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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14467/2024 R.G. promosso da:
C.F. ), con l'Avv. BONDONI SIMONETTA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Agnosine
(BS) il 14.02.1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bione negli
Atti di Matrimonio-Parte II-Serie B-nr.
1-anno 1998;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri di Sato Civile, con ulteriore annotazione nei
1 comuni di rispettiva residenza;
3) confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor Parte_1
a quest'ultimo con riconoscimento in suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei
[...]
mobili e di tutti gli arredi che la compongono;
4) tenuto conto che il signor ha pagato in via esclusiva, le rate mutuo contratto dai Parte_1
coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale, con la Banca Cooperativa Valsabbina, appoggiato sul c/c cointestato ai medesimi, la GN riconosce quanto sopra e Parte_2
conferma, come dichiarato in sede di separazione, di nulla avere a che pretendere dal medesimo in riferimento al detto mutuo, alla casa coniugale e a quanto inerente e conseguente;
5) nessun contributo economico viene previsto a carico e/o a favore dei coniugi, dichiarando gli stessi di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegno divorzile e ad ogni altra pretesa di natura economica in relazione al matrimonio cessato;
6) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori che nel rispetto dei principi che Per_1 regolano l'affidamento condiviso si impegnano a concordare ogni decisione che lo riguarda, tenendo conto delle aspirazioni/ambizioni del ragazzo. manterrà la residenza presso Per_1
l'abitazione della madre e potrà frequentare liberamente il padre accordandosi direttamente con quest'ultimo in relazione ai giorni e agli orari, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e scolastici/ludico/sportivi. Le vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse dal minore metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno. Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore tre Per_1
settimane di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il giorno 20 Maggio di ciascun anno;
7) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € Pt_1
300,00, fino a che non sarà economicamente indipendente, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate già note del conto intestato alla GN;
Parte_2
8) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN;
Parte_2
9) le spese mediche, scolastiche, straordinarie, fiscalmente documentate, nel rispetto del Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, come in uso dalla separazione, che qui
2 si allega controfirmato dalle parti, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% (doc. n. 5);
10) considerato che dal corrente anno 2024 il figlio ha trascorso maggior tempo con la madre, Per_1
a differenza di quanto concordato in sede di separazione, e che il signor ha corrisposto Pt_1 alla GN la somma di € 250,00 mensili relativamente ai mesi di Febbraio, Marzo e Pt_2
Aprile 2024, per complessivi € 750,00, il medesimo ad integrazione del predetto importo si impegna a versare alla GN entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso, Pt_2
l'ulteriore somma di € 1.050,00, per completare il contributo di mantenimento del figlio minore dal mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024 compreso, in funzione dell'importo di € 300,00 mensili sopra concordati;
11) i coniugi allegano copia delle loro rispettive ultime dichiarazioni dei redditi (all. n. 6);
12) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio;
Per_1
13) i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, dei seguenti immobili ubicati in Bione
(BS) Via Madonna Della Neve:
- fabbricato con corte esclusiva, costituito da stalla e ripostiglio al piano terra e fienile al primo piano, corrispondente nel Catasto Terreni al mappale n. 3740 Ente Urbano di Ha
0.00.90, che a seguito della variazione del 02 luglio 1987 in atti dal 08 settembre 1999 Pt_3
. 98/99 (N. 4733.1/1987) cui hanno fatto seguito variazione del
[...] CP_2
01 gennaio 1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO, variazione del 09 novembre 2015 per inserimento in visura dei dati di superficie e variazione del 14 aprile
2016 protocollo n. BS0074751 in atti dal 14 aprile 2016 Parte_4
(n. 21299.1/2016) risulta così distinto al Catasto Fabbricati foglio 11
[...]
Mapp.3740 Via Madonna Della Neve: T-1 cat. C/6 cl. 2 mq 57 Sup. Cat.: Totale 33 mq RC
Euro 44,16;
- terreni agricoli di pertinenza così distinti al Catasto Terreni foglio logico 1 Mapp. 651 prato cl. 4^ Ha 0.11.20 RD Euro 2,31 RA Euro 2,31, Mapp. 2457 semin. Cl. 2^ Ha 0.40.10
RD Euro 15,53 RA Euro 9,32, Mapp. 4543 (ex 642/b) semin. Cl. 1^ Ha 0.07.10 RD Euro
3,12 RA Euro 2,02, Mapp. 4545 (ex 644/b) prato cl.3^ Ha 0.01.30 RD Euro 0,34 RA Euro
0,30; il tutto costituente un unico corpo e meglio individuato nel titolo di proprietà che si allega (doc. n. 7). La GN si impegna con la sottoscrizione del presente Parte_2
atto, da intendersi quale preliminare di compravendita, ad alienare la sua quota proprietà
3 pari al 50% dei predetti immobili, al signor , al prezzo di € 6.000,00 Parte_1
(seimila/00=). Il relativo rogito notarile di compravendita, in attuazione degli impegni assunti con il presente atto, verrà effettuato entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data di emissione della sentenza di divorzio, con le agevolazioni fiscali previste dalla legge, avanti il Notaio da designarsi da parte del signor a cura e spese di quest'ultimo. Parte_1
Le parti rinunciano sin d'ora reciprocamente ad eventuali pretese inerenti e conseguenti ai predetti immobili ed alla suddetta alienazione;
14) i coniugi dichiarano di aver già precedentemente definito in sede di separazione ogni altro rapporto di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e reciprocamente si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, salvo quanto concordato nella presente sede;
15) i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
16) compensi e spese del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario ad Agnosine (BS) in data 14.2.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Agnosine al n. 1, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli ed , maggiorenni ed economicamente Persona_2 Per_3
autosufficienti, e il 9.4.2009. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 5028/2023 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.7.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione del figlio minore della coppia, superflua in ragione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14467/2024 R.G. promosso da:
C.F. ), con l'Avv. BONDONI SIMONETTA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Agnosine
(BS) il 14.02.1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bione negli
Atti di Matrimonio-Parte II-Serie B-nr.
1-anno 1998;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri di Sato Civile, con ulteriore annotazione nei
1 comuni di rispettiva residenza;
3) confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor Parte_1
a quest'ultimo con riconoscimento in suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei
[...]
mobili e di tutti gli arredi che la compongono;
4) tenuto conto che il signor ha pagato in via esclusiva, le rate mutuo contratto dai Parte_1
coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale, con la Banca Cooperativa Valsabbina, appoggiato sul c/c cointestato ai medesimi, la GN riconosce quanto sopra e Parte_2
conferma, come dichiarato in sede di separazione, di nulla avere a che pretendere dal medesimo in riferimento al detto mutuo, alla casa coniugale e a quanto inerente e conseguente;
5) nessun contributo economico viene previsto a carico e/o a favore dei coniugi, dichiarando gli stessi di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegno divorzile e ad ogni altra pretesa di natura economica in relazione al matrimonio cessato;
6) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori che nel rispetto dei principi che Per_1 regolano l'affidamento condiviso si impegnano a concordare ogni decisione che lo riguarda, tenendo conto delle aspirazioni/ambizioni del ragazzo. manterrà la residenza presso Per_1
l'abitazione della madre e potrà frequentare liberamente il padre accordandosi direttamente con quest'ultimo in relazione ai giorni e agli orari, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e scolastici/ludico/sportivi. Le vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse dal minore metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno. Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore tre Per_1
settimane di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il giorno 20 Maggio di ciascun anno;
7) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € Pt_1
300,00, fino a che non sarà economicamente indipendente, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate già note del conto intestato alla GN;
Parte_2
8) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN;
Parte_2
9) le spese mediche, scolastiche, straordinarie, fiscalmente documentate, nel rispetto del Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, come in uso dalla separazione, che qui
2 si allega controfirmato dalle parti, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% (doc. n. 5);
10) considerato che dal corrente anno 2024 il figlio ha trascorso maggior tempo con la madre, Per_1
a differenza di quanto concordato in sede di separazione, e che il signor ha corrisposto Pt_1 alla GN la somma di € 250,00 mensili relativamente ai mesi di Febbraio, Marzo e Pt_2
Aprile 2024, per complessivi € 750,00, il medesimo ad integrazione del predetto importo si impegna a versare alla GN entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso, Pt_2
l'ulteriore somma di € 1.050,00, per completare il contributo di mantenimento del figlio minore dal mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024 compreso, in funzione dell'importo di € 300,00 mensili sopra concordati;
11) i coniugi allegano copia delle loro rispettive ultime dichiarazioni dei redditi (all. n. 6);
12) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio;
Per_1
13) i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, dei seguenti immobili ubicati in Bione
(BS) Via Madonna Della Neve:
- fabbricato con corte esclusiva, costituito da stalla e ripostiglio al piano terra e fienile al primo piano, corrispondente nel Catasto Terreni al mappale n. 3740 Ente Urbano di Ha
0.00.90, che a seguito della variazione del 02 luglio 1987 in atti dal 08 settembre 1999 Pt_3
. 98/99 (N. 4733.1/1987) cui hanno fatto seguito variazione del
[...] CP_2
01 gennaio 1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO, variazione del 09 novembre 2015 per inserimento in visura dei dati di superficie e variazione del 14 aprile
2016 protocollo n. BS0074751 in atti dal 14 aprile 2016 Parte_4
(n. 21299.1/2016) risulta così distinto al Catasto Fabbricati foglio 11
[...]
Mapp.3740 Via Madonna Della Neve: T-1 cat. C/6 cl. 2 mq 57 Sup. Cat.: Totale 33 mq RC
Euro 44,16;
- terreni agricoli di pertinenza così distinti al Catasto Terreni foglio logico 1 Mapp. 651 prato cl. 4^ Ha 0.11.20 RD Euro 2,31 RA Euro 2,31, Mapp. 2457 semin. Cl. 2^ Ha 0.40.10
RD Euro 15,53 RA Euro 9,32, Mapp. 4543 (ex 642/b) semin. Cl. 1^ Ha 0.07.10 RD Euro
3,12 RA Euro 2,02, Mapp. 4545 (ex 644/b) prato cl.3^ Ha 0.01.30 RD Euro 0,34 RA Euro
0,30; il tutto costituente un unico corpo e meglio individuato nel titolo di proprietà che si allega (doc. n. 7). La GN si impegna con la sottoscrizione del presente Parte_2
atto, da intendersi quale preliminare di compravendita, ad alienare la sua quota proprietà
3 pari al 50% dei predetti immobili, al signor , al prezzo di € 6.000,00 Parte_1
(seimila/00=). Il relativo rogito notarile di compravendita, in attuazione degli impegni assunti con il presente atto, verrà effettuato entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data di emissione della sentenza di divorzio, con le agevolazioni fiscali previste dalla legge, avanti il Notaio da designarsi da parte del signor a cura e spese di quest'ultimo. Parte_1
Le parti rinunciano sin d'ora reciprocamente ad eventuali pretese inerenti e conseguenti ai predetti immobili ed alla suddetta alienazione;
14) i coniugi dichiarano di aver già precedentemente definito in sede di separazione ogni altro rapporto di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e reciprocamente si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, salvo quanto concordato nella presente sede;
15) i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
16) compensi e spese del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario ad Agnosine (BS) in data 14.2.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Agnosine al n. 1, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli ed , maggiorenni ed economicamente Persona_2 Per_3
autosufficienti, e il 9.4.2009. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 5028/2023 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.7.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione del figlio minore della coppia, superflua in ragione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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