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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
Alfonsino Imparato, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Bruno Bragaglia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alessandria n. 119
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo Pt_
Con il ricorso in opposizione introduttivo del giudizio, depositato il 23.2.2022, ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2022 emesso dal Tribunale di
Monza in seno al procedimento monitorio r.g. n. 2196/2021 ed ha chiesto al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione ex D.Lgs. 80/1992 dei crediti diversi dei quali l'opposta aveva richiesto il pagamento mediante accesso al fondo di garanzia.
In particolare ha evidenziato: Pt_1
- la lavoratrice aveva visto riconoscere l'entità del credito retributivo maturato nei confronti della datrice di lavoro con sentenza del Tribunale di Roma, che Parte_2
aveva quantificato in € 9.774,74 (di cui € 1.683,17 a titolo di t.f.r. lordo ed € 5.675,94 lordi a titolo di crediti diversi) le differenze retributive dovute in suo favore;
Pagina 1 di 7 - vanamente esperito il tentativo di esecuzione e vanamene richiesto il fallimento di la lavoratrice aveva richiesto al fondo di garanzia dapprima il pagamento Parte_2 del t.f.r. e poi quello dei crediti diversi, vedendosi accogliere l'istanza relativa al t.f.r. e rigettare quella relativa ai crediti diversi poiché - al momento di presentazione della domanda in data 1.4.2021 - il relativo diritto era prescritto ai sensi dell'art. 2, comma
5, del D.Lgs. 80/1992;
- in particolare, la domanda al fondo di garanzia di pagamento dei crediti diversi era stata presentata solo in data 1.4.2021 nonostante il verbale di pignoramento negativo era stato emesso il 15.12.2017 e il decreto di reiezione da parte del Tribunale di Roma della istanza di fallimento era stato emesso in data 13.2.2019, poiché l'istanza del
24.1.2020 era stata presentata per richiedere il pagamento del solo t.f.r.
Ritualmente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha Controparte_1
contestato le ragioni di opposizione dell'ente previdenziale ed ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, osservando di aver potuto validamente presentare l'istanza di accesso al fondo di garanzia solo a far data dal 14.2.2019 (giorno di comunicazione del provvedimento di rigetto della istanza di fallimento), di aver validamente richiesto il pagamento dei crediti diversi con istanza del 24.1.2020 in seguito alla cui presentazione le era stato liquidato solo il t.f.r., di aver comunque con tale istanza utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione annuale poiché con la domanda di pagamento del t.f.r. era stato comunque evidenziato l'entità del credito afferente anche ai crediti diversi, di aver poi presentato tempestivamente la successiva istanza del 1.4.2021 in considerazione della sospensione dei termini operante dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per effetto delle previsioni di cui al D.L. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per effetto del D.L. 183/2020.
Istruita la causa su base meramente documentale e disposta infine la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione il Giudice, tenuto conto delle conclusioni già rassegnate dalle parti, ha deciso al causa provvedendo al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
Gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione sono pacifici tra le parti e risultano anche comprovati documentalmente:
- con decreto ingiuntivo n. 1121 del 23.2.2017 ha visto Controparte_1
riconoscere dal Tribunale di Roma l'entità del proprio credito nei confronti della
Pagina 2 di 7 Pa datrice credito quantificato in complessivi € 9.774,74, di cui € Parte_4
1.683, 17 quale t.f.r. ed € 5.675,94 quali retribuzioni dovute per le tre ultime mensilità
(doc. 2 fasc. opposta);
- la lavoratrice ha tentato di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo, ottenendo verbale di pignoramento negativo in data 15.12.2017;
- la creditrice ha altresì presentato istanza di fallimento, rigettata - per difetto di debiti scaduti di importo superiore a € 30.000 - con decreto del 13.2.2019, comunicato il
14.2.2019 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio);
- in data 24.1.2020 la lavoratrice ha presentato domanda di accesso al “fondo di garanzia per t.f.r.”, richiedendo il pagamento in suo favore dell'importo di € 9.774,74
(doc. 6 fasc. monitorio)
- ottenuta l'erogazione del t.f.r. per l'importo di € 1.683,17, dopo aver esperito senza esito il ricorso amministrativo avverso il provvedimento con il quale – in risposta Pt_1
alla istanza del 24.1.2020 – ha provveduto alla erogazione del solo t.f.r. (doc. 10 fasc. monitorio), con istanza del 1.4.2021 la lavoratrice ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento tramite fondo di garanzia dell'importo di € 5.675,92 a titolo di crediti diversi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992 (doc. 11 fasc. monitorio);
- con provvedimento del 25.5.2021 ha rigettato tale ultima istanza, rilevando Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente a richiedere al fondo di garanzia la liquidazione dei crediti diversi (doc. 12 fasc. monitorio).
Così brevemente enucleati gli elementi di fatto rilevanti per la decisione della controversia, sul piano giuridico è dirimente chiarire se, al momento della presentazione della domanda del 1.4.2021, il diritto della lavoratrice fosse prescritto. Occorre quindi stabilire da quando decorra la prescrizione annuale del credito, stabilita dall'articolo 2, comma 5, del
D.Lgs. n.80/1992.
La giurisprudenza di legittimità si è occupata della natura della prestazione, dei presupposti di insorgenza del credito e della prescrizione del diritto alla prestazione, rilevando che il diritto del lavoratore di ottenere da - in caso di insolvenza del datore di lavoro - la Pt_1
corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del
1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
Pagina 3 di 7 ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta ad e, pertanto, non Pt_1 può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr.
Cass. n. 27917 del 19.12.2005): «Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. La L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma 1, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; Pt_ l'art. 46 dello stesso testo normativo, al comma 1, demanda al comitato provinciale dell di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto".
2.1. La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dalla L. 29 maggio Pt_ 1982, n. 297, art.
2. Il Fondo di garanzia è istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
2.2. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda Pt_ all (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio
2004, n. 3939)».
L'orientamento di legittimità si è consolidato ed ha trovato ulteriore e successiva affermazione anche in successive sentenze. In particolare, con la decisione n. 1643 del
25.8.2020 il giudice della nomofilachia ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “in ragione della natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo di
Pagina 4 di 7 garanzia e della totale autonomia di essa rispetto a quella del datore di lavoro, con conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art.
1310 c.c., questa Corte ha escluso che il termine di prescrizione di un anno possa considerarsi interrotto e sospeso nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12852 del 2012; n. 12971 del 2014; n. 20547 e 20548 del 2015; n.
9495 del 2016; n. 30712 del 2017)”.
I principi espressi dalla Corte di legittimità sono stati recentemente anche condivisi in sede di merito dalla Corte di Appello di Milano che, in un caso del tutto speculare rispetto a quello in disamina, ha evidenziato che «l'intervento sostitutivo del Fondo di Garanzia “…è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, - omissis -.” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020)» (CdA Milano, sezione lavoro, sentenza del 8.3.2023, r.g.a. n. 1417/2022, relatore Gioacchini)
Tanto evidenziato sul piano giuridico, nel caso in esame si versa in ipotesi di datore di lavoro che non è stato assoggettato a procedura concorsuale e, con riferimento a tale ipotesi, devono essere verificati i presupposti per il riconoscimento della prestazione: il credito retributivo infatti non è stato accertato nella procedura concorsuale (poiché la domanda di fallimento è stata rigettata), ma era già stato accertato con provvedimento monitorio precedente rispetto al deposito della istanza di fallimento.
All'esito dell'esperimento negativo del tentativo di pignoramento in data 15.12.2017, si era dunque verificato il presupposto al quale la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione e dunque la possibilità di far valere il diritto con la presentazione della domanda all' a quella data - allorché è stata tentata infruttuosamente l'esecuzione con Pt_1
pignoramento negativo - si è formato il titolo esecutivo e si è verificato l'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata. Dalla data del pignoramento negativo (ossia dal 15.12.2017), potendosi far valere il diritto nei confronti di è iniziato a decorrere il termine annuale per Pt_1
la presentazione della domanda.
Pagina 5 di 7 Ne discende che, allorché la lavoratrice in data 1.4.2021 ha presentato domanda amministrativa di ammissione al fondo di garanzia per i crediti diversi, a fronte di un verbale di pignoramento negativo del 15.12.2017, il credito previdenziale era prescritto, nonostante la sospensione dei termini di prescrizione ex lege prevista dall'art. 34 del D.L. 18/2020 e la successiva sospensione operata dal D.L. 183/2020. Peraltro - pur non risultando condivisibile l'assunto della interruzione del termine di prescrizione per effetto della domanda di ammissione al fondo di garanzia per il t.f.r.– il diritto della lavoratrice per richiedere al fondo di garanzia il pagamento dei crediti diversi era in ogni caso già prescritto anche alla data del
24.1.2020, essendo intercorso tra il pignoramento negativo del 15.12.2017 e tale ultima data comunque un lasso temporale maggiore del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2 comma 5, del D.Lgs. 80/1992.
Peraltro, anche ove si volesse accedere alla tesi della lavoratrice e ritenere quindi che la presentazione della istanza di fallimento e l'attesa della relativa decisione costituisce presupposto indispensabile per l'accesso al fondo di garanzia e ritenere che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione annuale, per la richiesta al fondo di garanzia di pagamento dei crediti diversi, sia il 14.2.2019, non risulta condivisibile la tesi attorea della intervenuta interruzione della prescrizione per effetto della presentazione in data 24.1.2020 della istanza di pagamento del t.f.r. con indicazione dell'ammontare lordo complessivo delle differenze retributive vantate dalla lavoratrice nei confronti di anche (e non solo) a Parte_2
titolo di crediti diversi
Dalla disamina della domanda di ammissione al fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. emerge sì che la lavoratrice chiese soddisfazione per l'intero proprio credito pari all'importo di
€ 9.774,74 ma presentando espressamente domanda di liquidazione del t.f.r. ai sensi dell'art. 2 della L. 297/1982 (poi da liquidato nella minor misura di € 1.395,25 – cfr. doc. 9 fasc. Pt_1
monitorio). L'indicazione di una somma maggiore rispetto a quella relativa al t.f.r. e, comprensiva, tra l'altro, delle voci per crediti diversi per il valore di € 5.675,92 non può considerarsi in sé sufficiente ad interrompere la prescrizione, poiché l'atto interruttivo della prescrizione deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, laddove l'istanza di accesso al fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. (sia pure per un importo ben maggiore rispetto a quello riconosciuto nel titolo esecutivo) contiene l'esplicitazione della richiesta di pagamento del solo t.f.r. (la cui liquidazione, peraltro, è regolata con disciplina differente rispetto a quella riguardante i crediti diversi) e alcun riferimento di sorta ai crediti retributivi per i quali la lavoratrice ha invece successivamente depositato domanda solo in data 1.4.2021, allorché – pur prendendo quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione la data del 14.2.2019
Pagina 6 di 7 e tenendo conto della sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020 – era già ampiamente decorso il termine annuale di cui all'art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, risulta prescritto il diritto della lavoratrice opposta ad accedere al fondo di garanzia per il pagamento dei crediti diversi. Il decreto ingiuntivo n. 41/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di deve quindi Pt_1
essere revocato.
Stante la presenza in atti di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, accerta l'intervenuta prescrizione per l'accesso al fondo di garanzia di dei crediti diversi maturati da Pt_1 Controparte_1
quale dipendente di e revoca quindi il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
opposto n. 41/2022 emesso dal Tribunale di Monza nell'ambito del procedimento monitorio r.g. n. 2196/2021;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 27 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
Alfonsino Imparato, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Bruno Bragaglia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alessandria n. 119
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo Pt_
Con il ricorso in opposizione introduttivo del giudizio, depositato il 23.2.2022, ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2022 emesso dal Tribunale di
Monza in seno al procedimento monitorio r.g. n. 2196/2021 ed ha chiesto al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione ex D.Lgs. 80/1992 dei crediti diversi dei quali l'opposta aveva richiesto il pagamento mediante accesso al fondo di garanzia.
In particolare ha evidenziato: Pt_1
- la lavoratrice aveva visto riconoscere l'entità del credito retributivo maturato nei confronti della datrice di lavoro con sentenza del Tribunale di Roma, che Parte_2
aveva quantificato in € 9.774,74 (di cui € 1.683,17 a titolo di t.f.r. lordo ed € 5.675,94 lordi a titolo di crediti diversi) le differenze retributive dovute in suo favore;
Pagina 1 di 7 - vanamente esperito il tentativo di esecuzione e vanamene richiesto il fallimento di la lavoratrice aveva richiesto al fondo di garanzia dapprima il pagamento Parte_2 del t.f.r. e poi quello dei crediti diversi, vedendosi accogliere l'istanza relativa al t.f.r. e rigettare quella relativa ai crediti diversi poiché - al momento di presentazione della domanda in data 1.4.2021 - il relativo diritto era prescritto ai sensi dell'art. 2, comma
5, del D.Lgs. 80/1992;
- in particolare, la domanda al fondo di garanzia di pagamento dei crediti diversi era stata presentata solo in data 1.4.2021 nonostante il verbale di pignoramento negativo era stato emesso il 15.12.2017 e il decreto di reiezione da parte del Tribunale di Roma della istanza di fallimento era stato emesso in data 13.2.2019, poiché l'istanza del
24.1.2020 era stata presentata per richiedere il pagamento del solo t.f.r.
Ritualmente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha Controparte_1
contestato le ragioni di opposizione dell'ente previdenziale ed ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, osservando di aver potuto validamente presentare l'istanza di accesso al fondo di garanzia solo a far data dal 14.2.2019 (giorno di comunicazione del provvedimento di rigetto della istanza di fallimento), di aver validamente richiesto il pagamento dei crediti diversi con istanza del 24.1.2020 in seguito alla cui presentazione le era stato liquidato solo il t.f.r., di aver comunque con tale istanza utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione annuale poiché con la domanda di pagamento del t.f.r. era stato comunque evidenziato l'entità del credito afferente anche ai crediti diversi, di aver poi presentato tempestivamente la successiva istanza del 1.4.2021 in considerazione della sospensione dei termini operante dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per effetto delle previsioni di cui al D.L. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per effetto del D.L. 183/2020.
Istruita la causa su base meramente documentale e disposta infine la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione il Giudice, tenuto conto delle conclusioni già rassegnate dalle parti, ha deciso al causa provvedendo al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
Gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione sono pacifici tra le parti e risultano anche comprovati documentalmente:
- con decreto ingiuntivo n. 1121 del 23.2.2017 ha visto Controparte_1
riconoscere dal Tribunale di Roma l'entità del proprio credito nei confronti della
Pagina 2 di 7 Pa datrice credito quantificato in complessivi € 9.774,74, di cui € Parte_4
1.683, 17 quale t.f.r. ed € 5.675,94 quali retribuzioni dovute per le tre ultime mensilità
(doc. 2 fasc. opposta);
- la lavoratrice ha tentato di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo, ottenendo verbale di pignoramento negativo in data 15.12.2017;
- la creditrice ha altresì presentato istanza di fallimento, rigettata - per difetto di debiti scaduti di importo superiore a € 30.000 - con decreto del 13.2.2019, comunicato il
14.2.2019 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio);
- in data 24.1.2020 la lavoratrice ha presentato domanda di accesso al “fondo di garanzia per t.f.r.”, richiedendo il pagamento in suo favore dell'importo di € 9.774,74
(doc. 6 fasc. monitorio)
- ottenuta l'erogazione del t.f.r. per l'importo di € 1.683,17, dopo aver esperito senza esito il ricorso amministrativo avverso il provvedimento con il quale – in risposta Pt_1
alla istanza del 24.1.2020 – ha provveduto alla erogazione del solo t.f.r. (doc. 10 fasc. monitorio), con istanza del 1.4.2021 la lavoratrice ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento tramite fondo di garanzia dell'importo di € 5.675,92 a titolo di crediti diversi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992 (doc. 11 fasc. monitorio);
- con provvedimento del 25.5.2021 ha rigettato tale ultima istanza, rilevando Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente a richiedere al fondo di garanzia la liquidazione dei crediti diversi (doc. 12 fasc. monitorio).
Così brevemente enucleati gli elementi di fatto rilevanti per la decisione della controversia, sul piano giuridico è dirimente chiarire se, al momento della presentazione della domanda del 1.4.2021, il diritto della lavoratrice fosse prescritto. Occorre quindi stabilire da quando decorra la prescrizione annuale del credito, stabilita dall'articolo 2, comma 5, del
D.Lgs. n.80/1992.
La giurisprudenza di legittimità si è occupata della natura della prestazione, dei presupposti di insorgenza del credito e della prescrizione del diritto alla prestazione, rilevando che il diritto del lavoratore di ottenere da - in caso di insolvenza del datore di lavoro - la Pt_1
corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del
1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
Pagina 3 di 7 ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta ad e, pertanto, non Pt_1 può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr.
Cass. n. 27917 del 19.12.2005): «Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. La L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma 1, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; Pt_ l'art. 46 dello stesso testo normativo, al comma 1, demanda al comitato provinciale dell di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto".
2.1. La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dalla L. 29 maggio Pt_ 1982, n. 297, art.
2. Il Fondo di garanzia è istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
2.2. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda Pt_ all (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio
2004, n. 3939)».
L'orientamento di legittimità si è consolidato ed ha trovato ulteriore e successiva affermazione anche in successive sentenze. In particolare, con la decisione n. 1643 del
25.8.2020 il giudice della nomofilachia ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “in ragione della natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo di
Pagina 4 di 7 garanzia e della totale autonomia di essa rispetto a quella del datore di lavoro, con conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art.
1310 c.c., questa Corte ha escluso che il termine di prescrizione di un anno possa considerarsi interrotto e sospeso nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12852 del 2012; n. 12971 del 2014; n. 20547 e 20548 del 2015; n.
9495 del 2016; n. 30712 del 2017)”.
I principi espressi dalla Corte di legittimità sono stati recentemente anche condivisi in sede di merito dalla Corte di Appello di Milano che, in un caso del tutto speculare rispetto a quello in disamina, ha evidenziato che «l'intervento sostitutivo del Fondo di Garanzia “…è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, - omissis -.” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020)» (CdA Milano, sezione lavoro, sentenza del 8.3.2023, r.g.a. n. 1417/2022, relatore Gioacchini)
Tanto evidenziato sul piano giuridico, nel caso in esame si versa in ipotesi di datore di lavoro che non è stato assoggettato a procedura concorsuale e, con riferimento a tale ipotesi, devono essere verificati i presupposti per il riconoscimento della prestazione: il credito retributivo infatti non è stato accertato nella procedura concorsuale (poiché la domanda di fallimento è stata rigettata), ma era già stato accertato con provvedimento monitorio precedente rispetto al deposito della istanza di fallimento.
All'esito dell'esperimento negativo del tentativo di pignoramento in data 15.12.2017, si era dunque verificato il presupposto al quale la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione e dunque la possibilità di far valere il diritto con la presentazione della domanda all' a quella data - allorché è stata tentata infruttuosamente l'esecuzione con Pt_1
pignoramento negativo - si è formato il titolo esecutivo e si è verificato l'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata. Dalla data del pignoramento negativo (ossia dal 15.12.2017), potendosi far valere il diritto nei confronti di è iniziato a decorrere il termine annuale per Pt_1
la presentazione della domanda.
Pagina 5 di 7 Ne discende che, allorché la lavoratrice in data 1.4.2021 ha presentato domanda amministrativa di ammissione al fondo di garanzia per i crediti diversi, a fronte di un verbale di pignoramento negativo del 15.12.2017, il credito previdenziale era prescritto, nonostante la sospensione dei termini di prescrizione ex lege prevista dall'art. 34 del D.L. 18/2020 e la successiva sospensione operata dal D.L. 183/2020. Peraltro - pur non risultando condivisibile l'assunto della interruzione del termine di prescrizione per effetto della domanda di ammissione al fondo di garanzia per il t.f.r.– il diritto della lavoratrice per richiedere al fondo di garanzia il pagamento dei crediti diversi era in ogni caso già prescritto anche alla data del
24.1.2020, essendo intercorso tra il pignoramento negativo del 15.12.2017 e tale ultima data comunque un lasso temporale maggiore del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2 comma 5, del D.Lgs. 80/1992.
Peraltro, anche ove si volesse accedere alla tesi della lavoratrice e ritenere quindi che la presentazione della istanza di fallimento e l'attesa della relativa decisione costituisce presupposto indispensabile per l'accesso al fondo di garanzia e ritenere che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione annuale, per la richiesta al fondo di garanzia di pagamento dei crediti diversi, sia il 14.2.2019, non risulta condivisibile la tesi attorea della intervenuta interruzione della prescrizione per effetto della presentazione in data 24.1.2020 della istanza di pagamento del t.f.r. con indicazione dell'ammontare lordo complessivo delle differenze retributive vantate dalla lavoratrice nei confronti di anche (e non solo) a Parte_2
titolo di crediti diversi
Dalla disamina della domanda di ammissione al fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. emerge sì che la lavoratrice chiese soddisfazione per l'intero proprio credito pari all'importo di
€ 9.774,74 ma presentando espressamente domanda di liquidazione del t.f.r. ai sensi dell'art. 2 della L. 297/1982 (poi da liquidato nella minor misura di € 1.395,25 – cfr. doc. 9 fasc. Pt_1
monitorio). L'indicazione di una somma maggiore rispetto a quella relativa al t.f.r. e, comprensiva, tra l'altro, delle voci per crediti diversi per il valore di € 5.675,92 non può considerarsi in sé sufficiente ad interrompere la prescrizione, poiché l'atto interruttivo della prescrizione deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, laddove l'istanza di accesso al fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. (sia pure per un importo ben maggiore rispetto a quello riconosciuto nel titolo esecutivo) contiene l'esplicitazione della richiesta di pagamento del solo t.f.r. (la cui liquidazione, peraltro, è regolata con disciplina differente rispetto a quella riguardante i crediti diversi) e alcun riferimento di sorta ai crediti retributivi per i quali la lavoratrice ha invece successivamente depositato domanda solo in data 1.4.2021, allorché – pur prendendo quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione la data del 14.2.2019
Pagina 6 di 7 e tenendo conto della sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020 – era già ampiamente decorso il termine annuale di cui all'art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, risulta prescritto il diritto della lavoratrice opposta ad accedere al fondo di garanzia per il pagamento dei crediti diversi. Il decreto ingiuntivo n. 41/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di deve quindi Pt_1
essere revocato.
Stante la presenza in atti di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, accerta l'intervenuta prescrizione per l'accesso al fondo di garanzia di dei crediti diversi maturati da Pt_1 Controparte_1
quale dipendente di e revoca quindi il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
opposto n. 41/2022 emesso dal Tribunale di Monza nell'ambito del procedimento monitorio r.g. n. 2196/2021;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 27 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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