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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 17974/2023 R.G. proposta da:
in persona della Parte_1 titolare corrente in Torino, alla Strada del Cascinotto, n. 44/A, P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CRIVELLIN, C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo corrente C.F._1 in Mappano (To), alla Strada Cuorgnè 121, in virtù di giusta delega in calce all'atto di citazione del 29/04/2021,
- Appellante
Contro
in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 CP_2 con sede in Cologno Monzese, via Alessandro Volta n. 16, C.F. e P.I. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba, C.F. , che la rappresenta e difende per delega 12.10.2023 in CodiceFiscale_2 calce al presente atto,
- Appellata -
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate con note 19.3.2025)
PER PARTE APPELLANTE Nel merito
- riformare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torino, n. 761/2023 per le ragioni di cui in atti e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i motivi di cui in atti e per l'effetto
- condannarla al pagamento dell'importo di € 450,00 ovvero della diversa somma accertanda, oltre interessi dal fatto al soddisfo. In ogni caso
- Con il favore dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, IVA, CPA e Rimborso forfettario 15% come per legge, oltre spese di mediazione per € 48,00 ed esposti
PER PARTE APPELLATA
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'appello Nel merito Dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Si produce il fascicolo degli atti e documenti della causa avanti al Giudice di Pace di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La evocò in giudizio Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Torino la deducendo di essersi Controparte_1 resa cessionaria dal signor - proprietario del veicolo Toyota tg. Controparte_3
FK151XP - di credito vantato nei confronti della medesima per i danni riportati dalla predetta vettura in seguito a violenta ed improvvisa grandinata nella notte del 15.6.2020 in Torino, allegando di aver sostenuto costi di riparazione per Euro 5.500,00 come da fattura prodotta in atti. Dolendosi che la compagnia assicurativa avesse offerto la minor somma di Euro 4.500,00, parte attrice ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo residuo al netto di franchigia di Euro 450,00, nonché al pagamento delle spese stragiudiziali, di mediazione e di lite. Si costituiva in primo grado la la quale eccepiva come con la Controparte_1 sottoscrizione della polizza sulla base della quale era sorto il credito indennitario ceduto l'assicurato dante causa dell'attore avesse accettato tra le alte anche la clausola che prevede il raddoppio della franchigia qualora il veicolo non fosse stato riparato da imprese convenzionate con essa contraente.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 761 depositata il 7.3.2023 il Giudice di Pace di Torino ha escluso al natura vessatoria della clausola contestata, ritenuto la medesima correttamente applicata dalla compagnia assicurativa nella determinazione del risarcimento, valutato che con la corresponsione della somma di Euro 4.500,00 la compagnia avesse assolto ad ogni obbligo e conseguentemente rigettato la domanda attorea, con compensazione integrale delle spese di lite stante le oscillazioni di decisioni di segno contrastane delle giurisprudenza locale
* * * Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione la
[...] deducendo quale unico motivo di Parte_1 appello ed indicando quali ragioni della prospettata erroneità :
- i passaggi della decisione in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che la clausola oggetto di causa sia comparabile al principio di cui all'art. 2058 c.c. relativo al risarcimento in forma specifica, ed ha erroneamente ritenuto immune da vizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1341 c.c. e 33, comma 1, codice del consumo, e valida la previsione di una misura di indennizzo diversa per la riparazione avvenuta fuori rete;
- laddove ha conseguentemente escluso che potesse farsi applicazione della maggiore tutela posta in capo al consumatore, non considerando che la clausola di cui si discute relativa al “raddoppio” della franchigia assicurativa comprime esclusivamente la libertà del consumatore (e limita la responsabilità dell'assicuratore) senza alcun bilanciamento di interessi in suo favore.
- per aver in sostanza avvallato la legittimità del rifiuto della compagnia assicurativa alla liquidazione del danno nella misura documentata sulla base di una interpretazione del contratto del tutto avulsa dalle effettive pattuizioni contrattuali ed in contrasto alle previsioni normative applicabili alla vicenda in esame Si è costituita la la quale - senza proporre, anche in questa fase, Controparte_1 alcuna specifica contestazione in ordine ai presupposti della pretesa risarcitoria azionata - ha insistito nel sostenere come clausole analoghe a quella in esame non pongano alcuna limitazione di responsabilità in capo alla società assicuratrice, bensì contribuiscono ad una esatta determinazione del perimetro giuridico, concettuale e fattuale che identifica l'oggetto del contratto
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato, per i motivi qui di seguito esposti, e dal suo pagina 3 di 5 rigetto consegue la conferma della sentenza impugnata Contenuto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa. L'interpretazione delle condizioni di polizza Unica questione controversia sulla quale si è fin dalla prima fase del giudizio incentrato il contraddittorio è costituita dalla legittimità della clausola che prevede il raddoppio della franchigia – e quindi una minor misura dell'indennizzo - per il caso che le riparazioni siano state eseguite da imprese estranee al circuito di quelle convenzionate con la compagnia assicurativa La medesima questione - quella cioè relativa alla tipologia di obbligazioni assunte dalle parti con la sottoscrizione della polizza, e quindi dell'interpretazione delle clausole relative alle modalità e criteri di liquidazione del danno - è anche l'unica che ha formato oggetto di impugnazione e che è dunque devoluta alla cognizione di questa fase di appello. La clausola di cui è contestata da parte appellante ed invece ritenuta dalla pronuncia impugnata la validità - si osserva in primo luogo - concerne dunque il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa contenendo quindi una mera specificazione del rischio garantito (cfr. per il principio Cass. 2021/2660); sottoposta ripetutamente al vaglio della giurisprudenza di legittimità “la clausola con cui si pattuisce che l' sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno Parte_2 occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è stata considerata clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto”, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato. (cfr. Cass. 15/05/2018, n. 11757; Cass. 23415/2022). Con siffatte clausole – osservano poi i Giudici di legittimità - non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né per altro verso si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione, evenienza questa che renderebbe in effetti vessatoria tale previsione. Piuttosto, “senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione” viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro, “consentendo in tal modo al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e,
pagina 4 di 5 dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.)” (così Cassazione civile sez. III, 27/07/2022 n. 23415, cit.). Pare opportuno evidenziarsi – per la sostanziale analogia delle situazioni dedotte nel presente giudizio - come nella sentenza da ultimo richiamata il Supremo Collegio (confermando la decisione di questo Tribunale n. 1694 del 12.4.2018) ha espressamente fatto riferimento e ritenuto legittima la clausola che prevede, per il caso di mancata riparazione presso una carrozzeria di fiducia dell'assicurato (anziché scelto tra le imprese indicate dalla compagnia assicurativa) la possibilità di applicare uno scoperto aggiuntivo del 20%, con un aumento della franchigia dal 10 per cento al 30 per cento. Per le ragioni che precedono l'appello deve ritenersi infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata
* * * Le spese della presente fase del giudizio vengono liquidate facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 in relazione al valore della controversia, con riferimento ai parametri ivi previsti e considerata l'assenza della fase istruttoria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di Giudice di Pace di Torino N. 761/23 depositata il
[...]
15.5.23, che conferma;
condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del Controparte_1 presente grado giudizio che liquida in Euro 462,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA, oltre ad eventuali successive occorrende come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante
Torino, 31.3.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 17974/2023 R.G. proposta da:
in persona della Parte_1 titolare corrente in Torino, alla Strada del Cascinotto, n. 44/A, P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CRIVELLIN, C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo corrente C.F._1 in Mappano (To), alla Strada Cuorgnè 121, in virtù di giusta delega in calce all'atto di citazione del 29/04/2021,
- Appellante
Contro
in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 CP_2 con sede in Cologno Monzese, via Alessandro Volta n. 16, C.F. e P.I. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba, C.F. , che la rappresenta e difende per delega 12.10.2023 in CodiceFiscale_2 calce al presente atto,
- Appellata -
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate con note 19.3.2025)
PER PARTE APPELLANTE Nel merito
- riformare la sentenza appellata resa dal Giudice di Pace di Torino, n. 761/2023 per le ragioni di cui in atti e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i motivi di cui in atti e per l'effetto
- condannarla al pagamento dell'importo di € 450,00 ovvero della diversa somma accertanda, oltre interessi dal fatto al soddisfo. In ogni caso
- Con il favore dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, IVA, CPA e Rimborso forfettario 15% come per legge, oltre spese di mediazione per € 48,00 ed esposti
PER PARTE APPELLATA
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'appello Nel merito Dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Si produce il fascicolo degli atti e documenti della causa avanti al Giudice di Pace di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La evocò in giudizio Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Torino la deducendo di essersi Controparte_1 resa cessionaria dal signor - proprietario del veicolo Toyota tg. Controparte_3
FK151XP - di credito vantato nei confronti della medesima per i danni riportati dalla predetta vettura in seguito a violenta ed improvvisa grandinata nella notte del 15.6.2020 in Torino, allegando di aver sostenuto costi di riparazione per Euro 5.500,00 come da fattura prodotta in atti. Dolendosi che la compagnia assicurativa avesse offerto la minor somma di Euro 4.500,00, parte attrice ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo residuo al netto di franchigia di Euro 450,00, nonché al pagamento delle spese stragiudiziali, di mediazione e di lite. Si costituiva in primo grado la la quale eccepiva come con la Controparte_1 sottoscrizione della polizza sulla base della quale era sorto il credito indennitario ceduto l'assicurato dante causa dell'attore avesse accettato tra le alte anche la clausola che prevede il raddoppio della franchigia qualora il veicolo non fosse stato riparato da imprese convenzionate con essa contraente.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 761 depositata il 7.3.2023 il Giudice di Pace di Torino ha escluso al natura vessatoria della clausola contestata, ritenuto la medesima correttamente applicata dalla compagnia assicurativa nella determinazione del risarcimento, valutato che con la corresponsione della somma di Euro 4.500,00 la compagnia avesse assolto ad ogni obbligo e conseguentemente rigettato la domanda attorea, con compensazione integrale delle spese di lite stante le oscillazioni di decisioni di segno contrastane delle giurisprudenza locale
* * * Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione la
[...] deducendo quale unico motivo di Parte_1 appello ed indicando quali ragioni della prospettata erroneità :
- i passaggi della decisione in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che la clausola oggetto di causa sia comparabile al principio di cui all'art. 2058 c.c. relativo al risarcimento in forma specifica, ed ha erroneamente ritenuto immune da vizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1341 c.c. e 33, comma 1, codice del consumo, e valida la previsione di una misura di indennizzo diversa per la riparazione avvenuta fuori rete;
- laddove ha conseguentemente escluso che potesse farsi applicazione della maggiore tutela posta in capo al consumatore, non considerando che la clausola di cui si discute relativa al “raddoppio” della franchigia assicurativa comprime esclusivamente la libertà del consumatore (e limita la responsabilità dell'assicuratore) senza alcun bilanciamento di interessi in suo favore.
- per aver in sostanza avvallato la legittimità del rifiuto della compagnia assicurativa alla liquidazione del danno nella misura documentata sulla base di una interpretazione del contratto del tutto avulsa dalle effettive pattuizioni contrattuali ed in contrasto alle previsioni normative applicabili alla vicenda in esame Si è costituita la la quale - senza proporre, anche in questa fase, Controparte_1 alcuna specifica contestazione in ordine ai presupposti della pretesa risarcitoria azionata - ha insistito nel sostenere come clausole analoghe a quella in esame non pongano alcuna limitazione di responsabilità in capo alla società assicuratrice, bensì contribuiscono ad una esatta determinazione del perimetro giuridico, concettuale e fattuale che identifica l'oggetto del contratto
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato, per i motivi qui di seguito esposti, e dal suo pagina 3 di 5 rigetto consegue la conferma della sentenza impugnata Contenuto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa. L'interpretazione delle condizioni di polizza Unica questione controversia sulla quale si è fin dalla prima fase del giudizio incentrato il contraddittorio è costituita dalla legittimità della clausola che prevede il raddoppio della franchigia – e quindi una minor misura dell'indennizzo - per il caso che le riparazioni siano state eseguite da imprese estranee al circuito di quelle convenzionate con la compagnia assicurativa La medesima questione - quella cioè relativa alla tipologia di obbligazioni assunte dalle parti con la sottoscrizione della polizza, e quindi dell'interpretazione delle clausole relative alle modalità e criteri di liquidazione del danno - è anche l'unica che ha formato oggetto di impugnazione e che è dunque devoluta alla cognizione di questa fase di appello. La clausola di cui è contestata da parte appellante ed invece ritenuta dalla pronuncia impugnata la validità - si osserva in primo luogo - concerne dunque il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa contenendo quindi una mera specificazione del rischio garantito (cfr. per il principio Cass. 2021/2660); sottoposta ripetutamente al vaglio della giurisprudenza di legittimità “la clausola con cui si pattuisce che l' sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno Parte_2 occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è stata considerata clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto”, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato. (cfr. Cass. 15/05/2018, n. 11757; Cass. 23415/2022). Con siffatte clausole – osservano poi i Giudici di legittimità - non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né per altro verso si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione, evenienza questa che renderebbe in effetti vessatoria tale previsione. Piuttosto, “senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione” viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro, “consentendo in tal modo al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e,
pagina 4 di 5 dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.)” (così Cassazione civile sez. III, 27/07/2022 n. 23415, cit.). Pare opportuno evidenziarsi – per la sostanziale analogia delle situazioni dedotte nel presente giudizio - come nella sentenza da ultimo richiamata il Supremo Collegio (confermando la decisione di questo Tribunale n. 1694 del 12.4.2018) ha espressamente fatto riferimento e ritenuto legittima la clausola che prevede, per il caso di mancata riparazione presso una carrozzeria di fiducia dell'assicurato (anziché scelto tra le imprese indicate dalla compagnia assicurativa) la possibilità di applicare uno scoperto aggiuntivo del 20%, con un aumento della franchigia dal 10 per cento al 30 per cento. Per le ragioni che precedono l'appello deve ritenersi infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata
* * * Le spese della presente fase del giudizio vengono liquidate facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 in relazione al valore della controversia, con riferimento ai parametri ivi previsti e considerata l'assenza della fase istruttoria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di Giudice di Pace di Torino N. 761/23 depositata il
[...]
15.5.23, che conferma;
condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del Controparte_1 presente grado giudizio che liquida in Euro 462,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA, oltre ad eventuali successive occorrende come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante
Torino, 31.3.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
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