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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2024, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HADIF ACHRAF nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE DI APPELLO D: TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il G.u.p. dello stesso Tribunale aveva condannato HR AD alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa per il reato di truffa. Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva avvicinato due ragazze quattordicenni e, riferendo loro false notizie sul proprio stato, le aveva indotte in errore facendosi consegnare somme di denaro, Penale Sent. Sez. 2 Num. 1740 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 28/11/2023 procurandosi un ingiusto profitto di ventidue euro dopo averle ingannate circa l'entità della offerta da trattenere. 2. Ha proposto ricorso HR AD, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 669-bis cod. pen.: la induzione nelle vittime della falsa convinzione di adempiere a un dovere di solidarietà integra pacificamente una delle tre modalità con le quali può essere commesso l'accattonaggio e cioè ricorrendo, come nel caso di specie, al mezzo fraudolento per destare l'altrui pietà. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 1.76 (applicabile !n forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e comunque manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ha testualmente riportato le dichiarazioni delle persone offese, dalle quali risulta corretta la valutazione della Corte di appello circa la sussistenza degli artifizi e raggiri tipici della truffa, in conformità a quanto osservato in una recentissima pronuncia di questa Corte, particolarmente puntuale sul tema, secondo la quale l'artificio «può essere definito come quell'espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)», mentre il raggiro «indica - secondo il più autorevole dizionario della Lingua Italiana - quel comportamento, per lo più di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà, lo scopo di tale comportamento essendo normalmente quello di indurre il destinatario a fare, con proprio danno e con 2 indebito vantaggio della controparte o di un terzo, qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Rv. 285442-01). Nel caso di specie l'imputato non solo rappresentò falsamente la propria situazione disagiata, sì da muovere a compassione le giovani vittime (artifizio), ma si fece anche consegnare più banconote, con la promessa di dare il resto, che invece veniva trattenuto da AD, limitatosi a restituire la prima banconota di minor valore (raggiro), cosicché le ragazze, "indotte in errore prima sulla causa della liberalità loro richiesta sì da maturare il convincimento di adempiere ad un dovere di solidarietà, poi sulla possibilità di ottenere il resto a fronte della maggior somma versata, si determinavano a consegnare il denaro richiesto da AD in misura maggiore rispetto a quella destinata all'offerta" (pag. 13). Va altresì rimarcato che nell'art. 669-bis cod. pen., che prevede un reato contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è presente una clausola di sussidiarietà («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), operante nel caso di specie, in quanto con il mezzo fraudolento l'imputato si è poi procurato un profitto cagionando un danno patrimoniale alle persone offese. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamenl:e fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore iella cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il G.u.p. dello stesso Tribunale aveva condannato HR AD alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa per il reato di truffa. Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva avvicinato due ragazze quattordicenni e, riferendo loro false notizie sul proprio stato, le aveva indotte in errore facendosi consegnare somme di denaro, Penale Sent. Sez. 2 Num. 1740 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 28/11/2023 procurandosi un ingiusto profitto di ventidue euro dopo averle ingannate circa l'entità della offerta da trattenere. 2. Ha proposto ricorso HR AD, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 669-bis cod. pen.: la induzione nelle vittime della falsa convinzione di adempiere a un dovere di solidarietà integra pacificamente una delle tre modalità con le quali può essere commesso l'accattonaggio e cioè ricorrendo, come nel caso di specie, al mezzo fraudolento per destare l'altrui pietà. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 1.76 (applicabile !n forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e comunque manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ha testualmente riportato le dichiarazioni delle persone offese, dalle quali risulta corretta la valutazione della Corte di appello circa la sussistenza degli artifizi e raggiri tipici della truffa, in conformità a quanto osservato in una recentissima pronuncia di questa Corte, particolarmente puntuale sul tema, secondo la quale l'artificio «può essere definito come quell'espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)», mentre il raggiro «indica - secondo il più autorevole dizionario della Lingua Italiana - quel comportamento, per lo più di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà, lo scopo di tale comportamento essendo normalmente quello di indurre il destinatario a fare, con proprio danno e con 2 indebito vantaggio della controparte o di un terzo, qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Rv. 285442-01). Nel caso di specie l'imputato non solo rappresentò falsamente la propria situazione disagiata, sì da muovere a compassione le giovani vittime (artifizio), ma si fece anche consegnare più banconote, con la promessa di dare il resto, che invece veniva trattenuto da AD, limitatosi a restituire la prima banconota di minor valore (raggiro), cosicché le ragazze, "indotte in errore prima sulla causa della liberalità loro richiesta sì da maturare il convincimento di adempiere ad un dovere di solidarietà, poi sulla possibilità di ottenere il resto a fronte della maggior somma versata, si determinavano a consegnare il denaro richiesto da AD in misura maggiore rispetto a quella destinata all'offerta" (pag. 13). Va altresì rimarcato che nell'art. 669-bis cod. pen., che prevede un reato contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è presente una clausola di sussidiarietà («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), operante nel caso di specie, in quanto con il mezzo fraudolento l'imputato si è poi procurato un profitto cagionando un danno patrimoniale alle persone offese. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamenl:e fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore iella cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2023.