Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01554/2025REG.PROV.COLL.
N. 02942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2942 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Salvatore Telesino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvatore Telesino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Giuseppe Mescia per delega dell'Avv. Umberto Gentile;
Viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appello è volto alla riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tar per la Campania, Sezione sesta, che ha respinto il ricorso degli appellanti avverso il Comune di San Salvatore Telesino (BN). Detto Comune si è costituto in giudizio sostenendo l’infondatezza dell’appello e prima ancora la genericità e quindi la inammissibilità delle argomentazioni dedotte, in quanto limitate a riproporre le medesime censure articolate con il ricorso di primo grado.
2 – La vicenda contenziosa qui in esame prendeva avvio quando, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, il sig. -OMISSIS- (genitore e dante causa dei ricorrenti) veniva autorizzato dal Comune di San Salvatore Telesino alla ricostruzione fuori sito, in zona Vagnara su suolo di proprietà pubblica e con contributo pubblico ex art. 9 legge n. 219/1981, del fabbricato di sua proprietà alla via -OMISSIS-, rimasto gravemente danneggiato dal sisma, mediante cessione all’Ente dell’area di sedime del predetto fabbricato.
3 - Realizzati i lavori di costruzione ed accatastato l’immobile, veniva stipulato in data 24 settembre 2002, tra l’Ente e il beneficiario del contributo, l’atto di permuta (prot. n. -OMISSIS-), con trasferimento in favore del -OMISSIS- di due appartamenti al primo piano, che venivano adibiti ad abitazione e ad uso commerciale.
4 - Successivamente il Comune accertava la presenza di manufatti senza titolo collocati in area rimasta di proprietà pubblica (una tettoia, alcuni box in lamiera addossati alle pareti, un muro di recinzione) e ne ordinava la rimozione.
5 - Gli interessati proponevano ricorso davanti al TAR deducendo plurimi motivi di illegittimità e ora, a seguito della sentenza di reiezione di primo grado, ripropongono sostanzialmente i medesimi motivi in appello in quanto gli stessi non sarebbero stati adeguatamente scrutinati dal TAR, con argomentazione, pur non del tutto puntuale, che preclude l’accoglimento dell’eccezione comunale di inammissibilità per genericità.
6 – L’appello, peraltro, non è fondato nel merito.
6.1 – In particolare, viene in primo luogo dedotta l’illegittimità dell’ordinanza - ingiunzione, poiché rivolta nei confronti degli odierni appellanti in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’imputabilità ad essi dell’abuso contestato. Il mancato previo accertamento della responsabilità degli abusi determinerebbe la loro carenza di legittimazione passiva, per non esservi la prova che siano stati gli appellanti a realizzare l’abuso.
6.2 - Il motivo è infondato poiché, per giurisprudenza consolidata, la tipologia di illecito in questione ha carattere permanente e si trasferisce con la titolarità dell’immobile, non rilevando, ai fini della normativa edilizia di riferimento, la individuazione dell’autore materiale dell’abuso (in tal senso – ex multis - Cons. Stato, II, 9443/2024).
6.3 - Neppure risulta fondata la censura secondo cui l’ordinanza comunale sarebbe illegittima poiché non indicherebbe l’area di sedime che verrebbe di conseguenza acquisita alla ‘mano pubblica’), per la semplice ragione che, trattandosi di abuso commesso su area già pubblica, non vi era alcuna ulteriore area di sedime da acquisire alla mano pubblica.
6.4 – A tale ultimo riguardo, viene in rilievo la censura circa l’avvenuto passaggio alla proprietà privata dell’area di pertinenza dell’immobile a seguito dell’operazione di permuta fra due aree che, in caso contrario, si rivelerebbe irragionevolmente afflittiva ed iniqua.
6.5 – Peraltro, l’invocato passaggio di proprietà agli appellanti dell’area pertinenziale appare escluso sia dal tenore degli atti e delle planimetrie pubbliche acquisite in atti, sia dagli elaborati del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.M. n. -OMISSIS-, delle opere di urbanizzazione poi realizzate dal Comune di San Salvatore Telesino nell’anno 1999, che comprendono anche il marciapiede posto a confine con il muro perimetrale dell’immobile in esame. 6.6 – Quanto alla contestata applicabilità della disciplina di cui all’art. 35 del DPR n. 380/2001 per le edificazioni realizzate su area pubblica, anche con riferimento alla minima entità delle opere, il motivo appare infondato perché gli appellanti assumono la qualifica di proprietari e quindi – fino a prova contraria – di soggetti responsabili, fermo restando che, secondo quanto allegato dal Comune lo sconfinamento dell’immobile sul suolo comunale sarebbe avvenuto chiaramente ad opera dei medesimi proprietari.
6.7 – L’insistenza delle opere su area pubblica preclude inoltre l’accoglimento delle censure concernenti la mancata considerazione della loro riconducibilità all’edilizia libera ed a procedure semplificate di comunicazione asseverata, in mancanza di un titolo autorizzatorio dell’ente proprietario dell’area.
6.8 – Infine, il carattere doveroso ed a contenuto vincolato del provvedimento di ripristino delle regole edilizie ed urbanistiche in ipotesi violate impedisce di valorizzare le dedotte censure di ordine procedimentale di violazione delle garanzie procedimentali poste dalla legge n. 241/1990.
7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto.
8 – Sussistono tuttavia motivate ragioni, anche con riferimento alla oggettiva incertezza circa l’estensione dell’immobile trasferito alla parte privata con la sopraindicata permuta e alla mancata pronuncia del Comune circa la sanabilità delle modeste opere in esame, per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO