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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 20. 1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 66.
(Omissis).
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.".
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 66.
(Omissis).
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.".
Commentari • 8
- 1. Convocazione assemblea condominiale: va ricevuta (non solo spedita) almeno 5 giorni primaAccesso limitatoAntonio Scarpa · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2024 · 5.3046613
Giurisprudenza • 118
- 1. Trib. Oristano, sentenza 18/10/2023, n. 528Provvedimento: […] Nell'interesse degli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare nulla o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata, 24.4.2017 in prima convocazione e 26.4.2017 in seconda convocazione, del CP_1 in Oristano via Piemonte n. 1, assunta in violazione del disposto dell'art. 20 legge 220/2012, giacché l'avviso di convocazione è stato notificato ai ricorrenti irritualmente e comunque tardivamente. Voglia, altresì, il Tribunale, ordinare alla controparteLeggi di più...
- avviso di convocazione·
- esibizione documenti contabili·
- diritto di partecipazione assembleare·
- trasparenza gestione condominiale·
- obblighi amministratore condominiale·
- art. 1137 c.c.·
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- art. 1129 c.c.