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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 855/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 855/2020 R.G., assunta in decisione all'esito dell'udienza del
25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) e (C.F.: Pt_4 C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._5 dell'avv. Pasqualina Maria Grazia Guardo (C.F.: Email_1
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._6
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via CP_1 C.F._7
Bentivegna n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che lo C.F._8 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
Controparte_2 in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA:
[...]
). P.IVA_1
TERZO PIGNORATO
pagina 1 di 8 Oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione somme;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente si è riportata agli atti di causa nei quali ha insistito, contestando sia in fatto che in diritto gli atti di controparte, con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione;
parte opposta ha insistito come in atti e nei propri scritti difensivi ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 giugno 2020, i signori Parte_1 [...]
, e hanno introdotto la fase di merito Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 362/2018 R.G.E., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa dagli stessi creditori procedenti contro il debitore a CP_1 seguito di pignoramento presso terzi notificato il 13 giugno 2018, con il quale erano stati pignorati i crediti retributivi da rapporto di lavoro vantati nei confronti del terzo GN
[...] per un ammontare complessivo di euro 7.611,96 - Controparte_2 come meglio specificato nell'atto di pignoramento - in forza della ordinanza emessa dal Tribunale di
Gela in data 22 marzo 2013 in seno al giudizio iscritto al n. 433/2011 R.G.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 31 dicembre 2018, i signori
[...]
, e proponevano Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 opposizione, chiedendo la riforma e/o la revoca della ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa in data 10 dicembre 2018 nell'ambito della procedura esecutiva n. 362/2018 R.G.E., nella quale il G.E., con successiva ordinanza del 29 gennaio 2020, assegnava alle parti termine di giorni
60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
Gli opponenti, quindi, hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione, deducendo:
1. la illegittimità della ordinanza di assegnazione delle somme per violazione degli artt. 545 e 553
c.p.c., atteso che il G.E. ha dichiarato impignorabili le somme percepite dal debitore a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché ha omesso di riconoscere gli importi accantonati a titolo di trattamento di fine rapporto (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
pagina 2 di 8 2. l'erronea quantificazione delle somme assegnate, in ragione del mancato riconoscimento della maggior somma dovuta pari ad euro 1.500,00, oltre che per l'errata liquidazione degli importi in favore della sola creditrice con esclusione degli altri creditori procedenti Parte_1
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
Parte attrice, quindi, ha concluso chiedendo la riforma e/o la revoca della ordinanza di assegnazione somme, con la conseguente liquidazione di tutte le somme dovute al debitore esecutato a titolo di retribuzione, comunque connesse al rapporto di lavoro instaurato con il terzo pignorato, fino alla concorrenza della somma precettata pari ad euro 7.611,96, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 co. I c.p.c.
Si è costituito in giudizio il debitore esecutato chiedendo il rigetto della domanda di CP_1 controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio il terzo pignorato Controparte_2
pur ritualmente citato in giudizio.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., le parti non hanno depositato memorie;
la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**************
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla questione sollevata da parte opposta in relazione alla dedotta incompetenza del Giudice adito, trattandosi di pignoramento presso terzi avente ad oggetto retribuzioni e altri emolumenti, alla luce del quale la causa – secondo la prospettazione di parte convenuta - andrebbe devoluta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Sul punto, si richiama il disposto di cui all'art. 618 - bis, co. I, c.p.c., secondo cui: “Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. La norma in esame prevede che il rito del lavoro si applichi anche alle eventuali opposizioni sia all'esecuzione che agli atti esecutivi in tutti quei casi in cui il titolo esecutivo – e il diritto di credito in esso cristallizzato - sia venuto in essere nell'ambito di rapporti lavoristici o previdenziali.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie il titolo su cui si fonda l'espropriazione presso terzi intrapresa in danno del convenuto è l'ordinanza resa dal Tribunale di Gela il 22 marzo 2013 in seno al giudizio iscritto al n.
433/2011 R.G. con cui il Tribunale ha approvato il progetto di divisione ivi indicato riconoscendo in favore degli odierni attori conguagli in denaro per un importo pari ad euro 1.450,00 cadauno (cfr. doc.
n. 2 di cui all'atto di citazione).
Considerata quindi la natura del credito fatto valere dagli attori, derivante dall'assegnazione di quote disposta nell'ambito del giudizio civile di divisione, deve escludersi che l'opposizione de qua possa rientrare nel novero delle controversie in materia di rapporti di lavoro con conseguente applicabilità del rito di cognizione ordinario, non incidendo in punto di competenza la natura dei crediti escussi presso il terzo pignorato Controparte_2 Controparte_2 CP_2
e la qualifica datoriale rivestita da quest'ultimo.
[...]
Ad ogni modo, occorre evidenziare che, a tutto voler concedere, la questione potrebbe assumere rilevanza esclusivamente sotto un profilo di ripartizione interna degli affari all'intestato ufficio giudiziario o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità della decisione emessa dal Giudice impropriamente incompetente, in difetto d'indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante, Cassazione civile, sez. III,
27/01/2015 n. 1448, Rv. 633965 – 01; Cassazione civile, sez. III, 18/07/2008 n. 19942, Rv. 604385 –
01; da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15382).
Non può, pertanto, accogliersi l'eccezione di parte opposta, essendo l'opposizione correttamente incardinata dinanzi alla Sezione civile dell'intestato Tribunale.
Ancora in rito, va rilevato che le doglianze sollevate da parte opponente hanno ad oggetto l'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 10 dicembre 2018 dal G.E. nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi n. 362/2018 R.G. Esec., con cui è stata disposta l'assegnazione in favore della sola creditrice procedente della somma di euro 250,00 a parziale soddisfazione del Parte_1 credito azionato in via esecutiva dagli attori.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta il rimedio esperibile nel caso in esame non può che essere l'opposizione agli atti esecutivi.
pagina 4 di 8 In questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.” (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. III 22/06/2007, n. 14574; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III 17/01/2012, n. 615).
L'ordinanza di assegnazione somme è dunque censurabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, inerenti alla medesima e al suo contenuto precipuo, anche quando sia espressione di una cognitio sommaria svolta dal G.E. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5529, secondo cui: “L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.”). L'opposizione agli atti esecutivi, infatti, non è un rimedio limitato ai vizi formali dell'atto esecutivo, ma è volto a vagliarne la legittimità, anche dal punto di vista sostanziale.
L'ordinanza di assegnazione, invece, andrà censurata in appello qualora abbia un contenuto che tracimi da quello ad essa proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, in quanto decida su questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione: cioè sul diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/04/2003 n. 6432) ovvero sull'esistenza ed entità del credito pignorato (in questi termini, cfr. Cassazione civile, sez. III,
16/05/2005 n. 10180).
Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di opposizione ex art. 617 co II c.p.c. ha il contenuto proprio dell'ordinanza di assegnazione e le questioni poste dagli opponenti concernono l'entità della somma assegnata e la decorrenza dell'assegnazione.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 8 Preliminarmente si deve osservare che l'ordinanza emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 appare erronea nella parte in cui esclude in assoluto la pignorabilità delle indennità percepite dal debitore esecutato a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, posto che esse CP_1 rientrano nella categoria dei crediti relativamente pignorabili, secondo il disposto dell'art. 545, co. III,
c.p.c. in quanto vanno considerati, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma, come somme dovute al dipendente a titolo di “altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”: in particolare, tali somme possono essere pignorate nella misura massima di un quinto ai sensi del successivo comma IV dell'art. 545 c.p.c.
A ben vedere, invero, la cassa integrazione straordinaria, consistendo in una indennità con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge, rientra pienamente nel regime di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.: detti crediti, sono, infatti del tutto assimilabili ai crediti di lavoro.
L'ordinanza, dunque, si appalesa illegittima nel punto in cui non ha provveduto all'assegnazione delle somme maturate a titolo di C.I.G.S., sull'errato presupposto della impignorabilità di tale indennità sostitutiva della retribuzione, regolarmente percepita dal (cfr. dichiarazione del terzo resa ex art. Pt_1
547 c.p.c. e dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso il 14 novembre 2018 su ordine del G.E. - doc.
n. 6 di cui all'atto di citazione in opposizione).
Del pari erronea ed illegittima appare l'ordinanza impugnata, nella parte in cui dispone immotivatamente l'assegnazione della sola somma di euro 250,00, anziché di quella maggiore pari ad euro 1.500,00, quale importo derivante dall'accantonamento delle quote stipendiali e indennitarie dalla data notifica del pignoramento (13 giugno 2018) a quella di emissione della stessa ordinanza (10 dicembre 2018), oltre che nella parte in cui dispone l'assegnazione in favore della sola creditrice
[...]
con esclusione di tutti gli altri creditori procedenti , Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e Pt_4 Parte_5
In considerazione di quanto sopra va confermato il diritto degli attori ad avere assegnate le somme dovute, nei limiti di legge, dal terzo datore di lavoro
[...] al debitore esecutato a decorrere Controparte_2 Controparte_2 CP_1 dal 13 giungo 2018 sino ad estinzione dei crediti di tutti gli attori, dovendosi ritenere estesa l'assegnazione, in ipotesi di mancato integrale soddisfacimento del credito alla data di estinzione del rapporto di lavoro, alle somme dovute da detto datore di lavoro a titolo di T.F.R.
pagina 6 di 8 A tal proposito va rilevato l'ulteriore vizio dell'ordinanza qui opposta, laddove il G.E. ha omesso di pronunciarsi in riferimento alla richiesta di assegnazione delle quote di per come richieste dai Pt_6 creditori procedenti in seno all'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. n. 3 di cui all'atto di citazione in opposizione).
E' indubbio, infatti, che il T.F.R. possa essere pignorato, poiché esso costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha, infatti, da ultimo chiarito che le quote accantonate del trattamento di fine rapporto lavoro sono dotate di una potenzialità satisfattiva futura, e corrispondano a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l'esigibilità (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI,
25/07/2018, n. 19708).
Da quanto sopra ne deriva pertanto che le quote T.F.R. sono effettivamente pignorabili, e non potranno che essere incluse nel quantum liquidato in forza dell'ordinanza assegnazione delle somme pignorate. Anche sotto tale versante si palesa l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 nell'ambito della procedura esecutiva n. 362/2018 R.G. Esec.
In conclusione, l'opposizione proposta in questa sede si rivela fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad euro 460,00, introduttiva pari ad euro 389,00 e decisionale pari ad euro 851,00, con aumento di euro 2.040,00 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) e così complessivamente euro 3.740,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza di assegnazione Pt_4 Parte_5 emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 nelle parti di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 [...]
, e in solido tra loro, che liquida Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella misura di euro 3.740,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 15 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 855/2020 R.G., assunta in decisione all'esito dell'udienza del
25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) e (C.F.: Pt_4 C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._5 dell'avv. Pasqualina Maria Grazia Guardo (C.F.: Email_1
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._6
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via CP_1 C.F._7
Bentivegna n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Smecca (C.F.: , che lo C.F._8 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
Controparte_2 in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA:
[...]
). P.IVA_1
TERZO PIGNORATO
pagina 1 di 8 Oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione somme;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente si è riportata agli atti di causa nei quali ha insistito, contestando sia in fatto che in diritto gli atti di controparte, con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione;
parte opposta ha insistito come in atti e nei propri scritti difensivi ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 giugno 2020, i signori Parte_1 [...]
, e hanno introdotto la fase di merito Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 362/2018 R.G.E., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa dagli stessi creditori procedenti contro il debitore a CP_1 seguito di pignoramento presso terzi notificato il 13 giugno 2018, con il quale erano stati pignorati i crediti retributivi da rapporto di lavoro vantati nei confronti del terzo GN
[...] per un ammontare complessivo di euro 7.611,96 - Controparte_2 come meglio specificato nell'atto di pignoramento - in forza della ordinanza emessa dal Tribunale di
Gela in data 22 marzo 2013 in seno al giudizio iscritto al n. 433/2011 R.G.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 31 dicembre 2018, i signori
[...]
, e proponevano Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 opposizione, chiedendo la riforma e/o la revoca della ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa in data 10 dicembre 2018 nell'ambito della procedura esecutiva n. 362/2018 R.G.E., nella quale il G.E., con successiva ordinanza del 29 gennaio 2020, assegnava alle parti termine di giorni
60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
Gli opponenti, quindi, hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione, deducendo:
1. la illegittimità della ordinanza di assegnazione delle somme per violazione degli artt. 545 e 553
c.p.c., atteso che il G.E. ha dichiarato impignorabili le somme percepite dal debitore a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché ha omesso di riconoscere gli importi accantonati a titolo di trattamento di fine rapporto (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
pagina 2 di 8 2. l'erronea quantificazione delle somme assegnate, in ragione del mancato riconoscimento della maggior somma dovuta pari ad euro 1.500,00, oltre che per l'errata liquidazione degli importi in favore della sola creditrice con esclusione degli altri creditori procedenti Parte_1
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
Parte attrice, quindi, ha concluso chiedendo la riforma e/o la revoca della ordinanza di assegnazione somme, con la conseguente liquidazione di tutte le somme dovute al debitore esecutato a titolo di retribuzione, comunque connesse al rapporto di lavoro instaurato con il terzo pignorato, fino alla concorrenza della somma precettata pari ad euro 7.611,96, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 co. I c.p.c.
Si è costituito in giudizio il debitore esecutato chiedendo il rigetto della domanda di CP_1 controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio il terzo pignorato Controparte_2
pur ritualmente citato in giudizio.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., le parti non hanno depositato memorie;
la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla questione sollevata da parte opposta in relazione alla dedotta incompetenza del Giudice adito, trattandosi di pignoramento presso terzi avente ad oggetto retribuzioni e altri emolumenti, alla luce del quale la causa – secondo la prospettazione di parte convenuta - andrebbe devoluta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Sul punto, si richiama il disposto di cui all'art. 618 - bis, co. I, c.p.c., secondo cui: “Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. La norma in esame prevede che il rito del lavoro si applichi anche alle eventuali opposizioni sia all'esecuzione che agli atti esecutivi in tutti quei casi in cui il titolo esecutivo – e il diritto di credito in esso cristallizzato - sia venuto in essere nell'ambito di rapporti lavoristici o previdenziali.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie il titolo su cui si fonda l'espropriazione presso terzi intrapresa in danno del convenuto è l'ordinanza resa dal Tribunale di Gela il 22 marzo 2013 in seno al giudizio iscritto al n.
433/2011 R.G. con cui il Tribunale ha approvato il progetto di divisione ivi indicato riconoscendo in favore degli odierni attori conguagli in denaro per un importo pari ad euro 1.450,00 cadauno (cfr. doc.
n. 2 di cui all'atto di citazione).
Considerata quindi la natura del credito fatto valere dagli attori, derivante dall'assegnazione di quote disposta nell'ambito del giudizio civile di divisione, deve escludersi che l'opposizione de qua possa rientrare nel novero delle controversie in materia di rapporti di lavoro con conseguente applicabilità del rito di cognizione ordinario, non incidendo in punto di competenza la natura dei crediti escussi presso il terzo pignorato Controparte_2 Controparte_2 CP_2
e la qualifica datoriale rivestita da quest'ultimo.
[...]
Ad ogni modo, occorre evidenziare che, a tutto voler concedere, la questione potrebbe assumere rilevanza esclusivamente sotto un profilo di ripartizione interna degli affari all'intestato ufficio giudiziario o di mero rito, irrilevanti in relazione alla validità della decisione emessa dal Giudice impropriamente incompetente, in difetto d'indicazione dello specifico pregiudizio processuale concretamente derivato dalla violazione delle regole processuali (tra le tante, Cassazione civile, sez. III,
27/01/2015 n. 1448, Rv. 633965 – 01; Cassazione civile, sez. III, 18/07/2008 n. 19942, Rv. 604385 –
01; da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15382).
Non può, pertanto, accogliersi l'eccezione di parte opposta, essendo l'opposizione correttamente incardinata dinanzi alla Sezione civile dell'intestato Tribunale.
Ancora in rito, va rilevato che le doglianze sollevate da parte opponente hanno ad oggetto l'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 10 dicembre 2018 dal G.E. nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi n. 362/2018 R.G. Esec., con cui è stata disposta l'assegnazione in favore della sola creditrice procedente della somma di euro 250,00 a parziale soddisfazione del Parte_1 credito azionato in via esecutiva dagli attori.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta il rimedio esperibile nel caso in esame non può che essere l'opposizione agli atti esecutivi.
pagina 4 di 8 In questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.” (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. III 22/06/2007, n. 14574; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III 17/01/2012, n. 615).
L'ordinanza di assegnazione somme è dunque censurabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, inerenti alla medesima e al suo contenuto precipuo, anche quando sia espressione di una cognitio sommaria svolta dal G.E. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5529, secondo cui: “L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.”). L'opposizione agli atti esecutivi, infatti, non è un rimedio limitato ai vizi formali dell'atto esecutivo, ma è volto a vagliarne la legittimità, anche dal punto di vista sostanziale.
L'ordinanza di assegnazione, invece, andrà censurata in appello qualora abbia un contenuto che tracimi da quello ad essa proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, in quanto decida su questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione: cioè sul diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/04/2003 n. 6432) ovvero sull'esistenza ed entità del credito pignorato (in questi termini, cfr. Cassazione civile, sez. III,
16/05/2005 n. 10180).
Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di opposizione ex art. 617 co II c.p.c. ha il contenuto proprio dell'ordinanza di assegnazione e le questioni poste dagli opponenti concernono l'entità della somma assegnata e la decorrenza dell'assegnazione.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 8 Preliminarmente si deve osservare che l'ordinanza emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 appare erronea nella parte in cui esclude in assoluto la pignorabilità delle indennità percepite dal debitore esecutato a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, posto che esse CP_1 rientrano nella categoria dei crediti relativamente pignorabili, secondo il disposto dell'art. 545, co. III,
c.p.c. in quanto vanno considerati, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma, come somme dovute al dipendente a titolo di “altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”: in particolare, tali somme possono essere pignorate nella misura massima di un quinto ai sensi del successivo comma IV dell'art. 545 c.p.c.
A ben vedere, invero, la cassa integrazione straordinaria, consistendo in una indennità con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge, rientra pienamente nel regime di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.: detti crediti, sono, infatti del tutto assimilabili ai crediti di lavoro.
L'ordinanza, dunque, si appalesa illegittima nel punto in cui non ha provveduto all'assegnazione delle somme maturate a titolo di C.I.G.S., sull'errato presupposto della impignorabilità di tale indennità sostitutiva della retribuzione, regolarmente percepita dal (cfr. dichiarazione del terzo resa ex art. Pt_1
547 c.p.c. e dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso il 14 novembre 2018 su ordine del G.E. - doc.
n. 6 di cui all'atto di citazione in opposizione).
Del pari erronea ed illegittima appare l'ordinanza impugnata, nella parte in cui dispone immotivatamente l'assegnazione della sola somma di euro 250,00, anziché di quella maggiore pari ad euro 1.500,00, quale importo derivante dall'accantonamento delle quote stipendiali e indennitarie dalla data notifica del pignoramento (13 giugno 2018) a quella di emissione della stessa ordinanza (10 dicembre 2018), oltre che nella parte in cui dispone l'assegnazione in favore della sola creditrice
[...]
con esclusione di tutti gli altri creditori procedenti , Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e Pt_4 Parte_5
In considerazione di quanto sopra va confermato il diritto degli attori ad avere assegnate le somme dovute, nei limiti di legge, dal terzo datore di lavoro
[...] al debitore esecutato a decorrere Controparte_2 Controparte_2 CP_1 dal 13 giungo 2018 sino ad estinzione dei crediti di tutti gli attori, dovendosi ritenere estesa l'assegnazione, in ipotesi di mancato integrale soddisfacimento del credito alla data di estinzione del rapporto di lavoro, alle somme dovute da detto datore di lavoro a titolo di T.F.R.
pagina 6 di 8 A tal proposito va rilevato l'ulteriore vizio dell'ordinanza qui opposta, laddove il G.E. ha omesso di pronunciarsi in riferimento alla richiesta di assegnazione delle quote di per come richieste dai Pt_6 creditori procedenti in seno all'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. n. 3 di cui all'atto di citazione in opposizione).
E' indubbio, infatti, che il T.F.R. possa essere pignorato, poiché esso costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha, infatti, da ultimo chiarito che le quote accantonate del trattamento di fine rapporto lavoro sono dotate di una potenzialità satisfattiva futura, e corrispondano a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l'esigibilità (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI,
25/07/2018, n. 19708).
Da quanto sopra ne deriva pertanto che le quote T.F.R. sono effettivamente pignorabili, e non potranno che essere incluse nel quantum liquidato in forza dell'ordinanza assegnazione delle somme pignorate. Anche sotto tale versante si palesa l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 nell'ambito della procedura esecutiva n. 362/2018 R.G. Esec.
In conclusione, l'opposizione proposta in questa sede si rivela fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad euro 460,00, introduttiva pari ad euro 389,00 e decisionale pari ad euro 851,00, con aumento di euro 2.040,00 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) e così complessivamente euro 3.740,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza di assegnazione Pt_4 Parte_5 emessa dal G.E. in data 10 dicembre 2018 nelle parti di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 [...]
, e in solido tra loro, che liquida Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella misura di euro 3.740,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 15 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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