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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2534/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2534/2022 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale;
eccezione di improcedibilità, promossa DA
) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura C.F._2 in atti ATTORI CONTRO ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Mirella Allocco, come da procura in atti CONVENUTA NONCHÉ CONTRO ( ) CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,
❖ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
❖ previa, se del caso, integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 103 e 107 c.p.c., con ordine di intervento in causa della Controparte_3 con sede in Milano, Via Tolmezzo n. 15;
❖ previa revoca dell'ordinanza del 08.01.2024 e rimessione in istruttoria della causa, con ammissione delle prove orali e CTU, così come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. del 27.03.2023;
1 ❖ previa, se del caso, ammissione di C.T.U. sulla dinamica dell'incidente de quo;
❖ previa C.T.U. estimativa e valutativa del danno materiale subito dal motociclo Honda CR 125 di proprietà del Sig.
in conseguenza del sinistro per cui è causa;
Parte_1
❖ previa ammissione di C.T.U. medico-legale descrittiva e valutativa del danno biologico subito dal conchiudente Sig.
in conseguenza del sinistro per cui è Parte_2 causa;
IN VIA PRINCIPALE:
❖ accertare e dichiarare la responsabilità civile esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente della Jeep Renegade, Sig. nato a [...]_
il 05.11.1994, residente in [...], C.F.: , e per l'effetto CodiceFiscale_4 condannarlo, in solido con la Controparte_4
con sede legale in Torino (Cap. 10122), Via Corte di
[...]
Appello n. 11, P.VA: , al pagamento in favore P.IVA_2 del Sig. della residua somma di € 3.257,29 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno materiale subito dal motociclo di sua proprietà, e condannarli, sempre in solido, al pagamento in favore del Sig. della Parte_2 residua somma di € 31.411,12 a titolo di risarcimento del danno biologico e della spese mediche sostenute dal conchiudente in conseguenza del sinistro per cui è causa;
IN VIA SUBORDINATA:
❖ accertare e dichiarare il grado di responsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente della Jeep Renegade, Sig. nato a [...]_
il 05.11.1994, residente in [...], C.F.: , in misura CodiceFiscale_4 comunque superiore al già riconosciuto 50%, e per l'effetto condannarlo, in solido con la Controparte_4
con sede legale in Torino (Cap. 10122) (TO), Via
[...]
Corte di Appello n. 11, P.VA: al pagamento P.IVA_2 in favore del Sig. della residua somma Parte_1 accertanda all'esito del giudizio e comunque non inferiore ad € 750,00 a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal motociclo di sua proprietà, e condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento in favore del Sig. della residua somma accertanda Parte_2
2 all'esito del giudizio e comunque non inferiore ad € 3.645,00, oltre spese mediche e di consulenza medico- legale;
❖ con gli ulteriori interessi di legge sulla somma rivalutata fino al saldo effettivo;
❖ con il favore delle spese e del compenso per la difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 13 L. 31.12.2012, n. 247, oltre C.P.A. ed I.V.A., e successive spese e imposte occorrende.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Contrariis rejectis
- Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via preliminare e/o pregiudiziale e di principalità:
- accertare e dichiarare che la domanda attorea è improponibile e/o improcedibile, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, respingere le domande avversarie, con ogni consequenziale pronuncia;
In via subordinata, nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia all'eccezione sopra esplicitamente formulata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la proponibilità e/o procedibilità della domanda avversaria,
- senza inversione dell'onere della prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi e le altre prove dedotte nei concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- opponendosi all'ammissione dei capi di prova dedotti dagli attori nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 2) c.p.c. del 27.03.2023 e nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 3) c.p.c. del 17.04.2023, per i motivi di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta a data 17.04.2023 nonché all'udienza del 23.05.2023;
2
- previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati in materia diretta, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, nonostante l'opposizione.
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro del 21.07.2020 per cui è causa, con riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU tecnico-estimativa del danno materiale subìto dal motociclo Honda CR 125 di proprietà dell'attore sig. in conseguenza del sinistro del 21.07.2020 per cui è causa, con Parte_1 riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU medico-legale sul sig. atta ad accertare la natura delle lesioni subite Parte_2 dallo stesso, la durata della malattia, la compatibilità e la riconducibilità o meno delle lesioni
3 all'evento del 21.07.2020 ed, in caso affermativo, la quantificazione dei postumi nel limite della misura che dovesse essere ritenuta compatibile con il sinistro in esame, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
- accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa in capo ai sig.ri e e, tenuto conto della somma già Parte_2 CP_2 offerta e corrisposta ante judicium dalla agli attori, dichiarare che nulla è CP_4 dovuto dalla in favore dei sig.ri e e CP_4 Parte_1 Parte_2 conseguentemente rigettare le domande formulate nei confronti dell'odierna conchiudente, mandandola conseguentemente assolta da ogni avversaria pretesa, anche in punto interessi, rivalutazione e spese;
In ogni caso:
- con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura del 15%, IVA e CPA. Salvis Juribus. Si richiamano i testi indicati in atti e le produzioni documentali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e , rispettivamente proprietario e Parte_1 Parte_2 conducente del motociclo Honda CR 125, hanno introdotto il presente giudizio nei confronti della società garante per la RCA del motociclo, e di Controparte_4
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali subiti dal CP_2 motociclo e delle lesioni subite dal conducente, in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 21 luglio 2020, in Villanova Mondovì. In tale circostanza il , Pt_2 percorrendo la via Montecalvario, nel percorrere una curva, era andato a collidere contro il veicolo Jeep Renegade di proprietà e condotta dal convenuto che, CP_2 procedendo a velocità sostenuta, aveva parzialmente invaso la corsia di marcia occupata dall'attore. In conseguenza del sinistro si erano verificati danni al veicolo, stimati in euro 4.007,29, in forza di preventivo di spesa, e lesioni a carico dell'attore, consistenti in trauma cranico minore, sindrome vertiginosa e contusione escoriata ginocchio destro, che lo avevano costretto a indossare collare ortopedico. Successive visite ortopediche avevano confermato la diagnosi di distorsione del rachide cervicale, distorsione del ginocchio destro e della caviglia sinistra, cui aveva quindi fatto seguito periodo di riabilitazione. L'attore era stato quindi giudicato guarito con postumi.
1.1. Gli attori avevano pertanto richiesto alla propria compagnia assicuratrice il risarcimento di tutti i danni;
la compagnia aveva liquidato in euro 750,00 i danni materiali al motociclo e in euro 3.645,00 il danno biologico permanente patito dall'attore
, ritenendo sussistente un concorso di colpa del motociclista nella Parte_2 misura del 50%. Le somme erano state trattenute in conto di maggior avere da parte degli attori, che hanno pertanto introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale di tutti i descritti danni, invocando la responsabilità esclusiva del
4 conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, anche per quanto desumibile dalla constatazione amichevole di sinistro, e chiedendo, pertanto, la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 3.257,29 per quanto concerne i danni materiali ed euro 31.411,12 per quanto concerne il danno non patrimoniale subiti dal conducente.
2. La compagnia assicuratrice convenuta si è costituita preliminarmente eccependo la improponibilità della domanda, non avendo gli attori rispettato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di indennizzo diretto, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non avendo gli attori provveduto a inviare alla compagnia assicuratrice del veicolo antagonista comunicazione della richiesta risarcitoria per conoscenza. Nel merito, parte convenuta ha contestato la ricostruzione attorea del fatto, anche in ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del danno e la quantificazione dei danni, invocando la inopponibilità del modulo CAI, non sottoscritto dal proprietario del veicolo assicurato, peraltro incompleto in talune parti e non risultando correttamente riportata la dinamica del sinistro, né risultando l'intervento delle Forze dell'Ordine, anche ai fini della descrizione del sinistro e delle relative responsabilità, né che il avesse effettivamente tenuto una adeguata condotta di Pt_2 guida. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la improponibilità della domanda attorea e, nel merito, in subordine, chiedendo l'ammissione di consulenze volte a stabilire l'esatta dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni effettivamente subiti dagli attori, sia materiali che fisici, invocando in ogni caso la concorrente responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3. Non si è costituito l'altro convenuto sicchè all'udienza di trattazione CP_2 ne è stata dichiarata la contumacia. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.c., accettata dagli attori e rifiutata da parte convenuta. Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e richieste istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni sulla preliminare eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La causa viene a decisione, come già innanzi rilevato, sulla preliminare questione di improponibilità della domanda per violazione, da parte degli attori, del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, difettando l'invio per conoscenza, da parte degli attori, della comunicazione di messa in mora e richiesta risarcitoria anche all'assicuratore del responsabile civile. L'eccezione è fondata. Nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, la norma dell'art. 145 co. 2 Cod. Ass. prevede l'invio “per conoscenza” della richiesta risarcitoria. Nel dettaglio, la norma prevede, al comma 2, che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è subordinata al decorso di sessanta giorni, o novanta in caso di danno alla persona, dalla richiesta di risarcimento del danno, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata e, per conoscenza, anche alla compagnia assicuratrice
5 dell'altro veicolo coinvolto, con l'osservanza delle modalità e i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005. 4.1 Il rispetto delle formalità previste dalla norma, ovvero l'invio per conoscenza, il decorso del termine e l'invio della formale richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, costituiscono condizioni richieste a pena di improcedibilità, rectius, di improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno e tanto in coerenza con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…l'adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'assicurazione è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, ai sensi dell'art. 149 co. 3 C.d.A.. Pertanto risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di alcune formalità” (C. Civ. n. 5832/2019). E tanto anche nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nella prospettiva di una collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, peraltro pure invocati da parte attrice.
4.2 Principi che, nell'ottica della richiamata cooperazione, impongono, da un lato, all'assicuratore di formulare una proposta entro il termine indicato in sessanta o novanta giorni, a seconda della natura dei danni e al fine di evitare il contenzioso giudiziale e, dall'altro, al danneggiato, di collaborare con l'assicuratore nella fase stragiudiziale, al fine di mettere in condizione quest'ultimo di effettuare le necessarie verifiche per poter pervenire alla formulazione dell'offerta. A tal fine, in tale ottica, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, non è incoerente che il danneggiato sia tenuto all'adempimento di determinate e specifiche formalità, quali quelle previste dal richiamato art. 145 co. 2 Cod. Ass., per quanto concerne il caso di specie. Un temperamento a tale rigore formalistico si rinviene soltanto nei casi in cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare e stimare la responsabilità del danno, alla luce del principio della validità degli atti che siano comunque idonei al raggiungimento dello scopo (C. Civ. n. 15445/2021) e ciò al fine di evitare che il rispetto di regole formali trasmodi in eccessivi formalismi. Tale non è tuttavia il caso della mancanza della comunicazione inviata per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, poiché, evidentemente, la ratio di tale adempimento è quella di consentire alla compagnia di prendere parte alla procedura risarcitoria e all'eventuale successivo giudizio promosso dal danneggiato.
4.3 In tali termini si è espressa la già richiamata giurisprudenza di legittimità che, afferma l'alternatività della procedura per il danneggiato, necessitando del rispetto di determinate condizioni anche al fine di consentire la gestione del contenzioso direttamente da parte del proprio assicuratore, considerato che il successivo art. 149 co. 3 chiarisce che, nella procedura di risarcimento diretto, l'assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. In tal senso,
6 risulta pertanto necessaria ai fini della procedibilità della domanda, l'invio della comunicazione anche all'assicuratore del veicolo del responsabile: al fine di consentire, eventualmente, anche all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio ed estromettere l'altra impresa, coerentemente con la struttura di “accollo ex lege” che la giurisprudenza ha riconosciuto all'istituto del risarcimento diretto, poiché quando l'impresa gestionaria riceve la richiesta risarcitoria dal proprio assicurato, istruisce la pratica, formula l'offerta e paga il risarcimento, compie un'attività per conto e nell'interesse dell'impresa debitrice (C. Civ. n. 24548/2018).
4.4 Per l'effetto, la comunicazione inviata per conoscenza è sufficiente ad avviare il meccanismo che consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione. In altri termini, la disposizione dell'art. 145 d.lgs. 209/2005, sottende l'evidente intento del legislatore per cui, chi intraprende la procedura di indennizzo diretto in sede stragiudiziale, nondimeno è tenuto a informare anche l'altra impresa assicuratrice con la lettera raccomandata;
qualora, all'esito di una infruttuosa trattativa, il danneggiato decida di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, la predetta comunicazione, inviata “per conoscenza”, sarà sufficiente ai fini della proponibilità della domanda, ben potendo il danneggiato proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile. Nel caso di specie, in conformità ai principi e alle coordinate interpretative innanzi richiamate, la mancata comunicazione ex art. 145 co. 2 Cod. Ass. rende improcedibile la domanda, essendo pacifica la circostanza che la richiesta di risarcimento del danno fosse stata inviata alla sola Assorbita ogni ulteriore questione. CP_4
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della domanda. Tenuto conto della ridotta attività processuale svolta e delle questioni affrontate, le spese che gli attori saranno tenuti a rifondere, in solido tra loro, alla convenuta vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre CP_4 esborsi ed accessori di legge. Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale tra gli attori e l'altro convenuto in ragione della contumacia di quest'ultimo. CP_2
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda attorea;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della convenuta spese Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. nulla in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori e il convenuto contumace CP_2
Cuneo, 15 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2534/2022 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale;
eccezione di improcedibilità, promossa DA
) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura C.F._2 in atti ATTORI CONTRO ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Mirella Allocco, come da procura in atti CONVENUTA NONCHÉ CONTRO ( ) CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,
❖ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
❖ previa, se del caso, integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 103 e 107 c.p.c., con ordine di intervento in causa della Controparte_3 con sede in Milano, Via Tolmezzo n. 15;
❖ previa revoca dell'ordinanza del 08.01.2024 e rimessione in istruttoria della causa, con ammissione delle prove orali e CTU, così come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. del 27.03.2023;
1 ❖ previa, se del caso, ammissione di C.T.U. sulla dinamica dell'incidente de quo;
❖ previa C.T.U. estimativa e valutativa del danno materiale subito dal motociclo Honda CR 125 di proprietà del Sig.
in conseguenza del sinistro per cui è causa;
Parte_1
❖ previa ammissione di C.T.U. medico-legale descrittiva e valutativa del danno biologico subito dal conchiudente Sig.
in conseguenza del sinistro per cui è Parte_2 causa;
IN VIA PRINCIPALE:
❖ accertare e dichiarare la responsabilità civile esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente della Jeep Renegade, Sig. nato a [...]_
il 05.11.1994, residente in [...], C.F.: , e per l'effetto CodiceFiscale_4 condannarlo, in solido con la Controparte_4
con sede legale in Torino (Cap. 10122), Via Corte di
[...]
Appello n. 11, P.VA: , al pagamento in favore P.IVA_2 del Sig. della residua somma di € 3.257,29 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno materiale subito dal motociclo di sua proprietà, e condannarli, sempre in solido, al pagamento in favore del Sig. della Parte_2 residua somma di € 31.411,12 a titolo di risarcimento del danno biologico e della spese mediche sostenute dal conchiudente in conseguenza del sinistro per cui è causa;
IN VIA SUBORDINATA:
❖ accertare e dichiarare il grado di responsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente della Jeep Renegade, Sig. nato a [...]_
il 05.11.1994, residente in [...], C.F.: , in misura CodiceFiscale_4 comunque superiore al già riconosciuto 50%, e per l'effetto condannarlo, in solido con la Controparte_4
con sede legale in Torino (Cap. 10122) (TO), Via
[...]
Corte di Appello n. 11, P.VA: al pagamento P.IVA_2 in favore del Sig. della residua somma Parte_1 accertanda all'esito del giudizio e comunque non inferiore ad € 750,00 a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal motociclo di sua proprietà, e condannare i convenuti, sempre in solido, al pagamento in favore del Sig. della residua somma accertanda Parte_2
2 all'esito del giudizio e comunque non inferiore ad € 3.645,00, oltre spese mediche e di consulenza medico- legale;
❖ con gli ulteriori interessi di legge sulla somma rivalutata fino al saldo effettivo;
❖ con il favore delle spese e del compenso per la difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 13 L. 31.12.2012, n. 247, oltre C.P.A. ed I.V.A., e successive spese e imposte occorrende.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Contrariis rejectis
- Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via preliminare e/o pregiudiziale e di principalità:
- accertare e dichiarare che la domanda attorea è improponibile e/o improcedibile, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, respingere le domande avversarie, con ogni consequenziale pronuncia;
In via subordinata, nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia all'eccezione sopra esplicitamente formulata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la proponibilità e/o procedibilità della domanda avversaria,
- senza inversione dell'onere della prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi e le altre prove dedotte nei concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- opponendosi all'ammissione dei capi di prova dedotti dagli attori nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 2) c.p.c. del 27.03.2023 e nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 3) c.p.c. del 17.04.2023, per i motivi di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta a data 17.04.2023 nonché all'udienza del 23.05.2023;
2
- previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati in materia diretta, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, nonostante l'opposizione.
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro del 21.07.2020 per cui è causa, con riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU tecnico-estimativa del danno materiale subìto dal motociclo Honda CR 125 di proprietà dell'attore sig. in conseguenza del sinistro del 21.07.2020 per cui è causa, con Parte_1 riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previa, senz'animo di inversione dell'onere della prova e solo ove occorrendo, idonea CTU medico-legale sul sig. atta ad accertare la natura delle lesioni subite Parte_2 dallo stesso, la durata della malattia, la compatibilità e la riconducibilità o meno delle lesioni
3 all'evento del 21.07.2020 ed, in caso affermativo, la quantificazione dei postumi nel limite della misura che dovesse essere ritenuta compatibile con il sinistro in esame, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con riserva di meglio interloquire sul formulando quesito;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
- accertare e dichiarare il grado di corresponsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa in capo ai sig.ri e e, tenuto conto della somma già Parte_2 CP_2 offerta e corrisposta ante judicium dalla agli attori, dichiarare che nulla è CP_4 dovuto dalla in favore dei sig.ri e e CP_4 Parte_1 Parte_2 conseguentemente rigettare le domande formulate nei confronti dell'odierna conchiudente, mandandola conseguentemente assolta da ogni avversaria pretesa, anche in punto interessi, rivalutazione e spese;
In ogni caso:
- con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura del 15%, IVA e CPA. Salvis Juribus. Si richiamano i testi indicati in atti e le produzioni documentali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e , rispettivamente proprietario e Parte_1 Parte_2 conducente del motociclo Honda CR 125, hanno introdotto il presente giudizio nei confronti della società garante per la RCA del motociclo, e di Controparte_4
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali subiti dal CP_2 motociclo e delle lesioni subite dal conducente, in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 21 luglio 2020, in Villanova Mondovì. In tale circostanza il , Pt_2 percorrendo la via Montecalvario, nel percorrere una curva, era andato a collidere contro il veicolo Jeep Renegade di proprietà e condotta dal convenuto che, CP_2 procedendo a velocità sostenuta, aveva parzialmente invaso la corsia di marcia occupata dall'attore. In conseguenza del sinistro si erano verificati danni al veicolo, stimati in euro 4.007,29, in forza di preventivo di spesa, e lesioni a carico dell'attore, consistenti in trauma cranico minore, sindrome vertiginosa e contusione escoriata ginocchio destro, che lo avevano costretto a indossare collare ortopedico. Successive visite ortopediche avevano confermato la diagnosi di distorsione del rachide cervicale, distorsione del ginocchio destro e della caviglia sinistra, cui aveva quindi fatto seguito periodo di riabilitazione. L'attore era stato quindi giudicato guarito con postumi.
1.1. Gli attori avevano pertanto richiesto alla propria compagnia assicuratrice il risarcimento di tutti i danni;
la compagnia aveva liquidato in euro 750,00 i danni materiali al motociclo e in euro 3.645,00 il danno biologico permanente patito dall'attore
, ritenendo sussistente un concorso di colpa del motociclista nella Parte_2 misura del 50%. Le somme erano state trattenute in conto di maggior avere da parte degli attori, che hanno pertanto introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale di tutti i descritti danni, invocando la responsabilità esclusiva del
4 conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, anche per quanto desumibile dalla constatazione amichevole di sinistro, e chiedendo, pertanto, la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 3.257,29 per quanto concerne i danni materiali ed euro 31.411,12 per quanto concerne il danno non patrimoniale subiti dal conducente.
2. La compagnia assicuratrice convenuta si è costituita preliminarmente eccependo la improponibilità della domanda, non avendo gli attori rispettato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di indennizzo diretto, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non avendo gli attori provveduto a inviare alla compagnia assicuratrice del veicolo antagonista comunicazione della richiesta risarcitoria per conoscenza. Nel merito, parte convenuta ha contestato la ricostruzione attorea del fatto, anche in ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del danno e la quantificazione dei danni, invocando la inopponibilità del modulo CAI, non sottoscritto dal proprietario del veicolo assicurato, peraltro incompleto in talune parti e non risultando correttamente riportata la dinamica del sinistro, né risultando l'intervento delle Forze dell'Ordine, anche ai fini della descrizione del sinistro e delle relative responsabilità, né che il avesse effettivamente tenuto una adeguata condotta di Pt_2 guida. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la improponibilità della domanda attorea e, nel merito, in subordine, chiedendo l'ammissione di consulenze volte a stabilire l'esatta dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni effettivamente subiti dagli attori, sia materiali che fisici, invocando in ogni caso la concorrente responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3. Non si è costituito l'altro convenuto sicchè all'udienza di trattazione CP_2 ne è stata dichiarata la contumacia. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.c., accettata dagli attori e rifiutata da parte convenuta. Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e richieste istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni sulla preliminare eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La causa viene a decisione, come già innanzi rilevato, sulla preliminare questione di improponibilità della domanda per violazione, da parte degli attori, del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, difettando l'invio per conoscenza, da parte degli attori, della comunicazione di messa in mora e richiesta risarcitoria anche all'assicuratore del responsabile civile. L'eccezione è fondata. Nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, la norma dell'art. 145 co. 2 Cod. Ass. prevede l'invio “per conoscenza” della richiesta risarcitoria. Nel dettaglio, la norma prevede, al comma 2, che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è subordinata al decorso di sessanta giorni, o novanta in caso di danno alla persona, dalla richiesta di risarcimento del danno, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata e, per conoscenza, anche alla compagnia assicuratrice
5 dell'altro veicolo coinvolto, con l'osservanza delle modalità e i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005. 4.1 Il rispetto delle formalità previste dalla norma, ovvero l'invio per conoscenza, il decorso del termine e l'invio della formale richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, costituiscono condizioni richieste a pena di improcedibilità, rectius, di improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno e tanto in coerenza con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…l'adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'assicurazione è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, ai sensi dell'art. 149 co. 3 C.d.A.. Pertanto risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di alcune formalità” (C. Civ. n. 5832/2019). E tanto anche nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nella prospettiva di una collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, peraltro pure invocati da parte attrice.
4.2 Principi che, nell'ottica della richiamata cooperazione, impongono, da un lato, all'assicuratore di formulare una proposta entro il termine indicato in sessanta o novanta giorni, a seconda della natura dei danni e al fine di evitare il contenzioso giudiziale e, dall'altro, al danneggiato, di collaborare con l'assicuratore nella fase stragiudiziale, al fine di mettere in condizione quest'ultimo di effettuare le necessarie verifiche per poter pervenire alla formulazione dell'offerta. A tal fine, in tale ottica, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, non è incoerente che il danneggiato sia tenuto all'adempimento di determinate e specifiche formalità, quali quelle previste dal richiamato art. 145 co. 2 Cod. Ass., per quanto concerne il caso di specie. Un temperamento a tale rigore formalistico si rinviene soltanto nei casi in cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare e stimare la responsabilità del danno, alla luce del principio della validità degli atti che siano comunque idonei al raggiungimento dello scopo (C. Civ. n. 15445/2021) e ciò al fine di evitare che il rispetto di regole formali trasmodi in eccessivi formalismi. Tale non è tuttavia il caso della mancanza della comunicazione inviata per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, poiché, evidentemente, la ratio di tale adempimento è quella di consentire alla compagnia di prendere parte alla procedura risarcitoria e all'eventuale successivo giudizio promosso dal danneggiato.
4.3 In tali termini si è espressa la già richiamata giurisprudenza di legittimità che, afferma l'alternatività della procedura per il danneggiato, necessitando del rispetto di determinate condizioni anche al fine di consentire la gestione del contenzioso direttamente da parte del proprio assicuratore, considerato che il successivo art. 149 co. 3 chiarisce che, nella procedura di risarcimento diretto, l'assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. In tal senso,
6 risulta pertanto necessaria ai fini della procedibilità della domanda, l'invio della comunicazione anche all'assicuratore del veicolo del responsabile: al fine di consentire, eventualmente, anche all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio ed estromettere l'altra impresa, coerentemente con la struttura di “accollo ex lege” che la giurisprudenza ha riconosciuto all'istituto del risarcimento diretto, poiché quando l'impresa gestionaria riceve la richiesta risarcitoria dal proprio assicurato, istruisce la pratica, formula l'offerta e paga il risarcimento, compie un'attività per conto e nell'interesse dell'impresa debitrice (C. Civ. n. 24548/2018).
4.4 Per l'effetto, la comunicazione inviata per conoscenza è sufficiente ad avviare il meccanismo che consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione. In altri termini, la disposizione dell'art. 145 d.lgs. 209/2005, sottende l'evidente intento del legislatore per cui, chi intraprende la procedura di indennizzo diretto in sede stragiudiziale, nondimeno è tenuto a informare anche l'altra impresa assicuratrice con la lettera raccomandata;
qualora, all'esito di una infruttuosa trattativa, il danneggiato decida di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, la predetta comunicazione, inviata “per conoscenza”, sarà sufficiente ai fini della proponibilità della domanda, ben potendo il danneggiato proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile. Nel caso di specie, in conformità ai principi e alle coordinate interpretative innanzi richiamate, la mancata comunicazione ex art. 145 co. 2 Cod. Ass. rende improcedibile la domanda, essendo pacifica la circostanza che la richiesta di risarcimento del danno fosse stata inviata alla sola Assorbita ogni ulteriore questione. CP_4
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della domanda. Tenuto conto della ridotta attività processuale svolta e delle questioni affrontate, le spese che gli attori saranno tenuti a rifondere, in solido tra loro, alla convenuta vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre CP_4 esborsi ed accessori di legge. Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale tra gli attori e l'altro convenuto in ragione della contumacia di quest'ultimo. CP_2
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda attorea;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della convenuta spese Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. nulla in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori e il convenuto contumace CP_2
Cuneo, 15 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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