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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3516/ 2022
TRA
nato a [...] il Parte_1
04/05/1991 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20 80041
BOSCOREALE
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall' avv.to PAIELLA VALENTINA con il quale elettivamente domicilia in VIALE AMERICA 111 00144 ROMA
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente (indicato in epigrafe) affermava di avere lavorato alle dipendenze del resistente indicato in epigrafe nei periodi, con gli orari e le mansioni specificate nell'atto introduttivo, tanto premesso il ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso chiedendo in particolare la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive indicate nell'atto introduttivo. Il resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui alla memoria difensiva (il procedimento veniva, in un primo momento, riunito ad altro procedimento da altro giudice che ha acquisito i verbali del predetto procedimento poi separato, il presente giudice è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 15/5/2025). In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).” E Cass. 4889/2002:” La eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso.”. In particolare risultano indicati il periodo, l'orario e le mansioni espletate posti a base delle domande spiegate dal ricorrente. E' poi superfluo sottolineare come la domanda di differenze retributive è indipendente dalle domande relative al licenziamento, ferma la necessità di accertare un rapporto di lavoro subordinato.
2 Nel merito la domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Non sussistono dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che
3 autonomo (cfr. anche Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804, cfr. da ultimo in particolare Cass. 14371/08) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
4 - esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Tanto premesso nel merito si devono quindi esaminare le risultanze istruttorie. Il teste (teste indicato da parte ricorrente) ha Testimone_1 dichiarato (cfr. verbale udienza del 3/11/2022 e verbale del 23/2/2023) in sintesi di non ricordare quando la ricorrente ha iniziato a lavorare. La stessa ha confermato che era la responsabile del centro della società presso la e si occupava anche della CP_2 stipula dei contratti. La steste ha affermato che le direttive venivano date da e che indicavano gli orari e Parte_2 Parte_3 concedevano permessi e ferie. Inoltre il teste ha affermato che la ricorrente lavorava dalle 9.30 fino alle 15.30 oppure dalle 15.30 alle 21.30. e che il fine settimana e festività lavorava tutta la giornata dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 21.30. La teste ha aggiunto che poteva accadere che la ricorrente facesse degli straordinari che non venivano pagati. Il teste (teste indicato da parte resistente) ha Parte_3 dichiarato (cfr. verbale udienza del 3/11/2022 e verbale del 23/2/2023) che quando lei nel maggio del 2015 ha iniziato a lavorare per la società resistente la ricorrente già era in servizio presso la stessa. Ma medesima affermato che dal luglio 2015 a febbraio 2022 la ricorrente ha lavorato 5 ore al giorno per sei gg alla settimana, La teste ha affermato che la ricorrente, che non era contenta per un trasferimento a Marcianise, fu messa in cassa integrazione e da un certo momento in poi (dopo un periodo di CIG) non riuscì più a contattarla. Il teste (teste indicato da parte ricorrente, suo Testimone_2 fidanzato) ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 3/11/2022 e verbale del 23/2/2023) in sintesi di aver lavorato con la ricorrente nel 2014 e che nel 2013 la ricorrente presso la gli aveva proposto di CP_2 stipulare un contratto di telefonia. Il teste ha aggiunto che la ricorrente lavorava dalle 9.30 alle 15.30 dal lunedi al venerdi, oppure dalle 15.30 alle 21,30 mentre fine settimana e festivi dalle 10.30 alle 13.30 e poi 15.30 alle 21.30. Lo stesso ha specificato che lo straordinario non veniva pagato e che la ricorrente era responsabile dello stand e faceva formazione ai ragazzi neo assunti. Il medesimo ha inoltre affermato che la ricorrente i permessi li chiedeva ad
“ ”, il quale era uno dei responsabili. Pt_2
Il teste (teste indicato da parte resistente) non sembra Tes_3 aver riferito circostanze rilevanti per la presente controversia (cfr. verbale udienza del 3/11/2022).
5 Il teste (teste indicato da parte resistente) ha Parte_2 dichiarato (cfr. verbale udienza del 23/2/2023) che dal febbraio 2013 a luglio 2017 la offriva consulenza come promoter Parte_1
e si muoveva con mezzi propri. Il teste ha affermato che successivamente la ricorrente è diventata dopo il 2015 responsabile del punto vendita.
Orbene appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela considerati anche i rapporti sussistenti fra i testi medesimi e le parti. Orbene in relazione al periodo antecedente al 16 luglio 2015 non è emersa dagli atti una prova sufficiente di un rapporto di lavoro subordinato, prova il cui onere gravava sulla ricorrente. Infatti la sola testimonianza dello , fidanzato della ricorrente non Tes_2 appare sufficientemente attendibile per poter affermare la sussistenza di una rapporto di lavoro subordinato nel 2013 e nel 2014 (peraltro lo stesso può riferire per conoscenza diretta solo per quest'ultimo anno). In altri termini manca, ad avviso del presente giudice, una prova idonea e rigorosa della sussistenza degli indici della subordinazione di cui sopra, considerati anche gli elementi contrastanti emersi dall'istruttoria. Ovviamente si deve ritenere che anche prima della predetta data del 16/7/2015, vi fosse un rapporto di collaborazione fra le parti (che risulta anche da altre testimonianze) ma, in mancanza della prova rigorosa di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna domanda può essere accolta in relazione al predetto periodo. Viceversa dal 16/7/2015, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato può evincersi, oltre che dal contratto versato in atti anche dalle deposizioni dalle quali in linea di massima si può ritenere confermata la sussistenza di una subordinazione perlomeno dal 16/7/2015 in poi. Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente dal 16 luglio 2015 fino al 1 Febbraio 2022, essendosi espletate mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL applicabile, conformemente alla CTU espletata. Con riferimento all'orario di lavoro, deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro, in media di sei ore al giorno per 6 giorni a settimana. I messaggi wa e gli altri documenti depositati, a prescindere da ogni considerazione sulla loro valenza probatoria, parlano, comunque, di ore di straordinario ed il fatto stesso che l'odierna ricorrente abbia dovuto chiedere il pagamento delle ore in più può portare argomenti anche nel senso della non corresponsione, sempre, delle ore di straordinario effettuate. Al riguardo, si deve rilevare che una valutazione dell'orario medio di
6 lavoro deve essere compiuta per un periodo relativo a diversi anni e non può avere riguardo a episodi specifici. Al riguardo può ben essere accaduto che l'attività lavorativa venisse svolta per 5 ore, in alcuni giorni della settimana, e per un maggior numero di ore in altri giorni anche festivi, per un orario medio di 6 ore a settimana. Elementi in questo senso possono essere desunti anche dalla deposizione del teste che ha lavorato insieme alla ricorrente. Tes_1
Al riguardo appare ragionevole ritenere che l'attività di vendita richiedesse di un maggior apporto nel centro commerciale in alcuni giorni, per una media appunto di sei ore al giorno. In definitiva appare potersi procedere ad una determinazione minimale del lavoro supplementare, rispetto a quello previsto, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce (cfr. al riguardo Cass. 6623/01: “I fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.”). Con riferimento alla determinazione del “quantum” dovuto (anche in relazione al perceptum) si devono recepire i conteggi effettuati dal C.T.U., in relazione all'ipotesi sopra prospettata (il CTU ha peraltro tenuto conto del periodo di FIS). Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo.
Con riferimento al regime delle spese processuali le stesse, in considerazione della parziale soccombenza ed, in particolare, della sproporzione fra la somma richiesta e quella riconosciuta, in questa sede, devono essere compensate. Le spese del CTU devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 24001,50 ( di cui euro 1762,34 a titolo di TFR), al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti di , oltre accessori ex Parte_1
7 art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta le altre domande proposte;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.; d) compensa le spese di lite;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 26/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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