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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2516/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 21/05/2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per e , le parti personalmente, e l'avv. Parte_1 Parte_1
GIACOMETTI VALERIA;
Per 'avv. BIRONZO MAURO;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Le parti attrici precisano come da prima memoria istruttoria;
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione, ad esclusione della p.e. già concessa;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 2516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
ATTORI
CONTRO
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti attrici con atto di citazione del 30 settembre 2024, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 745/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 luglio 2024, deducendo, in primo luogo, di non dover ad alcun titolo la somma richiesta di euro 23.000,00 in quanto il contratto preliminare e il successivo contratto definitivo non erano idonei ad assurgere a prova scritta quale fondamento del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come dal contratto stesso emergeva il già avvenuto pagamento del prezzo. Sottolineavano come ci fosse stata, tra il preliminare e il successivo contratto definitivo, una novazione oggettiva e soggettiva, e rilevavano, altresì, che nel contratto definitivo risultava essere già stata pagata la somma di euro 23.000,00 rispetto alla quale il venditore aveva emesso quietanza a saldo a favore degli attori. Le parti attrici rilevavano, inoltre, che controparte a fronte del mancato pagamento di detta somma, avrebbe dovuto agire con azione di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale o con azione di annullamento del contratto o con l'azione di pagina 2 di 6 cui all'art. 2041 c.c., azioni per le quali era decorso il termine di prescrizione, concludendo con la richiesta di accertamento della non debenza della somma richiesta, annullamento del decreto ingiuntivo e condanna del convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024, contestava le eccezioni di parte attrice e, in via preliminare, escludeva una novazione oggettiva del contratto definitivo in quanto non era stata sostituita alcuna obbligazione, piuttosto, vi era stata una modifica della modalità di pagamento del debito, che tuttavia, non atteneva all'oggetto, ma ad un elemento accessorio la cui modifica, ex art. 1231 c.c., non determina alcuna novazione. Evidenziava, altresì, come gli opponenti non avessero dimostrato in alcun modo di aver adempiuto al pagamento, anzi l'omissione del pagamento era stata confermata dagli stessi SI.ri e in sede di interrogatorio nel corso Pt_1 Pt_1 del precedente giudizio e nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione. Concludeva, quindi, con la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna degli opponenti al pagamento di euro 23.000,00.
***
L'opposizione è infondata e non merita alcun accoglimento.
Tra la SI.ra e il SI. è intercorso un contratto preliminare di vendita Parte_1 CP_1
avente ad oggetto la quota societaria del 80% del capitale sociale della Colorificio Moderno s.n.c. ad un prezzo di euro 23.000,00 da corrispondersi mediante versamento diretto da parte dell'acquirente all'ente riscossore per saldare il debito erariale che il cedente aveva nei confronti dell'erario e dell'INPS.
Nelle more, prima della formale stipula del contratto definitivo in data 17 settembre 2012, le parti avevano concordato che il prezzo di vendita non sarebbe più stato pagato mediante il saldo dei debiti dell'esponente con gli enti pubblici, ma più semplicemente con la consegna di un assegno per l'importo di euro 23.000,00 alla SI.ra , commercialista del SI. , a cui lo stesso aveva rilasciato Pt_2 CP_1
procura per rappresentarlo al rogito. Altra modifica intervenuta tra il preliminare di vendita e il definitivo fu anche che l'acquirente della quota societaria non sarebbe più stata la sola SI.ra Pt_1
ma anche il di lei marito
[...] Parte_1
In ordine al pagamento del prezzo pattuito a fronte della cessione della quota societaria, nel contratto definitivo le parti convenivano che “il pagamento del prezzo… è avvenito mediante assegno bancario
n. 501086036807 tratto sulla Banca Popolare Commercio e Industria filiale di Vigevano”, dando atto, dunque, che il pagamento era stato già effettuato prima di allora, ma il SI. apprendendo CP_1
pagina 3 di 6 successivamente che i propri debiti con l'erario non erano stati estinti, chiedeva chiarimenti alla mandataria SI.ra in ordine all'incasso dell'assegno, e quest'ultima negava di aver mai Pt_2
ricevuto la somma di euro 23.000,00, pur avendo rilasciato quietanza a saldo.
Per cui il NO instaurava innanzi al Tribunale di Ivrea il procedimento rubricato al n. RG CP_1
2353/2021 nei confronti della Dott.ssa volto al recupero della predetta somma. Nell'ambito di Pt_2
tale procedimento, i chiamati in causa, NOa e NO confessavano Parte_1 Parte_1 in sede di interrogatorio formale di non aver mai consegnato l'assegno ed il mancato incasso del medesimo veniva effettivamente provato dalla dichiarazione dell'istituto di credito resa all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Il tribunale di Ivrea, con sentenza n. 314/2024 (pubbl. il 12/03/2024 Repert. n. 352/2024 del
12/03/2024), definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da contro CP_1
in quanto l'assegno di che trattasi non era stato mai stato consegnato da parte degli Parte_3
odierni attori che si sono resi inadempienti alla loro obbligazione di pagamento.
In diritto, giova premettere come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il diritto vantato dal creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 206
13/11) e, sul punto, consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed incombe sul debitore (attore in opposizione) l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cass. 27/1/2010,
n. 1741).
Per cui parte convenuta è sufficiente che dimostri la fonte o il titolo a fondamento della propria pretesa e “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib. Modena 10/4/18, n. 628). Più nel dettaglio, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23/8/17, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Nel caso di specie, parte convenuta ha dimostrato per tabulas la fonte della propria pretesa creditoria, allegando il contratto definitivo (doc. 3) da cui emerge l'obbligazione pecuniaria gravante sugli attori, nonché la falsità della dichiarazione di quietanza per la quale sussiste precedente sentenza dedotta in atti dalle stesse parti attrici mentre quest'ultime non hanno provato in alcun modo un fatto estintivo del diritto o l'avvenuto adempimento, anzi, sul punto le pagina 4 di 6 parti tengono una difesa contraddittoria in quanto inizialmente deducono di non dovere la somma in quanto risulta dal contratto definitivo sottoscritto tra le parti il già avvenuto pagamento con contestuale rilascio di quietanza da parte venditrice, successivamente in sede di interrogatorio formale come risulta dalla sentenza n. 314/2024 del tribunale di Ivrea (doc. 7 di parte convenuta) dichiarano di non aver mai adempiuto e mai consegnato l'assegno di 23.000,00 euro. Tale circostanza è stata effettivamente confermata anche dall'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. dell'Istituto di Credito che dimostra che il suddetto assegno non sia mai stato consegnato.
In ordine all'eccezione di parte attrice inerente al mancato esperimento delle azioni di risoluzione del contratto per inadempimento o azione di annullamento, giova ribadire che l'azione di risoluzione del contratto è alternativa all'azione di adempimento. L'articolo 1453 del codice civile prevede infatti che, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, l'altro può scegliere di chiedere l'adempimento (cioè
l'esecuzione del contratto) o la risoluzione (cioè lo scioglimento del contratto). Nel caso di specie, parte convenuta agendo per Decreto Ingiuntivo nei confronti dei SInori e ha agito per Pt_1 Pt_1
l'ottenimento dell'adempimento contrattuale.
In ordine all'avvenuta prescrizione del diritto, volendosi ritenere che quanto confusamente sollevato dalle parti attrici come prescrizione dell'azione di risoluzione, di annullamento e di arricchimento senza causa (queste ultime due azioni che nulla c'entrano con la presente controversia che riguarda il mero adempimento della prestazione contrattuale di pagamento di una compravendita in forza del contratto definitivo tra di esse intercorso) possa valutarsi come prescrizione dell'unica azione che la controparte ha in maniera lineare e univoca esercitato nel presente contenzioso, ovvero quella di adempimento, deve rilevarsi che essa matura, nel termine decennale ordinario, nell'anno 2028, sussistendo valida missiva del procuratore della parte creditrice (doc. 5) che ha domandato l'adempimento della prestazione pecuniaria in data 20 novembre 2018 a con i conseguenti effetti anche Parte_1 avverso l'altra parte contrattuale, quale condebitore solidale per il pagamento del corrispettivo della compravendita secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 1310 c.c..
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. delle parti attrici, deve rilevarsi che la totale soccombenza delle stesse esclude manifestante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della lite temeraria risultando financo manifestamente fondata la domanda di condanna avanzata dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore pagina 5 di 6 dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause da €.5.201,00 ad €.26.000,00, determinato in base al decreto ingiuntivo confermato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la natura tecnica della controversia che non ha comportato udienze per l'assunzione di prove costituente e la decisione a mezzo di discussione orale in cui non sono state trattate nuove questioni giuridiche rispetto a quelle dell'atto introduttivo. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati euro 3.378,20 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo presentato da (C.F. Parte_1
e C.F. ( e per l'effetto C.F._1 Parte_1 C.F._1
conferma il decreto ingiuntivo n. 745/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 luglio 2024;
- Condanna (C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
( , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di C.F._1 CP_1
(C.F. ), che si liquidano in euro 3.378,20 per compensi
[...] C.F._2
professionali.
- rigetta la domanda attorea di condanna ex art 96 c.p.c..
Ivrea, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2516/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 21/05/2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per e , le parti personalmente, e l'avv. Parte_1 Parte_1
GIACOMETTI VALERIA;
Per 'avv. BIRONZO MAURO;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Le parti attrici precisano come da prima memoria istruttoria;
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione, ad esclusione della p.e. già concessa;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 2516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
ATTORI
CONTRO
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti attrici con atto di citazione del 30 settembre 2024, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 745/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 luglio 2024, deducendo, in primo luogo, di non dover ad alcun titolo la somma richiesta di euro 23.000,00 in quanto il contratto preliminare e il successivo contratto definitivo non erano idonei ad assurgere a prova scritta quale fondamento del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come dal contratto stesso emergeva il già avvenuto pagamento del prezzo. Sottolineavano come ci fosse stata, tra il preliminare e il successivo contratto definitivo, una novazione oggettiva e soggettiva, e rilevavano, altresì, che nel contratto definitivo risultava essere già stata pagata la somma di euro 23.000,00 rispetto alla quale il venditore aveva emesso quietanza a saldo a favore degli attori. Le parti attrici rilevavano, inoltre, che controparte a fronte del mancato pagamento di detta somma, avrebbe dovuto agire con azione di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale o con azione di annullamento del contratto o con l'azione di pagina 2 di 6 cui all'art. 2041 c.c., azioni per le quali era decorso il termine di prescrizione, concludendo con la richiesta di accertamento della non debenza della somma richiesta, annullamento del decreto ingiuntivo e condanna del convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024, contestava le eccezioni di parte attrice e, in via preliminare, escludeva una novazione oggettiva del contratto definitivo in quanto non era stata sostituita alcuna obbligazione, piuttosto, vi era stata una modifica della modalità di pagamento del debito, che tuttavia, non atteneva all'oggetto, ma ad un elemento accessorio la cui modifica, ex art. 1231 c.c., non determina alcuna novazione. Evidenziava, altresì, come gli opponenti non avessero dimostrato in alcun modo di aver adempiuto al pagamento, anzi l'omissione del pagamento era stata confermata dagli stessi SI.ri e in sede di interrogatorio nel corso Pt_1 Pt_1 del precedente giudizio e nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione. Concludeva, quindi, con la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna degli opponenti al pagamento di euro 23.000,00.
***
L'opposizione è infondata e non merita alcun accoglimento.
Tra la SI.ra e il SI. è intercorso un contratto preliminare di vendita Parte_1 CP_1
avente ad oggetto la quota societaria del 80% del capitale sociale della Colorificio Moderno s.n.c. ad un prezzo di euro 23.000,00 da corrispondersi mediante versamento diretto da parte dell'acquirente all'ente riscossore per saldare il debito erariale che il cedente aveva nei confronti dell'erario e dell'INPS.
Nelle more, prima della formale stipula del contratto definitivo in data 17 settembre 2012, le parti avevano concordato che il prezzo di vendita non sarebbe più stato pagato mediante il saldo dei debiti dell'esponente con gli enti pubblici, ma più semplicemente con la consegna di un assegno per l'importo di euro 23.000,00 alla SI.ra , commercialista del SI. , a cui lo stesso aveva rilasciato Pt_2 CP_1
procura per rappresentarlo al rogito. Altra modifica intervenuta tra il preliminare di vendita e il definitivo fu anche che l'acquirente della quota societaria non sarebbe più stata la sola SI.ra Pt_1
ma anche il di lei marito
[...] Parte_1
In ordine al pagamento del prezzo pattuito a fronte della cessione della quota societaria, nel contratto definitivo le parti convenivano che “il pagamento del prezzo… è avvenito mediante assegno bancario
n. 501086036807 tratto sulla Banca Popolare Commercio e Industria filiale di Vigevano”, dando atto, dunque, che il pagamento era stato già effettuato prima di allora, ma il SI. apprendendo CP_1
pagina 3 di 6 successivamente che i propri debiti con l'erario non erano stati estinti, chiedeva chiarimenti alla mandataria SI.ra in ordine all'incasso dell'assegno, e quest'ultima negava di aver mai Pt_2
ricevuto la somma di euro 23.000,00, pur avendo rilasciato quietanza a saldo.
Per cui il NO instaurava innanzi al Tribunale di Ivrea il procedimento rubricato al n. RG CP_1
2353/2021 nei confronti della Dott.ssa volto al recupero della predetta somma. Nell'ambito di Pt_2
tale procedimento, i chiamati in causa, NOa e NO confessavano Parte_1 Parte_1 in sede di interrogatorio formale di non aver mai consegnato l'assegno ed il mancato incasso del medesimo veniva effettivamente provato dalla dichiarazione dell'istituto di credito resa all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Il tribunale di Ivrea, con sentenza n. 314/2024 (pubbl. il 12/03/2024 Repert. n. 352/2024 del
12/03/2024), definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da contro CP_1
in quanto l'assegno di che trattasi non era stato mai stato consegnato da parte degli Parte_3
odierni attori che si sono resi inadempienti alla loro obbligazione di pagamento.
In diritto, giova premettere come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il diritto vantato dal creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 206
13/11) e, sul punto, consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed incombe sul debitore (attore in opposizione) l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cass. 27/1/2010,
n. 1741).
Per cui parte convenuta è sufficiente che dimostri la fonte o il titolo a fondamento della propria pretesa e “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib. Modena 10/4/18, n. 628). Più nel dettaglio, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23/8/17, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Nel caso di specie, parte convenuta ha dimostrato per tabulas la fonte della propria pretesa creditoria, allegando il contratto definitivo (doc. 3) da cui emerge l'obbligazione pecuniaria gravante sugli attori, nonché la falsità della dichiarazione di quietanza per la quale sussiste precedente sentenza dedotta in atti dalle stesse parti attrici mentre quest'ultime non hanno provato in alcun modo un fatto estintivo del diritto o l'avvenuto adempimento, anzi, sul punto le pagina 4 di 6 parti tengono una difesa contraddittoria in quanto inizialmente deducono di non dovere la somma in quanto risulta dal contratto definitivo sottoscritto tra le parti il già avvenuto pagamento con contestuale rilascio di quietanza da parte venditrice, successivamente in sede di interrogatorio formale come risulta dalla sentenza n. 314/2024 del tribunale di Ivrea (doc. 7 di parte convenuta) dichiarano di non aver mai adempiuto e mai consegnato l'assegno di 23.000,00 euro. Tale circostanza è stata effettivamente confermata anche dall'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. dell'Istituto di Credito che dimostra che il suddetto assegno non sia mai stato consegnato.
In ordine all'eccezione di parte attrice inerente al mancato esperimento delle azioni di risoluzione del contratto per inadempimento o azione di annullamento, giova ribadire che l'azione di risoluzione del contratto è alternativa all'azione di adempimento. L'articolo 1453 del codice civile prevede infatti che, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, l'altro può scegliere di chiedere l'adempimento (cioè
l'esecuzione del contratto) o la risoluzione (cioè lo scioglimento del contratto). Nel caso di specie, parte convenuta agendo per Decreto Ingiuntivo nei confronti dei SInori e ha agito per Pt_1 Pt_1
l'ottenimento dell'adempimento contrattuale.
In ordine all'avvenuta prescrizione del diritto, volendosi ritenere che quanto confusamente sollevato dalle parti attrici come prescrizione dell'azione di risoluzione, di annullamento e di arricchimento senza causa (queste ultime due azioni che nulla c'entrano con la presente controversia che riguarda il mero adempimento della prestazione contrattuale di pagamento di una compravendita in forza del contratto definitivo tra di esse intercorso) possa valutarsi come prescrizione dell'unica azione che la controparte ha in maniera lineare e univoca esercitato nel presente contenzioso, ovvero quella di adempimento, deve rilevarsi che essa matura, nel termine decennale ordinario, nell'anno 2028, sussistendo valida missiva del procuratore della parte creditrice (doc. 5) che ha domandato l'adempimento della prestazione pecuniaria in data 20 novembre 2018 a con i conseguenti effetti anche Parte_1 avverso l'altra parte contrattuale, quale condebitore solidale per il pagamento del corrispettivo della compravendita secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 1310 c.c..
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. delle parti attrici, deve rilevarsi che la totale soccombenza delle stesse esclude manifestante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della lite temeraria risultando financo manifestamente fondata la domanda di condanna avanzata dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore pagina 5 di 6 dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause da €.5.201,00 ad €.26.000,00, determinato in base al decreto ingiuntivo confermato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la natura tecnica della controversia che non ha comportato udienze per l'assunzione di prove costituente e la decisione a mezzo di discussione orale in cui non sono state trattate nuove questioni giuridiche rispetto a quelle dell'atto introduttivo. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati euro 3.378,20 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo presentato da (C.F. Parte_1
e C.F. ( e per l'effetto C.F._1 Parte_1 C.F._1
conferma il decreto ingiuntivo n. 745/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 luglio 2024;
- Condanna (C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
( , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di C.F._1 CP_1
(C.F. ), che si liquidano in euro 3.378,20 per compensi
[...] C.F._2
professionali.
- rigetta la domanda attorea di condanna ex art 96 c.p.c..
Ivrea, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6