Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 291/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) il 13.04.1964, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cesarano;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, dott.ssa con Controparte_2 sede in via San Giovanni del Cantone n. 23, rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Rossella Violi e Silvia Boni;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: obbligo vaccinale - sospensione dal lavoro
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso dell'11.03.2023:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito – contrariis reiectis –
pagina 1 di 22
- Condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni da luglio 2022 a ottobre
2022, pari ad € 5.256,84, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente;
- In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del
18.12.2024: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
IN VIA PRINCIPALE
-rigettare le domande formulate da parte ricorrente perché infondate, in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.03.2023, Parte_1 dipendente a tempo indeterminato dell' con mansioni di Parte_2 assistente amministrativo di categoria C (cfr. contratto di lavoro del
30.07.2020 1), ha chiesto accertarsi l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla datrice di lavoro con provvedimento del
19.07.2022-prot. n. 60163/22, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti . 2 Parte ricorrente ha dedotto di aver contratto la CP_3
malattia in data 19.01.2022 e di essersi sottoposta al periodo di isolamento domiciliare obbligatorio, cessato in data 03.02.2022 per intervenuta guarigione (cfr. comunicazione del 03.02.2022 3). Nel chiedere la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, da luglio ad ottobre 2022, ammontanti a complessivi €.
5.256,84 (cfr. conteggio 4), ha prospettato l'illegittimità dell'atto datoriale del
19.07.2022 per tre ordini di ragioni: 1) adozione anticipata del provvedimento di sospensione, senza rispetto del termine minimo di sei mesi per l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti non vaccinati che hanno contratto l'infezione da CO, come stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del
21.07.2021; 5
2) carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 4, comma 1, del D.L. n.
41/2021 (convertito con Legge n. 76/2021), tenuto conto delle mansioni concretamente disimpegnate (collaboratrice amministrativa) e del mancato esercizio di attività di interesse sanitario implicanti l'obbligatorietà della vaccinazione, imposta per legge solamente agli “esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario”;
3) mancata verifica della possibilità di adibirla a mansioni e occupazioni alternative e, in particolare, la mancata assegnazione presso la sede centrale di (ubicata in via S. Giovanni del Cantone), struttura non rientrante CP_1 tra quelle previste dall'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992.
2. Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio l'
[...]
la quale, prendendo analitica posizione sulla Controparte_4
ricostruzione fattuale e giuridica avversaria, ha contestato le doglianze attoree e ribadito la legittimità del proprio operato. Essa ha evidenziato, in particolare, la piena conformità del provvedimento inibitorio al dato normativo applicabile ratione temporis (considerati anche gli obblighi di sicurezza gravanti sulla parte datoriale ex D. Lgs. n. 81/2008), l'inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle proprie mansioni, per mancata vaccinazione, presso la Casa salute di AN IA (struttura destinata all'accoglienza e alla cura di soggetti in condizione di fragilità), l'impossibilità di collocarla in altre posizioni lavorative alla luce dell'attività di ricognizione compiuta sui posti disponibili, nonché l'osservanza del termine di novanta giorni (decorrente dalla data del test diagnostico positivo) prescritto dal
Ministero della Salute per i professionisti e gli operatori del settore sanitario non vaccinati, come da nota ministeriale del mese di febbraio 2022, applicabile al caso di specie. 6
3. Sul merito.
3.1. La presente controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale così come descritta in apertura di motivazione da ritenersi pacifica.
Non è controverso, poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti, che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell' Parte_2
abbia svolto nel periodo oggetto di accertamento le mansioni di assistente amministrativa presso la Casa di Cure primarie di AN IA, struttura sanitaria autorizzata ex art. 8 ter, D. Lgs. n. 502/1992, e che la stessa lavoratrice abbia liberamente scelto di non sottoporsi al trattamento vaccinale anti-Covid19, in assenza di avverse e documentate condizioni di salute. È altresì pacifico che per tale ragione sia stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dal 19.07.2022 fino al 02.11.2022.
3.2. Il thema decidendum investe dunque l'accertamento della legittimità della sospensione dal lavoro del periodo luglio - ottobre 2022, da valutarsi sulla base della normativa vigente al momento della sua adozione.
E' opportuno ricostruire l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Nella sua originaria formulazione l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 del 1° aprile
2021 (recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti CO 7) indicava nel trattamento 3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti CO, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da CO […].”
pagina 5 di 22 vaccinale la misura utile al contenimento della malattia, a tutela della salute individuale e collettiva, individuando al comma 1 i destinatari dell'obbligo di vaccinazione in relazione al duplice criterio dell'appartenenza a specifiche categorie professionali (“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006”) e al luogo di espletamento della prestazione lavorativa (“che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”) ed esentando il lavoratore dalla sottoposizione al trattamento sanitario solo in presenza di un accertato pericolo per la salute (comma 2). Aggiungeva il comma 6 che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio SARS-Cov 2.”
La previsione della vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa andava quindi correlato all'inidoneità non allo svolgimento di qualsivoglia prestazione, ma a quelle comportanti contatti interpersonali e il rischio di diffusione della malattia. Il rifiuto alla vaccinazione legittimava il datore di lavoro alla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, previa verifica della possibilità di adibire il lavoratore “ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio” (comma 8).
Il D.L. n. 111/2021 ha poi introdotto l'art.
4-bis, che a partire dal 10 ottobre
2021 ha esteso la doverosità della vaccinazione “a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis [ossia in strutture residenziali, socio- assistenziali, socio-sanitarie e hospice], incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”, imponendo espressamente ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro pagina 6 di 22 il controllo sull'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale interessato, pena l'applicazione delle previste sanzioni.
Con il D.L. n. 172/2021 del 26.11.2021, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha ritenuto necessario dover consolidare l'obbligatorietà della vaccinazione ai destinatari già individuati al comma 1 dell'art. 4, prevedendo l'estensione dell'obbligo sulla base della sola categoria di appartenenza e quindi a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di lavoro, implicanti o meno contatti interpersonali, così eliminando del tutto per tali categorie l'obbligo di repêchage ai sensi del comma 8.
Con l'art.
4-ter lo stesso D.L. ha ampliato l'obbligo vaccinale, a partire dal 15 dicembre 2021, ad ulteriori categorie professionali, ossia al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale], ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.”
3.3. La legittimità costituzionale delle previsioni normative che ricollegano all'inosservanza degli obblighi vaccinali la sospensione dal servizio è stata scrutinata in più occasioni e secondo molteplici profili dalla Corte costituzionale. Per quanto di interesse, con la sentenza n. 186 dell'11.10.2023, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale del censurato art.
4-ter, commi 1, lettera c), e 2, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale «per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», non ravvisando alcun contrasto con gli artt. 3 e 4
Cost., sotto i denunciati profili di disparità di trattamento, irragionevolezza e sproporzione e lesione del diritto al lavoro.
pagina 7 di 22 Nella citata pronuncia il Giudice delle Leggi, con riferimento alle censure mosse nel giudizio a quo da una impiegata amministrativa in servizio presso una struttura sanitaria, sospesa dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale pur in mancanza di contatti con il pubblico, ha ritenuto ragionevole la scelta del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale (già previsto per il personale di cui al comma 1 del riformulato art. 4) al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie indicate dall'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992, a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni.
Sulla ragionevolezza e proporzionalità di un sistema impositivo dell'obbligo vaccinale per categorie predeterminate che consentisse di far fronte all'aggravarsi della pandemia, assicurando una tempestiva ed uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli, la Consulta ha precisato quanto segue: “In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura “sanitaria”, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti). Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost. E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di pagina 8 di 22 dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023)”; e ancora: “Le norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023). Sotto quest'ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 14 del 2023
e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che le stesse erano destinate a fronteggiare.”
Quanto alla legittimità della misura sospensiva dal lavoro e dalla retribuzione o altro compenso o emolumento, più di recente la Corte costituzionale ha chiarito che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. La prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, sicché “è giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto” (cfr. Sentenza n. 15/2023). L'inosservanza dell'obbligo vaccinale opera sul piano del sinallagma contrattuale determinando uno stato di quiescenza del rapporto lavorativo per “carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa”; ancora: “14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in pagina 9 di 22 favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
3.4. In linea con le osservazioni della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha espresso recentemente il seguente principio di diritto: “1) l'art. 4 del d.l.
1.4.2021 n. 44, conv. con mod. in legge n. 76 del
2021, nel testo originario, imponendo l'obbligo vaccinale agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 che svolgessero la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali ha consentito la sospensione di essi dal lavoro, senza obbligo di retribuzione, in caso di rifiuto del vaccino, subordinatamente alla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità di utilizzazione in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio;
conseguentemente, al dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis spetta il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse, ma tale diritto viene meno, a partire dal 15.12.2021 e per quanto riguarda le retribuzioni successive, ove risulti che il lavoratore non si sia sottoposto a vaccinazione e ciò in conseguenza della sopravvenuta diversa formulazione del medesimo art. 4, con eliminazione dell'obbligo di repêchage originariamente previsto e dell'applicazione del nuovo art.
4-ter, co. 2, 3, 5 e 6, in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 172 del 2021, conv. con mod. in legge n. 3 del 2022” (così Cass. n. 15697/20204; in senso conforme Cass. n. 12211/2024).
Secondo il principio sopra richiamato, nella prima fase che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L.
n. 172/2021 (26 novembre 2021), la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale poteva riguardare unicamente gli pagina 10 di 22 esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari che fossero impegnati nelle attività indicate nel comma 1 dell'art. 4 (in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali, farmacie, parafarmacie e studi professionali),
a condizione che gli stessi non potessero essere utilizzati dal datore di lavoro, pubblico o privato, in mansioni non implicanti rischi di diffusione del contagio.
Nella seconda fase, invece, iniziata con l'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021, la sospensione, a partire dal 15 dicembre 2021 (ossia dalla data indicata nell'art.
4-ter, comma 1, del richiamato D.L.), doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente inclusione nella platea dei destinatari anche dei lavoratori che, secondo la normativa in precedenza vigente, erano stati assegnati ad altre funzioni secondo il testo originario dell'art. 4, comma 8, del
D.L. n. 44/2021, e cessazione dell'obbligo di repêchage.
Dunque, la data del 15 dicembre 2021 deve ritenersi un discrimine temporale utile a verificare nella fattispecie in esame la legittimità o meno della condotta datoriale.
A partire dal 15 dicembre 2021, infatti, il rifiuto del vaccino è divenuto causa tout court di inadempimento per il lavoratore, il quale, se in precedenza poteva essere sospeso dal rapporto con diritto alla retribuzione ove il datore di lavoro non avesse dimostrato di non poter trovare diversa collocazione, a decorrere da tale data non può più fare affidamento sull'obbligo di repêchage, stante l'irricevibilità della prestazione lavorativa dopo le modifiche al D.L. n. 44/2021 e sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale (così
Corte Costituzionale n. 15/2023, Cass. n. 15697/2024). Violazione, peraltro, espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del citato D.L.
pagina 11 di 22 3.5. Quanto sin qui esposto, consente di pervenire sinteticamente alle seguenti considerazioni:
- a decorrere dal 15.12.2021 l'obbligo vaccinale è esteso a tutto il personale dipendente impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992, a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni;
- l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 4 ter, comma3);
- per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altri compensi o emolumenti comunque denominati;
- non è contemplato l'obbligo datoriale di adibire ad altre mansioni il lavoratore che non abbia voluto vaccinarsi;
- l'obbligo vaccinale, inizialmente prorogato sino 31 dicembre 2022, è stato abrogato a decorrere dal 1° novembre 2022.
3.6. Tanto premesso, si ritengono insussistenti i profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente.
Il provvedimento sospensivo dal lavoro e dalla retribuzione è stato adottato dall' di in data 19.07.2022, per l'inosservanza dell'obbligo Pt_2 CP_1 vaccinale. Atto datoriale inibitorio che si è protratto senza soluzione di continuità fino al 2 novembre 2022, data in cui, venuto meno l'obbligo vaccinale, la ricorrente è stata riammessa in servizio. All'atto della sospensione espletava le mansioni di assistente amministrativa Parte_1 presso la direzione amministrativa della Casa della salute di AN
IA - struttura sanitaria autorizzata ex art. 8 ter del D. Lgs. 502/1996 -, così rientrando nelle categorie soggette all'obbligo vaccinale di cui al citato art. 4 ter. Si osserva, inoltre, che non è ravvisabile un obbligo in capo alla datrice di lavoro di diversa utilizzazione della ricorrente nel contesto lavorativo o di adibizione ad altra sede, non potendo prospettarsi dopo la data del 15.12.2021, per le ragioni suesposte, alcun obbligo di repêchage.
pagina 12 di 22 Il contegno omissivo di parte ricorrente, decisa a non sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19, pur in assenza di condizioni cliniche personali incompatibili col trattamento vaccinale, ha inciso negativamente e in maniera significativa sul sinallagma contrattuale, rendendo impossibile la fruizione della prestazione lavorativa. La Corte costituzionale ha chiarito che “nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto […]” (Sent. n. 15/2023). La stessa condotta non appare rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, in forza del quale ogni lavoratore ha il dovere di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.” Diversamente argomentando, la datrice di lavoro avrebbe dovuto accettare una prestazione carente di un requisito essenziale per il suo concreto espletamento, oltre che potenzialmente dannosa, stanti le conseguenze negative correlate alla inosservanza degli obblighi in materia sicurezza sul lavoro, come codificati dall'art. 2087 cod. civ. e dal D. Lgs. n.
81/2008.
L'atto sospensivo assunto dal datore di lavoro nel luglio 2022, giustificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 44/2021, appare pertanto proporzionato e legittimo sotto il duplice profilo della sussistenza di un obbligo vaccinale in capo alla ricorrente e dell'assenza di un obbligo di ricollocazione della lavoratrice ascrivibile al datore di lavoro.
3.7. Ulteriore motivo di doglianza attiene alla mancata attuazione, da parte della datrice di lavoro, della Circolare del Ministero della Salute del
21.07.2021. In particolare l'attrice, contagiatasi in data 19.01.2022 e guarita il successivo 03.02.2022, sostiene che l'obbligo vaccinale deve ritenersi differito per un periodo di almeno sei mesi dalla guarigione (e comunque non oltre i dodici mesi), così da rendere illegittima la sospensione applicata anteriormente al 03.08.2022. L'Azienda convenuta afferma che l'atto datoriale è stato adottato in conformità alla regolamentazione dettata dalla pagina 13 di 22 citata circolare, integrata dalla nota ministeriale del 29.03.2022, emessa a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 24/2022 (entrato in vigore il
25.03.2022), che indica in novanta giorni il termine di differimento della vaccinazione per l'intervenuta guarigione dei soggetti non vaccinati, decorrente dalla data del test diagnostico positivo. La resistente evidenzia come la ricorrente sia stata riammessa in servizio una volta terminato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio, cioè a partire dal 03.02.2022,
e che solo a fronte del protrarsi dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale per libera determinazione della dipendente, è stata disposta la sospensione dal lavoro a decorrere dal 19.07.2022, pertanto nel pieno rispetto dei termini indicati dalla nota ministeriale.
Esigenze di chiarezza impongono l'espresso richiamo a quanto previsto dai citati atti ministeriali, rilevando sin d'ora come l'obbligo vaccinale risieda esclusivamente nella norma primaria mentre il rinvio ai provvedimenti ministeriali (art. 4, comma 5, D.L. 44/2021) riguarda soltanto le modalità e le tempistiche di somministrazione del vaccino, secondo specifiche casistiche e in relazione alle evidenze scientifiche disponibili, consentendo, per la loro natura di atti meramente attuativi di un obbligo stabilito da una fonte di rango primario, un tempestivo adeguamento delle misure di contenimento della malattia in relazione al suo andamento, nel rispetto del principio di precauzione. Circa la legittimità del rinvio alle circolari è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni “di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e
5, del d.l. n. 44 del 2021 (come modificato dal d.l. n. 24 del 2022), nella parte in cui attribuisce al Ministero della salute l'onere “di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus, senza predeterminare la disciplina delegata alla circolare in modo tale che il relativo potere sia delimitato e circoscritto a parametri legislativamente stabiliti, e senza contenere alcuna precisazione, anche pagina 14 di 22 non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa del diritto alla salute delle persone” (cfr. Sent. n. 171/2023 8). 8 “6.− Nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, in riferimento all'art. 32 Cost., non è fondata. 6.1.− Questa Corte ha già affermato che l'art. 32 Cost. pone una riserva di legge relativa (sentenza n. 258 del 1994), sicché la Costituzione «non fa ricadere sul legislatore l'obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta» (sentenza n. 25 del 2023), ma ammette che questa sia variamente integrata da atti normativi secondari, così come consente «all'amministrazione [di] adottare atti chiamati a specificare e concretizzare il complesso dei precetti normativi» (ancora sentenza n. 25 del 2023). Nei casi di riserve relative, pertanto, ciò che la legge è tenuta a fare, quando conferisca poteri amministrativi, è definire contenuti e modalità del loro esercizio (sentenze n. 5 del 2021 e n. 174 del 2017) che delimitino la discrezionalità dell'amministrazione, la cui attività deve sempre trovare «una, pur elastica, copertura legislativa» (sentenza n. 115 del 2011). La particolare intensità della tutela che certamente l'art. 32 Cost. accorda al diritto alla salute – il trattamento sanitario potendo essere determinato e reso obbligatorio per legge al ricorrere degli stringenti requisiti che la giurisprudenza di questa Corte ha ancora di recente ribadito (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023) – non esclude, pertanto, che la legge, una volta individuata la misura sanitaria imposta, preveda un puntuale intervento dell'amministrazione «nell'ambito di una discrezionalità da esercitarsi sulla base di valutazioni soggette al sindacato di attendibilità tecnico-scientifica esperibile dall'autorità giurisdizionale» (sentenza n. 25 del 2023). D'altra parte, come ha osservato la difesa del di la giurisprudenza di questa Corte ha da Controparte_5 CP_6 tempo riconosciuto che non è costituzionalmente impedito l'intervento dell'amministrazione neppure in ambiti coperti da riserva di legge assoluta, sempre che detto intervento integri la fonte primaria, cui devono ascriversi gli elementi essenziali della fattispecie, sulla base di «una valutazione strettamente tecnica» (sentenza n. 333 del 1991), che concorre a precisare il contenuto della norma incriminatrice sulla scorta dei «suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico» (sentenza n. 475 del 1988). 6.2.− Nel caso di specie, l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da CO era imposto dalla legge (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), in attuazione di un non irragionevole bilanciamento tra le due confliggenti dimensioni, individuale e collettiva, della salute (sentenza n. 14 del 2023), così come era ancora la legge a individuare quando gli operatori sanitari erano esenti dall'obbligo vaccinale e a prescrivere la procedura da seguire per accertarne l'adempimento (art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito). Era sempre la fonte primaria, infine, a determinare le conseguenze derivanti dall'inadempimento di detto obbligo, consistenti nella sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione (art. 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), misure che questa Corte ha ritenuto strettamente funzionali a perseguire la finalità di riduzione della circolazione del virus (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023). La norma censurata, nell'ambito del contemperamento tra diritti costituzionali in conflitto, ha previsto che, nel caso in cui l'operatore sanitario non vaccinato contraesse il COVID-19, fosse disposta la «cessazione temporanea della sospensione» in caso di intervenuta guarigione: e ciò sul presupposto che, in tali circostanze, i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale fossero in possesso di una carica anticorpale che non rendeva più necessaria, almeno temporaneamente, la somministrazione del vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus. È nella sede legislativa, pertanto, che risiedeva interamente la disciplina concernente l'obbligo vaccinale, perché era la legge, e soltanto la legge, che aveva individuato: i soggetti tenuti a sottoporsi al trattamento sanitario;
per quanti tra pagina 15 di 22 La Circolare del 21.07.2021 stabilisce che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da CO (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione.” La nota ministeriale del 29.03.2022 ha precisato al punto 2) che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da CO documentata da un test diagnostico questi, «in caso di accertato pericolo per la salute», la vaccinazione potesse essere omessa o differita;
la procedura da seguire per l'accertamento dell'obbligo e i soggetti chiamati a porla in essere;
nonché, infine, le conseguenze derivanti dal provato inadempimento. Ancora, è nella legge, e precisamente nella norma censurata, che era previsto – ed è quanto qui più rileva – il differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari che fossero stati contagiati dal virus, per i quali, tuttavia, restava l'obbligo, solo temporaneamente sospeso, di sottoporsi al trattamento sanitario imposto per legge. 6.3.− In questo quadro normativo dettato interamente dalla fonte primaria, il legislatore si è limitato a demandare a «circolari del Ministero della salute» l'individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, ovverosia dell'arco di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione. Individuazione che, evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, generata da un virus respiratorio, sino ad allora sconosciuto, «altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque» (sentenza n. 127 del 2022); circostanza che «ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021). Ed è proprio in ragione della necessità di adeguare la disciplina «in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite» (sentenza n. 14 del 2023) che la norma censurata, anzi che fissare legislativamente il termine in questione, ha ritenuto di demandarne l'individuazione a un atto amministrativo che doveva essere adottato, non a caso, dall'amministrazione istituzionalmente in possesso delle competenze tecnico- scientifiche per farlo: il tutto per tenere in conto le particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto nel quale l'obbligo vaccinale era stato introdotto (sentenza n. 25 del 2023). Non rileva, nel contesto delineato, definire la natura giuridica dell'atto dell'amministrazione – del quale la circolare costituisce, com'è noto, mero contenitore – se di natura normativa o meramente amministrativa, giacché è dirimente considerare che, nella descritta cornice di rango primario, al Ministero della salute non era demandato l'esercizio di discrezionalità amministrativa – che implica, come è noto, valutazione, ponderazione e bilanciamento di interessi comunque coinvolti nel procedimento – ma una mera valutazione di ordine tecnico da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione;
e ciò, tenendo in considerazione che l'obbligo vaccinale era stato imposto «[a]l fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito). L'eventuale scorretto esercizio del potere attribuito all'amministrazione, laddove si ritenesse non attendibile la valutazione tecnico-scientifica che ne è necessariamente alla base, non si riverbera in un vizio della norma di legge – che, nei limiti di quanto consentito dalla riserva relativa di cui all'art. 32 Cost., ha demandato all'amministrazione detta valutazione – ma determina, semmai, l'illegittimità della circolare amministrativa, che potrà essere conosciuta dai giudici comuni, cui pure ne è rimessa l'interpretazione.”
pagina 16 di 22 positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose;
in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n.
32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE). Nel caso di intervenuta infezione da CO entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose;
la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo;
la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-
09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284- 03/03/2021-DGPRE). In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del
2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all'articolo 4- quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell'ambito della specifica disciplina dell'obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale. […] Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del pagina 17 di 22 test diagnostico positivo in caso di infezione da CO in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto da AR entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.”
Da una piana lettura delle previsioni surrichiamate, emerge come il termine di sei mesi dall'infezione (e non dalla guarigione), indicato dalla Circolare del
2021, fosse rivolto a disciplinare, secondo le evidenze scientifiche disponibili al momento, la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti Covid-19 per i soggetti che avessero già contratto la malattia, prevedendo altresì che la somministrazione del vaccino avvenisse in ogni caso non oltre i 12 mesi dalla guarigione, sulla base dell'assunto che la stessa potesse fornire ai soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale una carica anticorpale utile a ridurre, seppur temporaneamente, la circolazione del virus con possibilità di differimento del trattamento sanitario. La nota ministeriale del 2022 - applicabile ratione temporis al caso di specie - si fa carico di specificare i termini da cui decorre l'obbligo di somministrazione, avvalendosi delle conoscenze acquisite per effetto della diffusione della epidemia, e distingue, a tal fine, la condizione dei soggetti mai vaccinati da quella dei soggetti chiamati a sottoporsi alla dose di richiamo.
E' indubbio che la nota del 2022 abbia individuato la prima data utile per adempiere all'obbligo vaccinale, con riferimento ai soggetti mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione, nel novantunesimo giorno successivo all'accertata positività (e non alla guarigione), che nel caso di specie ricorre in data 19 gennaio 2022, e che da tale data la ricorrente debba considerarsi inadempiente in ragione dell'esistenza di un obbligo che trova la propria fonte in una norma di rango primario, come già chiarito in precedenza.
Analoga interpretazione è stata fornita dalla giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. di Venezia n. 116 del 23.02.2023; 9 Trib. di Padova del 12.02.2024 10). ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da CO in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da AR entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario (…)>>. Come obiettato in causa dalla , tale ultima nota - avente valenza interpretativa e dunque utile CP_7 anche nel presente caso anche se non riguardante, trattandosi di OSS, di lavoratore appartenente ad ordine professionale che ha provocato l' intervento chiarificatore - è chiara nell'affermare, proprio in riferimento alle precedenti Circolari 3.3.2021 e 21.7.2021, che per i sanitari e per gli operatori di interesse sanitario mai in precedenza sottoposti al vaccino e che siano guariti dall'infezione la vaccinazione non è esigibile per 90 giorni dalla data del test positivo e tale termine rileva pertanto anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo vaccinale. Ed in effetti il termine di tre mesi (90 giorni dal primo tampone positivo) della distanza minima tra l'avvenuta infezione e la prima vaccinazione fissato dalla Circolare di marzo, non è in contrasto con la diversa raccomandazione contenuta nella successiva Circolare del 21 luglio 2021, secondo cui, in caso di infezione da Covid19, è possibile completare il ciclo vaccinale primario con un'unica dose da somministrare preferibilmente entro sei mesi e, comunque, non oltre dodici mesi. Il problema trattato dalla seconda Circolare, appunto del 21 luglio, è, infatti diverso, ovvero la possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due laddove la ratio stessa del “differimento” era quella di tutelare la salute del vaccinando, e non di disporre quanto all' assolvimento dell'obbligo vaccinale.” 10 “I ricorrenti […] sostengono l'illegittimità della procedura di accertamento in ragione dell'omessa indicazione della fonte normativa sulla base della quale avrebbe CP_1 disposto il termine di differimento della vaccinazione di 90 giorni a seguito di guarigione da Covid. L'art. 4, comma 5, del d.l. 44/2021 (cui l'art. 4 ter co. 3 espressamente richiama) sancisce che: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Non è previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro riguardante la specifica comunicazione di quale sia la Circolare applicata al fine di operare il differimento: la norma, infatti, dispone unicamente che questo venga disposto per il tempo stabilito dalle Circolari del Ministero della Salute. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, d.l. 44/2021, , dopo CP_1 aver avuto notizia dell'avvenuta guarigione dei sig.ri […], provvedeva a comunicare ai due dipendenti il differimento della vaccinazione “fino alla prima data utile prevista sulla base delle Circolari del Ministero della Salute: 90esimo giorno dalla prima positività”, dando quindi piena applicazione alla Circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 03.03.2021. Infondate risultano poi le censure sollevate per le posizioni dei signori […] relative alla tempistica del differimento dell'obbligo vaccinale nei soggetti guariti da infezione da Covid-19.
ha dato applicazione alla Circolare del Ministero della Salute del Parte_3 03.03.2021 n. 0008284 che prevedeva la possibilità di considerare la somministrazione di un'unica dose vaccinale nei soggetti con pregressa infezione, purché la vaccinazione venisse eseguita “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. Se è vero che le Circolari non sono fonte di diritto, ciononostante esse sono espressamente richiamate dall'art. 4 d.l. 44/2021 ed è quindi in riferimento a dette pagina 19 di 22 Circolari che l'interprete deve confrontarsi nell'applicazione concreta della norma:
era vincolata dalle istruzioni impartite attraverso emanazione di atti (es. circolari, CP_1 note…) da parte di autorità che si trovano in una posizione di sopraordinazione, come il Ministero della Salute. In relazione al termine di differimento della vaccinazione per coloro che hanno contratto l'infezione Covid 19, va considerato che al momento della sospensione il testo dell'art. 4 del DL 44/21 al comma 5 recitava: “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 ter, comma 6”. Solo successivamente e, nello specifico, a far data dal 25.03.2022, l'art. 4, comma 5, come modificato dal DL n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, oltre a disporre come nuovo termine di vigenza dell'obbligo il 31 dicembre 2022, è stato integrato aggiungendo il seguente periodo: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui alla vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Le Circolari del Ministero della Salute sono espressamente richiamate dall'art. 4 d.l. 44/2021 ed è quindi in riferimento a dette Circolari che l'interprete deve confrontarsi nell'applicazione concreta della norma. doveva infatti, considerarsi vincolata CP_1 dalle istruzioni impartite attraverso emanazione di atti (es. circolari, note…) da parte di autorità che si trovano in una posizione di sopraordinazione, come il Ministero della Salute. Va considerato che entrambe le circolari intervenute nella materia de qua non si riferivano espressamente alla vaccinazione del lavoratore che ha contratto una infezione da SARS-COV- 2, ma più in generale alla popolazione. In particolare, la circolare n. 8284 del 3.02.2021 stabilisce che “ si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti CO/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da AR (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”, indicando – ad avviso del Collegio
– in 3 mesi il termine entro cui si deve provvedere alla somministrazione della prima dose di vaccino. La successiva circolare n. 32884 del 21.07.2021 recita “Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da CO (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”. Dal tenore letterale del testo - ed in particolare dall'espressione già precedentemente utilizzata: “preferibilmente entro i 6 mesi” – deve ritenersi che tale circolare non si ponga come derogatoria rispetto alla prima, ma piuttosto come integrativa nel suo contenuto. Invero, la locuzione “facendo seguito a” si pone in un'ottica di continuità rispetto a quanto previsto con il primo provvedimento. Peraltro, non viene previsto un termine tassativo diverso o più esteso da quello dei 3 mesi della prima circolare, ma viene semplicemente chiarito che la vaccinazione non può efficacemente essere eseguita oltre 12 mesi dalla guarigione (e preferibilmente entro 6
pagina 20 di 22 Peraltro, anche a voler applicare il termine di sei mesi indicato dalla circolare del 2021, lo stesso decorrerebbe in ogni caso dal 19.01.2022 confermando la legittimità dell'operato dell' . Controparte_1
3.8. Per tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata legittima la sospensione dal servizio disposta dall' di nei confronti di Pt_2 CP_1 [...]
con provvedimento del 19.07.2022, con conseguente rigetto della Pt_1 domanda attorea volta al pagamento delle retribuzioni non versate nel periodo di sospensione.
4. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che
“l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La novità e complessità delle questioni esaminate e i dubbi interpretativi connessi all'applicazione della disciplina emergenziale - risolti di recente dalla mesi), con ciò mostrando un intento meramente acceleratorio nella determinazione dei tempi relativi alla campagna vaccinale. Tale interpretazione coincide con quella espressa dalla nota di Gabinetto del 30.3.2022 secondo cui la prima data utile per la vaccinazione nei soggetti mai vaccinati e guariti da infezione Covid – 19 è quella di tre mesi dal primo test diagnostico positivo: tale intervallo temporale è il primo momento utile in cui la somministrazione del vaccino è efficace, ossia realizza l'immunizzazione del soggetto che vi si è sottoposto. Ciò significa che, da un lato, non può essere chiesto ad un soggetto di vaccinarsi prima dei tre mesi dall'infezione sicché per tale periodo l'obbligo è sospeso;
dall'altro, dopo tale periodo, l'obbligo riprende efficacia. Dunque, per i soggetti all'obbligo vaccinale tale obbligo sorgeva nel momento in cui era esigibile il comportamento richiesto ed è in quel momento che il soggetto può risultare adempiente o inadempiente.”
pagina 21 di 22 giurisprudenza costituzionale e di legittimità - giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico della ricorrente in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 resistente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.314,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del restante 50%.
Modena, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente.
pagina 2 di 22 5 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente.
pagina 3 di 22 6 Cfr. doc. 1 fascicolo resistente. 7 “1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da CO, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da CO. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
pagina 4 di 22 9 “Da ultimo con la nota del Ministero della Salute del 29.3.2022 è stato chiarito che la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può
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