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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8076/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8076/2021 promossa da:
e , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Baruffi, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, e rappresentati e AR P.IVA_1 _2 difesi dall'Avv. Roberto Malizia, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Rigettata ogni eccezione, deduzione, domanda, di rito e di merito, delle convenute, in accoglimento delle domande delle attrici, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: A) in via preliminare e/o pregiudiziale: l'insussistenza di alcun potere e/o mandato di rappresentanza validamente conferito e, pertanto l'invalidità e/o nullità della procura alle liti conferita da a mezzo del preteso mandatario (ora _2 AR CP_3
), in favore del difensore, per i motivi di cui in atti;
[...]
B) nel merito, accertare e dichiarare : i) il difetto di alcuna legittimazione sostanziale delle società convenute e comunque l'infondatezza, mancanza di titolarità del credito anche in ragione della insussistente e/o invalida cessione del medesimo in forza delle disposizioni del T.U.B, per i motivi di cui in atti;
comunque, nell'ipotesi in cui fosse provata e ritenuta sussistente la cessione del credito in favore di accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o infondatezza, _2 per intervenuta prescrizione e/o decadenza di ogni diritto e/o azione in capo alle società convenute, della pretesa creditoria delle società convenute, e pertanto la non debenza della somma di Euro
1.413.912,00= ovvero di qualsiasi altra somma, da parte degli attori in favore di _2
[... e/o di (ora ), per i motivi e le ragioni di cui di cui in atti;
ii) AR CP_3 comunque la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, della garanzia personale sub doc. 7 per
i motivi di cui in atti;
C) sempre in via principale: accertarsi e dichiararsi la responsabilità di e di _2
(ora ), in solido tra loro, nei confronti degli attori per la violazione dei AR CP_3 canoni di correttezza e buona fede, e comunque la responsabilità delle società convenute per abuso del diritto, per i motivi e ragioni di cui in atti;
per l'effetto, condannarsi e/o di _2
(ora ), in persona del legale rappresentante p-t, al risarcimento di AR CP_3 ogni danno, patrimoniale e non, patito e patiendo dagli attori nella somma che verrà accertata e liquidata, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata e/o alternativa: nell'ipotesi di impossibile e/o difficile quantificazione del danno nel suo preciso ammontare, emettere sentenza di condanna generica ex art. 278 cpc al risarcimento di tali danni per la cui quantificazione e liquidazione si fa espressa riserva di agire con separato giudizio.
D) in via di subordine: accertarsi e dichiararsi la nullità ed inefficacia, totale o parziale, della garanzia fidejussoria per i motivi di cui in atti, con conseguente declaratoria di infondatezza e/o della insussistenza del preteso credito e comunque di decadenza di ogni pretesa e/o diritto e/o azione di anche in forza dell'art. 1957 c.c; _2
E) in via di ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficaci, per violazione dell'art. 1283 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 3367 intestato a Siata srl presso l'allora IP – Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde SpA e comunque della pretesa creditoria delle società convenute di cui alla lettera sub doc. 1 e 2, e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o comunque accertare
e dichiarare che il tasso di interesse di cui al contratto di conto corrente citato e di cui alle pretese somme è usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento con conseguente inefficacia, nullità ed invalidità di ogni pretesa creditoria delle convenute;
F) In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato, per qualsiasi ragione e/o titolo, un credito delle società convenute nei confronti degli attori, dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente spettante alle società convenute e il credito degli attori per i danni subiti in accoglimento della presente domanda risarcitoria. G) Con vittoria di spese e onorari di causa, incluso il rimborso spese ex art. 2 D.M. 55-2014 e
s.m.i.
H) in via istruttoria: ordinarsi al Fallimento SIATA srl, in persona del Curatore, di esibire e/o produrre in giudizio il piano di riparto finale del Fallimento Siata srl e, comunque, ogni documentazione che attesti il pagamento di somme in favore di IP SpA e/o Banca Intesa SpA e/o e/o ; ordinarsi a Banca Intesa San Paolo SpA e/o _2 AR [...]
e/o di produrre in giudizio gli atti della procedura esecutiva CP_2 AR immobiliare RGE 597/1995 presso il Tribunale di Bergamo nei confronti di .” Parte_2
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, In via preliminare,
-accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ora AR CP_3 in proprio per le ragioni innanzi esposte, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità nei confronti del predetto Istituto della domanda attorea e, per l'effetto, disporre l'immediata estromissione dal presente giudizio di ora in proprio;
AR CP_3
Nel merito, Rigettare le domande tutte formulate dai signori e in Parte_1 Parte_2 danno delle convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando la sussistenza del credito vantato dalla per le motivazioni di cui in premessa;
_2
Rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno perché del tutto infondata e non provata, per le ragioni sopra esposte;
In via istruttoria, rigettare le avverse istanze istruttorie perché del tutto superflue ed inammissibili. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. PREMESSA SUL CREDITO OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO. La società AR
quale procuratrice della società con lettera del 25 marzo 2009, ha chiesto ai _2
signori e , quali fideiussori della società fallita Siata s.r.l., di Parte_1 Parte_2 pagare (al netto dell'importo già conseguito pari ad € 85.994,64) il credito vantato in ragione dei seguenti titoli (segue screenshot della lettera):
1.1. La stessa società sempre quale procuratrice della società AR _2
con lettere del 23 giugno 2021, ha chiesto ai signori e ,
[...] Parte_1 Parte_2
quali garanti della società fallita Siata s.r.l., di pagare l'importo di € 1.413.912,00 oltre interessi di mora maturandi in ragione della fideiussione dagli stessi sottoscritta il 9 giugno 1993.
Richiesta di fornire delucidazioni in ordine al titolo di tale credito, la società ha AR dichiarato che l'importo richiesto di € 1.413.912,00 oltre interessi
“deriva da una sofferenza di conto corrente ordinario originato dall'ex Banca IP spa e risulta da voi garantita”1.
A supporto della pretesa creditoria oggetto delle lettere del 2021 ha inviato ai AR
signori e i seguenti documenti: Pt_1 Pt_2 a) decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 12 marzo 1995 n. 955/95 (Tribunale di
Bergamo RG n. 970/95) dell'importo di lire 483.055.659 oltre interessi al tasso convenzionale dal 9 marzo 1995 al saldo, pari al saldo debitore del conto corrente n. 3367/1 aperto dalla società Siata s.r.l. presso IP – Cassa di risparmio delle province lombarde.
Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 30 marzo 1995, notificato ai debitori ingiunti signori e , quali garanti della società Siata, il 3 aprile 1995. Pt_1 Pt_2
Il decreto ingiuntivo non è stato opposto.2
b) Atto di pignoramento immobiliare nei confronti della signora a soddisfazione di un Pt_2
credito della Banca di credito cooperativo di TR (già Cassa Rurale ed Artigiana di
TR) di lire 205.748.980.3
c) Nota di iscrizione per ipoteca giudiziale a favore di IP e a carico di Siata s.r.l. e della signora , in appoggio al decreto ingiuntivo di cui sopra alla lettera a).4 Pt_2
Dalla nota risulta che l'ipoteca giudiziale è iscritta a garanzia dei seguenti crediti:
d) Istanza di ammissione al passivo del Fallimento Siata s.r.l. presentata da IP, con allegata nota del curatore da cui risulta quanto segue5:
2. SINTESI DEL THEMA DECIDENDUM. e , in via principale, Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria, di importo pari ad € 1.413.912,00, fatta valere nei loro confronti dalle società e AR
e di cui si è detto nel paragrafo che precede. _2 2.1. In via subordinata, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità ed efficacia ex art. 1283 cod.civ. delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 3367 intestato a Siata s.r.l. presso l'allora IP – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. e di dichiarare che il tasso di interesse pattuito nello stesso contratto è usurario.
2.2. In ogni caso, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità solidale delle società convenute per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e comunque di accertare la loro responsabilità per abuso del diritto e, per l'effetto, di condannarle al risarcimento del danno che verrà accertato e liquidato anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
3. (…SEGUE). Munita di regolare procura alle liti (cfr. docc. 1 e 2), si è costituita in giudizio la società che per i motivi di cui si dirà nel corso della motivazione (sì da _2
evitare ripetizioni espositive) ha chiesto il rigetto delle domande attoree e di confermare la sussistenza del credito vantato nei confronti dei signori e . Pt_1 Pt_2
Si è costituita in giudizio la società (ora che ha eccepito la AR CP_3
carenza di legittimazione sostanziale rispetto alle domande proposte dagli attori, avendo agito nella vicenda oggetto del presente giudizio quale procuratrice mandataria della Controparte_4
4. SULLA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELLA SOCIETÀ L'eccezione
[...] _2
attorea di carenza di legittimazione sostanziale della società è infondata e _2
pertanto deve essere rigettata.
4.1. La legittimazione dell'odierna convenuta emerge in forza delle seguenti successioni nel credito:
− l'originaria titolare del credito oggetto di causa è stata IP – Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde presso cui la società Siata s.r.l. ha intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 3367/1;
− il credito di cui all'alinea precedente, pari al saldo debitore del suddetto conto corrente, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB il 30 giugno 1999 è stato ceduto alla successivamente denominata Intesa Controparte_5
Gestione Crediti s.p.a. (la cessione ha avuto ad oggetto tutti i crediti in sofferenza vantati da
IP alla data del 31 dicembre 1998) (v. la pubblicazione sulla G.U. sub doc. 8 fasc.conv.);
− Intesa Gestione Crediti s.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB ha ceduto il credito alla società (v. docc. 9 e 10 fasc.conv.). _2
Oltre ai documenti nn. 9 e 10 (rispettivamente, la pubblicazione sulla GU e il contratto di cessione dei crediti), la società per provare la propria legittimazione sostanziale sub _2
doc. 11 ha prodotto la missiva con cui la società cedente ha dichiarato quanto segue: Dalla pluralità dei suddetti elementi documentali discende l'infondatezza dell'eccezione attorea.
5. RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETÀ
L'eccezione formulata da parte convenuta, che invoca il disposto dell'art. Controparte_6
1388 cod.civ., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Nella comunicazione del marzo 2009 inviata agli attori la società si è qualificata CP_1
quale procuratrice della mandante _2
5.2. Nell'incipit della missiva del 23 giugno 2021 si legge quanto segue:
5.3. Nella missiva del 20 luglio 2021, redatta su carta intestata e nel cui incipit Controparte_6
tale società si qualifica quale mandataria della società si legge: _2
5.4. Dalla procura di cui al § che precede (prodotta sub doc. 2 fasc.conv.) emerge che la società ha conferito alla società ampi poteri autorizzandola in _2 CP_1
particolare:
“a promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualsiasi stato e grado, ivi comprese le azioni presso la Corte di cassazione e presso ogni altra giurisdizione, comunque riguardante i crediti e/o i diritti collegati, incluse azioni esecutive e concorsuali ed ivi compresi […] il potere di avvalersi di tutti i diritti sostanziali e procedurali ed esercitare tutte le azioni ed eccezioni di carattere sostanziale e processuale spettanti alla mandante o alle cedenti […]” (art. 3, lett. c)
A fronte del conferimento di tal sorta di rappresentanza (da qualificarsi quale rappresentanza sostanziale nel processo) gli attori hanno legittimamente citato in giudizio anche la società
Controparte_6
6. RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. Accertamento del credito vantato da Vale premettere, in conformità _2
al consolidato orientamento di legittimità condiviso da questo giudice, che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, l'onere di provare la sussistenza del credito è in capo a chi afferma di essere creditore, risultando a suo carico le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (termini mutuati da Cass. 9706/2024; nello stesso senso, ex pluribus,
v. Cass. n. 28984/2023, Cass. n. 22862/2010).
Parte convenuta ha assolto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697 cod.civ.
6.1.a. Nel contestare nel merito la pretesa creditoria avversaria, gli attori, fin dall'atto di citazione, hanno dedotto che , quale procuratrice di non ha in alcun modo CP_1 _2
documentato e/o comunque dato prova delle specifiche voci di credito (capitale, interessi, spese), limitandosi, nelle lettere del 2021, ad una semplice indicazione di somme, senza chiarire le ragioni per cui nel 2009 l'importo preteso era quantificato in € 249.477,00 e trovava titolo nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo nel marzo 1995, mentre nel 2021 l'importo preteso è stato indicato in € 1.413.912, senza ulteriori dettagli;
in sintesi, deducono gli attori, si conosce solo la pretesa finale, non invece le singole voci del preteso credito.
Italfondiario peraltro, hanno osservato gli attori, non ha offerto loro nessun elemento in ordine all'insinuazione al passivo del fallimento della società Siata s.r.l. quale creditore privilegiato ed in ordine alla procedura esecutiva per pignoramento immobiliare sull'abitazione della signora . Pt_2
6.1.b. Per contestare le deduzioni attoree di cui si è detto nel paragrafo che precede la società convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e per fondare la legittimità della propria pretesa creditoria ha posto in speciale evidenza l'autorità di cosa giudicata sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto n. 955/1995 con cui, come già più volte chiarito, gli attori sono stati condannati a pagare l'importo di lire 483.055.659 oltre interessi.
Il titolo in ragione del quale la società avanza dunque la propria pretesa _2
creditoria è rappresentato dal decreto ingiuntivo del 1995 il cui importo, al momento del deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c., era pari al saldo debitore del conto corrente n. 3367 di cui era intestataria la società fallita Siata s.r.l., vale a dire quel “conto corrente ordinario originato dall'ex
Banca IP spa” cui la stessa ha fatto riferimento nelle missive inviate agli AR
attori nel 2021 e di cui si è detto nella Premessa della presente motivazione (cfr. § 1).
I signori e – ha dedotto la società convenuta fin dalla comparsa di costituzione e Pt_1 Pt_2
risposta – non hanno adempiuto l'ingiunzione di pagamento, in tal modo mancando di pagare l'ingente somma che ne era oggetto e che, nel corso del lungo tempo trascorso dall'emissione del decreto ingiuntivo, ha consentito l'inevitabile incremento del credito dovuto alla maggiorazione degli interessi di mora. Il credito che, dunque, convertito in euro era pari ad € 249.477,43 (cfr. lettera del 200), dal marzo 1995 ha prodotto interessi nella misura del 10%, in conformità al decreto ingiuntivo che si riporta di seguito:
6.1.c. Ai sensi dell'art.1263 cod.civ la cessione di un credito non comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario.
La società ha fornito la prova del patto contrario di cui al disposto codicistico. _2
L'art.
2.6 del contratto di cessione (doc. 9 fasc.conv.) alle lettere b) e c) prevede infatti che la cessione comprende tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturandi sui finanziamenti sino alla data di trasferimento e non riscossi a tale data e tutti gli interessi dalla data di trasferimento in poi.
6.1.d. Da quanto illustrato nei paragrafi che precedono discende che il credito vantato da CP_2 nei confronti di e di , in ragione dell'autorità di CP_2 Parte_1 Parte_2 cosa giudicata dell'ingiunzione di pagamento pronunciata con decreto ingiuntivo del 12 marzo 1995
n. 955/95 (Tribunale di Bergamo R.G. n. 970/95), deve dirsi accertato nella misura di lire
483.055.659 oltre interessi al tasso convenzionale del 10% dal 9 marzo 1995 al saldo.
6.2. Rigetto dell'eccezione di prescrizione. L'eccezione di prescrizione formulata dagli attori è infondata.
Come correttamente eccepito dalla società convenuta e come provato per via documentale, IP
s.p.a., in forza del decreto ingiuntivo già più volte richiamato, ha iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili della signora e ha promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G. Parte_2 Tribunale di Bergamo n. 597/95, dichiarata estinta il 14 dicembre 2001 a seguito della dichiarazione di esecutività del progetto di riparto (doc. 6 fasc.conv.).
IP inoltre si è insinuata al passivo del fallimento della società Siata s.r.l.s. (cfr. docc. 7 e 14); la procedura concorsuale è stata chiusa con decreto del 23 dicembre 2011, pertanto, fino a tale data, il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto (cfr. doc. 13).
Gli stessi attori, inoltre, hanno dichiarato di aver ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo ingiunto prima nel 2009, quindi nel 2021.
Da tanto discende, anche ai sensi dell'art. 1310 cod.civ., l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
7. RIGETTO DELLA DOMANDA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE. La domanda formulata da parte attrice in via subordinata (v. § 2.1.) è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Per fondare il rigetto è sufficiente rilevare che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto di conto corrente di cui chiedono di accertare l'invalidità. Un'impossibilità logica prima ancora che giuridica impedisce il vaglio richiesto dagli attori, di tal sorta in assenza dell'oggetto da esaminare, vale a dire il contratto e le sue pattuizioni.
8. RIGETTO DELLA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ DELLE CONVENUTE PER ABUSO DEL DIRITTO.
Gli attori hanno chiesto di accertare la violazione da parte delle convenute dei canoni di correttezza e buona fede per aver, con prolungata inerzia, trascurato per molti anni di tutelare le proprie pretese creditorie, in tal modo ingenerando nella controparte un legittimo affidamento nell'abbandono dell'avversa pretesa. In particolare, gli attori rilevano che le società convenute per oltre dodici anni dalla missiva del 2009 e ben quindici dall'asserita cessione del credito hanno serbato un silenzio che ha ingenerato in loro un affidamento nella abdicazione del diritto per facta concludentia.
8.1. La domanda è infondata. Come statuito dalla Corte di cassazione, con argomenti condivisi da questo giudice, il ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare e idoneo a far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita (termini mutuati da Cass. n. 1888/2020
e da Cass. n. 23382/2013).
In difetto dell'allegazione e prova di circostanze da cui poter ragionevolmente inferire l'intervenuta rinuncia del diritto da parte della creditrice, nella vicenda oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare una violazione della buona fede, anche in considerazione del fatto che gli odierni attori non hanno adempiuto l'ingiunzione di pagamento dopo la notifica del decreto ingiuntivo nel 1995, né dopo la missiva del 2009. Il signor peraltro, essendo stato l'amministratore della società Pt_1
dichiarata fallita, era certamente a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare chiusa nel 2011 nell'ambito della quale la banca creditrice aveva chiesto tutela della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio;
era a conoscenza, dunque, del permanere dell'interesse della creditrice al soddisfacimento della propria pretesa.
Gli attori non hanno allegato circostanze – diverse dal decorso del tempo – intervenute nel corso degli anni da cui poter inferire l'insorgere di un legittimo affidamento in ordine all'intervenuta rinuncia del credito.
9. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, applicato un aumento del 20% ai sensi dell'art. 4, II comma del suddetto Decreto ministeriale per compenso professionale
è liquidato l'importo di € 28.735,20, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della società e della società che liquida in € AR _2
28.735,20 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 6 fasc.att. 2 Il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo sono prodotti sub doc. 8 fasc.att. 3 Doc. 9 fasc.att. 4 La nota è prodotta sub doc. 10 fasc.att. 5 Doc. 11 fasc.att.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8076/2021 promossa da:
e , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Baruffi, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, e rappresentati e AR P.IVA_1 _2 difesi dall'Avv. Roberto Malizia, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Rigettata ogni eccezione, deduzione, domanda, di rito e di merito, delle convenute, in accoglimento delle domande delle attrici, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: A) in via preliminare e/o pregiudiziale: l'insussistenza di alcun potere e/o mandato di rappresentanza validamente conferito e, pertanto l'invalidità e/o nullità della procura alle liti conferita da a mezzo del preteso mandatario (ora _2 AR CP_3
), in favore del difensore, per i motivi di cui in atti;
[...]
B) nel merito, accertare e dichiarare : i) il difetto di alcuna legittimazione sostanziale delle società convenute e comunque l'infondatezza, mancanza di titolarità del credito anche in ragione della insussistente e/o invalida cessione del medesimo in forza delle disposizioni del T.U.B, per i motivi di cui in atti;
comunque, nell'ipotesi in cui fosse provata e ritenuta sussistente la cessione del credito in favore di accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o infondatezza, _2 per intervenuta prescrizione e/o decadenza di ogni diritto e/o azione in capo alle società convenute, della pretesa creditoria delle società convenute, e pertanto la non debenza della somma di Euro
1.413.912,00= ovvero di qualsiasi altra somma, da parte degli attori in favore di _2
[... e/o di (ora ), per i motivi e le ragioni di cui di cui in atti;
ii) AR CP_3 comunque la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, della garanzia personale sub doc. 7 per
i motivi di cui in atti;
C) sempre in via principale: accertarsi e dichiararsi la responsabilità di e di _2
(ora ), in solido tra loro, nei confronti degli attori per la violazione dei AR CP_3 canoni di correttezza e buona fede, e comunque la responsabilità delle società convenute per abuso del diritto, per i motivi e ragioni di cui in atti;
per l'effetto, condannarsi e/o di _2
(ora ), in persona del legale rappresentante p-t, al risarcimento di AR CP_3 ogni danno, patrimoniale e non, patito e patiendo dagli attori nella somma che verrà accertata e liquidata, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata e/o alternativa: nell'ipotesi di impossibile e/o difficile quantificazione del danno nel suo preciso ammontare, emettere sentenza di condanna generica ex art. 278 cpc al risarcimento di tali danni per la cui quantificazione e liquidazione si fa espressa riserva di agire con separato giudizio.
D) in via di subordine: accertarsi e dichiararsi la nullità ed inefficacia, totale o parziale, della garanzia fidejussoria per i motivi di cui in atti, con conseguente declaratoria di infondatezza e/o della insussistenza del preteso credito e comunque di decadenza di ogni pretesa e/o diritto e/o azione di anche in forza dell'art. 1957 c.c; _2
E) in via di ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficaci, per violazione dell'art. 1283 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 3367 intestato a Siata srl presso l'allora IP – Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde SpA e comunque della pretesa creditoria delle società convenute di cui alla lettera sub doc. 1 e 2, e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o comunque accertare
e dichiarare che il tasso di interesse di cui al contratto di conto corrente citato e di cui alle pretese somme è usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento con conseguente inefficacia, nullità ed invalidità di ogni pretesa creditoria delle convenute;
F) In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato, per qualsiasi ragione e/o titolo, un credito delle società convenute nei confronti degli attori, dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente spettante alle società convenute e il credito degli attori per i danni subiti in accoglimento della presente domanda risarcitoria. G) Con vittoria di spese e onorari di causa, incluso il rimborso spese ex art. 2 D.M. 55-2014 e
s.m.i.
H) in via istruttoria: ordinarsi al Fallimento SIATA srl, in persona del Curatore, di esibire e/o produrre in giudizio il piano di riparto finale del Fallimento Siata srl e, comunque, ogni documentazione che attesti il pagamento di somme in favore di IP SpA e/o Banca Intesa SpA e/o e/o ; ordinarsi a Banca Intesa San Paolo SpA e/o _2 AR [...]
e/o di produrre in giudizio gli atti della procedura esecutiva CP_2 AR immobiliare RGE 597/1995 presso il Tribunale di Bergamo nei confronti di .” Parte_2
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, In via preliminare,
-accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ora AR CP_3 in proprio per le ragioni innanzi esposte, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità nei confronti del predetto Istituto della domanda attorea e, per l'effetto, disporre l'immediata estromissione dal presente giudizio di ora in proprio;
AR CP_3
Nel merito, Rigettare le domande tutte formulate dai signori e in Parte_1 Parte_2 danno delle convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando la sussistenza del credito vantato dalla per le motivazioni di cui in premessa;
_2
Rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno perché del tutto infondata e non provata, per le ragioni sopra esposte;
In via istruttoria, rigettare le avverse istanze istruttorie perché del tutto superflue ed inammissibili. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. PREMESSA SUL CREDITO OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO. La società AR
quale procuratrice della società con lettera del 25 marzo 2009, ha chiesto ai _2
signori e , quali fideiussori della società fallita Siata s.r.l., di Parte_1 Parte_2 pagare (al netto dell'importo già conseguito pari ad € 85.994,64) il credito vantato in ragione dei seguenti titoli (segue screenshot della lettera):
1.1. La stessa società sempre quale procuratrice della società AR _2
con lettere del 23 giugno 2021, ha chiesto ai signori e ,
[...] Parte_1 Parte_2
quali garanti della società fallita Siata s.r.l., di pagare l'importo di € 1.413.912,00 oltre interessi di mora maturandi in ragione della fideiussione dagli stessi sottoscritta il 9 giugno 1993.
Richiesta di fornire delucidazioni in ordine al titolo di tale credito, la società ha AR dichiarato che l'importo richiesto di € 1.413.912,00 oltre interessi
“deriva da una sofferenza di conto corrente ordinario originato dall'ex Banca IP spa e risulta da voi garantita”1.
A supporto della pretesa creditoria oggetto delle lettere del 2021 ha inviato ai AR
signori e i seguenti documenti: Pt_1 Pt_2 a) decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 12 marzo 1995 n. 955/95 (Tribunale di
Bergamo RG n. 970/95) dell'importo di lire 483.055.659 oltre interessi al tasso convenzionale dal 9 marzo 1995 al saldo, pari al saldo debitore del conto corrente n. 3367/1 aperto dalla società Siata s.r.l. presso IP – Cassa di risparmio delle province lombarde.
Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 30 marzo 1995, notificato ai debitori ingiunti signori e , quali garanti della società Siata, il 3 aprile 1995. Pt_1 Pt_2
Il decreto ingiuntivo non è stato opposto.2
b) Atto di pignoramento immobiliare nei confronti della signora a soddisfazione di un Pt_2
credito della Banca di credito cooperativo di TR (già Cassa Rurale ed Artigiana di
TR) di lire 205.748.980.3
c) Nota di iscrizione per ipoteca giudiziale a favore di IP e a carico di Siata s.r.l. e della signora , in appoggio al decreto ingiuntivo di cui sopra alla lettera a).4 Pt_2
Dalla nota risulta che l'ipoteca giudiziale è iscritta a garanzia dei seguenti crediti:
d) Istanza di ammissione al passivo del Fallimento Siata s.r.l. presentata da IP, con allegata nota del curatore da cui risulta quanto segue5:
2. SINTESI DEL THEMA DECIDENDUM. e , in via principale, Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria, di importo pari ad € 1.413.912,00, fatta valere nei loro confronti dalle società e AR
e di cui si è detto nel paragrafo che precede. _2 2.1. In via subordinata, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità ed efficacia ex art. 1283 cod.civ. delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 3367 intestato a Siata s.r.l. presso l'allora IP – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. e di dichiarare che il tasso di interesse pattuito nello stesso contratto è usurario.
2.2. In ogni caso, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità solidale delle società convenute per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e comunque di accertare la loro responsabilità per abuso del diritto e, per l'effetto, di condannarle al risarcimento del danno che verrà accertato e liquidato anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
3. (…SEGUE). Munita di regolare procura alle liti (cfr. docc. 1 e 2), si è costituita in giudizio la società che per i motivi di cui si dirà nel corso della motivazione (sì da _2
evitare ripetizioni espositive) ha chiesto il rigetto delle domande attoree e di confermare la sussistenza del credito vantato nei confronti dei signori e . Pt_1 Pt_2
Si è costituita in giudizio la società (ora che ha eccepito la AR CP_3
carenza di legittimazione sostanziale rispetto alle domande proposte dagli attori, avendo agito nella vicenda oggetto del presente giudizio quale procuratrice mandataria della Controparte_4
4. SULLA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELLA SOCIETÀ L'eccezione
[...] _2
attorea di carenza di legittimazione sostanziale della società è infondata e _2
pertanto deve essere rigettata.
4.1. La legittimazione dell'odierna convenuta emerge in forza delle seguenti successioni nel credito:
− l'originaria titolare del credito oggetto di causa è stata IP – Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde presso cui la società Siata s.r.l. ha intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 3367/1;
− il credito di cui all'alinea precedente, pari al saldo debitore del suddetto conto corrente, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB il 30 giugno 1999 è stato ceduto alla successivamente denominata Intesa Controparte_5
Gestione Crediti s.p.a. (la cessione ha avuto ad oggetto tutti i crediti in sofferenza vantati da
IP alla data del 31 dicembre 1998) (v. la pubblicazione sulla G.U. sub doc. 8 fasc.conv.);
− Intesa Gestione Crediti s.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB ha ceduto il credito alla società (v. docc. 9 e 10 fasc.conv.). _2
Oltre ai documenti nn. 9 e 10 (rispettivamente, la pubblicazione sulla GU e il contratto di cessione dei crediti), la società per provare la propria legittimazione sostanziale sub _2
doc. 11 ha prodotto la missiva con cui la società cedente ha dichiarato quanto segue: Dalla pluralità dei suddetti elementi documentali discende l'infondatezza dell'eccezione attorea.
5. RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETÀ
L'eccezione formulata da parte convenuta, che invoca il disposto dell'art. Controparte_6
1388 cod.civ., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Nella comunicazione del marzo 2009 inviata agli attori la società si è qualificata CP_1
quale procuratrice della mandante _2
5.2. Nell'incipit della missiva del 23 giugno 2021 si legge quanto segue:
5.3. Nella missiva del 20 luglio 2021, redatta su carta intestata e nel cui incipit Controparte_6
tale società si qualifica quale mandataria della società si legge: _2
5.4. Dalla procura di cui al § che precede (prodotta sub doc. 2 fasc.conv.) emerge che la società ha conferito alla società ampi poteri autorizzandola in _2 CP_1
particolare:
“a promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualsiasi stato e grado, ivi comprese le azioni presso la Corte di cassazione e presso ogni altra giurisdizione, comunque riguardante i crediti e/o i diritti collegati, incluse azioni esecutive e concorsuali ed ivi compresi […] il potere di avvalersi di tutti i diritti sostanziali e procedurali ed esercitare tutte le azioni ed eccezioni di carattere sostanziale e processuale spettanti alla mandante o alle cedenti […]” (art. 3, lett. c)
A fronte del conferimento di tal sorta di rappresentanza (da qualificarsi quale rappresentanza sostanziale nel processo) gli attori hanno legittimamente citato in giudizio anche la società
Controparte_6
6. RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. Accertamento del credito vantato da Vale premettere, in conformità _2
al consolidato orientamento di legittimità condiviso da questo giudice, che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, l'onere di provare la sussistenza del credito è in capo a chi afferma di essere creditore, risultando a suo carico le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (termini mutuati da Cass. 9706/2024; nello stesso senso, ex pluribus,
v. Cass. n. 28984/2023, Cass. n. 22862/2010).
Parte convenuta ha assolto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697 cod.civ.
6.1.a. Nel contestare nel merito la pretesa creditoria avversaria, gli attori, fin dall'atto di citazione, hanno dedotto che , quale procuratrice di non ha in alcun modo CP_1 _2
documentato e/o comunque dato prova delle specifiche voci di credito (capitale, interessi, spese), limitandosi, nelle lettere del 2021, ad una semplice indicazione di somme, senza chiarire le ragioni per cui nel 2009 l'importo preteso era quantificato in € 249.477,00 e trovava titolo nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo nel marzo 1995, mentre nel 2021 l'importo preteso è stato indicato in € 1.413.912, senza ulteriori dettagli;
in sintesi, deducono gli attori, si conosce solo la pretesa finale, non invece le singole voci del preteso credito.
Italfondiario peraltro, hanno osservato gli attori, non ha offerto loro nessun elemento in ordine all'insinuazione al passivo del fallimento della società Siata s.r.l. quale creditore privilegiato ed in ordine alla procedura esecutiva per pignoramento immobiliare sull'abitazione della signora . Pt_2
6.1.b. Per contestare le deduzioni attoree di cui si è detto nel paragrafo che precede la società convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e per fondare la legittimità della propria pretesa creditoria ha posto in speciale evidenza l'autorità di cosa giudicata sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto n. 955/1995 con cui, come già più volte chiarito, gli attori sono stati condannati a pagare l'importo di lire 483.055.659 oltre interessi.
Il titolo in ragione del quale la società avanza dunque la propria pretesa _2
creditoria è rappresentato dal decreto ingiuntivo del 1995 il cui importo, al momento del deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c., era pari al saldo debitore del conto corrente n. 3367 di cui era intestataria la società fallita Siata s.r.l., vale a dire quel “conto corrente ordinario originato dall'ex
Banca IP spa” cui la stessa ha fatto riferimento nelle missive inviate agli AR
attori nel 2021 e di cui si è detto nella Premessa della presente motivazione (cfr. § 1).
I signori e – ha dedotto la società convenuta fin dalla comparsa di costituzione e Pt_1 Pt_2
risposta – non hanno adempiuto l'ingiunzione di pagamento, in tal modo mancando di pagare l'ingente somma che ne era oggetto e che, nel corso del lungo tempo trascorso dall'emissione del decreto ingiuntivo, ha consentito l'inevitabile incremento del credito dovuto alla maggiorazione degli interessi di mora. Il credito che, dunque, convertito in euro era pari ad € 249.477,43 (cfr. lettera del 200), dal marzo 1995 ha prodotto interessi nella misura del 10%, in conformità al decreto ingiuntivo che si riporta di seguito:
6.1.c. Ai sensi dell'art.1263 cod.civ la cessione di un credito non comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario.
La società ha fornito la prova del patto contrario di cui al disposto codicistico. _2
L'art.
2.6 del contratto di cessione (doc. 9 fasc.conv.) alle lettere b) e c) prevede infatti che la cessione comprende tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturandi sui finanziamenti sino alla data di trasferimento e non riscossi a tale data e tutti gli interessi dalla data di trasferimento in poi.
6.1.d. Da quanto illustrato nei paragrafi che precedono discende che il credito vantato da CP_2 nei confronti di e di , in ragione dell'autorità di CP_2 Parte_1 Parte_2 cosa giudicata dell'ingiunzione di pagamento pronunciata con decreto ingiuntivo del 12 marzo 1995
n. 955/95 (Tribunale di Bergamo R.G. n. 970/95), deve dirsi accertato nella misura di lire
483.055.659 oltre interessi al tasso convenzionale del 10% dal 9 marzo 1995 al saldo.
6.2. Rigetto dell'eccezione di prescrizione. L'eccezione di prescrizione formulata dagli attori è infondata.
Come correttamente eccepito dalla società convenuta e come provato per via documentale, IP
s.p.a., in forza del decreto ingiuntivo già più volte richiamato, ha iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili della signora e ha promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G. Parte_2 Tribunale di Bergamo n. 597/95, dichiarata estinta il 14 dicembre 2001 a seguito della dichiarazione di esecutività del progetto di riparto (doc. 6 fasc.conv.).
IP inoltre si è insinuata al passivo del fallimento della società Siata s.r.l.s. (cfr. docc. 7 e 14); la procedura concorsuale è stata chiusa con decreto del 23 dicembre 2011, pertanto, fino a tale data, il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto (cfr. doc. 13).
Gli stessi attori, inoltre, hanno dichiarato di aver ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo ingiunto prima nel 2009, quindi nel 2021.
Da tanto discende, anche ai sensi dell'art. 1310 cod.civ., l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
7. RIGETTO DELLA DOMANDA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE. La domanda formulata da parte attrice in via subordinata (v. § 2.1.) è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Per fondare il rigetto è sufficiente rilevare che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto di conto corrente di cui chiedono di accertare l'invalidità. Un'impossibilità logica prima ancora che giuridica impedisce il vaglio richiesto dagli attori, di tal sorta in assenza dell'oggetto da esaminare, vale a dire il contratto e le sue pattuizioni.
8. RIGETTO DELLA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ DELLE CONVENUTE PER ABUSO DEL DIRITTO.
Gli attori hanno chiesto di accertare la violazione da parte delle convenute dei canoni di correttezza e buona fede per aver, con prolungata inerzia, trascurato per molti anni di tutelare le proprie pretese creditorie, in tal modo ingenerando nella controparte un legittimo affidamento nell'abbandono dell'avversa pretesa. In particolare, gli attori rilevano che le società convenute per oltre dodici anni dalla missiva del 2009 e ben quindici dall'asserita cessione del credito hanno serbato un silenzio che ha ingenerato in loro un affidamento nella abdicazione del diritto per facta concludentia.
8.1. La domanda è infondata. Come statuito dalla Corte di cassazione, con argomenti condivisi da questo giudice, il ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare e idoneo a far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita (termini mutuati da Cass. n. 1888/2020
e da Cass. n. 23382/2013).
In difetto dell'allegazione e prova di circostanze da cui poter ragionevolmente inferire l'intervenuta rinuncia del diritto da parte della creditrice, nella vicenda oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare una violazione della buona fede, anche in considerazione del fatto che gli odierni attori non hanno adempiuto l'ingiunzione di pagamento dopo la notifica del decreto ingiuntivo nel 1995, né dopo la missiva del 2009. Il signor peraltro, essendo stato l'amministratore della società Pt_1
dichiarata fallita, era certamente a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare chiusa nel 2011 nell'ambito della quale la banca creditrice aveva chiesto tutela della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio;
era a conoscenza, dunque, del permanere dell'interesse della creditrice al soddisfacimento della propria pretesa.
Gli attori non hanno allegato circostanze – diverse dal decorso del tempo – intervenute nel corso degli anni da cui poter inferire l'insorgere di un legittimo affidamento in ordine all'intervenuta rinuncia del credito.
9. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, applicato un aumento del 20% ai sensi dell'art. 4, II comma del suddetto Decreto ministeriale per compenso professionale
è liquidato l'importo di € 28.735,20, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della società e della società che liquida in € AR _2
28.735,20 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc. 6 fasc.att. 2 Il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo sono prodotti sub doc. 8 fasc.att. 3 Doc. 9 fasc.att. 4 La nota è prodotta sub doc. 10 fasc.att. 5 Doc. 11 fasc.att.