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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1525/2024, promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTA CHIMENTI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro p. iva ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO LUIGI ROMANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 06/05/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come Parte_1 da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per i motivi di cui alla presente opposizione, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2024 emesso dal Tribunale di Prato il 23.05.24, R.G.
n. 1047/2024 e per l'effetto, riconosciuta l'eccepita prescrizione e il minor importo per interessi moratori, ridurre la somma dovuta a titolo di servizi in favore della società opposta, nel minor importo di € 26.787,64, con gli interessi moratori decorrenti dalla domanda giudiziale, ovvero in subordine dal
25.2.2022. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.».
Il procuratore di a insistito nelle istanze istruttorie e ha concluso, nel merito, come da CP_1 comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «NEL MERITO: rigettare l'opposizione e le
pagina 1 di 5 domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 394/2024 - 1047/2024 RG depositato dal Giudice del Tribunale di Prato il
23.05.2024; IN IPOTESI nel merito -in denegata ipotesi di revoca o dichiarazione di nullità o inefficacia
o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore della dell'importo di € 28.987,64 dovuto per i titoli e le ragioni di cui CP_1 ai documenti proforma ingiunti ed esplicitati e ulteriormente documentati in parte narrativa (proforma
n. 9 del 31.12.19 pari ad € 20.745,70 iva di legge compresa -di cui € 127,70 quali spese-, che riepiloga
e rendiconta i proforma pregressi ivi indicati ed inerenti le annualità dal 2012 al 2019 - doc.ti 1/9-, n.
18 del 07.01.21 pari ad € 3.074,40 -doc. 10., n. 4 del 11.1.22 pari ad € 3.241,54 -doc. 11-, n. 32 del 14.11.22 pari ad € 1.730,80 -doc. 12-, nonché n. 9 del 2.01.23 pari ad € 195,20 -doc. 13--doc.ti da 1 a
13- fascicolo monitorio) o di quel diverso maggiore o minore importo che risulti provato come dovuto in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto e quindi dalle singole scadenze al saldo, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 [...]
dell'ingiunzione di immediato pagamento della somma di € Parte_1
28.987,64 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, spese della procedura liquidate in € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: CP_1
- di aver prestato servizi contabili amministrativi e fiscali in favore della convenuta;
- di non aver ricevuto il pagamento dei corrispettivi per complessivi € 28.987,64, iva inclusa, nonostante i molteplici solleciti;
- che vi erano stati riconoscimenti di debito da parte di , amministratore Persona_1 delle società debitrice e in particolare la pec del 27.2.22;
Ha proposto opposizione la chiedendo Parte_1 l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento dell'opposizione la ha allegato, Parte_1 dedotto, ed eccepito:
- che la prima richiesta di pagamento risaliva al 25.2.2022 e, in difetto di riconoscimento in relazioni ai compensi per le prestazioni del 2012, essi, nella misura di € 2.200,00, dovevano ritenersi prescritti;
- che gli interessi ex d.lgs. 231/02 non potevano essere riconosciuti dalla scadenza delle fatture, dovendo decorrere della costituzione in mora (25.2.2022).
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che v'erano stati plurimi solleciti di pagamento, sin dal 8.1.21, con effetto interruttivo della prescrizione;
- che comunque il riferimento ai servizi relativi al periodo 2013-2021 concerneva anche le prestazioni del 2012, in quanto il relativo pro forma era del 9.1.12;
- che tutti i pro forma prevedevano il pagamento immediato, cosicché correttamente era stato applicato il d.lgs. 231/02, trattandosi, peraltro di «debiti non contestati nell'ammontare e quindi liquidi e da assolversi al domicilio del creditore, come tali oggetto di mora ex re».
Disposta, con provvedimento del 10 dicembre 2024, la trattazione delle causa nelle forme del rito semplificato di cognizione, la parte opposta ha depositato memoria integrativa;
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'udienza del 06/05/2025, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento per quanto di ragione.
1.1. Deve premettersi che è incontroverso il titolo della pretesa originariamente azionata in via monitoria, così come l'adempimento dell'attrice sostanziale alle proprie prestazioni, essendovi unicamente controversia in merito alla prescrizione del credito concernenti le prestazioni riferite all'anno
2012 nonché in punto di interessi.
1.2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Deve, invero, osservarsi che è pacifica la ricezione da parte dell'odierna opponente dell'intimazione ad adempiere del 25.2.2022. Rammentato che il termine prescrizionale — ordinario decennale nel caso di specie, non essendo invocata l'applicazione di un termine speciale e comunque non apparendo ricorrere nel caso di specie i presupposti per alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 2947 ss. c.c. — decorre, ex art. 2935 dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve segnalarsi che, vertendosi in materia di appalto (ciò potendosi evincere dall'organizzazione in forma societaria della convenuta opposta, ma non vi sono differenze disciplinari nel contratto d'opera professionale) il corrispettivo risulta dovuto a seguito del complimento della partita di prestazione ex art. 1666, u.c., c.p.c., cui le parti, come reso evidente dalla corrispondenza intercorsa, ove si menzionano annualità di compensi, hanno inteso dare durata annuale. Ne consegue che il corrispettivo per l'opera prestata nel 2012 è risultato dovuto il 1° gennaio
2013 e, conseguente, il decennio sarebbe scaduto ben oltre il 25.2.2022, data in cui è pacifico la parte opponente abbia ricevuto l'intimazione, con effetto interruttivo. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
1.3. Con riferimento agli interessi sui compensi dovuti, deve segnalarsi che la circostanza che l'opponente non contesti l'applicabilità del tasso di cui al d.lgs. 231/02 dolendosi unicamente pagina 3 di 5 dell'individuazione dei dies a quo, non esime questo giudice, investito di una cognizione di merito piena, non avendo l'opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, dal verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa speciale.
Orbene, nel caso di specie ricorre certamente una transazione commerciale, definita dall'art. 2, co. 1, lett.
a d.lgs. cit., come comprendente «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo»: il contratto, infatti, è stipulato tra imprese e concerne la prestazione di servizi.
Quanto ai termini di pagamento, ex art. 4 d.lgs. cit, il comma 1 prevede che «gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento», prevedendosi, ai commi successivi, i termini massimi di pagamento, pari, per quanto qui interessa, a 30 gg. dal ricevimento della fattura o di una “richiesta di pagamento di contenuto equivalente” (lett. a), ovvero 30 gg. dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura (lett. b) o quando la richiesta di pagamento è anteriore a quella di prestazione dei servizi (lett. c). L'art. 5 d.lgs. cit. disciplina il saggio degli “interessi legali di mora”.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla menzionata lettera b, non risultando emesso fatture, e non avendo la parte opponente dato prova della data di inoltro delle note pro forma. Alla stregua di quanto sopra argomentato in merito al frazionamento annuale della prestazione, non risultando prova di termini di pagamento pattuiti in sede contrattuale (in difetto di produzione del contratto) deve, dunque, ritenersi, che gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/02 decorrano, per i compensi relativi alle prestazioni di ciascun anno solare, dal 31 gennaio dell'anno successivo.
Poiché, in sede monitoria, gli interessi sono stati riconosciuti, “dalla scadenza delle singole fatture al saldo”, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto, non risultando condivisibile la statuizione in punto di interessi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022.
A fronte della sostanziale conferma del decisum del decreto ingiuntivo opposto, nonostante la revoca del medesimo, le spese della fase monitoria debbono essere poste a carico dell'opponente, e possono liquidarsi, in applicazione dei parametri medi, come da provvedimento opposto.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si fa applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della trattazione della causa con rito semplificato di cognizione, della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
Quanto alle spese di registrazione del provvedimento monitorio, esse, in qualità di accessorio rispetto alla somma oggetto di ingiunzione, fanno carico creditore, indipendentemente dalla sorte del decreto ingiuntivo (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23162 del 25/07/2022) ma non possono in questa sede pagina 4 di 5 farsi oggetto di statuizione, non avendo la parte opposta provato di averle effettivamente sostenute, avendo esibito, con la nota spese, unicamente una stampata del “calcolo degli importi”. Neppure possono in questa sede liquidarsi le spese per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale che, pur facendo carico alla parte debitrice (arg. da Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10945 del 1991), attengono alla fase esecutiva e debbono, pertanto, liquidarsi in tale ambito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 394/2024
[...] pronunciato il 23.5.24;
- condanna la al pagamento a Parte_1 CP_1
della somma di € 28.987,64 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 decorrenti, per i
[...] corrispettivi relativi alle prestazioni riferite a ciascun anno solare, dal 31 gennaio dell'anno successivo;
- condanna la a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 1370,00 per compensi di avvocato
[...] per la fase monitoria, € 3.808,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1525/2024, promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTA CHIMENTI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro p. iva ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO LUIGI ROMANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 06/05/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come Parte_1 da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per i motivi di cui alla presente opposizione, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2024 emesso dal Tribunale di Prato il 23.05.24, R.G.
n. 1047/2024 e per l'effetto, riconosciuta l'eccepita prescrizione e il minor importo per interessi moratori, ridurre la somma dovuta a titolo di servizi in favore della società opposta, nel minor importo di € 26.787,64, con gli interessi moratori decorrenti dalla domanda giudiziale, ovvero in subordine dal
25.2.2022. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.».
Il procuratore di a insistito nelle istanze istruttorie e ha concluso, nel merito, come da CP_1 comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «NEL MERITO: rigettare l'opposizione e le
pagina 1 di 5 domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 394/2024 - 1047/2024 RG depositato dal Giudice del Tribunale di Prato il
23.05.2024; IN IPOTESI nel merito -in denegata ipotesi di revoca o dichiarazione di nullità o inefficacia
o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore della dell'importo di € 28.987,64 dovuto per i titoli e le ragioni di cui CP_1 ai documenti proforma ingiunti ed esplicitati e ulteriormente documentati in parte narrativa (proforma
n. 9 del 31.12.19 pari ad € 20.745,70 iva di legge compresa -di cui € 127,70 quali spese-, che riepiloga
e rendiconta i proforma pregressi ivi indicati ed inerenti le annualità dal 2012 al 2019 - doc.ti 1/9-, n.
18 del 07.01.21 pari ad € 3.074,40 -doc. 10., n. 4 del 11.1.22 pari ad € 3.241,54 -doc. 11-, n. 32 del 14.11.22 pari ad € 1.730,80 -doc. 12-, nonché n. 9 del 2.01.23 pari ad € 195,20 -doc. 13--doc.ti da 1 a
13- fascicolo monitorio) o di quel diverso maggiore o minore importo che risulti provato come dovuto in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto e quindi dalle singole scadenze al saldo, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 [...]
dell'ingiunzione di immediato pagamento della somma di € Parte_1
28.987,64 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, spese della procedura liquidate in € 1.370,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: CP_1
- di aver prestato servizi contabili amministrativi e fiscali in favore della convenuta;
- di non aver ricevuto il pagamento dei corrispettivi per complessivi € 28.987,64, iva inclusa, nonostante i molteplici solleciti;
- che vi erano stati riconoscimenti di debito da parte di , amministratore Persona_1 delle società debitrice e in particolare la pec del 27.2.22;
Ha proposto opposizione la chiedendo Parte_1 l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento dell'opposizione la ha allegato, Parte_1 dedotto, ed eccepito:
- che la prima richiesta di pagamento risaliva al 25.2.2022 e, in difetto di riconoscimento in relazioni ai compensi per le prestazioni del 2012, essi, nella misura di € 2.200,00, dovevano ritenersi prescritti;
- che gli interessi ex d.lgs. 231/02 non potevano essere riconosciuti dalla scadenza delle fatture, dovendo decorrere della costituzione in mora (25.2.2022).
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che v'erano stati plurimi solleciti di pagamento, sin dal 8.1.21, con effetto interruttivo della prescrizione;
- che comunque il riferimento ai servizi relativi al periodo 2013-2021 concerneva anche le prestazioni del 2012, in quanto il relativo pro forma era del 9.1.12;
- che tutti i pro forma prevedevano il pagamento immediato, cosicché correttamente era stato applicato il d.lgs. 231/02, trattandosi, peraltro di «debiti non contestati nell'ammontare e quindi liquidi e da assolversi al domicilio del creditore, come tali oggetto di mora ex re».
Disposta, con provvedimento del 10 dicembre 2024, la trattazione delle causa nelle forme del rito semplificato di cognizione, la parte opposta ha depositato memoria integrativa;
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'udienza del 06/05/2025, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento per quanto di ragione.
1.1. Deve premettersi che è incontroverso il titolo della pretesa originariamente azionata in via monitoria, così come l'adempimento dell'attrice sostanziale alle proprie prestazioni, essendovi unicamente controversia in merito alla prescrizione del credito concernenti le prestazioni riferite all'anno
2012 nonché in punto di interessi.
1.2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Deve, invero, osservarsi che è pacifica la ricezione da parte dell'odierna opponente dell'intimazione ad adempiere del 25.2.2022. Rammentato che il termine prescrizionale — ordinario decennale nel caso di specie, non essendo invocata l'applicazione di un termine speciale e comunque non apparendo ricorrere nel caso di specie i presupposti per alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 2947 ss. c.c. — decorre, ex art. 2935 dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve segnalarsi che, vertendosi in materia di appalto (ciò potendosi evincere dall'organizzazione in forma societaria della convenuta opposta, ma non vi sono differenze disciplinari nel contratto d'opera professionale) il corrispettivo risulta dovuto a seguito del complimento della partita di prestazione ex art. 1666, u.c., c.p.c., cui le parti, come reso evidente dalla corrispondenza intercorsa, ove si menzionano annualità di compensi, hanno inteso dare durata annuale. Ne consegue che il corrispettivo per l'opera prestata nel 2012 è risultato dovuto il 1° gennaio
2013 e, conseguente, il decennio sarebbe scaduto ben oltre il 25.2.2022, data in cui è pacifico la parte opponente abbia ricevuto l'intimazione, con effetto interruttivo. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
1.3. Con riferimento agli interessi sui compensi dovuti, deve segnalarsi che la circostanza che l'opponente non contesti l'applicabilità del tasso di cui al d.lgs. 231/02 dolendosi unicamente pagina 3 di 5 dell'individuazione dei dies a quo, non esime questo giudice, investito di una cognizione di merito piena, non avendo l'opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, dal verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa speciale.
Orbene, nel caso di specie ricorre certamente una transazione commerciale, definita dall'art. 2, co. 1, lett.
a d.lgs. cit., come comprendente «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo»: il contratto, infatti, è stipulato tra imprese e concerne la prestazione di servizi.
Quanto ai termini di pagamento, ex art. 4 d.lgs. cit, il comma 1 prevede che «gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento», prevedendosi, ai commi successivi, i termini massimi di pagamento, pari, per quanto qui interessa, a 30 gg. dal ricevimento della fattura o di una “richiesta di pagamento di contenuto equivalente” (lett. a), ovvero 30 gg. dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura (lett. b) o quando la richiesta di pagamento è anteriore a quella di prestazione dei servizi (lett. c). L'art. 5 d.lgs. cit. disciplina il saggio degli “interessi legali di mora”.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla menzionata lettera b, non risultando emesso fatture, e non avendo la parte opponente dato prova della data di inoltro delle note pro forma. Alla stregua di quanto sopra argomentato in merito al frazionamento annuale della prestazione, non risultando prova di termini di pagamento pattuiti in sede contrattuale (in difetto di produzione del contratto) deve, dunque, ritenersi, che gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/02 decorrano, per i compensi relativi alle prestazioni di ciascun anno solare, dal 31 gennaio dell'anno successivo.
Poiché, in sede monitoria, gli interessi sono stati riconosciuti, “dalla scadenza delle singole fatture al saldo”, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto, non risultando condivisibile la statuizione in punto di interessi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022.
A fronte della sostanziale conferma del decisum del decreto ingiuntivo opposto, nonostante la revoca del medesimo, le spese della fase monitoria debbono essere poste a carico dell'opponente, e possono liquidarsi, in applicazione dei parametri medi, come da provvedimento opposto.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si fa applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della trattazione della causa con rito semplificato di cognizione, della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
Quanto alle spese di registrazione del provvedimento monitorio, esse, in qualità di accessorio rispetto alla somma oggetto di ingiunzione, fanno carico creditore, indipendentemente dalla sorte del decreto ingiuntivo (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23162 del 25/07/2022) ma non possono in questa sede pagina 4 di 5 farsi oggetto di statuizione, non avendo la parte opposta provato di averle effettivamente sostenute, avendo esibito, con la nota spese, unicamente una stampata del “calcolo degli importi”. Neppure possono in questa sede liquidarsi le spese per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale che, pur facendo carico alla parte debitrice (arg. da Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10945 del 1991), attengono alla fase esecutiva e debbono, pertanto, liquidarsi in tale ambito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 394/2024
[...] pronunciato il 23.5.24;
- condanna la al pagamento a Parte_1 CP_1
della somma di € 28.987,64 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 decorrenti, per i
[...] corrispettivi relativi alle prestazioni riferite a ciascun anno solare, dal 31 gennaio dell'anno successivo;
- condanna la a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 1370,00 per compensi di avvocato
[...] per la fase monitoria, € 3.808,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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