell'acqua potabile.
Nel giudizio di primo grado il aveva lamentato la mancanza delle condizioni di legge che CP_1 consentivano ad quale società di diritto privato, l'emissione dell'ingiunzione di Parte_1 pagamento e l'ingiusto addebito in bolletta di somme richieste a titolo di conguagli per consumi non regolarmente rilevati e fatturati, siccome non corrispondenti a quelli effettivi dell'utenza domestica intestata all'attore. si era costituita ed aveva chiesto la conferma dell'ingiunzione e il rigetto della domanda, con Pt_1 condanna del al pagamento della somma contestata, oltre interessi e spese. CP_1
La società proponeva quindi i seguenti motivi di gravame, deducendo:
1) la corretta adozione, negata dal giudice di prime cure, dell'ingiunzione di pagamento, potere attribuito ad quale società “in house” legittimata all'emissione di ingiunzioni fiscali, siccome Pt_1 equiparata ad un ente pubblico e, peraltro, a ciò autorizzata da apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/12/2015, con cui “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 […]” era stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla partecipata dalla e da comuni, Parte_2 Controparte_2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato”. Potere cui era correlato anche quello della notifica in autonomia dell'ingiunzione di pagamento.
2) L'erronea qualificazione ed applicazione, da parte del giudice di prime cure, della normativa in materia di conguagli regolatori, essendo stata confusa l'emissione di fatture “di conguaglio” a saldo di consumi pagina 2 di 6 pregressi, effettivamente rilevati, con la questione della debenza dei conguagli per partite pregresse. In definitiva il giudicante aveva ricondotto il credito portato in fattura, inerente al saldo per conguaglio dei consumi idrici rilevati (a seguito della precedente emissione di bollette in acconto) nel periodo dal 13 agosto 2014 al 7 novembre 2015, a una richiesta di pagamento per i cosiddetti “conguagli regolatori”.
3) La violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della disciplina dettata dagli artt. 2948 n. 4
c.c., e della normativa regolante gli atti interruttivi della prescrizione, avendo il giudice di primo grado ritenuto anche che il credito oggetto dell'ingiunzione non sarebbe stato esigibile per intervenuta prescrizione, in realtà non maturata. La società aveva infatti, fra l'altro, inviato all'utente, all'indirizzo da lui indicato al momento dell'attivazione del contratto, dei solleciti di pagamento regolarmente recapitati.
4) L'erroneità della motivazione per cui la società era inadempiente per non aver puntualmente effettuato le letture periodiche del misuratore ed emesso le relative bollette, dato che “anche ad ammettere il mancato puntuale rispetto dell'obbligo di eseguire letture ed emettere le fatture entro i termini scanditi dal Regolamento e dalla Carta del S.I.I., deve escludersi che tali inadempienze possano determinare una non debenza delle somme richieste dal Gestore quale corrispettivo della fornitura, tenuto anche conto che, proprio ai sensi (…) del Regolamento del Servizio idrico integrato, «è fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento»” (Sentenza Tribunale di Cagliari n. 2666/2021). L'obbligo di regolare somministrazione dell'acqua e del servizio idrico era stato regolarmente adempiuto da ed era quindi dovuta la controprestazione a carico del fruitore. Pt_1
Sulla base di tali motivi, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame, chiedendo CP_1 la conferma della decisione adottata dal giudice di pace. Sottolineava che l'ingiunzione era stata emessa su fatture mai inviate all'utente e in base a importi non quantificabili perché non fondati su consumi verificati, dato che dal 2007 non aveva effettuato le doverose letture del contatore, Pt_1 non costituendo prova idonea a tal fine le fotografie attestanti le letture del misuratore in uso al CP_1
Ribadiva inoltre che le fatture non erano state emesse con la doverosa periodicità semestrale imposta dal regolamento del servizio idrico e insisteva affinché fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il corretto funzionamento del contatore e l'esatta contabilizzazione dei consumi rilevati dalla società, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 9 novembre
2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
Deve premettersi che la sentenza è erronea laddove nega la ricorrenza del potere della società odierna appellante di avvalersi dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 6 La società in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua Parte_1 partecipazione pubblica, è stata espressamente autorizzata dall'art. 1 del decreto del MEF 30 dicembre
2015 alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, gestito in regime di sostanziale monopolio nella regione Detto decreto trova fondamento CP_2 nell'art. 17, co.3 bis, del D.Lgs n. 46/1999 che attribuisce espressamente al Ministro dell'Economia e delle finanze il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito dell'emissione e dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione. Se è vero, dunque, che il TU n. 639/2010 consente agli “enti pubblici” di servirsi in autonomia dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate tributarie, la richiamata normativa, proprio in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio e dei crediti nascenti dalla sua fruizione, ha esteso la possibilità di attribuire, ricorrendone le condizioni di legge ed amministrative, il potere di riscossione coattiva anche a società di natura privata (ma a rilevante partecipazione pubblica, come nella specie) ed in relazione a crediti non aventi natura propriamente Organ tributaria, previo ottenimento della prevista autorizzazione del competente, nella specie, come detto, intervenuta.
Al riguardo si erano, d'altra parte, espresse le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11992/2009 che aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare lo strumento di riscossione coattiva previsto dal citato RD del
1910 anche in relazione ai crediti di diritto privato, qual è quello inerente al corrispettivo del servizio idrico.
Abbanoa, in definitiva, ripete, quale società in house, la facoltà di procedere direttamente alla riscossione, concessa dalla legge sia alle Regioni, sia agli Enti locali, ossia Province e Comuni (v. art. 17, D. Lgs. 46/1999 il quale al comma 2 prevede come meramente facoltativa la riscossione a mezzo ruolo e tramite concessionario delle entrate delle Regioni e degli Enti Locali e della tariffa del servizio idrico integrato, con ciò affermando implicitamente la possibilità di procedere tramite ingiunzione e direttamente). Le società in house di tali Enti, una volta ricevuta la richiamata autorizzazione ad emettere ingiunzione fiscale, possono agire anche in sede esecutiva in conformità con le possibilità concesse agli Enti controllanti. Inoltre, La notificazione diretta a mezzo del servizio postale deve ritenersi consentita e validamente esperita secondo le modalità di cui alla L 890/1982, che consentono la notificazione diretta dell'atto tributario senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ufficiale giudiziario o messo comunale), stante la natura di ingiunzione conferita all'atto da notificare, che ripete la sua disciplina dall'ingiunzione fiscale, secondo quanto sopra precisato.
Il destinatario ha, d'altra parte, ricevuto direttamente l'atto contestato, di cui ha avuto piena conoscenza e contro il quale ha compiutamente esperito le sue contestazioni.
E' inoltre fondato, venendo al merito, il motivo di gravame attinente al palese equivoco in cui è incorso il giudice di primo grado, laddove ha confuso il credito relativo al pagamento di bollette relative a conguagli per consumi con la differente voce di pagamento giustificata dai conguagli per partite pregresse o conguagli regolatori, affatto diversa per natura e fondamento, non contemplata nelle fatture oggetto di contestazione. E' pertanto del tutto avulsa dalla domanda e dal contenuto delle bollette emesse da appunto a conguaglio del corrispettivo per consumi in precedenza fatturati in Pt_1 acconto, la motivazione adottata dal giudice di pace per escludere il credito per partite pregresse, estraneo alle bollette e alla domanda attrice.
pagina 4 di 6 Deve, ancora, sottolinearsi come la prescrizione del credito non avesse formato oggetto di rilievo con l'opposizione proposta in primo grado (l'appellato non aveva formulato nè formula alcuna conclusione al riguardo), essendo la sentenza affatto illogica ed erronea anche in punto di estinzione del credito, in quanto incoerente all'oggetto dei rilievi formulati dall'opponente. Tanto premesso, le altre questioni confusamente sollevate dall'opponente, odierno appellato, vertevano su affermate carenze nella periodica lettura e fatturazione dei consumi e sul mancato rispetto della periodicità nella relativa fatturazione.
Per completezza, si rileva che le fatture richiamate con l'ordinanza opposta, n. 2721/2017, non erano richieste in acconto come emerge dalla sentenza, ma “a saldo” con relativa lettura rilevata dalla società di gestione del servizio idrico e precisamente, la fattura 2014035110920 era riferita alla lettura del
12/08/2014, la n. 201502264057 alla lettura del 20/02/2015, la fattura n. 2015035151066 alla lettura del 30/07/2015 e quella n. 2016000570335825 alla lettura del 7/11/2015.
Tenuto conto della genericità dei rilievi dell'attore al riguardo, deve richiamarsi il principio per cui la fatturazione, nella specie corredata dalla produzione dei rilievi fotografici del misuratore e dagli estratti contabili della società, costituisce prova sufficiente dell'entità dei consumi registrati e fatturati, trovando applicazione il principio stabilito dall'art. 2712 c.c. Le risultanze del misuratore, equiparate alle registrazioni meccaniche cui è riferita la disposizione ora richiamata, fanno, infatti, piena prova del consumo addebitato ove non siano efficacemente e specificamente contestate dall'utente che, anche in base ai principi dettati dal Regolamento del SII, ha la disponibilità ed assume l'onere di controllo del contatore. Onere che gli impone di attivarsi periodicamente per verificarne eventuali carenze di funzionamento, nella specie peraltro solo ipotizzate e del tutto indimostrate, sicchè appare anche superfluo e meramente esplorativo il ricorso alla CTU sollecitata dall'appellato. D'altra parte, l'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è nemmeno riconosciuto dal Regolamento del SII o dalla Carta dei servizi. Il primo, all'art. B 35.1, sottolinea come sia “diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso”, e ciò anche attraverso l'autolettura (art.
6.1 comma 3 della Carta del Servizio Idrico Integrato); attribuisce poi al gestore il compito di evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (consumi, come detto, nella specie non riscontrabili), essendo comunque “cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore”.
Le doglianze del sig. risultano dunque infondate e, in totale riforma della sentenza impugnata, CP_1 che risulta erronea sotto tutti gli aspetti sin qui esaminati, l'opposizione proposta dall'utente dev'essere disattesa. Ne consegue la conferma dell'ingiunzione di pagamento e l'esigibilità del credito in capo alla società di gestione del servizio idrico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da contro Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2721/2017 del 27 febbraio 2017. Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, Parte_1 liquidate per il primo grado di giudizio in complessivi € 650,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e in ulteriori € 1600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, per il presente grado d'appello.
Sassari 7 giugno 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. LUISELLA PERALTA Controparte_1
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 271 del 27 aprile 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in Parte_1 primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza n. 271/2022, emessa e pubblicata in data 27/04/2022, dal Giudice di Pace di Sassari, Dottoressa Barbara , a definizione del Per_1 procedimento contraddistinto al n. R.G. n. 551/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali
è risultata essere soccombente ivi comprese le spese di lite e, per l'effetto, c) Parte_1 confermare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n 2721/2017 del 27/02/2017 di euro
4.534,86 e le fatture emesse, in data 06/10/2014, 28/11/2014, 22/04/2015, 26/08/2015 e 29/02/2016, per l'importo di euro 4.534,86, avente ad oggetto il saldo per i consumi idrici, e per l'effetto d) condannare sig al pagamento delle somme indicate nell'ordinanza ingiunzione n° 2721/20217; in CP_1 via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1 confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo compreso tra 2014-
2015, di cui alle fatture nn. 20140244537339 del 06.10.2014 euro 27,89; 2014035110920 del
28.11.2014 di euro 3.180,31; 201502264057 del 22.04.2015 di euro 546,47; 2015035151066 del
26.08.2015 di euro 963,35 e 201600570035825 del 29.02.2016 di euro 380,11 saldo – 1 euro;
per l'effetto, f) condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 4.534,86 così determinata, o di quell'altra che il Giudice riterrà dovuta, a favore di oltre interessi per ritardato Parte_1
pagina 1 di 6 pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO: “1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta;
2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.271/22 emessa dal Giudice di Pace di Sassari. 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge. In Subordine, si chiede che il Giudice adito voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il corretto funzionamento del contatore e la corretta contabilizzazione degli importi i reali consumi effettuati dalla utenza avente codice cliente 36606578 , codice ULM 6098908 e contratto n° 2010.30023774 a servizio dell'immobile sito in Sorso , Località Silvosu snc 1, decurtati gli eventuali mc conteggiati nel periodo di divieto dell'utilizzo dell'acqua, di quelli già corrisposti e portati dalle fatture regolarmente inviate e pagate e di quelli prescritti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 novembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva Controparte_1 interamente accolto la domanda dell'odierno appellato, dichiarando l'illegittima emissione da parte della società di gestione del servizio idrico dell'ingiunzione di pagamento n.2721/2017 per la somma di
€ 4534,86 e l'insussistenza del credito vantato, derivante dal mancato pagamento di corrispettivi per la somministrazione dell'acqua potabile.
Nel giudizio di primo grado il aveva lamentato la mancanza delle condizioni di legge che CP_1 consentivano ad quale società di diritto privato, l'emissione dell'ingiunzione di Parte_1 pagamento e l'ingiusto addebito in bolletta di somme richieste a titolo di conguagli per consumi non regolarmente rilevati e fatturati, siccome non corrispondenti a quelli effettivi dell'utenza domestica intestata all'attore. si era costituita ed aveva chiesto la conferma dell'ingiunzione e il rigetto della domanda, con Pt_1 condanna del al pagamento della somma contestata, oltre interessi e spese. CP_1
La società proponeva quindi i seguenti motivi di gravame, deducendo:
1) la corretta adozione, negata dal giudice di prime cure, dell'ingiunzione di pagamento, potere attribuito ad quale società “in house” legittimata all'emissione di ingiunzioni fiscali, siccome Pt_1 equiparata ad un ente pubblico e, peraltro, a ciò autorizzata da apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/12/2015, con cui “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 […]” era stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla partecipata dalla e da comuni, Parte_2 Controparte_2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato”. Potere cui era correlato anche quello della notifica in autonomia dell'ingiunzione di pagamento.
2) L'erronea qualificazione ed applicazione, da parte del giudice di prime cure, della normativa in materia di conguagli regolatori, essendo stata confusa l'emissione di fatture “di conguaglio” a saldo di consumi pagina 2 di 6 pregressi, effettivamente rilevati, con la questione della debenza dei conguagli per partite pregresse. In definitiva il giudicante aveva ricondotto il credito portato in fattura, inerente al saldo per conguaglio dei consumi idrici rilevati (a seguito della precedente emissione di bollette in acconto) nel periodo dal 13 agosto 2014 al 7 novembre 2015, a una richiesta di pagamento per i cosiddetti “conguagli regolatori”.
3) La violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della disciplina dettata dagli artt. 2948 n. 4
c.c., e della normativa regolante gli atti interruttivi della prescrizione, avendo il giudice di primo grado ritenuto anche che il credito oggetto dell'ingiunzione non sarebbe stato esigibile per intervenuta prescrizione, in realtà non maturata. La società aveva infatti, fra l'altro, inviato all'utente, all'indirizzo da lui indicato al momento dell'attivazione del contratto, dei solleciti di pagamento regolarmente recapitati.
4) L'erroneità della motivazione per cui la società era inadempiente per non aver puntualmente effettuato le letture periodiche del misuratore ed emesso le relative bollette, dato che “anche ad ammettere il mancato puntuale rispetto dell'obbligo di eseguire letture ed emettere le fatture entro i termini scanditi dal Regolamento e dalla Carta del S.I.I., deve escludersi che tali inadempienze possano determinare una non debenza delle somme richieste dal Gestore quale corrispettivo della fornitura, tenuto anche conto che, proprio ai sensi (…) del Regolamento del Servizio idrico integrato, «è fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento»” (Sentenza Tribunale di Cagliari n. 2666/2021). L'obbligo di regolare somministrazione dell'acqua e del servizio idrico era stato regolarmente adempiuto da ed era quindi dovuta la controprestazione a carico del fruitore. Pt_1
Sulla base di tali motivi, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame, chiedendo CP_1 la conferma della decisione adottata dal giudice di pace. Sottolineava che l'ingiunzione era stata emessa su fatture mai inviate all'utente e in base a importi non quantificabili perché non fondati su consumi verificati, dato che dal 2007 non aveva effettuato le doverose letture del contatore, Pt_1 non costituendo prova idonea a tal fine le fotografie attestanti le letture del misuratore in uso al CP_1
Ribadiva inoltre che le fatture non erano state emesse con la doverosa periodicità semestrale imposta dal regolamento del servizio idrico e insisteva affinché fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il corretto funzionamento del contatore e l'esatta contabilizzazione dei consumi rilevati dalla società, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 9 novembre
2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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L'appello è fondato e dev'essere accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
Deve premettersi che la sentenza è erronea laddove nega la ricorrenza del potere della società odierna appellante di avvalersi dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 6 La società in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua Parte_1 partecipazione pubblica, è stata espressamente autorizzata dall'art. 1 del decreto del MEF 30 dicembre
2015 alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, gestito in regime di sostanziale monopolio nella regione Detto decreto trova fondamento CP_2 nell'art. 17, co.3 bis, del D.Lgs n. 46/1999 che attribuisce espressamente al Ministro dell'Economia e delle finanze il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito dell'emissione e dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione. Se è vero, dunque, che il TU n. 639/2010 consente agli “enti pubblici” di servirsi in autonomia dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate tributarie, la richiamata normativa, proprio in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio e dei crediti nascenti dalla sua fruizione, ha esteso la possibilità di attribuire, ricorrendone le condizioni di legge ed amministrative, il potere di riscossione coattiva anche a società di natura privata (ma a rilevante partecipazione pubblica, come nella specie) ed in relazione a crediti non aventi natura propriamente Organ tributaria, previo ottenimento della prevista autorizzazione del competente, nella specie, come detto, intervenuta.
Al riguardo si erano, d'altra parte, espresse le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11992/2009 che aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare lo strumento di riscossione coattiva previsto dal citato RD del
1910 anche in relazione ai crediti di diritto privato, qual è quello inerente al corrispettivo del servizio idrico.
Abbanoa, in definitiva, ripete, quale società in house, la facoltà di procedere direttamente alla riscossione, concessa dalla legge sia alle Regioni, sia agli Enti locali, ossia Province e Comuni (v. art. 17, D. Lgs. 46/1999 il quale al comma 2 prevede come meramente facoltativa la riscossione a mezzo ruolo e tramite concessionario delle entrate delle Regioni e degli Enti Locali e della tariffa del servizio idrico integrato, con ciò affermando implicitamente la possibilità di procedere tramite ingiunzione e direttamente). Le società in house di tali Enti, una volta ricevuta la richiamata autorizzazione ad emettere ingiunzione fiscale, possono agire anche in sede esecutiva in conformità con le possibilità concesse agli Enti controllanti. Inoltre, La notificazione diretta a mezzo del servizio postale deve ritenersi consentita e validamente esperita secondo le modalità di cui alla L 890/1982, che consentono la notificazione diretta dell'atto tributario senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ufficiale giudiziario o messo comunale), stante la natura di ingiunzione conferita all'atto da notificare, che ripete la sua disciplina dall'ingiunzione fiscale, secondo quanto sopra precisato.
Il destinatario ha, d'altra parte, ricevuto direttamente l'atto contestato, di cui ha avuto piena conoscenza e contro il quale ha compiutamente esperito le sue contestazioni.
E' inoltre fondato, venendo al merito, il motivo di gravame attinente al palese equivoco in cui è incorso il giudice di primo grado, laddove ha confuso il credito relativo al pagamento di bollette relative a conguagli per consumi con la differente voce di pagamento giustificata dai conguagli per partite pregresse o conguagli regolatori, affatto diversa per natura e fondamento, non contemplata nelle fatture oggetto di contestazione. E' pertanto del tutto avulsa dalla domanda e dal contenuto delle bollette emesse da appunto a conguaglio del corrispettivo per consumi in precedenza fatturati in Pt_1 acconto, la motivazione adottata dal giudice di pace per escludere il credito per partite pregresse, estraneo alle bollette e alla domanda attrice.
pagina 4 di 6 Deve, ancora, sottolinearsi come la prescrizione del credito non avesse formato oggetto di rilievo con l'opposizione proposta in primo grado (l'appellato non aveva formulato nè formula alcuna conclusione al riguardo), essendo la sentenza affatto illogica ed erronea anche in punto di estinzione del credito, in quanto incoerente all'oggetto dei rilievi formulati dall'opponente. Tanto premesso, le altre questioni confusamente sollevate dall'opponente, odierno appellato, vertevano su affermate carenze nella periodica lettura e fatturazione dei consumi e sul mancato rispetto della periodicità nella relativa fatturazione.
Per completezza, si rileva che le fatture richiamate con l'ordinanza opposta, n. 2721/2017, non erano richieste in acconto come emerge dalla sentenza, ma “a saldo” con relativa lettura rilevata dalla società di gestione del servizio idrico e precisamente, la fattura 2014035110920 era riferita alla lettura del
12/08/2014, la n. 201502264057 alla lettura del 20/02/2015, la fattura n. 2015035151066 alla lettura del 30/07/2015 e quella n. 2016000570335825 alla lettura del 7/11/2015.
Tenuto conto della genericità dei rilievi dell'attore al riguardo, deve richiamarsi il principio per cui la fatturazione, nella specie corredata dalla produzione dei rilievi fotografici del misuratore e dagli estratti contabili della società, costituisce prova sufficiente dell'entità dei consumi registrati e fatturati, trovando applicazione il principio stabilito dall'art. 2712 c.c. Le risultanze del misuratore, equiparate alle registrazioni meccaniche cui è riferita la disposizione ora richiamata, fanno, infatti, piena prova del consumo addebitato ove non siano efficacemente e specificamente contestate dall'utente che, anche in base ai principi dettati dal Regolamento del SII, ha la disponibilità ed assume l'onere di controllo del contatore. Onere che gli impone di attivarsi periodicamente per verificarne eventuali carenze di funzionamento, nella specie peraltro solo ipotizzate e del tutto indimostrate, sicchè appare anche superfluo e meramente esplorativo il ricorso alla CTU sollecitata dall'appellato. D'altra parte, l'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è nemmeno riconosciuto dal Regolamento del SII o dalla Carta dei servizi. Il primo, all'art. B 35.1, sottolinea come sia “diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso”, e ciò anche attraverso l'autolettura (art.
6.1 comma 3 della Carta del Servizio Idrico Integrato); attribuisce poi al gestore il compito di evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (consumi, come detto, nella specie non riscontrabili), essendo comunque “cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore”.
Le doglianze del sig. risultano dunque infondate e, in totale riforma della sentenza impugnata, CP_1 che risulta erronea sotto tutti gli aspetti sin qui esaminati, l'opposizione proposta dall'utente dev'essere disattesa. Ne consegue la conferma dell'ingiunzione di pagamento e l'esigibilità del credito in capo alla società di gestione del servizio idrico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da contro Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2721/2017 del 27 febbraio 2017. Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, Parte_1 liquidate per il primo grado di giudizio in complessivi € 650,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e in ulteriori € 1600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, per il presente grado d'appello.
Sassari 7 giugno 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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