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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 4343/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto, contestualmente all'annullamento della propria sen- tenza d'appello n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020, con l'ordinanza della Corte di Cas- sazione n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Avezzana nn. 53/55, costituitasi in per- sona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e CP_1
difesa dagli avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice (codice fiscale e Anto- C.F._1
nio Iodice (codice fiscale ) C.F._2
- attrice in riassunzione, già appellata ed appellante incidentale -
E
l' (codice fiscale , con sede in , alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo direttore generale pro tempore, dr.
[...]
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (codice fiscale CP_3
) C.F._3
- convenuta in riassunzione, già appellante e appellata incidentale -
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18 gennaio 2017, ivi iscritto al n. 522/2017 r.g.aa.cc. e notificato all' (nel prosieguo anche solo il 15 febbraio Controparte_2
2017, la chiedeva al Tribunale adito la condanna dell' a pagarle, per le pre- Parte_1
stazioni sanitarie rientranti nell'area dell'assistenza ospedaliera da essa rese nel corso dell'anno 2014 in forza dell'accreditamento accordatole con la delibera della Regione Campa- nia n. 7301 del 13 dicembre 2001 pubblicata sul BURC n. 2 dell'11 novembre 2002 e del con- tratto stipulato il 4 dicembre 2014, la somma di 564.320,33 € o, in caso di superamento del cd. tetto di spesa, quella di 559.547,00 €, oltre agli «interessi al tasso convenzionalmente previsto dall'art. 6 del contratto su ogni singola somma pagata in ritardo nonchè sul saldo dovuto a far data dal 30/4/2015 all'effettivo soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 15 maggio 2017, l' chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un'ordinanza datata 3 marzo 2018 e comunicata alle parti il 7 marzo 2018, condannava l'
[...]
a pagare alla ricorrente la somma di 559.547,00 €, «oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 CP_4
dalla scadenza prevista per il pagamento del saldo alla data di effettivo pagamento».
I.2.1. Avverso detta ordinanza, l' con una citazione notificata alla controparte il 6 aprile 2018, s'appellava quindi a questa Corte chiedendole di rigettare integralmente la do- manda della , per l'effetto, di condannare quest'ultima a restituirle la somma di Parte_1
559.547,00 € di cui essa aveva disposto il pagamento con il mandato n. 5515 del 21 marzo 2018
e quella degli interessi moratori, pari a 129.958,24 €, di cui aveva disposto il pagamento con il mandato n. 5745 del 26 marzo 2018, con gli interessi sulle stesse maturati, nonché la somma pagata a titolo di spese processuali in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente nel processo d'appello il 20 luglio 2018, la
[...]
contestava la fondatezza dell'avverso appello e proponeva un appello incidentale CP_5
per chiedere che, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, l' fosse condannata a pa- garle gli interessi moratori con le maggiorazioni rispetto a quelli di cui al d.lgs. 231/2002 previste
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dal n. 5 dell'art. 6 del contratto concluso il 4 dicembre 2014 «su ogni singola somma pagata in ritardo nonché sul saldo dovuto a far data dal 30/04/2015 all'effettivo soddisfo».
I.2.3. All'esito del processo d'appello, questa Corte, in composizione totalmente di- versa, con la sua sentenza n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020 e poi corretta con un'or- dinanza del 19 marzo 2021, rigettava l'appello dell' omettendo però di pronunciarsi sull'ap- pello incidentale proposto dalla . Pt_1
I.3. La , con un ricorso notificato alla controparte l'11 dicembre 2020, denun- Pt_1
ziava allora l'omissione di detta pronuncia alla Corte di Cassazione, la quale, con la sua ordi- nanza n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, accogliendo detto ricorso e rigettando il ri- corso incidentale proposto dall' cassava la suddetta sentenza e rinviava il giudizio sull'ap- pello incidentale della predetta società, nonché il regolamento anche delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'Appello.
I.4.1. Pertanto, la , con una citazione notificata alla controparte l'8 ottobre 2024, Pt_1
riassumeva tempestivamente il giudizio di rinvio innanzi a questa Corte chiedendole di acco- gliere l'appello incidentale che aveva proposto contro la suindicata ordinanza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e di condannare pertanto l' a pagarle la somma di 559.547,00 €,
«oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 calcolati su ogni singola somma pagata in ritardo nonché sul saldo dovuto a far data dal 30/04/2015 all'effettivo soddisfo, con le maggiorazioni previste dal
n. 5 dell'art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti in data 4/12/2014 prot. 37554». Nonché a rifonderle le spese del giudizio di legittimità, distraendole in favore dell'avv. Generoso M.T. Io- dice, e quelle del giudizio di rinvio, distraendole in favore degli avv.ti Generoso M.T. Iodice e An- tonio Iodice.
I.4.2. Costituendosi nel processo di rinvio il 19 dicembre 2024, l' dal suo canto, chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità o il rigetto delle domande della controparte.
I.4.3. Infine, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha trat- tenuto la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 281-sexies c.p.c., nel testo ri- sultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, del quale l'art. 7, co. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto l'applicabilità anche ai processi pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. S.p.A. c. Pag. 3 di 8 Pt_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1.1. Tenuto conto delle suesposte premesse e dunque dei fini e dei limiti del presente giudizio di rinvio (parzialmente restitutorio), va innanzitutto osservato che, per quel che qui ri- leva, l'art. 6 del contratto sul quale la ha fondato la sua domanda – ormai definitiva- Pt_1
mente accolta nella parte concernente l'importo dovuto dall' alla in linea capitale Pt_1
nei termini indicati dalla suddetta ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cioè per l'importo di 559.547,00 € – prevedeva, ai suoi primi sette commi, quanto segue:
«
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla di Pt_1
Cura entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura mensile un acconto pari al 90% di
1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa fissato al comma 1 dell'art. 3 [cioè di 4.736.580,00 €;
n.d.C.], purché tali acconti siano supportati dalla documentazione di una produzione non infe- riore all'acconto (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto al 90% dell'importo di produ- zione documentata).
2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna della fatturazione mensile. In subordine al regolare, pagamento, entro la stessa sca- denza la potrà emettere idonea certificazione del debito, purché autorizzata nell'ambito del
Piano dei Pagamenti di cui al decreto commissariale n. 12 del 21 febbraio 2011 e s.m.i.
3. La liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel
2014 dovrà essere effettuata dalla entro il 30 aprile 2015 e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in se- guito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali re- gressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindi giorni dal ricevimento di tale co- municazione, la sottoscritta si impegna ad emettere nota credito a storno Parte_1
dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contesta- zioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione).
4. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente.
5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. S.p.A. c. Pag. 4 di 8 Pt_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percen- tuali.
6. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Ci- vile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della medesima.
7. Il pagamento da parte della di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'au- tomatismo della costituzione in mora). In tal caso la emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo».
Il che basta, ad avviso di questo Collegio, per concludere che le obiezioni nella specie sollevate dall' in ordine all'applicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 in tema di in- teressi moratori al suo rapporto con la e, più in generale, ai rapporti tra le aziende sani- Pt_1
tarie locali e i soggetti titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (prim'ancora che palese- mente infondate, alla luce della risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte e di questa Corte d'Appello) sono del tutto fuori luogo poiché, in linea generale, sono già state defi- nitivamente respinte dalla suddetta ordinanza della Corte di Cassazione e, in relazione alla con- creta fattispecie in esame, sono superate da quanto previsto dal quinto comma dell'art. 6 del suddetto contratto, che indubbiamente attribuisce alla il diritto agli interessi di mora ivi Pt_1
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
previsti, rinviando alle suddette previsioni normative ai soli fini dell'individuazione del tasso cui far riferimento, con le maggiorazioni ivi pure indicare. per il calcolo di tali interessi e che non per questo cessa di essere un tasso convenzionale.
II.1.2. In parziale riforma della suddetta ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, l'appello incidentale della e la domanda con esso formulata, volta ad ottenere Pt_1
una condanna generica quanto agli interessi, vanno dunque accolti sulla base, ma anche nei limiti, di quanto stabilito dall'art. 6 del suddetto contratto, sicché l' va condannata a pagare a detta società, oltre alla somma di 559.547,00 €, non già gli «interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza prevista per il pagamento del saldo alla data di effettivo pagamento», come statuito dal primo Giudice, bensì l'importo degli interessi di mora maturati, al tasso indicato dal quinto comma del predetto articolo, sugli importi degli acconti e del saldo dei corrispettivi spettanti alla predetta società per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate nel corso dell'anno 2014
a carico del Servizio Sanitario Nazionale pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste per il loro pagamento dagli altri commi dello stesso articolo.
II.2.1. Per effetto della cassazione della precedente sentenza di questa Corte d'Appello
e della conseguente parziale riforma dell'ordinanza emessa all'esito del processo di primo grado, occorre poi regolare, secondo il generale criterio della soccombenza e tenendo conto dell'esito finale della controversia, le spese dell'intero processo (cfr. Cass. 15506/2018), com- prese dunque quelle dei suoi primi due gradi, al cui rimborso non può ritenersi che la Pt_1
abbia rinunciato sol perché non vi ha fatto alcun cenno nelle conclusioni da essa rassegnate nel riassumere il giudizio di rinvio.
Deve infatti ragionevolmente presumersi che detta società abbia formulato tali conclu- sioni supponendo, a causa di un'erronea interpretazione del dispositivo o degli effetti dell'ordi- nanza della Corte di Cassazione n. 25924/2024, che le statuizioni concernenti le spese del pro- cesso di primo grado e quelle del processo d'appello si fossero ormai stabilizzate e, d'altronde, secondo la risalente, ferma e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice deve procedere d'ufficio al regolamento e alla liquidazione delle spese processuali d'ufficio, anche nel caso in cui la parte vittoriosa non ne abbia fatto richiesta, salvo che la stessa vi abbia espres- samente rinunciato (cfr. Cass. 5085/1983).
Pertanto, considerato l'esito finale della controversia, non v'è dubbio che le spese
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. S.p.A. c. Pag. 6 di 8 Pt_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'intero processo vanno poste a carico dell'
II.2.2. Quanto poi alla liquidazione di tali spese, va osservato che la suindicata richiesta della , se, per quanto s'è detto, non può essere interpretata come una rinuncia al rego- Pt_1
lamento e alla liquidazione delle spese del processo di primo grado e del processo d'appello, ben può e ragionevolmente deve essere considerata un'implicita rinuncia ad ottenere che tali spese siano liquidate in importi maggiori di quelli già liquidati in suo favore dal Tribunale di Santa maria Capua Vetere e da questa Corte d'Appello.
Sicché, in definitiva, le spese dell'intero processo vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle spese vive che risultano documentate, delle attività processuali che risultano effettivamente espletate e dei parametri fissati dal de- creto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e delle spese generali spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della
contro
- versia, indeterminabile, ma certamente non inferiore a 520.000,01 € e presumibilmente non superiore a 1.000.000,00 € fino all'ordinanza della Corte di Cassazione, anche se, per quel che concerne le spese del processo di primo grado e di quello d'appello, nel limite massimo di quanto già a questo titolo liquidato in favore della . Pt_1
II.2.3. Infine, in conformità con le richieste nel tempo formulate dai difensori della Mi- nerva, le spese del processo di primo grado, del processo d'appello e del processo innanzi alla
Corte di Cassazione vanno integralmente distratte in favore dell'avv. Generoso Marco Tullio Io- dice, mentre quelle del giudizio di rinvio vanno distratte in favore dello stesso avvocato e dell'avv. Antonio Iodice e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per la metà ciascuno, trattandosi di un'obbligazione divisibile e non solidale dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte – definitivamente pronunziando quale giudice del rinvio disposto, contestualmente al parziale annullamento della propria sentenza n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024 – sull'ap- pello incidentale proposto dalla avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 3 marzo 2018 emessa all'esito del processo sommario di cognizione ivi iscritto al n. 522/2017 r.g.aa.cc.:
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 7 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza appel- lata, condanna l' a pagare alla oltre alla Controparte_2 Parte_1
somma di 559.547,00 €, quella degli interessi convenzionali di mora previsti dal quinto comma dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti il 4 dicembre 2014, rep. n. 37554, maturati sugli importi degli acconti e del saldo dei corrispettivi spettanti alla predetta società per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate nel corso dell'anno 2014 a carico del Servizio Sanitario Nazionale pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste per il loro pagamento dagli altri commi dello stesso articolo;
B) condanna inoltre l' a pagare: Controparte_6
1) all'avv. Generoso Marco Tullio Iodice:
a) le spese del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di
17.473,20 €, di cui 13.728,00 € per i compensi, 2.059,20 € per le spese generali e 1.686,00 € per le spese vive del processo di primo grado, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
b) le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
10.137,25 €, di cui 8.815,00 € per i compensi e 1.322,25 € per le spese generali, oltre agli even- tuali ulteriori accessori;
c) le spese del processo di cassazione, che liquida nel complessivo importo di
13.800,00 €, di cui 12.000,00 € per i compensi e 1.800,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) agli avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice ed Antonio Iodice, nella misura della metà ciascuno, le spese del processo di rinvio, che liquida nel complessivo importo di 7.704,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi, 900,00 € per le spese generali e 804,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 8 di 8 Parte_1 CP_4
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 4343/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto, contestualmente all'annullamento della propria sen- tenza d'appello n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020, con l'ordinanza della Corte di Cas- sazione n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Avezzana nn. 53/55, costituitasi in per- sona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e CP_1
difesa dagli avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice (codice fiscale e Anto- C.F._1
nio Iodice (codice fiscale ) C.F._2
- attrice in riassunzione, già appellata ed appellante incidentale -
E
l' (codice fiscale , con sede in , alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo direttore generale pro tempore, dr.
[...]
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (codice fiscale CP_3
) C.F._3
- convenuta in riassunzione, già appellante e appellata incidentale -
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18 gennaio 2017, ivi iscritto al n. 522/2017 r.g.aa.cc. e notificato all' (nel prosieguo anche solo il 15 febbraio Controparte_2
2017, la chiedeva al Tribunale adito la condanna dell' a pagarle, per le pre- Parte_1
stazioni sanitarie rientranti nell'area dell'assistenza ospedaliera da essa rese nel corso dell'anno 2014 in forza dell'accreditamento accordatole con la delibera della Regione Campa- nia n. 7301 del 13 dicembre 2001 pubblicata sul BURC n. 2 dell'11 novembre 2002 e del con- tratto stipulato il 4 dicembre 2014, la somma di 564.320,33 € o, in caso di superamento del cd. tetto di spesa, quella di 559.547,00 €, oltre agli «interessi al tasso convenzionalmente previsto dall'art. 6 del contratto su ogni singola somma pagata in ritardo nonchè sul saldo dovuto a far data dal 30/4/2015 all'effettivo soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 15 maggio 2017, l' chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un'ordinanza datata 3 marzo 2018 e comunicata alle parti il 7 marzo 2018, condannava l'
[...]
a pagare alla ricorrente la somma di 559.547,00 €, «oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 CP_4
dalla scadenza prevista per il pagamento del saldo alla data di effettivo pagamento».
I.2.1. Avverso detta ordinanza, l' con una citazione notificata alla controparte il 6 aprile 2018, s'appellava quindi a questa Corte chiedendole di rigettare integralmente la do- manda della , per l'effetto, di condannare quest'ultima a restituirle la somma di Parte_1
559.547,00 € di cui essa aveva disposto il pagamento con il mandato n. 5515 del 21 marzo 2018
e quella degli interessi moratori, pari a 129.958,24 €, di cui aveva disposto il pagamento con il mandato n. 5745 del 26 marzo 2018, con gli interessi sulle stesse maturati, nonché la somma pagata a titolo di spese processuali in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente nel processo d'appello il 20 luglio 2018, la
[...]
contestava la fondatezza dell'avverso appello e proponeva un appello incidentale CP_5
per chiedere che, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, l' fosse condannata a pa- garle gli interessi moratori con le maggiorazioni rispetto a quelli di cui al d.lgs. 231/2002 previste
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dal n. 5 dell'art. 6 del contratto concluso il 4 dicembre 2014 «su ogni singola somma pagata in ritardo nonché sul saldo dovuto a far data dal 30/04/2015 all'effettivo soddisfo».
I.2.3. All'esito del processo d'appello, questa Corte, in composizione totalmente di- versa, con la sua sentenza n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020 e poi corretta con un'or- dinanza del 19 marzo 2021, rigettava l'appello dell' omettendo però di pronunciarsi sull'ap- pello incidentale proposto dalla . Pt_1
I.3. La , con un ricorso notificato alla controparte l'11 dicembre 2020, denun- Pt_1
ziava allora l'omissione di detta pronuncia alla Corte di Cassazione, la quale, con la sua ordi- nanza n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024, accogliendo detto ricorso e rigettando il ri- corso incidentale proposto dall' cassava la suddetta sentenza e rinviava il giudizio sull'ap- pello incidentale della predetta società, nonché il regolamento anche delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'Appello.
I.4.1. Pertanto, la , con una citazione notificata alla controparte l'8 ottobre 2024, Pt_1
riassumeva tempestivamente il giudizio di rinvio innanzi a questa Corte chiedendole di acco- gliere l'appello incidentale che aveva proposto contro la suindicata ordinanza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e di condannare pertanto l' a pagarle la somma di 559.547,00 €,
«oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 calcolati su ogni singola somma pagata in ritardo nonché sul saldo dovuto a far data dal 30/04/2015 all'effettivo soddisfo, con le maggiorazioni previste dal
n. 5 dell'art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti in data 4/12/2014 prot. 37554». Nonché a rifonderle le spese del giudizio di legittimità, distraendole in favore dell'avv. Generoso M.T. Io- dice, e quelle del giudizio di rinvio, distraendole in favore degli avv.ti Generoso M.T. Iodice e An- tonio Iodice.
I.4.2. Costituendosi nel processo di rinvio il 19 dicembre 2024, l' dal suo canto, chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità o il rigetto delle domande della controparte.
I.4.3. Infine, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha trat- tenuto la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 281-sexies c.p.c., nel testo ri- sultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, del quale l'art. 7, co. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto l'applicabilità anche ai processi pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
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II. DIRITTO
II.1.1. Tenuto conto delle suesposte premesse e dunque dei fini e dei limiti del presente giudizio di rinvio (parzialmente restitutorio), va innanzitutto osservato che, per quel che qui ri- leva, l'art. 6 del contratto sul quale la ha fondato la sua domanda – ormai definitiva- Pt_1
mente accolta nella parte concernente l'importo dovuto dall' alla in linea capitale Pt_1
nei termini indicati dalla suddetta ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cioè per l'importo di 559.547,00 € – prevedeva, ai suoi primi sette commi, quanto segue:
«
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla di Pt_1
Cura entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura mensile un acconto pari al 90% di
1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa fissato al comma 1 dell'art. 3 [cioè di 4.736.580,00 €;
n.d.C.], purché tali acconti siano supportati dalla documentazione di una produzione non infe- riore all'acconto (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto al 90% dell'importo di produ- zione documentata).
2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna della fatturazione mensile. In subordine al regolare, pagamento, entro la stessa sca- denza la potrà emettere idonea certificazione del debito, purché autorizzata nell'ambito del
Piano dei Pagamenti di cui al decreto commissariale n. 12 del 21 febbraio 2011 e s.m.i.
3. La liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel
2014 dovrà essere effettuata dalla entro il 30 aprile 2015 e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in se- guito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali re- gressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindi giorni dal ricevimento di tale co- municazione, la sottoscritta si impegna ad emettere nota credito a storno Parte_1
dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contesta- zioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione).
4. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente.
5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. S.p.A. c. Pag. 4 di 8 Pt_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percen- tuali.
6. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Ci- vile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della medesima.
7. Il pagamento da parte della di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'au- tomatismo della costituzione in mora). In tal caso la emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo».
Il che basta, ad avviso di questo Collegio, per concludere che le obiezioni nella specie sollevate dall' in ordine all'applicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 in tema di in- teressi moratori al suo rapporto con la e, più in generale, ai rapporti tra le aziende sani- Pt_1
tarie locali e i soggetti titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (prim'ancora che palese- mente infondate, alla luce della risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte e di questa Corte d'Appello) sono del tutto fuori luogo poiché, in linea generale, sono già state defi- nitivamente respinte dalla suddetta ordinanza della Corte di Cassazione e, in relazione alla con- creta fattispecie in esame, sono superate da quanto previsto dal quinto comma dell'art. 6 del suddetto contratto, che indubbiamente attribuisce alla il diritto agli interessi di mora ivi Pt_1
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previsti, rinviando alle suddette previsioni normative ai soli fini dell'individuazione del tasso cui far riferimento, con le maggiorazioni ivi pure indicare. per il calcolo di tali interessi e che non per questo cessa di essere un tasso convenzionale.
II.1.2. In parziale riforma della suddetta ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, l'appello incidentale della e la domanda con esso formulata, volta ad ottenere Pt_1
una condanna generica quanto agli interessi, vanno dunque accolti sulla base, ma anche nei limiti, di quanto stabilito dall'art. 6 del suddetto contratto, sicché l' va condannata a pagare a detta società, oltre alla somma di 559.547,00 €, non già gli «interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza prevista per il pagamento del saldo alla data di effettivo pagamento», come statuito dal primo Giudice, bensì l'importo degli interessi di mora maturati, al tasso indicato dal quinto comma del predetto articolo, sugli importi degli acconti e del saldo dei corrispettivi spettanti alla predetta società per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate nel corso dell'anno 2014
a carico del Servizio Sanitario Nazionale pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste per il loro pagamento dagli altri commi dello stesso articolo.
II.2.1. Per effetto della cassazione della precedente sentenza di questa Corte d'Appello
e della conseguente parziale riforma dell'ordinanza emessa all'esito del processo di primo grado, occorre poi regolare, secondo il generale criterio della soccombenza e tenendo conto dell'esito finale della controversia, le spese dell'intero processo (cfr. Cass. 15506/2018), com- prese dunque quelle dei suoi primi due gradi, al cui rimborso non può ritenersi che la Pt_1
abbia rinunciato sol perché non vi ha fatto alcun cenno nelle conclusioni da essa rassegnate nel riassumere il giudizio di rinvio.
Deve infatti ragionevolmente presumersi che detta società abbia formulato tali conclu- sioni supponendo, a causa di un'erronea interpretazione del dispositivo o degli effetti dell'ordi- nanza della Corte di Cassazione n. 25924/2024, che le statuizioni concernenti le spese del pro- cesso di primo grado e quelle del processo d'appello si fossero ormai stabilizzate e, d'altronde, secondo la risalente, ferma e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice deve procedere d'ufficio al regolamento e alla liquidazione delle spese processuali d'ufficio, anche nel caso in cui la parte vittoriosa non ne abbia fatto richiesta, salvo che la stessa vi abbia espres- samente rinunciato (cfr. Cass. 5085/1983).
Pertanto, considerato l'esito finale della controversia, non v'è dubbio che le spese
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dell'intero processo vanno poste a carico dell'
II.2.2. Quanto poi alla liquidazione di tali spese, va osservato che la suindicata richiesta della , se, per quanto s'è detto, non può essere interpretata come una rinuncia al rego- Pt_1
lamento e alla liquidazione delle spese del processo di primo grado e del processo d'appello, ben può e ragionevolmente deve essere considerata un'implicita rinuncia ad ottenere che tali spese siano liquidate in importi maggiori di quelli già liquidati in suo favore dal Tribunale di Santa maria Capua Vetere e da questa Corte d'Appello.
Sicché, in definitiva, le spese dell'intero processo vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua delle spese vive che risultano documentate, delle attività processuali che risultano effettivamente espletate e dei parametri fissati dal de- creto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e delle spese generali spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della
contro
- versia, indeterminabile, ma certamente non inferiore a 520.000,01 € e presumibilmente non superiore a 1.000.000,00 € fino all'ordinanza della Corte di Cassazione, anche se, per quel che concerne le spese del processo di primo grado e di quello d'appello, nel limite massimo di quanto già a questo titolo liquidato in favore della . Pt_1
II.2.3. Infine, in conformità con le richieste nel tempo formulate dai difensori della Mi- nerva, le spese del processo di primo grado, del processo d'appello e del processo innanzi alla
Corte di Cassazione vanno integralmente distratte in favore dell'avv. Generoso Marco Tullio Io- dice, mentre quelle del giudizio di rinvio vanno distratte in favore dello stesso avvocato e dell'avv. Antonio Iodice e, in mancanza di loro diverse indicazioni, tra loro ripartite per la metà ciascuno, trattandosi di un'obbligazione divisibile e non solidale dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte – definitivamente pronunziando quale giudice del rinvio disposto, contestualmente al parziale annullamento della propria sentenza n. 1810/2020, pubblicata il 21 maggio 2020, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25924/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024 – sull'ap- pello incidentale proposto dalla avverso Parte_1 Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 3 marzo 2018 emessa all'esito del processo sommario di cognizione ivi iscritto al n. 522/2017 r.g.aa.cc.:
N. 4343/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 7 di 8 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza appel- lata, condanna l' a pagare alla oltre alla Controparte_2 Parte_1
somma di 559.547,00 €, quella degli interessi convenzionali di mora previsti dal quinto comma dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti il 4 dicembre 2014, rep. n. 37554, maturati sugli importi degli acconti e del saldo dei corrispettivi spettanti alla predetta società per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate nel corso dell'anno 2014 a carico del Servizio Sanitario Nazionale pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste per il loro pagamento dagli altri commi dello stesso articolo;
B) condanna inoltre l' a pagare: Controparte_6
1) all'avv. Generoso Marco Tullio Iodice:
a) le spese del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di
17.473,20 €, di cui 13.728,00 € per i compensi, 2.059,20 € per le spese generali e 1.686,00 € per le spese vive del processo di primo grado, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
b) le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
10.137,25 €, di cui 8.815,00 € per i compensi e 1.322,25 € per le spese generali, oltre agli even- tuali ulteriori accessori;
c) le spese del processo di cassazione, che liquida nel complessivo importo di
13.800,00 €, di cui 12.000,00 € per i compensi e 1.800,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) agli avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice ed Antonio Iodice, nella misura della metà ciascuno, le spese del processo di rinvio, che liquida nel complessivo importo di 7.704,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi, 900,00 € per le spese generali e 804,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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