Articolo 1 della Legge 8 luglio 1996, n. 368
Versione
13 luglio 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 , recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996.
A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
Entrata in vigore il 13 luglio 1996