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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
La Presidente del Tribunale, dott.ssa Francesca Spena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2025 RG avente ad oggetto:
Opposizione alla revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore
(artt. 84-170 DPR n. 115/2002) vertente
TRA
, avvocato, difensore di sé stesso, elett.te dom.to in Caposele (AV), Via Parte_1
Caprio, n. 12 ; C.F._1 Email_1
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. FRANCESCO PALADINO, dom.to Controparte_1 ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato in Napoli, Via Diaz, 11.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'avv. : Parte_1
Accogliere la opposizione e, per l'effetto, annullare il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Avellino del 21 marzo 2025, con il quale veniva revocato il decreto di liquidazione del compenso emesso in data 4 aprile 2024 per l'attività professionale svolta in favore di Parte_2 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Condanna del al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio.
Per il : Controparte_1
Rigetto del ricorso con vittoria di spese
FATTI DI CAUSA Con ricorso del 2 aprile 2025 l'avv. ha esposto: di essere stato difensore di Parte_1 el procedimento penale n. 5979/2022 RGNR;
che il proprio assistito era Parte_2 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con decreto del GIP del 30 marzo 2023); che all'esito del dibattimento, il Tribunale aveva liquidato in suo favore il compenso professionale (decreto del 4 aprile 2024); che il compenso liquidato era stato corrisposto il 13 agosto 2024.
Tanto premesso, ha impugnato il decreto del 21 marzo 2025, con il quale, per effetto della intervenuta revoca della ammissione della parte assistita al patrocinio a spese dello Stato, veniva revocato d'ufficio il decreto di liquidazione del compenso.
In punto di diritto — sul presupposto della impugnabilità ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 del decreto di revoca della liquidazione del compenso— ha dedotto la illegittimità della revoca, assumendo che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, pur avendo efficacia retroattiva, non determina l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso in epoca anteriore.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che, come esposto dalla parte ricorrente, è oggetto del presente giudizio la revoca del decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore (e non già la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte assistita, sig. . Parte_2
In fatto:
- la revoca della ammissione di al patrocinio a spese dello Stato è stata disposta, Parte_2 su richiesta dell'ufficio finanziario, con decreto del Giudice per le indagini preliminari del 17 marzo
2025.
-successivamente, con decreto del 21 marzo 2025 reso in calce al provvedimento di revoca, il medesimo Giudice per le indagini preliminari ha revocato il decreto di liquidazione dei compensi
(emesso il 4 aprile 2024).
Chiarito l'oggetto del giudizio (decreto di revoca della liquidazione dei compensi del 21 marzo 2025), trova applicazione il principio enunciato da Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2020 n. 8182, secondo il quale: «il decreto di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170».
La suprema Corte nella pronuncia citata ha evidenziato che, nel silenzio del testo normativo, trova applicazione— sulla base di una interpretazione sistematica dei rimedi impugnatori previsti dal TU
n. 115/2002— il principio già enunciato con riguardo alla ipotesi di rigetto della istanza di liquidazione del compenso, secondo cui il provvedimento è opponibile nel merito ex art. 170 DPR n.
115/2002.
Il ricorso del difensore è, dunque, ammissibile.
Nel merito, esso è fondato.
Secondo un orientamento consolidato del giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione penale, sez.
IV, 06/03/2025, n. 9628 e giurisprudenza ivi citata), la revoca del patrocinio a spese dello Stato consente all' ER di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto, al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione;
invece, una volta che la liquidazione sia intervenuta in favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica.
Tale principio è stato fondato sulla natura e caratteristiche del procedimento di formazione del titolo esecutivo liquidatorio nonché su una interpretazione sistematica della disciplina del Testo
Unico relativa al procedimento di recupero delle spese anticipate dallo Stato in virtù di una ammissione al beneficio poi caducata.
Sotto il primo profilo, si è osservato che, a tenore del DPR n. 115/2002, artt. 82, 84, 170, 171 il decreto di pagamento è un atto solutorio di natura giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo ed in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dal D.Lgs. 1^ settembre 2011, n. 150, art. 15: il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha, pertanto, natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette consuma il proprio potere giurisdizionale, salvi i casi espressamente previsti.
La natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 24.9.2015 n. 192).
Per tale ragione, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi, invece, procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed, altrimenti, prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione.
Quanto all'argomento sistematico, si è evidenziato come in ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato per la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2) e le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 111): è lo stesso legislatore del Testo Unico in materia di spese di giustizia a prevedere, dunque, che in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato (e non del difensore).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione del compenso annullato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di revoca della liquidazione dei compensi del 21 marzo 2025, oggetto di opposizione.
Condanna il al pagamento delle spese del presente procedimento, che Controparte_1 liquida in € 43,00 per spese ed € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Avellino, in data 1^ dicembre 2025 LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Francesca Spena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
La Presidente del Tribunale, dott.ssa Francesca Spena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2025 RG avente ad oggetto:
Opposizione alla revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore
(artt. 84-170 DPR n. 115/2002) vertente
TRA
, avvocato, difensore di sé stesso, elett.te dom.to in Caposele (AV), Via Parte_1
Caprio, n. 12 ; C.F._1 Email_1
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. FRANCESCO PALADINO, dom.to Controparte_1 ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato in Napoli, Via Diaz, 11.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'avv. : Parte_1
Accogliere la opposizione e, per l'effetto, annullare il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Avellino del 21 marzo 2025, con il quale veniva revocato il decreto di liquidazione del compenso emesso in data 4 aprile 2024 per l'attività professionale svolta in favore di Parte_2 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Condanna del al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio.
Per il : Controparte_1
Rigetto del ricorso con vittoria di spese
FATTI DI CAUSA Con ricorso del 2 aprile 2025 l'avv. ha esposto: di essere stato difensore di Parte_1 el procedimento penale n. 5979/2022 RGNR;
che il proprio assistito era Parte_2 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con decreto del GIP del 30 marzo 2023); che all'esito del dibattimento, il Tribunale aveva liquidato in suo favore il compenso professionale (decreto del 4 aprile 2024); che il compenso liquidato era stato corrisposto il 13 agosto 2024.
Tanto premesso, ha impugnato il decreto del 21 marzo 2025, con il quale, per effetto della intervenuta revoca della ammissione della parte assistita al patrocinio a spese dello Stato, veniva revocato d'ufficio il decreto di liquidazione del compenso.
In punto di diritto — sul presupposto della impugnabilità ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 del decreto di revoca della liquidazione del compenso— ha dedotto la illegittimità della revoca, assumendo che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, pur avendo efficacia retroattiva, non determina l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso in epoca anteriore.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che, come esposto dalla parte ricorrente, è oggetto del presente giudizio la revoca del decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore (e non già la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte assistita, sig. . Parte_2
In fatto:
- la revoca della ammissione di al patrocinio a spese dello Stato è stata disposta, Parte_2 su richiesta dell'ufficio finanziario, con decreto del Giudice per le indagini preliminari del 17 marzo
2025.
-successivamente, con decreto del 21 marzo 2025 reso in calce al provvedimento di revoca, il medesimo Giudice per le indagini preliminari ha revocato il decreto di liquidazione dei compensi
(emesso il 4 aprile 2024).
Chiarito l'oggetto del giudizio (decreto di revoca della liquidazione dei compensi del 21 marzo 2025), trova applicazione il principio enunciato da Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2020 n. 8182, secondo il quale: «il decreto di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170».
La suprema Corte nella pronuncia citata ha evidenziato che, nel silenzio del testo normativo, trova applicazione— sulla base di una interpretazione sistematica dei rimedi impugnatori previsti dal TU
n. 115/2002— il principio già enunciato con riguardo alla ipotesi di rigetto della istanza di liquidazione del compenso, secondo cui il provvedimento è opponibile nel merito ex art. 170 DPR n.
115/2002.
Il ricorso del difensore è, dunque, ammissibile.
Nel merito, esso è fondato.
Secondo un orientamento consolidato del giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione penale, sez.
IV, 06/03/2025, n. 9628 e giurisprudenza ivi citata), la revoca del patrocinio a spese dello Stato consente all' ER di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto, al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione;
invece, una volta che la liquidazione sia intervenuta in favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica.
Tale principio è stato fondato sulla natura e caratteristiche del procedimento di formazione del titolo esecutivo liquidatorio nonché su una interpretazione sistematica della disciplina del Testo
Unico relativa al procedimento di recupero delle spese anticipate dallo Stato in virtù di una ammissione al beneficio poi caducata.
Sotto il primo profilo, si è osservato che, a tenore del DPR n. 115/2002, artt. 82, 84, 170, 171 il decreto di pagamento è un atto solutorio di natura giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo ed in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dal D.Lgs. 1^ settembre 2011, n. 150, art. 15: il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha, pertanto, natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette consuma il proprio potere giurisdizionale, salvi i casi espressamente previsti.
La natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 24.9.2015 n. 192).
Per tale ragione, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi, invece, procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed, altrimenti, prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione.
Quanto all'argomento sistematico, si è evidenziato come in ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato per la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2) e le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 111): è lo stesso legislatore del Testo Unico in materia di spese di giustizia a prevedere, dunque, che in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato (e non del difensore).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione del compenso annullato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di revoca della liquidazione dei compensi del 21 marzo 2025, oggetto di opposizione.
Condanna il al pagamento delle spese del presente procedimento, che Controparte_1 liquida in € 43,00 per spese ed € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Avellino, in data 1^ dicembre 2025 LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Francesca Spena