Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/11/2024, n. 29218
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Ordinanza 12 novembre 2024

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In tema di benefici per la riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 349, della l. n. 296 del 2006, gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 10, comma 2, del d.m. del 19 febbraio 2007, laddove prevedono che l'agevolazione fiscale sia "compatibile" con gli "specifici incentivi" pubblici di cui eventualmente il contribuente sia stato destinatario, devono intendersi nel senso che i contributi ordinari ad ATER, IACP o ad altri istituti per l'edilizia residenziale pubblica, che le Regioni siano tenute ad erogare per assicurare lo svolgimento della funzione propria di tali enti, sono cumulabili, concorrendo a formare la base imponibile su cui calcolare il beneficio fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/11/2024, n. 29218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29218
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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