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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1357/2022
PROMOSSA DA
Parte_1
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TRIMBOLI
[...]
SALVATORE giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA ARCHIMEDE 17/A RAGUSA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARONE GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in proprio e quale mandataria Parte_2
dell' costituita con il Pt_3 Parte_1
in vista del poi aggiudicato appalto dei lavori di metanizzazione del
[...]
comune di con contratto del 29.8.1996, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa la CP_1
stazione appaltante per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di
€.3.133.594,55, oltre accessori, a titolo di maggiori importi spettantile in ragione delle riserve appostate in corso d'opera per l'aggravio di oneri derivanti dall'inosservanza dei tempi contrattuali e per le più
onerose lavorazioni eseguite.
Si costituiva in giudizio il per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata. Controparte_1
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ed acquisita C.T.U. sulla fondatezza delle riserve nn.5, 6 e 7, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 10 Con sentenza n.268/22 il Tribunale di Ragusa così decideva: “condanna il di al CP_1 CP_1
pagamento, in favore della della complessiva somma di € 73.630,33, oltre Parte_4
interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di ambo le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese della disposta C.T.U.”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Parte_1
, già mandante dell'ATI costituita con la L'appellante ha,
[...] Parte_2
innanzitutto, dedotto di essere legittimata ad agire nei confronti della stazione appaltante in ragione della sopravvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della cui ha Parte_2
fatto seguito l'estinzione del mandato conferitole;
nel merito ha lamentato l'ingiustizia della sentenza di primo grado della quale ha chiesto la parziale riforma, con precipuo riguardo al rigetto della domanda relativa alla riserve nn.2), 3) e 4).
Si è costituito il , il quale, pur non contestando la legittimazione dell'appellante, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità del gravame per agire il per l'intera domanda e non già per la sua Parte_1
sola quota di pertinenza dell'appalto, senza avere alcun titolo per agire anche a pretesa tutela di diritti partitamente spettanti alla nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, Parte_4
del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è solo parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Preliminarmente, occorre muovere dall'esame della eccezione sollevata dal , il Controparte_1
quale ha contestato l'ammissibilità del gravame per agire il per l'intera domanda e non già Parte_1
per la sua sola quota di pertinenza dell'appalto.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 10 Risulta pacifico e non contestato che il appellante con atto del 28.11.1994 ebbe a costituire Parte_1
in qualità di impresa mandante, un'Associazione Temporanea fra Imprese con la Pt_3 Parte_2
(costituita mandataria capogruppo), per la partecipazione alla gara di appalto indetta dal CP_1
per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di metanizzazione del territorio
[...]
comunale. Conseguita l'aggiudicazione dell'appalto, venne sottoscritto, in data 29/8/1996 il relativo contratto di appalto. I lavori vennero completati nel 2002, come da certificato di ultimazione dei lavori del 29.11.2002 e da estratto dello stato finale del 18.12.2002, e nel corso dell'appalto sono state iscritte da parte dell'appaltatore le riserve per cui è causa.
Successivamente alla definizione del primo grado di giudizio è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Parte_2
La detta declaratoria ha comportato, siccome previsto dall'art.78 L. Fall. (applicabile ratione temporis),
richiamato dal successivo art.201 L. Fall., lo scioglimento del contratto di mandato e la conseguente legittimazione del appellante ad agire nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
La superiore circostanza non è stata, per vero, contestata dal comune appellato, il quale ha posto una diversa questione concernente il diritto dell'appellante ad agire per il recupero dell'intero presunto credito, fondato sulle riserve annotate in corso di appalto, e non limitatamente alla quota di sua spettanza ed ha, a tal fine, contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti in sede di appello.
Premesso che la documentazione allegata all'atto di appello deve essere ritenuta ammissibile in quanto volta a dimostrare la sopravvenuta legittimazione del per fatti successivi alla definizione del Parte_1
giudizio di primo grado, questa Corte osserva quanto segue.
Se, per un verso, appaiono scarsamente probanti sia la scrittura privata data 27.6.1996, con la quale le parti avrebbero ripartito le quote dei lavori dell'ATI (0,1% alla e 99,9% al Parte_2
), in quanto priva di data certa, sia la transazione sottoscritta il 12.10.2023 dal Parte_1
pagina 4 di 10 appellante e dal comune di perché concernente pretese diverse da quelle oggetto Parte_1 CP_1
del presente giudizio, assume, invece, pregnante rilievo la nota trasmessa dal commissario liquidatore della con nota/pec dell'8 marzo 2022 al del Parte_2 Parte_1
seguente tenore letterale: “Preg.mo Avv., riscontro le note pec per comunicare che la Soc. Coop.
Mucafer, a seguito dell'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non è più
legittimata a rappresentare la mandante Coop. Ciro Menotti, posta l'estinzione del mandato conferito
da quest'ultimo. Visto inoltre che la non ha un interesse diretto a far valere le pretese Parte_2
creditorie derivanti dal contratto di appalto stipulato con il di tali pretese potranno CP_1 CP_1
eventualmente essere fatte valere direttamente dalla mandante Coop. Ciro Menotti”.
La superiore nota, con la quale il commissario liquidatore ha chiaramente manifestato la volontà di rinunciare all'appello avverso la sentenza n.268/22 del Tribunale di Ragusa, dimostra, a parere di questa Corte, la carenza di residue pretese creditorie della nei confronti del Parte_2 [...]
e, di conseguenza, la legittimazione del ad agire per l'intero. CP_1 Parte_1
Procedendo, a questo punto, all'esame dei motivi di appello, con il primo il Parte_1
ha lamentato l'ingiustizia della statuizione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda inerente le riserve nn. 2, 3 e 4, a cagione del fatto che non è stata presentata l'istanza di recesso ex art. 10 del
D.P.R. 1063/1962.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “… le causae petendi poste a fondamento dei petita
attorei impongono quindi di qualificare la domanda quale domanda risarcitoria quanto ai fatti
costitutivi posti a fondamento delle riserve nn. 2, 3 e 4 (a mezzo delle quali l'attrice invoca il
riconoscimento dei maggiori oneri per mancati utili, maggiori spese di cantiere, maggior vincolo
passivo di attrezzature e macchinari, prolungamento delle fideiussioni, maggiori oneri manutentivi,
etc. dipendenti dalla consegna frazionata e tardiva dei lavori da parte della stazione appaltante) e
pagina 5 di 10 quale domanda di adempimento quanto ai maggiori compensi pretesi in ragione di quanto esposto
nelle riserve n. 5 (riconoscimento del nuovo prezzo NP19 - concordato giusta verbale del 04. in CP_2
ragione del maggior onere per la posa della tubazione principale di distribuzione del metano, di
diametro compreso tra DN80 e DN400, dovuto alla presenza di sottoservizi - anche per la parte di rete
di diametro DN65), n. 6 (riconoscimento maggior compenso per la demolizione di sottofondi in
calcestruzzo posti al di sotto del manto stradale) e n. 7 (riconoscimento maggior compenso per lavori
in economia, già accolta dalla D.L. per la somma di € 30.330,51).
Ciò detto, in difetto di istanza di recesso dell'appaltatrice, la domanda risarcitoria va disattesa per le
ragioni già lumeggiate nell'ordinanza istruttoria del 13.IV.2016; va infatti rilevato che a mente
dell'art. 10, comma ottavo, d.P.R. N. 1063/1962 - disposizione derogatoria dell'ordinaria disciplina
codicistica in materia di inadempimento e relativi rimedi - “se la consegna non avvenga nel termine
stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione
appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonché a un rimborso delle altre spese da lui
effettivamente sostenute (…). Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”. In
ipotesi di inadempimento dell'Amministrazione appaltante per consegna tardiva o parziale dei lavori,
l'appaltatore è perciò unicamente ammesso ad optare per la presentazione di istanza di recesso dal
contratto, così acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri dipendenti dall'inadempimento ove
l'istanza venga rigettata, o per la prosecuzione del rapporto, dovendosi in tal caso presumere che
consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico del committente;
come chiarito
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di appalto di opere pubbliche regolato dal
d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della
pagina 6 di 10 loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi
degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex
art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di
mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a
carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il
diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo” (cfr. CASS. n.
22112/2015), a nulla rilevando “la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di
riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso” (cfr. CASS. n. 11329/1997)”.
Il motivo appare solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
A tal fine appare necessario individuare il contenuto delle riserve nn.2, 3 e 4.
La riserva n.2) si riferisce all'anomalo e rallentato andamento dell'appalto in base al programma lavori in regime di operatività del cantiere - Gli slittamenti esecutivi - Le mancate produzioni in termini - Gli
oneri e i danni consequenziali ed, in particolare, per come indicato dall'appellante: a) “Oneri diretti”
passivamente affrontati;
b) Mancati utili correlati al non prodotto in termini, a causa di una maggiore durata passiva di mesi l8,80, c) Maggiori spese generali di cantiere e di sede;
d) Maggior vincolo passivo attrezzature e macchinari;
e) Mantenimento passivo fideiussioni.
La riserva n.3) ha ad oggetto i maggiori oneri di manutenzione e ripristini, così come dettagliatamente elencati nell'atto di appello.
La riserva n.4), infine, riguarda gli indennizzi per fermo attività imposto con l'O.d.S. n. 22.
Tanto chiarito, è opinione di questa Corte che le lagnanze articolate con riferimento alla riserva n.2
siano infondate e vadano rigettate.
Non contestato che, nel caso a mano, l'appaltatore (l'ATI con capogruppo mandataria la Coop.
Munafer srl) non ha mai esercitato il diritto di recesso siccome previsto dall'art.10 DPR 1063/62,
pagina 7 di 10 nessuna pretesa può avanzare il appellante nei confronti della stazione appaltante in ragione Parte_1
della natura evidentemente risarcitoria delle voci elencate nella riserva n.
2. Appare, in tal senso,
assolutamente corretto e condivisibile quanto esposto dal primo Giudice e sopra trascritto, non assumendo, di contro, alcun rilievo la circostanza – ripetutamente enfatizzata dall'appellante – che in questo caso, oltre che un ritardo nella consegna iniziale dei lavori, si siano avute plurime consegne parziali imputabili alla stazione appaltante. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22112/15,
richiamata anche dal primo Giudice, ha, infatti, chiarito che, ove l'appaltatore non eserciti il diritto di recesso previsto dall'art.10 del citato DPR, la mancata o tardiva consegna dei lavori non assume rilievo in quanto il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Parimenti, a giudizio di questa Corte, non possono essere accolte le censure proposte avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa con riferimento alla riserva n.4), avente ad oggetto, come sopra indicato, gli indennizzi per fermo attività imposto con l'O.d.S. n. 22.
Al riguardo, invero, il comune di ha chiarito e documentato che il fermo fu imposto al cantiere CP_1
con l'ordine di servizio n. 22 per esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, ordinandosi all'appaltatore di sospendere immediatamente ogni attività e di procedere all'immediata esecuzione dei ripristini stradali ineseguiti, alla manutenzione di quelli già eseguiti ed al ripristino di quelli che,
sebbene eseguiti, avevano subito cedimenti, nonché alla completa rimozione del materiale di risulta abbandonato sulle sedi stradali.
Trattasi, quindi, di fermo imputabile alla condotta dell'appaltatore ed alla violazione di obblighi contrattuali specificamente gravanti sullo stesso e che venne revocato con il successivo ordine di servizio n.25 del 16.05.2000 all'esito degli adempiuti ripristini.
Nulla, quindi, può essere riconosciuto all'appellante con riferimento alla riserva n.4).
pagina 8 di 10 A diverse conclusioni deve, invece, giungersi per quanto concerne la riserva n.3), che ha ad oggetto i maggiori oneri di manutenzione e ripristini, così quantificati dall'appellante:
- Tubazione di rete posata in opera mt. 87.700; S) I
- larghezza media di ripristino conglomerato bituminoso = mt. 0,70;
- prezzo per ogni cm. di spessore ricaricato = £1.320;
- prezzo per ogni mt. di pulizia del cavo fresato per ripresa asfalti = £5.030;
- Maggiore spesa sostenuta e correlato indennizzo richiesto:
mt. 87.700 x £. 5.030 = £ 441.l31.000;
mt. 87.700 x 0,70 x 8 cm. x £. 1.320 = £ 648.278.400.
In questo caso, a differenza di quanto sopra esposto con riguardo alla riserva n.2), non si è in presenza di una pretesa di natura risarcitoria, come tale destinata ad essere rigettata ex art.10 DPR 1063/62 in assenza di domanda di recesso da parte dell'appaltatore, ma di richiesta avente ad oggetto i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto in seguito a lavorazioni ulteriori ed effettivamente svolte.
La pretesa appare, quindi, pienamente legittima, non condividendosi le deduzioni articolate dall'appellato in ordine alla carenza di prova tenuto conto della documentazione prodotta in atti.
Limitatamente alla pretesa di cui alla riserva n.3) la sentenza di primo grado merita, quindi, di essere parzialmente riformata e si rende necessario, di conseguenza, disporre il richiamo del CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado affinchè, basandosi esclusivamente sulla documentazione già in atti, accerti e quantifichi l'ammontare dell'indennizzo spettante all'appellante. Pertanto, con separata ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria indicata.
pagina 9 di 10 Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Ragusa avrebbe errato nel compensare le spese di lite, che, in ragione dell'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, avrebbe dovuto porre a carico del . Controparte_1
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza, l'esame di questo motivo, unitamente alla regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio, viene rinviato alla decisione definitiva.
PQM
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, non definitivamente decidendo, accoglie parzialmente il primo motivo di appello proposto avverso la sentenza n.268/22 del Tribunale di Ragusa
in quanto fondato limitatamente alla riserva n.3) e dispone con separata ordinanza per l'ulteriore e necessaria attività istruttoria.
Rigetta il primo motivo di appello con riguardo alle riserve nn.2) e 4).
Riserva alla decisione definitiva l'esame del secondo motivo di appello e la regolamentazione complessiva delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1357/2022
PROMOSSA DA
Parte_1
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TRIMBOLI
[...]
SALVATORE giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA ARCHIMEDE 17/A RAGUSA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARONE GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in proprio e quale mandataria Parte_2
dell' costituita con il Pt_3 Parte_1
in vista del poi aggiudicato appalto dei lavori di metanizzazione del
[...]
comune di con contratto del 29.8.1996, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa la CP_1
stazione appaltante per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di
€.3.133.594,55, oltre accessori, a titolo di maggiori importi spettantile in ragione delle riserve appostate in corso d'opera per l'aggravio di oneri derivanti dall'inosservanza dei tempi contrattuali e per le più
onerose lavorazioni eseguite.
Si costituiva in giudizio il per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata. Controparte_1
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ed acquisita C.T.U. sulla fondatezza delle riserve nn.5, 6 e 7, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 10 Con sentenza n.268/22 il Tribunale di Ragusa così decideva: “condanna il di al CP_1 CP_1
pagamento, in favore della della complessiva somma di € 73.630,33, oltre Parte_4
interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di ambo le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese della disposta C.T.U.”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Parte_1
, già mandante dell'ATI costituita con la L'appellante ha,
[...] Parte_2
innanzitutto, dedotto di essere legittimata ad agire nei confronti della stazione appaltante in ragione della sopravvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della cui ha Parte_2
fatto seguito l'estinzione del mandato conferitole;
nel merito ha lamentato l'ingiustizia della sentenza di primo grado della quale ha chiesto la parziale riforma, con precipuo riguardo al rigetto della domanda relativa alla riserve nn.2), 3) e 4).
Si è costituito il , il quale, pur non contestando la legittimazione dell'appellante, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità del gravame per agire il per l'intera domanda e non già per la sua Parte_1
sola quota di pertinenza dell'appalto, senza avere alcun titolo per agire anche a pretesa tutela di diritti partitamente spettanti alla nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, Parte_4
del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è solo parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Preliminarmente, occorre muovere dall'esame della eccezione sollevata dal , il Controparte_1
quale ha contestato l'ammissibilità del gravame per agire il per l'intera domanda e non già Parte_1
per la sua sola quota di pertinenza dell'appalto.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 10 Risulta pacifico e non contestato che il appellante con atto del 28.11.1994 ebbe a costituire Parte_1
in qualità di impresa mandante, un'Associazione Temporanea fra Imprese con la Pt_3 Parte_2
(costituita mandataria capogruppo), per la partecipazione alla gara di appalto indetta dal CP_1
per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di metanizzazione del territorio
[...]
comunale. Conseguita l'aggiudicazione dell'appalto, venne sottoscritto, in data 29/8/1996 il relativo contratto di appalto. I lavori vennero completati nel 2002, come da certificato di ultimazione dei lavori del 29.11.2002 e da estratto dello stato finale del 18.12.2002, e nel corso dell'appalto sono state iscritte da parte dell'appaltatore le riserve per cui è causa.
Successivamente alla definizione del primo grado di giudizio è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Parte_2
La detta declaratoria ha comportato, siccome previsto dall'art.78 L. Fall. (applicabile ratione temporis),
richiamato dal successivo art.201 L. Fall., lo scioglimento del contratto di mandato e la conseguente legittimazione del appellante ad agire nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
La superiore circostanza non è stata, per vero, contestata dal comune appellato, il quale ha posto una diversa questione concernente il diritto dell'appellante ad agire per il recupero dell'intero presunto credito, fondato sulle riserve annotate in corso di appalto, e non limitatamente alla quota di sua spettanza ed ha, a tal fine, contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti in sede di appello.
Premesso che la documentazione allegata all'atto di appello deve essere ritenuta ammissibile in quanto volta a dimostrare la sopravvenuta legittimazione del per fatti successivi alla definizione del Parte_1
giudizio di primo grado, questa Corte osserva quanto segue.
Se, per un verso, appaiono scarsamente probanti sia la scrittura privata data 27.6.1996, con la quale le parti avrebbero ripartito le quote dei lavori dell'ATI (0,1% alla e 99,9% al Parte_2
), in quanto priva di data certa, sia la transazione sottoscritta il 12.10.2023 dal Parte_1
pagina 4 di 10 appellante e dal comune di perché concernente pretese diverse da quelle oggetto Parte_1 CP_1
del presente giudizio, assume, invece, pregnante rilievo la nota trasmessa dal commissario liquidatore della con nota/pec dell'8 marzo 2022 al del Parte_2 Parte_1
seguente tenore letterale: “Preg.mo Avv., riscontro le note pec per comunicare che la Soc. Coop.
Mucafer, a seguito dell'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non è più
legittimata a rappresentare la mandante Coop. Ciro Menotti, posta l'estinzione del mandato conferito
da quest'ultimo. Visto inoltre che la non ha un interesse diretto a far valere le pretese Parte_2
creditorie derivanti dal contratto di appalto stipulato con il di tali pretese potranno CP_1 CP_1
eventualmente essere fatte valere direttamente dalla mandante Coop. Ciro Menotti”.
La superiore nota, con la quale il commissario liquidatore ha chiaramente manifestato la volontà di rinunciare all'appello avverso la sentenza n.268/22 del Tribunale di Ragusa, dimostra, a parere di questa Corte, la carenza di residue pretese creditorie della nei confronti del Parte_2 [...]
e, di conseguenza, la legittimazione del ad agire per l'intero. CP_1 Parte_1
Procedendo, a questo punto, all'esame dei motivi di appello, con il primo il Parte_1
ha lamentato l'ingiustizia della statuizione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda inerente le riserve nn. 2, 3 e 4, a cagione del fatto che non è stata presentata l'istanza di recesso ex art. 10 del
D.P.R. 1063/1962.
Al riguardo il primo Giudice ha così motivato: “… le causae petendi poste a fondamento dei petita
attorei impongono quindi di qualificare la domanda quale domanda risarcitoria quanto ai fatti
costitutivi posti a fondamento delle riserve nn. 2, 3 e 4 (a mezzo delle quali l'attrice invoca il
riconoscimento dei maggiori oneri per mancati utili, maggiori spese di cantiere, maggior vincolo
passivo di attrezzature e macchinari, prolungamento delle fideiussioni, maggiori oneri manutentivi,
etc. dipendenti dalla consegna frazionata e tardiva dei lavori da parte della stazione appaltante) e
pagina 5 di 10 quale domanda di adempimento quanto ai maggiori compensi pretesi in ragione di quanto esposto
nelle riserve n. 5 (riconoscimento del nuovo prezzo NP19 - concordato giusta verbale del 04. in CP_2
ragione del maggior onere per la posa della tubazione principale di distribuzione del metano, di
diametro compreso tra DN80 e DN400, dovuto alla presenza di sottoservizi - anche per la parte di rete
di diametro DN65), n. 6 (riconoscimento maggior compenso per la demolizione di sottofondi in
calcestruzzo posti al di sotto del manto stradale) e n. 7 (riconoscimento maggior compenso per lavori
in economia, già accolta dalla D.L. per la somma di € 30.330,51).
Ciò detto, in difetto di istanza di recesso dell'appaltatrice, la domanda risarcitoria va disattesa per le
ragioni già lumeggiate nell'ordinanza istruttoria del 13.IV.2016; va infatti rilevato che a mente
dell'art. 10, comma ottavo, d.P.R. N. 1063/1962 - disposizione derogatoria dell'ordinaria disciplina
codicistica in materia di inadempimento e relativi rimedi - “se la consegna non avvenga nel termine
stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione
appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonché a un rimborso delle altre spese da lui
effettivamente sostenute (…). Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”. In
ipotesi di inadempimento dell'Amministrazione appaltante per consegna tardiva o parziale dei lavori,
l'appaltatore è perciò unicamente ammesso ad optare per la presentazione di istanza di recesso dal
contratto, così acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri dipendenti dall'inadempimento ove
l'istanza venga rigettata, o per la prosecuzione del rapporto, dovendosi in tal caso presumere che
consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico del committente;
come chiarito
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di appalto di opere pubbliche regolato dal
d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della
pagina 6 di 10 loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi
degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex
art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di
mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a
carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il
diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo” (cfr. CASS. n.
22112/2015), a nulla rilevando “la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di
riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso” (cfr. CASS. n. 11329/1997)”.
Il motivo appare solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
A tal fine appare necessario individuare il contenuto delle riserve nn.2, 3 e 4.
La riserva n.2) si riferisce all'anomalo e rallentato andamento dell'appalto in base al programma lavori in regime di operatività del cantiere - Gli slittamenti esecutivi - Le mancate produzioni in termini - Gli
oneri e i danni consequenziali ed, in particolare, per come indicato dall'appellante: a) “Oneri diretti”
passivamente affrontati;
b) Mancati utili correlati al non prodotto in termini, a causa di una maggiore durata passiva di mesi l8,80, c) Maggiori spese generali di cantiere e di sede;
d) Maggior vincolo passivo attrezzature e macchinari;
e) Mantenimento passivo fideiussioni.
La riserva n.3) ha ad oggetto i maggiori oneri di manutenzione e ripristini, così come dettagliatamente elencati nell'atto di appello.
La riserva n.4), infine, riguarda gli indennizzi per fermo attività imposto con l'O.d.S. n. 22.
Tanto chiarito, è opinione di questa Corte che le lagnanze articolate con riferimento alla riserva n.2
siano infondate e vadano rigettate.
Non contestato che, nel caso a mano, l'appaltatore (l'ATI con capogruppo mandataria la Coop.
Munafer srl) non ha mai esercitato il diritto di recesso siccome previsto dall'art.10 DPR 1063/62,
pagina 7 di 10 nessuna pretesa può avanzare il appellante nei confronti della stazione appaltante in ragione Parte_1
della natura evidentemente risarcitoria delle voci elencate nella riserva n.
2. Appare, in tal senso,
assolutamente corretto e condivisibile quanto esposto dal primo Giudice e sopra trascritto, non assumendo, di contro, alcun rilievo la circostanza – ripetutamente enfatizzata dall'appellante – che in questo caso, oltre che un ritardo nella consegna iniziale dei lavori, si siano avute plurime consegne parziali imputabili alla stazione appaltante. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22112/15,
richiamata anche dal primo Giudice, ha, infatti, chiarito che, ove l'appaltatore non eserciti il diritto di recesso previsto dall'art.10 del citato DPR, la mancata o tardiva consegna dei lavori non assume rilievo in quanto il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Parimenti, a giudizio di questa Corte, non possono essere accolte le censure proposte avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa con riferimento alla riserva n.4), avente ad oggetto, come sopra indicato, gli indennizzi per fermo attività imposto con l'O.d.S. n. 22.
Al riguardo, invero, il comune di ha chiarito e documentato che il fermo fu imposto al cantiere CP_1
con l'ordine di servizio n. 22 per esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, ordinandosi all'appaltatore di sospendere immediatamente ogni attività e di procedere all'immediata esecuzione dei ripristini stradali ineseguiti, alla manutenzione di quelli già eseguiti ed al ripristino di quelli che,
sebbene eseguiti, avevano subito cedimenti, nonché alla completa rimozione del materiale di risulta abbandonato sulle sedi stradali.
Trattasi, quindi, di fermo imputabile alla condotta dell'appaltatore ed alla violazione di obblighi contrattuali specificamente gravanti sullo stesso e che venne revocato con il successivo ordine di servizio n.25 del 16.05.2000 all'esito degli adempiuti ripristini.
Nulla, quindi, può essere riconosciuto all'appellante con riferimento alla riserva n.4).
pagina 8 di 10 A diverse conclusioni deve, invece, giungersi per quanto concerne la riserva n.3), che ha ad oggetto i maggiori oneri di manutenzione e ripristini, così quantificati dall'appellante:
- Tubazione di rete posata in opera mt. 87.700; S) I
- larghezza media di ripristino conglomerato bituminoso = mt. 0,70;
- prezzo per ogni cm. di spessore ricaricato = £1.320;
- prezzo per ogni mt. di pulizia del cavo fresato per ripresa asfalti = £5.030;
- Maggiore spesa sostenuta e correlato indennizzo richiesto:
mt. 87.700 x £. 5.030 = £ 441.l31.000;
mt. 87.700 x 0,70 x 8 cm. x £. 1.320 = £ 648.278.400.
In questo caso, a differenza di quanto sopra esposto con riguardo alla riserva n.2), non si è in presenza di una pretesa di natura risarcitoria, come tale destinata ad essere rigettata ex art.10 DPR 1063/62 in assenza di domanda di recesso da parte dell'appaltatore, ma di richiesta avente ad oggetto i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto in seguito a lavorazioni ulteriori ed effettivamente svolte.
La pretesa appare, quindi, pienamente legittima, non condividendosi le deduzioni articolate dall'appellato in ordine alla carenza di prova tenuto conto della documentazione prodotta in atti.
Limitatamente alla pretesa di cui alla riserva n.3) la sentenza di primo grado merita, quindi, di essere parzialmente riformata e si rende necessario, di conseguenza, disporre il richiamo del CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado affinchè, basandosi esclusivamente sulla documentazione già in atti, accerti e quantifichi l'ammontare dell'indennizzo spettante all'appellante. Pertanto, con separata ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria indicata.
pagina 9 di 10 Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Ragusa avrebbe errato nel compensare le spese di lite, che, in ragione dell'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, avrebbe dovuto porre a carico del . Controparte_1
Attesa la natura non definitiva della presente sentenza, l'esame di questo motivo, unitamente alla regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio, viene rinviato alla decisione definitiva.
PQM
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, non definitivamente decidendo, accoglie parzialmente il primo motivo di appello proposto avverso la sentenza n.268/22 del Tribunale di Ragusa
in quanto fondato limitatamente alla riserva n.3) e dispone con separata ordinanza per l'ulteriore e necessaria attività istruttoria.
Rigetta il primo motivo di appello con riguardo alle riserve nn.2) e 4).
Riserva alla decisione definitiva l'esame del secondo motivo di appello e la regolamentazione complessiva delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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