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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1865 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto ed elettivamente domiciliata a Schio (VI), via Baccarini n. 2, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. , P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lo Russo ed elettivamente domiciliata a
Bolzano (BZ), via Dott. Streiter n. 12, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1714/2024 del Tribunale di Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito
pagina 1 di 12
1. In riforma della sentenza di primo grado n. 1714/2024 - n. 5516/2023 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 10.10.2024:
a) confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1965/2023 - n. 5093/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.10.2023, per avere la soc. CP_1 ingiunto il pagamento di somme non dovute;
[...]
b) accertarsi e dichiararsi che la soc. a fronte dei danni arrecati Parte_1 all'immobile condotto in locazione dalla soc. in forza del Parte_2 contratto di locazione del 31.10.2014, va in credito nei confronti della stessa soc. della somma in linea capitale di euro 27.695,65 o, in subordine, Controparte_1 della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, comunque non inferiore all'importo di euro 7.718,35 già riconosciuto da controparte, il tutto oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
c) conseguentemente condannarsi la soc. a restituire alla soc. Controparte_1
Parte_1
1) la somma di euro 25.862,76 corrisposta in data 19.01.2024 per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1965/2023 (all. 2/Q-R) o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. da tale data al saldo effettivo;
2) la somma di euro 1.355,55 corrisposta in data 21.10.2024 per effetto della sentenza n. 1714/2024 (all.ti 4-5), oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. da tale data al saldo effettivo.
2. Spese e compensi della procedura di mediazione n. VI/10/23 e di CP_2 entrambi i gradi del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del
D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
1) Si producono i seguenti documenti: 1) e-mail pec dell'avv. Massimo Lo Russo del 15.10.2024 con sentenza n. 1714/2024 - n. 5516/2023 R.G.; 2) fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti depositati [duplicato informatico del
pagina 2 di 12 ricorso ex art. 447 bis c.p.c. con istanza per la sospensione, procura alle liti, nota accompagnatoria di deposito del 15.11.2023 e relativi allegati;
nota di deposito del 27.12.2023, nota accompagnatoria di deposito del 27.12.2023 e relativi allegati, nota di deposito del 27.02.2024, note scritte del 20.05.2024; note conclusive del 04.07.2024 e nota spese] e copia dei documenti numerati da A ad
S {A) copia del ricorso - decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto notificati;
B) pec avv. Otello Dal Zotto del 09.06.2023 con i relativi allegati [1) contratto di locazione;
2) verbale di riconsegna dell'immobile; 3) foto dell'office risultato mancante;
4) preventivo 5) consuntivo Parte_3
n. 1/2023 Nuova Real Impianti s.n.c.; 6) preventivo Trevisan Impianti s.r.l.; 7) preventivo Negro LO Costruzioni s.r.l.; 8) fattura n. 1158/2022 Videotecnica
s.r.l.; 9) preavviso di fattura geom. Filippo Menin;
10) preventivo/costo office;
11) fattura n. 22/1310 12) fideiussione n. 130902001/90]; C) pec Parte_1 del 16.05.2023; D) fattura n. 219/D/2023 Controparte_1 Parte_3
E) fattura n. 17/2023 Nuova Real Impianti s.n.c.; F) fattura n.
[...]
253/2023 Trevisan Impianti s.r.l.; G) fattura n. 390/2023 Trevisan Impianti s.r.l.;
H) fattura n. 642/2023 Trevisan Impianti s.r.l.; I) fattura n. 726/2023 Trevisan
Impianti s.r.l.; L) fattura n. 75/2023 Negro LO Costruzioni s.r.l.; M) fattura n.
51/A/2023 geom. Filippo Menin;
N) verbale di mediazione negativo;
O) atto di pignoramento presso terzi;
P) dichiarazione del Banco di Desio e della Brianza
s.p.a.; Q) bonifico di euro 25.862,76 e relativa lettera Parte_1 accompagnatoria;
R) conteggio delle somme dovute alla soc. S) Controparte_1
e-mail sig. del 19.05.2024]; 3) allegato all'atto di cessione di azienda Tes_1
(doc. 15 fascicolo ); 4) e-mail avv. Massimo Lo Russo del 15.10.2024; CP_1
5) bonifico di euro 1.355,55 del 21.10.2024.
2) Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del primo grado e di quello relativo al procedimento monitorio n. 1965/2023 - n. 5093/2023 R.G. del
Tribunale di Vicenza.
3) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 3 di 12 1) Vero, in data 11.11.2022, la soc. ha restituito alla soc. Controparte_1 [...] le chiavi dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13 da essa Pt_1 condotto in locazione in forza del contratto del 14.11.2014 (all. 2/B/1 che si mostra).
2) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, la soc. CP_1
e la soc. hanno sottoscritto un verbale di riconsegna da cui
[...] Parte_1 risultava la presenza dei seguenti danni all'interno dell'immobile sito in Vicenza,
Via degli Scaligeri n. 13:
- non funzionamento del motore cancello posteriore del piazzale;
- danneggiamento delle relative fotocellule del piazzale;
- mancanza di una griglia centrale del piazzale;
- rottura del verto di una porta automatica dell'area di esposizione;
- non funzionamento dell'impianto di domotica dell'area di esposizione;
- schiacciamento di un pluviale dell'area di esposizione;
- non funzionamento del motore del cancello posteriore e mancata manutenzione
e pulizia dell'impianto di riscaldamento/condizionamento dell'area di esposizione;
- mancata manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e di cablaggio dati dell'area accettazione veicoli;
- demolizione di una parete in cartongesso dell'area accettazione veicoli;
- difettosa apertura dei cupolini dell'area officina;
- schiacciamento di un pluviale nell'area officina (all. 2/B/2 che si mostra).
3) Vero che, in data 01.11.2014, all'inizio del rapporto di locazione, all'interno dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, precisamente nell'angolo sinistro della sala di esposizione dei veicoli, era presente un office realizzato nell'anno 2010 con una struttura di alluminio e vetro della superficie di 36 mq
(all. 2/B/3 che si mostra).
4) Vero che, in data 11.11.2023, al momento della riconsegna delle chiavi dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, l'office di cui al cap. 3) che precede risultava rimosso/scomparso.
pagina 4 di 12 5) Vero che la soc. per ripristinare i danni rilevati all'interno Parte_1 dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13 e di cui al cap. 2) che precede, ha pagato i seguenti importi:
- euro 700,00 + IVA alla soc. per la posa in opera Parte_3 di un grigliato in acciaio zincato ed un “vetrocamera” risultati danneggiati (all.
2/B/4 ed all. 2/D che si mostrano);
- euro 8.680,00 esenti IVA alla soc. Nuova Real Impianti s.n.c. per la riparazione dei due cancelli carrai e per il ripristino dell'impianto domotico KNX (all. 2/B/5 ed all. 2/E che si mostrano);
- euro 2.609,20 esenti IVA alla soc. Trevisan Impianti s.r.l. per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, oltre alla pulizia degli aerotermi e della caldaia (all. 2/B/6 ed all.ti 2/F-I che si mostrano);
- euro 1.100,00 + IVA alla soc. Negro LO Costruzioni s.r.l. per la sostituzione del pluviale danneggiato (all. 2/B/7 ed all. 2/L che si mostrano);
- euro 1.243,45 esenti IVA alla soc. per la Controparte_3 manutenzione dell'impianto di allarme (all. 2/B/8 che si mostra);
- euro 2.500,00 + IVA per le spese di assistenza tecnica dovute al geom. Filippo
Menin, che era stato incaricato dal legale rappresentante della soc. CP_1 di verificare le condizioni dell'immobile e di curare la redazione del verbale
[...] di riconsegna (all. 2/B/9 ed all. 2/M che si mostrano).
6) Vero che, nell'anno 2010, la soc. per l'installazione dell'office Parte_1 realizzato all'interno dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, con struttura di alluminio e vetro della superficie di 36 mq, ha sostenuto una spesa di euro 15.480,00 (all. 2/B/10 che si mostra).
Si indicano come testimoni, da sentire anche a prova contraria eventuale e con riserva di integrare la lista, i sig.ri: geom. Filippo Menin, il legale rappresentante della soc. il legale rappresentante della soc. Parte_3
Nuova Real Impianti s.n.c., il legale rappresentante della soc. Trevisan Impianti
s.r.l., , il legale rappresentante della soc. Negro LO Costruzioni Tes_2
s.r.l., il legale rappresentante della soc. Controparte_3 CP_4
, , e . 4) Disporsi
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
pagina 5 di 12 consulenza tecnica d'Ufficio atta a descrivere i danni lamentati dalla soc.
[...]
e la congruità dei costi di ripristino sostenuti, con particolare riguardo al Pt_1 costo e/o comunque al valore alla data dell'11.11.2022 dell'office di 36 mq mancante (all. 2/B/10).
Per Voglia l'Ecc.ma Corta d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_1 così provvedere:
− nel merito in via principale: rigettare in ogni sua parte l'appello proposto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1714/2024 – n. 5516/2023
R.G., pubblicata in data 10.10.2024 dal Tribunale di Vicenza.
− in ogni caso: spese, competenze, oltre contributo forfettario al 15% ed accessori di legge integralmente refusi di entrambi gradi di giudizio, comprensivi della fase monitoria e di mediazione.
− In via istruttoria: rigettare le istanze istruttore formulate dall'appellante
Svolgimento del processo
In data 31 ottobre 2014 stipulava con un contratto di Controparte_1 Parte_1 locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto un immobile sito a Vicenza di Parte cui disponeva in forza di un contratto di leasing.
Intervenuta la disdetta dal contratto di locazione le parti sottoscrivevano un verbale di riconsegna nel quale si davano atto che l'immobile era in buono stato manutentivo, salva la presenza di alcuni beni danneggiati e non funzionanti, Parte cosicché emetteva nei confronti della una fattura di euro CP_1
27.341,85, pari alla somma stimata per i lavori di ripristino dei locali (euro
16.476,95) e per l'office mancante (euro 10.863,00).
Ricevuta la fattura la contestava le pretese avanzate dalla locatrice e CP_1
Parte riconosceva la sussistenza dei danni lamentati dalla nei limiti della somma di euro 7.718,35.
A fronte del mancato pagamento della somma richiesta la locatrice escuteva la fideiussione rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, la quale agiva a sua volta in regresso nei confronti della conduttrice.
, pertanto, adiva il Tribunale di Vicenza e otteneva l'emissione di un CP_1
Parte decreto ingiuntivo nei confronti di provvisoriamente esecutivo, per la somma pagina 6 di 12 di euro 27.341.85, oltre ad interessi e spese, che provvedeva a notificare alla locatrice unitamente al precetto. Parte proponeva ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che essa, a fronte dei danni arrecati dalla , vantava nei confronti di quest'ultima un credito di euro CP_1
27.695,65 o, comunque, non inferiore all'importo di euro 7.718,35, già riconosciuto dalla conduttrice.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale chiedeva, in via CP_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Vicenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto nei limiti di euro
7.718,35, con sentenza n. 1714/2024 revocava il decreto ingiuntivo e accertava Parte che aveva diritto a trattenere la somma di euro 7.718,35, già ricevuta.
In particolare il Tribunale, partendo dal presupposto che l'art. 1560 c.c. impone al conduttore di restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta e che il verbale di riconsegna attestava che l'immobile era in buono stato manutentivo Parte complessivo, riteneva di poter accordare ad solo la somma che la CP_1 aveva autonomamente riconosciuto, pari ad euro 7.718,35, non essendovi alcuna ragione per imputare alla conduttrice le ulteriori voci di danno richieste dalla locatrice che, essendo spese di manutenzione straordinaria, non erano di sua competenza. Parte Oltre a ciò, il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria avanzata da in ordine ai costi per l'office mancante in quanto nel verbale di riconsegna non era stato dato atto della sua mancanza e, comunque, tale bene, rientrando tra i beni di cui la era divenuta titolare in seguito alla cessione di ramo d'azienda, non CP_5 era oggetto del contratto di locazione. Parte Con ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 7 di 12 All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione Parte Con un solo articolato motivo di appello censura il provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha parzialmente accolto le pretese risarcitorie da essa avanzate, lamentando che:
- il primo Giudice avrebbe errato nel limitare il risarcimento dei danni alle somme espressamente riconosciute dalla conduttrice, ritenendo che le altre pretese riguardassero interventi di manutenzione straordinaria ai quali la conduttrice non era tenuta, atteso che la non aveva provato che i CP_1 danni non riconosciuti riguardassero interventi di manutenzione straordinaria e che, in ogni caso, si trattava di danneggiamenti e/o omessi interventi di manutenzione ordinaria che erano già stati evidenziati nel verbale di riconsegna dell'immobile;
- la pretesa risarcitoria relativa all'office mancante sarebbe stata erroneamente rigettata in quanto la circostanza che tale bene non era oggetto del contratto di locazione, essendo un bene di cui la era divenuta titolare in forza CP_6 di una cessione d'azienda, non era stata provata e dall'elenco dei beni allegato all'atto di cessione l'office ciò non risulterebbe;
le uniche voci apparentemente pertinenti riguarderebbero arredi presenti nell'immobile di Schio e non di
Vicenza; Parte
- il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che avesse diritto al risarcimento del corrispettivo del geom. Menin, quando l'intervento del professionista si era reso necessario per l'insorgenza di contestazioni sulle condizioni dell'immobile.
Ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato.
La sentenza oggetto del presente gravame ha accolto le pretese risarcitorie di Parte nei limiti dei danni espressamente riconosciuti dalla conduttrice cosicché è necessario valutare se le altre voci di danno debbano essere poste, o meno, a carico della conduttrice . CP_1
pagina 8 di 12 Dall'esame della documentazione in atti emerge che i danni non riconosciuti dalla conduttrice sono (doc. 12 ): CP_1
- i costi per il ripristino e la messa in servizio dell'impianto domotico, pari a complessivi euro 5.240,00;
- i costi per l'office mancante, pari ad euro 10.863,00;
- il compenso per il geometra Menin, pari ad euro 2.500,00.
I costi per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e le pompe di calore sono invece stati riconosciuti nei limiti di euro 1.000,00 a fronte di una richiesta di euro 2.000,00, in quanto la ha asserito di aver sempre svolto la CP_1 pulizia della caldaia.
Partendo dall'esame della prima voce, ovvero i costi per la domotica, ritiene il
Collegio che tale voce vada parzialmente riconosciuta in considerazione del fatto che il verbale di riconsegna dell'immobile riporta che la domotica non era funzionante, sicché è onere del conduttore sopportare i costi per il ripristino dell'impianto nello stato in cui era stato locato.
Dall'esame del preventivo redatto dalla “Nuova Real Impianti” (doc. si CP_7 evince che erano stati previsti due interventi: il primo, di euro 3.350,00, per la
“messa in servizio impianto domotico KNX” e il secondo, di 1.890,00, per il
“ripristino completo delle funzionalità”, per un totale complessivo di euro
5.240,00.
Ritiene il Collegio che la richiesta risarcitoria della locatrice vada accolta in relazione ai costi per il ripristino completo delle funzionalità della domotica, pari ad euro 1.890,00, e rigettata rispetto ai costi di “messa in servizio impianto domotico KNX” in quanto quest'ultima voce fa riferimento all'installazione di un nuovo impianto domotico che, essendo una nuova opera, non può essere posta a carico del conduttore. Contro La seconda voce di danno richiesta da e non accordata dal primo Giudice riguarda i costi per l'office asseritamente mancante, stimati in complessivi euro
10.863,00.
Rispetto a tale pretesa si osserva che, da un lato, il verbale di riconsegna dell'immobile non fa alcuna menzione di tale bene, né riporta alcuna annotazione pagina 9 di 12 in merito alla sua assenza e, dall'altro lato, la conduttrice non ha mai CP_1 contestato la presenza di tale bene, anzi, ha affermato che lo stesso era divenuto di sua proprietà a fronte della cessione del ramo d'azienda.
Tanto permette di ritenere che tale office fosse effettivamente esistente e presente nell'immobile durante la locazione e che lo stesso, effettivamente, non fosse più presente nel momento in cui l'immobile è stato restituito alla locatrice Parte
Manca, però, la prova che tale bene mobile fosse di proprietà della conduttrice in quanto l'elenco dei beni ceduti, allegato all'atto di CP_1 cessione d'azienda (doc. 15 ), non riporta alcuna menzione del predetto CP_1 bene e le uniche voci che sembrano far riferimento all'office (“mobilio vario ib office” e “3 box venditori arredati”) sono arredi dell'immobile di Schio, non dell'immobile di Vicenza. Parte In conclusione, ritiene il Collegio che la pretesa risarcitoria avanzata da per l'office vada accolta e quantificata nella somma equitativa di euro 3.000,00 in considerazione del fatto che la richiesta dell'appellante, pari ad euro 10.863,00, si riferisce ad un office di 36 mq, mentre la fotografia in atti ritrae uno spazio Parte notevolmente inferiore (doc. B3 . Si tratta, inoltre, di un bene già utilizzato nel corso del tempo e per il quale viene prodotto soltanto un mero preventivo e non la fattura dell'effettivo importo corrisposto per il suo acquisto. Parte Non può, invece, essere accolta la pretesa risarcitoria di in ordine al compenso per il geom. Menin che ha svolto le verifiche sulle condizioni dell'immobile: non vi è in atti nessun elemento dal quale desumere che il professionista sia stato incaricato su comune accordo delle parti, né che vi fossero delle contestazioni sulle condizioni dell'immobile. Inoltre, la fattura emessa dal Parte geometra è intestata esclusivamente alla locatrice
Quanto all'ultima voce di danno richiesta dalla locatrice, ovvero euro 2.000,00 per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, ritiene il Collegio che il primo Giudice abbia errato nel non riconoscere integralmente tale somma in quanto le parti, in sede di riconsegna dell'immobile, avevano dato atto della necessità di espletare degli interventi di pulizia e manutenzione.
pagina 10 di 12 Tali interventi, consistenti nella pulizia di alcuni dispositivi, nella fornitura di alcuni elementi e nella sostituzione di piccoli pezzi dei macchinari (doc. B-6 Mga), rientrano nell'ordinaria manutenzione degli impianti, sicché devono essere posti interamente a carico della conduttrice . CP_1
Parte In conclusione, il credito risarcitorio vantato da nei confronti della CP_1 deve essere rideterminato nella somma complessiva di euro 13.626,95, oltre iva se dovuta, di cui:
- euro 953,50 per la posa in opera di un grigliato in acciaio zincato e di un
“vetrocamera” risultati danneggiati;
- euro 5.330,00 per la riparazione dei due cancelli e per il ripristino dell'impianto domotico;
- euro 2.000,00 per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, oltre alla pulizia degli aerotomi e della caldaia;
- euro 1.100,00 per la sostituzione del pluviale danneggiato;
- euro 1.243,45 per la manutenzione dell'impianto di allarme;
- euro 3.000,00 per l'office mancante.
Tale credito così determinato deve essere detratto dalla somma di euro
27.341,85, pari alla parte del deposito cauzionale che la locatrice ha ottenuto escutendo la fideiussione, cosicché il credito di la quale aveva ottenuto Parte_2
Parte l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto da e revocato dal primo Giudice,
è pari a euro 13.733,50.
Tale somma deve essere restituita da a ma nel Parte_1 Controparte_1 computo nel calcolo del dare e avere tra le parti si dovrà tenere conto che, a fronte della parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo Parte opposto, per l'importo di euro 7.718,35, ha ricevuto da la Controparte_1 corresponsione di euro 25.862,76, somma superiore all'importo del credito riconosciuto in suo favore con la presente sentenza. Parte Quanto alle istanze istruttorie formulate da ritiene il Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova sono documentali (1, 2, 4, 5, 6) e volti a dimostrare circostanze irrilevanti (3).
pagina 11 di 12 Il parziale accoglimento del presente gravame rende necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, stante il parziale accoglimento sia della domanda di restituzione del deposito cauzionale Parte avanzata da , sia della domanda risarcitoria avanzata da devono CP_1 essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1714/2024 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata,
- accerta che il credito risarcitorio vantato da nei confronti di Parte_1
è pari a euro 13.626,95, oltre iva se dovuta;
Controparte_1
- accerta che il credito residuo vantato da è pari a euro Controparte_1
13.733,50;
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 13.733,50 detratto quanto già ricevuto da in Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato e con obbligo di restituzione di a di quanto ottenuto in eccedenza rispetto a quanto Controparte_1 Parte_1 riconosciuto con la presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1865 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto ed elettivamente domiciliata a Schio (VI), via Baccarini n. 2, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. , P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lo Russo ed elettivamente domiciliata a
Bolzano (BZ), via Dott. Streiter n. 12, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1714/2024 del Tribunale di Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito
pagina 1 di 12
1. In riforma della sentenza di primo grado n. 1714/2024 - n. 5516/2023 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 10.10.2024:
a) confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1965/2023 - n. 5093/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.10.2023, per avere la soc. CP_1 ingiunto il pagamento di somme non dovute;
[...]
b) accertarsi e dichiararsi che la soc. a fronte dei danni arrecati Parte_1 all'immobile condotto in locazione dalla soc. in forza del Parte_2 contratto di locazione del 31.10.2014, va in credito nei confronti della stessa soc. della somma in linea capitale di euro 27.695,65 o, in subordine, Controparte_1 della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, comunque non inferiore all'importo di euro 7.718,35 già riconosciuto da controparte, il tutto oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
c) conseguentemente condannarsi la soc. a restituire alla soc. Controparte_1
Parte_1
1) la somma di euro 25.862,76 corrisposta in data 19.01.2024 per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1965/2023 (all. 2/Q-R) o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. da tale data al saldo effettivo;
2) la somma di euro 1.355,55 corrisposta in data 21.10.2024 per effetto della sentenza n. 1714/2024 (all.ti 4-5), oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. da tale data al saldo effettivo.
2. Spese e compensi della procedura di mediazione n. VI/10/23 e di CP_2 entrambi i gradi del giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del
D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
1) Si producono i seguenti documenti: 1) e-mail pec dell'avv. Massimo Lo Russo del 15.10.2024 con sentenza n. 1714/2024 - n. 5516/2023 R.G.; 2) fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti depositati [duplicato informatico del
pagina 2 di 12 ricorso ex art. 447 bis c.p.c. con istanza per la sospensione, procura alle liti, nota accompagnatoria di deposito del 15.11.2023 e relativi allegati;
nota di deposito del 27.12.2023, nota accompagnatoria di deposito del 27.12.2023 e relativi allegati, nota di deposito del 27.02.2024, note scritte del 20.05.2024; note conclusive del 04.07.2024 e nota spese] e copia dei documenti numerati da A ad
S {A) copia del ricorso - decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto notificati;
B) pec avv. Otello Dal Zotto del 09.06.2023 con i relativi allegati [1) contratto di locazione;
2) verbale di riconsegna dell'immobile; 3) foto dell'office risultato mancante;
4) preventivo 5) consuntivo Parte_3
n. 1/2023 Nuova Real Impianti s.n.c.; 6) preventivo Trevisan Impianti s.r.l.; 7) preventivo Negro LO Costruzioni s.r.l.; 8) fattura n. 1158/2022 Videotecnica
s.r.l.; 9) preavviso di fattura geom. Filippo Menin;
10) preventivo/costo office;
11) fattura n. 22/1310 12) fideiussione n. 130902001/90]; C) pec Parte_1 del 16.05.2023; D) fattura n. 219/D/2023 Controparte_1 Parte_3
E) fattura n. 17/2023 Nuova Real Impianti s.n.c.; F) fattura n.
[...]
253/2023 Trevisan Impianti s.r.l.; G) fattura n. 390/2023 Trevisan Impianti s.r.l.;
H) fattura n. 642/2023 Trevisan Impianti s.r.l.; I) fattura n. 726/2023 Trevisan
Impianti s.r.l.; L) fattura n. 75/2023 Negro LO Costruzioni s.r.l.; M) fattura n.
51/A/2023 geom. Filippo Menin;
N) verbale di mediazione negativo;
O) atto di pignoramento presso terzi;
P) dichiarazione del Banco di Desio e della Brianza
s.p.a.; Q) bonifico di euro 25.862,76 e relativa lettera Parte_1 accompagnatoria;
R) conteggio delle somme dovute alla soc. S) Controparte_1
e-mail sig. del 19.05.2024]; 3) allegato all'atto di cessione di azienda Tes_1
(doc. 15 fascicolo ); 4) e-mail avv. Massimo Lo Russo del 15.10.2024; CP_1
5) bonifico di euro 1.355,55 del 21.10.2024.
2) Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del primo grado e di quello relativo al procedimento monitorio n. 1965/2023 - n. 5093/2023 R.G. del
Tribunale di Vicenza.
3) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 3 di 12 1) Vero, in data 11.11.2022, la soc. ha restituito alla soc. Controparte_1 [...] le chiavi dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13 da essa Pt_1 condotto in locazione in forza del contratto del 14.11.2014 (all. 2/B/1 che si mostra).
2) Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo, la soc. CP_1
e la soc. hanno sottoscritto un verbale di riconsegna da cui
[...] Parte_1 risultava la presenza dei seguenti danni all'interno dell'immobile sito in Vicenza,
Via degli Scaligeri n. 13:
- non funzionamento del motore cancello posteriore del piazzale;
- danneggiamento delle relative fotocellule del piazzale;
- mancanza di una griglia centrale del piazzale;
- rottura del verto di una porta automatica dell'area di esposizione;
- non funzionamento dell'impianto di domotica dell'area di esposizione;
- schiacciamento di un pluviale dell'area di esposizione;
- non funzionamento del motore del cancello posteriore e mancata manutenzione
e pulizia dell'impianto di riscaldamento/condizionamento dell'area di esposizione;
- mancata manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e di cablaggio dati dell'area accettazione veicoli;
- demolizione di una parete in cartongesso dell'area accettazione veicoli;
- difettosa apertura dei cupolini dell'area officina;
- schiacciamento di un pluviale nell'area officina (all. 2/B/2 che si mostra).
3) Vero che, in data 01.11.2014, all'inizio del rapporto di locazione, all'interno dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, precisamente nell'angolo sinistro della sala di esposizione dei veicoli, era presente un office realizzato nell'anno 2010 con una struttura di alluminio e vetro della superficie di 36 mq
(all. 2/B/3 che si mostra).
4) Vero che, in data 11.11.2023, al momento della riconsegna delle chiavi dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, l'office di cui al cap. 3) che precede risultava rimosso/scomparso.
pagina 4 di 12 5) Vero che la soc. per ripristinare i danni rilevati all'interno Parte_1 dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13 e di cui al cap. 2) che precede, ha pagato i seguenti importi:
- euro 700,00 + IVA alla soc. per la posa in opera Parte_3 di un grigliato in acciaio zincato ed un “vetrocamera” risultati danneggiati (all.
2/B/4 ed all. 2/D che si mostrano);
- euro 8.680,00 esenti IVA alla soc. Nuova Real Impianti s.n.c. per la riparazione dei due cancelli carrai e per il ripristino dell'impianto domotico KNX (all. 2/B/5 ed all. 2/E che si mostrano);
- euro 2.609,20 esenti IVA alla soc. Trevisan Impianti s.r.l. per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, oltre alla pulizia degli aerotermi e della caldaia (all. 2/B/6 ed all.ti 2/F-I che si mostrano);
- euro 1.100,00 + IVA alla soc. Negro LO Costruzioni s.r.l. per la sostituzione del pluviale danneggiato (all. 2/B/7 ed all. 2/L che si mostrano);
- euro 1.243,45 esenti IVA alla soc. per la Controparte_3 manutenzione dell'impianto di allarme (all. 2/B/8 che si mostra);
- euro 2.500,00 + IVA per le spese di assistenza tecnica dovute al geom. Filippo
Menin, che era stato incaricato dal legale rappresentante della soc. CP_1 di verificare le condizioni dell'immobile e di curare la redazione del verbale
[...] di riconsegna (all. 2/B/9 ed all. 2/M che si mostrano).
6) Vero che, nell'anno 2010, la soc. per l'installazione dell'office Parte_1 realizzato all'interno dell'immobile sito in Vicenza, Via degli Scaligeri n. 13, con struttura di alluminio e vetro della superficie di 36 mq, ha sostenuto una spesa di euro 15.480,00 (all. 2/B/10 che si mostra).
Si indicano come testimoni, da sentire anche a prova contraria eventuale e con riserva di integrare la lista, i sig.ri: geom. Filippo Menin, il legale rappresentante della soc. il legale rappresentante della soc. Parte_3
Nuova Real Impianti s.n.c., il legale rappresentante della soc. Trevisan Impianti
s.r.l., , il legale rappresentante della soc. Negro LO Costruzioni Tes_2
s.r.l., il legale rappresentante della soc. Controparte_3 CP_4
, , e . 4) Disporsi
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
pagina 5 di 12 consulenza tecnica d'Ufficio atta a descrivere i danni lamentati dalla soc.
[...]
e la congruità dei costi di ripristino sostenuti, con particolare riguardo al Pt_1 costo e/o comunque al valore alla data dell'11.11.2022 dell'office di 36 mq mancante (all. 2/B/10).
Per Voglia l'Ecc.ma Corta d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_1 così provvedere:
− nel merito in via principale: rigettare in ogni sua parte l'appello proposto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1714/2024 – n. 5516/2023
R.G., pubblicata in data 10.10.2024 dal Tribunale di Vicenza.
− in ogni caso: spese, competenze, oltre contributo forfettario al 15% ed accessori di legge integralmente refusi di entrambi gradi di giudizio, comprensivi della fase monitoria e di mediazione.
− In via istruttoria: rigettare le istanze istruttore formulate dall'appellante
Svolgimento del processo
In data 31 ottobre 2014 stipulava con un contratto di Controparte_1 Parte_1 locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto un immobile sito a Vicenza di Parte cui disponeva in forza di un contratto di leasing.
Intervenuta la disdetta dal contratto di locazione le parti sottoscrivevano un verbale di riconsegna nel quale si davano atto che l'immobile era in buono stato manutentivo, salva la presenza di alcuni beni danneggiati e non funzionanti, Parte cosicché emetteva nei confronti della una fattura di euro CP_1
27.341,85, pari alla somma stimata per i lavori di ripristino dei locali (euro
16.476,95) e per l'office mancante (euro 10.863,00).
Ricevuta la fattura la contestava le pretese avanzate dalla locatrice e CP_1
Parte riconosceva la sussistenza dei danni lamentati dalla nei limiti della somma di euro 7.718,35.
A fronte del mancato pagamento della somma richiesta la locatrice escuteva la fideiussione rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, la quale agiva a sua volta in regresso nei confronti della conduttrice.
, pertanto, adiva il Tribunale di Vicenza e otteneva l'emissione di un CP_1
Parte decreto ingiuntivo nei confronti di provvisoriamente esecutivo, per la somma pagina 6 di 12 di euro 27.341.85, oltre ad interessi e spese, che provvedeva a notificare alla locatrice unitamente al precetto. Parte proponeva ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che essa, a fronte dei danni arrecati dalla , vantava nei confronti di quest'ultima un credito di euro CP_1
27.695,65 o, comunque, non inferiore all'importo di euro 7.718,35, già riconosciuto dalla conduttrice.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale chiedeva, in via CP_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Vicenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto nei limiti di euro
7.718,35, con sentenza n. 1714/2024 revocava il decreto ingiuntivo e accertava Parte che aveva diritto a trattenere la somma di euro 7.718,35, già ricevuta.
In particolare il Tribunale, partendo dal presupposto che l'art. 1560 c.c. impone al conduttore di restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta e che il verbale di riconsegna attestava che l'immobile era in buono stato manutentivo Parte complessivo, riteneva di poter accordare ad solo la somma che la CP_1 aveva autonomamente riconosciuto, pari ad euro 7.718,35, non essendovi alcuna ragione per imputare alla conduttrice le ulteriori voci di danno richieste dalla locatrice che, essendo spese di manutenzione straordinaria, non erano di sua competenza. Parte Oltre a ciò, il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria avanzata da in ordine ai costi per l'office mancante in quanto nel verbale di riconsegna non era stato dato atto della sua mancanza e, comunque, tale bene, rientrando tra i beni di cui la era divenuta titolare in seguito alla cessione di ramo d'azienda, non CP_5 era oggetto del contratto di locazione. Parte Con ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 7 di 12 All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione Parte Con un solo articolato motivo di appello censura il provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha parzialmente accolto le pretese risarcitorie da essa avanzate, lamentando che:
- il primo Giudice avrebbe errato nel limitare il risarcimento dei danni alle somme espressamente riconosciute dalla conduttrice, ritenendo che le altre pretese riguardassero interventi di manutenzione straordinaria ai quali la conduttrice non era tenuta, atteso che la non aveva provato che i CP_1 danni non riconosciuti riguardassero interventi di manutenzione straordinaria e che, in ogni caso, si trattava di danneggiamenti e/o omessi interventi di manutenzione ordinaria che erano già stati evidenziati nel verbale di riconsegna dell'immobile;
- la pretesa risarcitoria relativa all'office mancante sarebbe stata erroneamente rigettata in quanto la circostanza che tale bene non era oggetto del contratto di locazione, essendo un bene di cui la era divenuta titolare in forza CP_6 di una cessione d'azienda, non era stata provata e dall'elenco dei beni allegato all'atto di cessione l'office ciò non risulterebbe;
le uniche voci apparentemente pertinenti riguarderebbero arredi presenti nell'immobile di Schio e non di
Vicenza; Parte
- il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che avesse diritto al risarcimento del corrispettivo del geom. Menin, quando l'intervento del professionista si era reso necessario per l'insorgenza di contestazioni sulle condizioni dell'immobile.
Ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato.
La sentenza oggetto del presente gravame ha accolto le pretese risarcitorie di Parte nei limiti dei danni espressamente riconosciuti dalla conduttrice cosicché è necessario valutare se le altre voci di danno debbano essere poste, o meno, a carico della conduttrice . CP_1
pagina 8 di 12 Dall'esame della documentazione in atti emerge che i danni non riconosciuti dalla conduttrice sono (doc. 12 ): CP_1
- i costi per il ripristino e la messa in servizio dell'impianto domotico, pari a complessivi euro 5.240,00;
- i costi per l'office mancante, pari ad euro 10.863,00;
- il compenso per il geometra Menin, pari ad euro 2.500,00.
I costi per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e le pompe di calore sono invece stati riconosciuti nei limiti di euro 1.000,00 a fronte di una richiesta di euro 2.000,00, in quanto la ha asserito di aver sempre svolto la CP_1 pulizia della caldaia.
Partendo dall'esame della prima voce, ovvero i costi per la domotica, ritiene il
Collegio che tale voce vada parzialmente riconosciuta in considerazione del fatto che il verbale di riconsegna dell'immobile riporta che la domotica non era funzionante, sicché è onere del conduttore sopportare i costi per il ripristino dell'impianto nello stato in cui era stato locato.
Dall'esame del preventivo redatto dalla “Nuova Real Impianti” (doc. si CP_7 evince che erano stati previsti due interventi: il primo, di euro 3.350,00, per la
“messa in servizio impianto domotico KNX” e il secondo, di 1.890,00, per il
“ripristino completo delle funzionalità”, per un totale complessivo di euro
5.240,00.
Ritiene il Collegio che la richiesta risarcitoria della locatrice vada accolta in relazione ai costi per il ripristino completo delle funzionalità della domotica, pari ad euro 1.890,00, e rigettata rispetto ai costi di “messa in servizio impianto domotico KNX” in quanto quest'ultima voce fa riferimento all'installazione di un nuovo impianto domotico che, essendo una nuova opera, non può essere posta a carico del conduttore. Contro La seconda voce di danno richiesta da e non accordata dal primo Giudice riguarda i costi per l'office asseritamente mancante, stimati in complessivi euro
10.863,00.
Rispetto a tale pretesa si osserva che, da un lato, il verbale di riconsegna dell'immobile non fa alcuna menzione di tale bene, né riporta alcuna annotazione pagina 9 di 12 in merito alla sua assenza e, dall'altro lato, la conduttrice non ha mai CP_1 contestato la presenza di tale bene, anzi, ha affermato che lo stesso era divenuto di sua proprietà a fronte della cessione del ramo d'azienda.
Tanto permette di ritenere che tale office fosse effettivamente esistente e presente nell'immobile durante la locazione e che lo stesso, effettivamente, non fosse più presente nel momento in cui l'immobile è stato restituito alla locatrice Parte
Manca, però, la prova che tale bene mobile fosse di proprietà della conduttrice in quanto l'elenco dei beni ceduti, allegato all'atto di CP_1 cessione d'azienda (doc. 15 ), non riporta alcuna menzione del predetto CP_1 bene e le uniche voci che sembrano far riferimento all'office (“mobilio vario ib office” e “3 box venditori arredati”) sono arredi dell'immobile di Schio, non dell'immobile di Vicenza. Parte In conclusione, ritiene il Collegio che la pretesa risarcitoria avanzata da per l'office vada accolta e quantificata nella somma equitativa di euro 3.000,00 in considerazione del fatto che la richiesta dell'appellante, pari ad euro 10.863,00, si riferisce ad un office di 36 mq, mentre la fotografia in atti ritrae uno spazio Parte notevolmente inferiore (doc. B3 . Si tratta, inoltre, di un bene già utilizzato nel corso del tempo e per il quale viene prodotto soltanto un mero preventivo e non la fattura dell'effettivo importo corrisposto per il suo acquisto. Parte Non può, invece, essere accolta la pretesa risarcitoria di in ordine al compenso per il geom. Menin che ha svolto le verifiche sulle condizioni dell'immobile: non vi è in atti nessun elemento dal quale desumere che il professionista sia stato incaricato su comune accordo delle parti, né che vi fossero delle contestazioni sulle condizioni dell'immobile. Inoltre, la fattura emessa dal Parte geometra è intestata esclusivamente alla locatrice
Quanto all'ultima voce di danno richiesta dalla locatrice, ovvero euro 2.000,00 per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, ritiene il Collegio che il primo Giudice abbia errato nel non riconoscere integralmente tale somma in quanto le parti, in sede di riconsegna dell'immobile, avevano dato atto della necessità di espletare degli interventi di pulizia e manutenzione.
pagina 10 di 12 Tali interventi, consistenti nella pulizia di alcuni dispositivi, nella fornitura di alcuni elementi e nella sostituzione di piccoli pezzi dei macchinari (doc. B-6 Mga), rientrano nell'ordinaria manutenzione degli impianti, sicché devono essere posti interamente a carico della conduttrice . CP_1
Parte In conclusione, il credito risarcitorio vantato da nei confronti della CP_1 deve essere rideterminato nella somma complessiva di euro 13.626,95, oltre iva se dovuta, di cui:
- euro 953,50 per la posa in opera di un grigliato in acciaio zincato e di un
“vetrocamera” risultati danneggiati;
- euro 5.330,00 per la riparazione dei due cancelli e per il ripristino dell'impianto domotico;
- euro 2.000,00 per la manutenzione dell'impianto di condizionamento e delle pompe di calore, oltre alla pulizia degli aerotomi e della caldaia;
- euro 1.100,00 per la sostituzione del pluviale danneggiato;
- euro 1.243,45 per la manutenzione dell'impianto di allarme;
- euro 3.000,00 per l'office mancante.
Tale credito così determinato deve essere detratto dalla somma di euro
27.341,85, pari alla parte del deposito cauzionale che la locatrice ha ottenuto escutendo la fideiussione, cosicché il credito di la quale aveva ottenuto Parte_2
Parte l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto da e revocato dal primo Giudice,
è pari a euro 13.733,50.
Tale somma deve essere restituita da a ma nel Parte_1 Controparte_1 computo nel calcolo del dare e avere tra le parti si dovrà tenere conto che, a fronte della parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo Parte opposto, per l'importo di euro 7.718,35, ha ricevuto da la Controparte_1 corresponsione di euro 25.862,76, somma superiore all'importo del credito riconosciuto in suo favore con la presente sentenza. Parte Quanto alle istanze istruttorie formulate da ritiene il Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova sono documentali (1, 2, 4, 5, 6) e volti a dimostrare circostanze irrilevanti (3).
pagina 11 di 12 Il parziale accoglimento del presente gravame rende necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, stante il parziale accoglimento sia della domanda di restituzione del deposito cauzionale Parte avanzata da , sia della domanda risarcitoria avanzata da devono CP_1 essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1714/2024 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata,
- accerta che il credito risarcitorio vantato da nei confronti di Parte_1
è pari a euro 13.626,95, oltre iva se dovuta;
Controparte_1
- accerta che il credito residuo vantato da è pari a euro Controparte_1
13.733,50;
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 13.733,50 detratto quanto già ricevuto da in Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato e con obbligo di restituzione di a di quanto ottenuto in eccedenza rispetto a quanto Controparte_1 Parte_1 riconosciuto con la presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12