Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2220/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto interdizione promossa da
TRA
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. elettivamente domiciliati in Napoli alla via Parte_4 C.F._4
Domenico Cimarosa, 29 presso lo studio dell'avv. Cesare Zumpano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._5
Marano di Napoli al vico Sconditi, 4
INTERDICENDO CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare l'interdizione richiesta.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22 maggio 2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.52 e ss. c.p.c. depositato l' 11 marzo 2025, ricorrenti, in qualità di genitore e fratelli dell'interdicendo, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di nato a [...] il [...]. Controparte_1
Esponevano che quest'ultimo, sin dalla nascita, soffre di sindrome schizofrenica cronica di tipo residuale di grado severo che lo rende totalmente incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, di compiere attività di vita quotidiana e con necessità di terapia farmacologica continua, come si evince dalle certificazioni mediche (cfr. doc. in atti).
Disposta la notifica ai parenti ed affini dell'interdicendo, all'udienza del 14 maggio 2025 si procedeva, dinanzi al Giudice delegato, all'esame dell'interdicendo nonché all'ascolto dei ricorrenti, alla presenza del difensore.
All'esito dell'audizione, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c. attesa la rinuncia del difensore costituito.
La domanda di interdizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel corso dell'esame dell'interdicendo, effettuato dal giudice delegato in data 14.5.2025,
l'interdicendo è riuscito ad instaurare un dialogo, rispondendo correttamente alla data di nascita, descrivendo la sua giornata, riconoscendo il valore del denaro mostrato.
La sorella dell'interdicendo ha riferito che il fratello vive con il padre che si occupa principalmente delle sue esigenze;
segue una terapia domiciliare;
percepisce una pensione di invalidità; di accompagnamento (pari in tutto a 1200,00 euro) e non dispone di altri redditi.
Dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, l'interdicendo possa essere adeguatamente tutelato attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404
e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (artt. 414 e 427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina
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prevista dal codice civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo.
D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni sessanta, nell'intento di predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a
“misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo.
L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole.
Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi ad esempio alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso.
In tale contesto è mutato, in particolare, lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione”, ritenendo che “soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche
a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina 14.9.04; T.
Bari 15.6.04).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di
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impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che “ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass. 29.11.06 n. 23536).
La Cassazione ha, inoltre, ribadito tali principi, sottolineando che “..rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche Cass. n. 4866\10;).
Del resto si è osservato che “neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente (Cass. 26.10.2011, n. 23332).
Né, infine, ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal Tribunale perché l'art. 411 c.c., nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del
"tribunale".
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D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare il , potendo il giudice tutelare, laddove lo ritenga, adottare uno strumento CP_1
di sostegno che tenga conto delle effettive e concrete necessità del beneficiario sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
Il , infatti, nonostante la patologia dalla quale è affetto, può contare sulla quotidiana e CP_1
costante assistenza dei familiari ed in particolar modo del padre, con lui convivente, che seppur anziano si occupa delle esigenze del figlio.
Le considerazioni su delineate, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui lo stesso risulta essere titolare (rappresentato dalla sola pensione di invalidità, di accompagnamento, in tutto intorno a 1.200,00 euro, non essendo titolare di immobili) consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c. 3° comma, il presente procedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di C.F. Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli al vico C.F._5
Sconditi, 4;
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di C.F. nato a Controparte_1 C.F._5
Napoli il 17.6.1967 e residente in [...]di Napoli al vico Sconditi, 4;
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
- - nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
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Dott.ssa Alessandra Tabarro
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