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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere 1
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 590/2023
promossa da:
, C.F. , nato in [...] il giorno 24.12.1995, Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Roma, viale Angelico 38 presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in C.F._2 calce all'atto di riassunzione;
appellante
contro
: , in persona del pro tempore, patrocinato dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia, via degli
Offici n. 14;
appellato
Oggetto: impugnazione ex art. 35 d.l.vo 25/2008
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza dell'8.1.2025
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza n. 21277/23 pubblicata il 19 luglio 2023 la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'appellante, iscritto al n. 5182/20
R.G., ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 438/19, pubblicata in data
25.7.19, nel procedimento avente n. r.g. 906/19, non notificata, con la quale veniva respinto l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal 2 Tribunale di Perugia sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 19 D.Lgs. n. 150/2011 e 35 del d.lgs. n. 25/2008.
La Suprema Corte, ha ritenuto che la sentenza di appello non avesse adeguatamente approfondito la valutazione della situazione generale del paese di origine del ricorrente mediante l'esercizio dei poteri istruttori al giudice demandati nella speciale materia e, ancora, non avesse compiuto correttamente il giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente e tra la condizione raggiunta in Italia e quella cui si troverebbe a tornare in caso di rimpatrio.
Nel merito si chiede la riforma della ordinanza di primo grado per erronea ricostruzione della fattispecie ed illegittima applicazione dei principi regolanti l'istituto della protezione sussidiaria e umanitaria.
L'appellante, cittadino della Guinea, aveva chiesto al Tribunale di Perugia, in riforma della decisione della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia, il riconoscimento della protezione internazionale e, comunque e subordinatamente, quello della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.
Con il ricorso in riassunzione ha rappresentato di aver indicato fin dall'inizio del procedimento le ragioni della propria fuga con motivazioni riguardanti situazioni personali ma, anche in ragione della estrema violenza e pericolosità del Paese di origine, acuita dalla impossibilità di difesa dei propri diritti. Relativamente alla propria condizione personale ha affermato di avere lasciato il suo paese già nel 2010 per trasferirsi in Senegal a seguito delle continue minacce ricevute da vicini di casa, che avevano già ucciso suo padre, a fronte delle quali non aveva trovato tutela da parte della autorità locale come segue, e relativamente alla condizione del suo paese di origine ha dedotto la pericolosità dello stesso e la povertà che avrebbe ritrovato in caso di rimpatrio. In ordine all'esame della domanda di protezione umanitaria ha dedotto che è giunto in Italia da quasi 10 anni e si è correttamente e compiutamente integrato, senza essere peraltro mai coinvolto questione di rilevanza penale.
Ha limitato le domande alle subordinate forme di protezione evidenziando che 3 avesse diritto a vedersi accordata la protezione sussidiaria o quantomeno la protezione umanitaria, necessità che oggi, dopo l'ulteriore tempo trascorso ed il grado di integrazione cui è giunto, apparirebbe indubitabile. Ha riferito che in Italia ha svolto attività di avvicinamento al lavoro ed “è in procinto di vedere formalizzato un contratto di lavoro subordinato, il quale, unito alla pacifica conduzione della sua vita nel nostro Paese, è sintomo di positiva integrazione”.
Ha rimarcato che la ricostruzione compiuta dal primo Giudice risulta resa in violazione di legge (art. 14 d.lgs. 19.11.2007, n. 251 richiamato dall'art. 2, lett. f) d.lgs.
28.1.2008 n. 25 o, comunque, art. 5, co. VI, d.lgs. 286/1998) e sulla applicazione di errati presupposti di fatto in quanto la situazione di debolezza intrinseca del richiedente, ben integrato nel nostro Paese sotto il profilo lavorativo e scolastico, avrebbe dovuto formare oggetto di analisi e positivo riscontro per la concessione – almeno – di questa residuale forma di protezione, che invece non è stata esaminata, e ciò a maggior ragione oggi che ha raggiunto i 28 anni di età, vive in Italia da circa 4 anni, ha reciso ogni collegamento con il suo paese di origine e non può contare su forme di sostegno in caso di rimpatrio. Si è costituito il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2025.
L'appellante non ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per quanto attiene la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007, l'art. 2, co. 1, lett. g), occorre rilevare che questa è accordata al cittadino straniero che “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno […] e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Ai sensi dell'art. 14 sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del
4 richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Non ricorrendo per l'appellante all'evidenza i presupposti per integrare le lettere a)
e b) non avendo dedotto né provato di avere commesso fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimenti giudiziari o a forme di tortura o pena essendosi allontanato dal suo paese per una vicenda del tutto personale riguardante il rifiuto di sposarsi con una donna, matrimonio asseritamente impostogli dai famigliari, occorre verificare la sussistenza dei requisiti per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lett. c).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si può parlare di
“conflitto armato interno” quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata tale da far ritenere che un civile, rinviato nel paese di origine, correrebbe, per la sua sola presenza sul quel territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia alla propria incolumità fisica (v. sentenza della Corte di Giustizia del 30.1.2014, causa C-285/12 – Diakitè). La Suprema Corte di cassazione, richiamando il predetto orientamento comunitario, ha affermato che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (cfr. Cass.
n. 18130/2017; in termini Cass. n. 653/2020; Cass. n. 13858/2018; Cass. n. 25126/2019).
Ancora, “in tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno
Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi 5 armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio” (cfr. Cass.
23.3.2021 n. 5675).
Dalle COI del 2024 non risulta che in Guinea Bissau, paese di origine dell'appellante, vi sia un clima di violenza generalizzata. E', infatti una Repubblica presidenziale con un sistema multipartitico, in cui sebbene negli ultimi decenni vi sia stata instabilità politica, con frequenti cambiamenti di governo, colpi di stato e conflitti tra le varie fazioni politiche, risulta che nel 2019 si è tenuta un'elezione presidenziale relativamente pacifica, portando alla vittoria di (come nuovo presidente dal febbraio Persona_1
2020), che di recente, ovvero nel gennaio 2024 si è recato anche in visita al Santo Padre
(https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2024-01/papa-francesco-udienza-
, ciò che denota anche il riconoscimento della libertà Email_1 religiosa https://www.ecoi.net/en/document/2091938.html. La Costituzione stabilisce infatti “la separazione tra religione e Stato e la responsabilità dello stato di rispettare e proteggere i gruppi religiosi legalmente riconosciuti. Considera la libertà di coscienza e di religione come inviolabili e prevede la libertà di culto fintanto che non viola i principi fondamentali citati nella costituzione. Afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, con gli stessi diritti e obblighi indipendentemente dalla loro religione, e riconosce la libertà dei gruppi religiosi di insegnare la propria fede. Il governo ha continuato a sospendere nel
2022 le esenzioni fiscali per le organizzazioni non governative (ONG) e gli enti religiosi sui beni importati, il che, secondo quanto affermato, faceva parte del processo di indagine e bilanciamento delle esenzioni doganali e fiscali per tutte le organizzazioni. Un ordine governativo per la limitazione della programmazione radiofonica di una chiesa pentecostale a un raggio di 60 chilometri (36 miglia) è rimasto in vigore, sebbene la chiesa abbia continuato a non rispettarlo e non abbia subito ripercussioni. A settembre, il presidente Umaro Sissoco Embalo ha rilasciato dichiarazioni a un evento in Germania in cui ha invitato i leader religiosi a lavorare insieme per affrontare le sfide alla pace e alla sicurezza. Sempre a settembre, la legislatura recentemente eletta ha tenuto un servizio interreligioso a cui hanno partecipato leader musulmani, cattolici e protestanti in cui parlamentari e leader religiosi si sono impegnati a praticare la tolleranza 6 religiosa.Una ONG per i diritti umani ha dichiarato che fino all'inizio di novembre, 10 individui sono morti per violenza in casi legati alla stregoneria e che durante l'anno si sono verificati 46 casi di violenza legati alla stregoneria. Alcuni leader religiosi hanno affermato che l'estremismo religioso si stava diffondendo nell'est del paese, citando i confini porosi del paese e la povertà endemica come principali fattori che vi hanno contribuito. A gennaio, una comunità di NG ha sospeso le attività religiose di una chiesa evangelica protestante locale, accusandola di non rispettare le pratiche animiste ancestrali della comunità. I leader religiosi hanno affermato che i diversi gruppi religiosi erano per lo più rispettosi e tolleranti l'uno verso l'altro in tutto il paese
(https://www.ecoi.net/en/document/2111875.html ).
Seppure nell'incertezza della situazione, tenuto conto che di recente vi è stato lo scioglimento del parlamento, non risulta che vi siano stati scontri tali da ingenerare un effettivo pericolo (https://www.ilpost.it/2023/12/04/presidente-guinea-bissau-sciolto- parlamento/). E' vero che tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano nel 2023 segnalazioni credibili di: tortura o trattamento crudele, inumano o degradante da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
gravi problemi di indipendenza della magistratura;
grave corruzione del governo;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica o del partner, violenza sessuale, matrimoni infantili, precoci e forzati e mutilazioni/escissioni genitali femminili;
e tratta di esseri umani, compreso il lavoro forzato. Il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani
(https://www.ecoi.net/en/document/2107711.html). Tuttavia, le stesse fonti
(https://www.ecoi.net/en/document/2107711.html) affermano che non ci sono segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti abbiano commesso omicidi arbitrari o illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali, durante l'anno. Non ci sono state segnalazioni di sparizioni da parte o per conto delle autorità governative.
E' lecito trarne che la Guinea Bissau pur presentando problematiche relative alla tutela dei diritti umani, come molti altri paesi africani, non vive un livello di tensione che 7 integra una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsivoglia persona al rischio di un danno grave alla propria vita e all'incolumità personale per la sua sola presenza su quel territorio, ragion per cui il richiedente avrebbe dovuto dimostrare di essere colpito in modo specifico – per via della sua situazione personale – dai conflitti che interessano il Paese, mentre non ha allegato elementi individualizzanti che riconducono ad una situazione di effettivo rischio di danno.
Dunque, non può riconoscersi all'appellante la protezione sussidiaria di cui alla lett.
c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
La forma di protezione internazionale detta “umanitaria”, costituisce una misura atipica e residuale a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, come previsto dall'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale (nella forma di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Per l'individuazione dei predetti gravi motivi occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 2 Cost. nell'ambito del quale rientrano anche le peculiari condizioni di vulnerabilità personale, oltre che all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale prescrive che “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
I seri motivi di carattere umanitario costituiscono un catalogo aperto e possono riscontrarsi ove, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza (orientamento consolidato da: Cass. 23.2.2018, n. 4455; Cass. 15.5.2019 n. 13079). In base al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, possono fondare il diritto alla 8 protezione umanitaria non solo situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario del richiedente, ma anche un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante che, ove raggiunto, rende superflua la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare. Precisamente,
“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal
d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (…) qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09-09-2021, n. 24413; conforme Cass. civ. Sez. I Ord.,
10-01-2022, n. 465).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Rispetto all'eventuale sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza, si osserva che la vicenda narrata da può riassumersi nei seguenti termini. Pt_1
Nel 2011, quando aveva 16 anni, alla morte del padre i famigliari, contro la sua volontà, volevano fargli sposare una ragazza, e aveva avuto paura che mettessero qualcosa nel cibo per farlo innamorare così era scappato in Senegal dallo zio. Dopo un po' di tempo era scappato anche dal Senegal, e dopo aver girato per diversi paesi dell'Africa (Mali, Burkina Faso, Niger e Libia) è giunto in Italia.
Sembra evidente che di fronte ad una vicenda strettamente famigliare e del tutto personale, peraltro risalente a quasi quindici anni fa quando era un ragazzo alle soglie 9 delle vita, e che, quindi, non ha alcuna rilevanza attuale (essere verosimile che la ragazza abbia ormai un marito), non può neanche ipotizzarsi che in relazione ad essa possa vedersi ancora costretto a fare qualcosa che non vuole o comunque possa essere perseguitato, oppure, ancora, possa subire la violazione di alcuno dei diritti o libertà fondamentali dell'uomo, ovvero, ad esempio, la libertà personale, l'incolumità, la libertà religiosa, il diritto di lavorare per condurre una vita dignitosa, la possibilità di costituirsi liberamente un nucleo famigliare.
E allora deve verificarsi, in base alle indicazioni della Suprema corte, se costui si sia adeguatamente integrato nel tessuto economico sociale italiano, abbia lavorato o lavori con contratti a tempo determinato o indeterminato, abbia conseguito il diploma di licenza conclusiva quantomeno del primo ciclo di istruzione. Invero, se uno solo di tali elementi sussistesse, e, in particolare, si appurasse la costituzione di un nucleo famigliare o, in alternativa, lo svolgimento di un'attività lavorativa, ancorché soltanto a tempo determinato, ciò sarebbe sufficiente - in relazione alle criticità economiche e sociali del paese di provenienza in precedenza descritte - per farlo ritenere un soggetto vulnerabile ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu in quanto, se respinto nel Paese di provenienza, egli sarebbe costretto a reperirsi un'occupazione che invece già possiede e gli consente di mantenersi autonomamente nel Paese di accoglienza, con ciò relegandolo ad una situazione deteriore rispetto a quella acquisita (verosimilmente con sacrifico) in Italia.
Infatti, solo in tal caso le sue condizioni di vita potrebbero seriamente ritenersi migliori rispetto a quelle in cui vivrebbe nel luogo di origine perché la situazione socio- politica attualmente esistente in quel Paese è tale per cui, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto ad un grave vulnus al proprio diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.
Siccome dalle le fonti consultate e sopracitate è emerso che la Guinea Bissau non è afflitta da un conflitto armato interno, ma solo interessata da una situazione di grave e costante insicurezza, che può mettere a rischio il godimento di alcuni fondamentali diritti umani, fra i quali può includersi, come si è detto anche la possibilità di lavorare e condurre una vita dignitosa e formarsi un nucleo di affetti famigliari, solo un'integrazione effettiva con tali caratteristiche renderebbe il ricorso fondato sotto tali profili. 10
Tuttavia, non risulta allegato e neanche provato che il ricorrente abbia costituito in
Italia un nucleo famigliare, abbia conseguito un titolo che attesi la frequenza scolastica, abbia un alloggio, né che egli lavori o abbia lavorato con qualsiasi tipologia di contratto, ovvero anche che sia stato occupato in qualche attività anche sporadica e saltuaria, ciò che consentirebbe comunque di apprezzare la sua buona volontà.
Tutto ciò che è stato allegato e, peraltro, non provato, è che egli in dieci anni di permanenza in Italia “ha svolto attività di avvicinamento al lavoro ed è in procinto, peraltro, di vedere formalizzato un contratto di lavoro subordinato”. Risulta alla Corte francamente poco per ritenere sussistenti le condizioni per la concessione della protezione umanitaria in base ai parametri indicati dalla Corte di cassazione.
E il quadro non cambia se si pone mente al fatto incontestato della “pacifica conduzione della sua vita nel nostro Paese” perché la circostanza di non avere commesso reati o di non vare avuto problemi sociali o contrasti con le Forze dell'Ordine non è di per sé sufficiente per configurare i presupposti per affermare l'avvenuta effettiva integrazione e per la concessione della protezione umanitaria.
Ne deriva che anche la domanda di protezione per motivi umanitaria va rigettata.
Stante la particolarità della materia trattata e la continua evoluzione della critica situazione del Paese di origine, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda di;
Parte_1
dichiara la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al 11
Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Perugia.
Perugia, 27 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere 1
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 590/2023
promossa da:
, C.F. , nato in [...] il giorno 24.12.1995, Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Roma, viale Angelico 38 presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in C.F._2 calce all'atto di riassunzione;
appellante
contro
: , in persona del pro tempore, patrocinato dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia, via degli
Offici n. 14;
appellato
Oggetto: impugnazione ex art. 35 d.l.vo 25/2008
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza dell'8.1.2025
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza n. 21277/23 pubblicata il 19 luglio 2023 la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'appellante, iscritto al n. 5182/20
R.G., ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 438/19, pubblicata in data
25.7.19, nel procedimento avente n. r.g. 906/19, non notificata, con la quale veniva respinto l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal 2 Tribunale di Perugia sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 19 D.Lgs. n. 150/2011 e 35 del d.lgs. n. 25/2008.
La Suprema Corte, ha ritenuto che la sentenza di appello non avesse adeguatamente approfondito la valutazione della situazione generale del paese di origine del ricorrente mediante l'esercizio dei poteri istruttori al giudice demandati nella speciale materia e, ancora, non avesse compiuto correttamente il giudizio di comparazione tra la situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente e tra la condizione raggiunta in Italia e quella cui si troverebbe a tornare in caso di rimpatrio.
Nel merito si chiede la riforma della ordinanza di primo grado per erronea ricostruzione della fattispecie ed illegittima applicazione dei principi regolanti l'istituto della protezione sussidiaria e umanitaria.
L'appellante, cittadino della Guinea, aveva chiesto al Tribunale di Perugia, in riforma della decisione della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia, il riconoscimento della protezione internazionale e, comunque e subordinatamente, quello della protezione sussidiaria ovvero umanitaria.
Con il ricorso in riassunzione ha rappresentato di aver indicato fin dall'inizio del procedimento le ragioni della propria fuga con motivazioni riguardanti situazioni personali ma, anche in ragione della estrema violenza e pericolosità del Paese di origine, acuita dalla impossibilità di difesa dei propri diritti. Relativamente alla propria condizione personale ha affermato di avere lasciato il suo paese già nel 2010 per trasferirsi in Senegal a seguito delle continue minacce ricevute da vicini di casa, che avevano già ucciso suo padre, a fronte delle quali non aveva trovato tutela da parte della autorità locale come segue, e relativamente alla condizione del suo paese di origine ha dedotto la pericolosità dello stesso e la povertà che avrebbe ritrovato in caso di rimpatrio. In ordine all'esame della domanda di protezione umanitaria ha dedotto che è giunto in Italia da quasi 10 anni e si è correttamente e compiutamente integrato, senza essere peraltro mai coinvolto questione di rilevanza penale.
Ha limitato le domande alle subordinate forme di protezione evidenziando che 3 avesse diritto a vedersi accordata la protezione sussidiaria o quantomeno la protezione umanitaria, necessità che oggi, dopo l'ulteriore tempo trascorso ed il grado di integrazione cui è giunto, apparirebbe indubitabile. Ha riferito che in Italia ha svolto attività di avvicinamento al lavoro ed “è in procinto di vedere formalizzato un contratto di lavoro subordinato, il quale, unito alla pacifica conduzione della sua vita nel nostro Paese, è sintomo di positiva integrazione”.
Ha rimarcato che la ricostruzione compiuta dal primo Giudice risulta resa in violazione di legge (art. 14 d.lgs. 19.11.2007, n. 251 richiamato dall'art. 2, lett. f) d.lgs.
28.1.2008 n. 25 o, comunque, art. 5, co. VI, d.lgs. 286/1998) e sulla applicazione di errati presupposti di fatto in quanto la situazione di debolezza intrinseca del richiedente, ben integrato nel nostro Paese sotto il profilo lavorativo e scolastico, avrebbe dovuto formare oggetto di analisi e positivo riscontro per la concessione – almeno – di questa residuale forma di protezione, che invece non è stata esaminata, e ciò a maggior ragione oggi che ha raggiunto i 28 anni di età, vive in Italia da circa 4 anni, ha reciso ogni collegamento con il suo paese di origine e non può contare su forme di sostegno in caso di rimpatrio. Si è costituito il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2025.
L'appellante non ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per quanto attiene la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007, l'art. 2, co. 1, lett. g), occorre rilevare che questa è accordata al cittadino straniero che “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno […] e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Ai sensi dell'art. 14 sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del
4 richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Non ricorrendo per l'appellante all'evidenza i presupposti per integrare le lettere a)
e b) non avendo dedotto né provato di avere commesso fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimenti giudiziari o a forme di tortura o pena essendosi allontanato dal suo paese per una vicenda del tutto personale riguardante il rifiuto di sposarsi con una donna, matrimonio asseritamente impostogli dai famigliari, occorre verificare la sussistenza dei requisiti per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lett. c).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si può parlare di
“conflitto armato interno” quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata tale da far ritenere che un civile, rinviato nel paese di origine, correrebbe, per la sua sola presenza sul quel territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia alla propria incolumità fisica (v. sentenza della Corte di Giustizia del 30.1.2014, causa C-285/12 – Diakitè). La Suprema Corte di cassazione, richiamando il predetto orientamento comunitario, ha affermato che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (cfr. Cass.
n. 18130/2017; in termini Cass. n. 653/2020; Cass. n. 13858/2018; Cass. n. 25126/2019).
Ancora, “in tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno
Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi 5 armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio” (cfr. Cass.
23.3.2021 n. 5675).
Dalle COI del 2024 non risulta che in Guinea Bissau, paese di origine dell'appellante, vi sia un clima di violenza generalizzata. E', infatti una Repubblica presidenziale con un sistema multipartitico, in cui sebbene negli ultimi decenni vi sia stata instabilità politica, con frequenti cambiamenti di governo, colpi di stato e conflitti tra le varie fazioni politiche, risulta che nel 2019 si è tenuta un'elezione presidenziale relativamente pacifica, portando alla vittoria di (come nuovo presidente dal febbraio Persona_1
2020), che di recente, ovvero nel gennaio 2024 si è recato anche in visita al Santo Padre
(https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2024-01/papa-francesco-udienza-
, ciò che denota anche il riconoscimento della libertà Email_1 religiosa https://www.ecoi.net/en/document/2091938.html. La Costituzione stabilisce infatti “la separazione tra religione e Stato e la responsabilità dello stato di rispettare e proteggere i gruppi religiosi legalmente riconosciuti. Considera la libertà di coscienza e di religione come inviolabili e prevede la libertà di culto fintanto che non viola i principi fondamentali citati nella costituzione. Afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, con gli stessi diritti e obblighi indipendentemente dalla loro religione, e riconosce la libertà dei gruppi religiosi di insegnare la propria fede. Il governo ha continuato a sospendere nel
2022 le esenzioni fiscali per le organizzazioni non governative (ONG) e gli enti religiosi sui beni importati, il che, secondo quanto affermato, faceva parte del processo di indagine e bilanciamento delle esenzioni doganali e fiscali per tutte le organizzazioni. Un ordine governativo per la limitazione della programmazione radiofonica di una chiesa pentecostale a un raggio di 60 chilometri (36 miglia) è rimasto in vigore, sebbene la chiesa abbia continuato a non rispettarlo e non abbia subito ripercussioni. A settembre, il presidente Umaro Sissoco Embalo ha rilasciato dichiarazioni a un evento in Germania in cui ha invitato i leader religiosi a lavorare insieme per affrontare le sfide alla pace e alla sicurezza. Sempre a settembre, la legislatura recentemente eletta ha tenuto un servizio interreligioso a cui hanno partecipato leader musulmani, cattolici e protestanti in cui parlamentari e leader religiosi si sono impegnati a praticare la tolleranza 6 religiosa.Una ONG per i diritti umani ha dichiarato che fino all'inizio di novembre, 10 individui sono morti per violenza in casi legati alla stregoneria e che durante l'anno si sono verificati 46 casi di violenza legati alla stregoneria. Alcuni leader religiosi hanno affermato che l'estremismo religioso si stava diffondendo nell'est del paese, citando i confini porosi del paese e la povertà endemica come principali fattori che vi hanno contribuito. A gennaio, una comunità di NG ha sospeso le attività religiose di una chiesa evangelica protestante locale, accusandola di non rispettare le pratiche animiste ancestrali della comunità. I leader religiosi hanno affermato che i diversi gruppi religiosi erano per lo più rispettosi e tolleranti l'uno verso l'altro in tutto il paese
(https://www.ecoi.net/en/document/2111875.html ).
Seppure nell'incertezza della situazione, tenuto conto che di recente vi è stato lo scioglimento del parlamento, non risulta che vi siano stati scontri tali da ingenerare un effettivo pericolo (https://www.ilpost.it/2023/12/04/presidente-guinea-bissau-sciolto- parlamento/). E' vero che tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano nel 2023 segnalazioni credibili di: tortura o trattamento crudele, inumano o degradante da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
gravi problemi di indipendenza della magistratura;
grave corruzione del governo;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica o del partner, violenza sessuale, matrimoni infantili, precoci e forzati e mutilazioni/escissioni genitali femminili;
e tratta di esseri umani, compreso il lavoro forzato. Il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani
(https://www.ecoi.net/en/document/2107711.html). Tuttavia, le stesse fonti
(https://www.ecoi.net/en/document/2107711.html) affermano che non ci sono segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti abbiano commesso omicidi arbitrari o illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali, durante l'anno. Non ci sono state segnalazioni di sparizioni da parte o per conto delle autorità governative.
E' lecito trarne che la Guinea Bissau pur presentando problematiche relative alla tutela dei diritti umani, come molti altri paesi africani, non vive un livello di tensione che 7 integra una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsivoglia persona al rischio di un danno grave alla propria vita e all'incolumità personale per la sua sola presenza su quel territorio, ragion per cui il richiedente avrebbe dovuto dimostrare di essere colpito in modo specifico – per via della sua situazione personale – dai conflitti che interessano il Paese, mentre non ha allegato elementi individualizzanti che riconducono ad una situazione di effettivo rischio di danno.
Dunque, non può riconoscersi all'appellante la protezione sussidiaria di cui alla lett.
c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.
La forma di protezione internazionale detta “umanitaria”, costituisce una misura atipica e residuale a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, come previsto dall'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale (nella forma di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Per l'individuazione dei predetti gravi motivi occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 2 Cost. nell'ambito del quale rientrano anche le peculiari condizioni di vulnerabilità personale, oltre che all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale prescrive che “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
I seri motivi di carattere umanitario costituiscono un catalogo aperto e possono riscontrarsi ove, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza (orientamento consolidato da: Cass. 23.2.2018, n. 4455; Cass. 15.5.2019 n. 13079). In base al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, possono fondare il diritto alla 8 protezione umanitaria non solo situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario del richiedente, ma anche un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante che, ove raggiunto, rende superflua la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare. Precisamente,
“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal
d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (…) qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09-09-2021, n. 24413; conforme Cass. civ. Sez. I Ord.,
10-01-2022, n. 465).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Rispetto all'eventuale sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, in correlazione con la situazione di integrazione nel Paese di accoglienza, si osserva che la vicenda narrata da può riassumersi nei seguenti termini. Pt_1
Nel 2011, quando aveva 16 anni, alla morte del padre i famigliari, contro la sua volontà, volevano fargli sposare una ragazza, e aveva avuto paura che mettessero qualcosa nel cibo per farlo innamorare così era scappato in Senegal dallo zio. Dopo un po' di tempo era scappato anche dal Senegal, e dopo aver girato per diversi paesi dell'Africa (Mali, Burkina Faso, Niger e Libia) è giunto in Italia.
Sembra evidente che di fronte ad una vicenda strettamente famigliare e del tutto personale, peraltro risalente a quasi quindici anni fa quando era un ragazzo alle soglie 9 delle vita, e che, quindi, non ha alcuna rilevanza attuale (essere verosimile che la ragazza abbia ormai un marito), non può neanche ipotizzarsi che in relazione ad essa possa vedersi ancora costretto a fare qualcosa che non vuole o comunque possa essere perseguitato, oppure, ancora, possa subire la violazione di alcuno dei diritti o libertà fondamentali dell'uomo, ovvero, ad esempio, la libertà personale, l'incolumità, la libertà religiosa, il diritto di lavorare per condurre una vita dignitosa, la possibilità di costituirsi liberamente un nucleo famigliare.
E allora deve verificarsi, in base alle indicazioni della Suprema corte, se costui si sia adeguatamente integrato nel tessuto economico sociale italiano, abbia lavorato o lavori con contratti a tempo determinato o indeterminato, abbia conseguito il diploma di licenza conclusiva quantomeno del primo ciclo di istruzione. Invero, se uno solo di tali elementi sussistesse, e, in particolare, si appurasse la costituzione di un nucleo famigliare o, in alternativa, lo svolgimento di un'attività lavorativa, ancorché soltanto a tempo determinato, ciò sarebbe sufficiente - in relazione alle criticità economiche e sociali del paese di provenienza in precedenza descritte - per farlo ritenere un soggetto vulnerabile ai sensi degli artt. 2 Cost. ed 8 Cedu in quanto, se respinto nel Paese di provenienza, egli sarebbe costretto a reperirsi un'occupazione che invece già possiede e gli consente di mantenersi autonomamente nel Paese di accoglienza, con ciò relegandolo ad una situazione deteriore rispetto a quella acquisita (verosimilmente con sacrifico) in Italia.
Infatti, solo in tal caso le sue condizioni di vita potrebbero seriamente ritenersi migliori rispetto a quelle in cui vivrebbe nel luogo di origine perché la situazione socio- politica attualmente esistente in quel Paese è tale per cui, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto ad un grave vulnus al proprio diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.
Siccome dalle le fonti consultate e sopracitate è emerso che la Guinea Bissau non è afflitta da un conflitto armato interno, ma solo interessata da una situazione di grave e costante insicurezza, che può mettere a rischio il godimento di alcuni fondamentali diritti umani, fra i quali può includersi, come si è detto anche la possibilità di lavorare e condurre una vita dignitosa e formarsi un nucleo di affetti famigliari, solo un'integrazione effettiva con tali caratteristiche renderebbe il ricorso fondato sotto tali profili. 10
Tuttavia, non risulta allegato e neanche provato che il ricorrente abbia costituito in
Italia un nucleo famigliare, abbia conseguito un titolo che attesi la frequenza scolastica, abbia un alloggio, né che egli lavori o abbia lavorato con qualsiasi tipologia di contratto, ovvero anche che sia stato occupato in qualche attività anche sporadica e saltuaria, ciò che consentirebbe comunque di apprezzare la sua buona volontà.
Tutto ciò che è stato allegato e, peraltro, non provato, è che egli in dieci anni di permanenza in Italia “ha svolto attività di avvicinamento al lavoro ed è in procinto, peraltro, di vedere formalizzato un contratto di lavoro subordinato”. Risulta alla Corte francamente poco per ritenere sussistenti le condizioni per la concessione della protezione umanitaria in base ai parametri indicati dalla Corte di cassazione.
E il quadro non cambia se si pone mente al fatto incontestato della “pacifica conduzione della sua vita nel nostro Paese” perché la circostanza di non avere commesso reati o di non vare avuto problemi sociali o contrasti con le Forze dell'Ordine non è di per sé sufficiente per configurare i presupposti per affermare l'avvenuta effettiva integrazione e per la concessione della protezione umanitaria.
Ne deriva che anche la domanda di protezione per motivi umanitaria va rigettata.
Stante la particolarità della materia trattata e la continua evoluzione della critica situazione del Paese di origine, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda di;
Parte_1
dichiara la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al 11
Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Perugia.
Perugia, 27 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni