Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg.:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7139/2023 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 23/01/1991, rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
PERNICE ALFIA ELISABETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 06/08/1983; CP_1
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 10/02/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Con ricorso depositato il 14/06/2023 ai sensi dell'art. 4, L. 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con , celebrato in Catania in data 08/09/2010, CP_1
deducendo che dalla loro unione sono nati i figli il 03/01/2008 e il Persona_1 Per_2
05/01/2012.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale tenuta il
17/10/2018 nel giudizio di separazione, e che da allora non si erano più riconciliati;
allegava decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 31/10/2018.
Quanto alle statuizioni afferenti ai due minori, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo con collocamento presso di lei e l'onere a carico del di versarle € 400,00 CP_1
per il mantenimento di e . Per_1 Per_2
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza di comparizione veniva disposto l'ascolto dei due minori e, in seno al verbale di udienza, il G.D. disponeva in via provvisoria ed a tutela della prole minore,
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, rimettendo alla stessa anche le
“determinazioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alla scelta della residenza”.
Quindi, all'udienza del 10/02/2025, parte ricorrente precisava le conclusioni insistendo nelle domande spiegate in seno al ricorso ed agli atti di causa;
il G.D. rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 CP_1
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 31/10/2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni afferenti alla prole minore, va confermato il regime di affidamento c.d. super esclusivo alla madre già disposto in via provvisoria in seno al verbale di udienza dell'08.05.2024.
Difatti è risultato inadempiente agli obblighi di assistenza, educazione CP_1
e mantenimento dei due figli, e non ha osservato i tempi di permanenza previsti nell'ordinanza presidenziale. Inoltre, nonostante la parte ricorrente in ricorso abbia evidenziato a chiare lettere il disinteresse del Gallo nei confronti dei figli (sia quanto ai loro bisogni affettivi sia quanto ai loro bisogni economici), questi non ha curato di costituirsi e di contestare e provare l'adempimento.
Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass.,
. 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli (comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., norma che fa salva una statuizione di deroga alla regola generale, secondo cui, pur in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.
Nel caso di specie, anche a seguito dell'ascolto dei due minori all'udienza dell'08/05/2024, è emerso che gli stessi non hanno più notizie del padre da prima del 2020,
e di non avere interesse ad un rapporto col genitore, dichiarando di sentirsi “abbandonati”.
Per tutto quanto sopra premesso, va accolta la richiesta di affido esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento presso di lei, riservando alla stessa le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse riguardo alla salute, all'istruzione ed alla residenza dei minori.
Il diritto di visita del padre, allorquando questi vorrà esercitarlo, sarà rimesso alla volontà di e . Per_1 Per_2
Quanto alle statuizioni d'ordine economico, va accolta la richiesta della ricorrente di onerare del pagamento di € 400,00 mensili per entrambi i minori (200,00 CP_1
cadauno), da corrispondere alla madre anticipatamente ogni 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, e con percezione per intero dell'assegno unico come per legge.
Spese dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7139/2023
R.G., - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in data 08/09/2010 trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1
del comune di Catania, al n. 462, parte II, Serie A, anno 2010.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre Per_1 Per_2
collocataria, anche per le questioni di maggior interesse concernenti l'istruzione, la salute, l'educazione e la residenza dei figli;
- Dispone sul diritto di visita come in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 400,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Spese dichiarate irripetibili.
Così deciso in Catania, il 14.02.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco