TRIB
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. 222/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO Parte_1 C.F._1
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
DETTORI GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti, che il sinistro in esame è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del guidatore dell'autoveicolo TG VD262210 di proprietà Controparte_4
della Sig.ra e condotto dal Sig. , assicurato con CP_3 Controparte_2 CP_5
pagina 1 di 11 Assicurazioni, polizza svizzera n. CH/036/001905757100 e, per l'effetto, condannare i predetti soggetti
e l'Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa automobilisti in circolazione Internazionale
(U.C.I.) soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi al sig. e quindi al pagamento in suo favore di Parte_1 complessivi € 144.850,08 (come risulta dalle singole voci dedotte in giudizio), ovvero nell'importo diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.; in via subordinata:
2) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle conclusioni come sopra formulate, accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti, la sussistenza di un concorso colposo nella misura minima, ex art. 1227 c.c., ed in ulteriore subordine ex art. 2054, comma 2 c.c. e, per l'effetto, condannare la sig.ra , il sig. e l' CP_3 Controparte_2 Controparte_1
automobilisti in circolazione Internazionale (U.C.I.) soc. cons. a r.l. in persona
[...]
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi al sig.
, secondo le voci e quantificazioni di cui alla domanda che precede e tenendo conto Parte_1 dell'eventuale concorso di colpa e della relativa percentuale di responsabilità attribuibile all'attore, ai fini della determinazione della somma per la quale si richiede la condanna al pagamento;
sempre con la maggiorazione degli interessi, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e della rivalutazione monetaria;
3) rigettare ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e conclusione;
4) In tutti i casi, con vittoria di spese – comprese quelle di CTU – competenze ed onorari”
Contr Per la parte come da foglio di p.c.:
“in via principale: accertato che unico responsabile del sinistro per cui è vertenza e l'attore, , dichiarare Parte_1 infondata in fatto e diritto, la sua domanda e, per l'effetto, mandare assolta la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., da ogni avversa pretesa;
In subordine: qualora venisse accertato, ai sensi dell'art. 1227 cc, un concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, escludere o ridurre in misura maggioritaria l'eventuale risarcimento dovuto all'istante, ritenendo, comunque, congruo allo scopo l'importo già corrisposto dalla compagnia in suo favore in sede stragiudiziale.
In ogni caso:
pagina 2 di 11 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con istanza di distrazione, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 25.1.2019, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e al fine di accertare la loro responsabilità per il sinistro stradale nella quale CP_2 CP_3
era stato coinvolto in data 17.7.2017 lungo viale Umberto in Sassari e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che in data 17.7.2017, alle ore 11, stava percorrendo viale Umberto in Sassari a bordo del proprio motociclo Yamaha tg. DA44823;
- che in tali circostanze, all'altezza della Piazzetta Banco di Sardegna, era stato travolto da
[...]
, alla guida dal veicolo Wolkswagen Transporter, tg. VD262210, di proprietà di CP_2 CP_3
assicurato con polizza straniera svizzera;
[...]
- che l'autovettura aveva cambiato corsia in modo improvviso e senza segnalazione luminosa, spostandosi sulla corsia di sinistra e, così, urtando (con la parte anteriore sinistra del veicolo) la motocicletta nel suo angolo posteriore destro;
- che il passaggio improvviso dalla corsia di destra a quella di sinistra era stata effettuata dall'autovettura per occupare un'area di parcheggio posta sul lato sinistro della carreggiata;
- di essere stato sbalzato giù dalla motocicletta, di essere stato soccorso nell'immediatezza del sinistro e di essere stato condotto presso il Pronto soccorso di Sassari;
- di aver subito lesioni personali e di essersi sottoposto a ricovero ospedaliero nonché di aver svolto terapie riabilitative;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- di aver subito danno da lucro cessante a causa della sospensione della libera professione di geometra nel corso del periodo di invalidità temporanea nonché danno da riduzione della capacità lavorativa;
- di aver ricevuto l'acconto di € 600,00 in data 26.1.2018 e di € 17.500,00 da quale Organizzazione_1
compagnia designata da CP_1
- che la legittimazione passiva è di in quanto il veicolo antagonista era assicurato con compagnia CP_1
estera;
- di aver instaurato la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Con comparsa del 13.9.2019 (tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva in giudizio
[...]
il quale, Controparte_7
pagina 3 di 11 contestata la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, eccepito che il veicolo Wolkswagen aveva azionato la freccia e aveva regolarmente svoltato per accedere nei posteggi posti sul lato sinistro della carreggiata, eccepita la velocità eccessiva del motociclo nonché l'imprudenza alla guida dell'attore, eccepita la responsabilità esclusiva o il concorso di colpa di nella causazione dello Parte_1
scontro, contestata la quantificazione dei danni chiesti, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore.
e non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne Controparte_2 CP_3
veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale nonché con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 5.12.2023, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
proponeva, in via cumulativa, l'azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass. nei confronti Parte_1 della compagnia di quale domiciliatario ex lege dell'assicurazione estera del veicolo del CP_1
responsabile civile, nonché proponeva azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti di CP_2
in qualità di conducente del mezzo, e nei confronti di , in qualità di proprietario
[...] CP_3
del mezzo.
Il litisconsorzio necessario di cui all'art. 144, co. 3, cod. ass. veniva regolarmente instaurato con il responsabile civile, da intendersi quale proprietario del veicolo danneggiante (C. Cass. n. 25238/2010).
Ferma l'ammissibile cumulabilità tra l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile – azione di natura indennitaria con fonte ex lege, caratterizzata dal limite della capienza del massimale – e l'azione aquiliana nei confronti del proprietario e del conducente – azione di natura risarcitoria con fonte ex delicto –, occorre rilevare quanto segue.
La dinamica del sinistro è controversa tra le parti e, all'esito dell'istruttoria, si ritiene sia stata sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro e che, pertanto, non sia applicabile la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., la quale presuppone l'impossibilità di accertamento in concreto delle condotte rispettivamente tenute dai due conducenti.
pagina 4 di 11 Lo scontro deve essere ricostruito nel seguente modo: nelle circostanze di tempo e di luogo prospettate dall'attore, in presenza di traffico veicolare sostenuto, il veicolo condotto da , di Controparte_2
proprietà di , stava circolando nella corsia centrale di viale Umberto e, da lì, stava CP_3
effettuando la manovra di svolta verso sinistra per accedere al posteggio situato sul lato sinistro della carreggiata;
in tale frangente, la motocicletta condotta da stava circolando, con la Parte_1 medesima direzione dell'auto, lungo la corsia di sinistra (corsia di emergenza avente direzione di marcia opposta a quella tenuta dal motociclista), nel tentativo di effettuare un sorpasso della fila di veicoli presenti sulla corsia centrale, tra cui l'autovettura dei convenuti;
a seguito dello scontro, il motociclista era stato sbalzato fuori dalla moto sino al lato sinistro della carreggiata.
Quanto alle posizioni dei veicoli, devono essere posti a fondamento della ricostruzione i seguenti elementi probatori, tutti dotati di un elevato grado di attendibilità e di serietà probatoria:
a) teste il quale aveva assistito al sinistro da una visuale sgombra e Testimone_1 diretta: “io stavo andando a casa in auto e mi trovavo all'altezza del Banco di Sardegna, più o meno, ero sulla corsia centrale e stavo procedendo in salita. A quel punto ho visto dallo specchietto retrovisore laterale una moto che mi superava, mi stava sorpassando. Davanti a me c'era una macchina tipo furgoncino con targa svizzera. (…) la macchina svizzera ha girato verso sinistra per entrare nei posteggi che ci sono sul lato sinistro della strada. Non appena la macchina ha girato, la moto è andata contro alla macchina.
Preciso che per quanto mi ricordo la macchina prima ha rallentato, poi di colpo ha trovato il posteggio e ha svoltato sulla sinistra. Nello stesso momento stava arrivando la moto e c'è stato lo scontro. (…) l'impatto è avvenuto nella corsia che ha la striscia gialla, quella usata dagli autobus.
La moto dove si trovava? La moto mi aveva sorpassato quindi non si trovava sulla corsia centrale, bensì sulla corsia gialla. E infatti lo scontro è avvenuto sulla corsia gialla.
Per il sorpasso la moto ha usato la corsia gialla? Sì. Preciso che le corsie non sono molto ampie quindi per fare il sorpasso sicuramente il motociclista è dovuto passare dalla corsia gialla”.
La credibilità del testimone nonché l'attendibilità delle dichiarazioni ai fini di causa è notevole in quanto – oltre alla congruità e concordanza delle dichiarazioni testimoniali con quanto dichiarato in prossimità del sinistro alla Polizia municipale intervenuta (doc. 1 di parte convenuta) – il teste riferiva con precisione le circostanze di luogo e di tempo nonché egli aveva assistito allo scontro da una posizione certamente privilegiata rispetto agli altri due testimoni escussi (il teste aveva la Tes_1
visuale diretta rispetto a entrambi i veicoli: era dietro l'autovettura e aveva visto il motociclista sorpassarlo sulla sua sinistra);
pagina 5 di 11 b) la Polizia municipale intervenuta aveva rilevato la presenza di sangue sul lato estremo sinistro della carreggiata, in prossimità dell'area parcheggio e al di fuori delle corsie di marcia (cfr. p. 1 di parte convenuta) e, considerato il tenore dello sbalzo in concreto avvenuto, detta circostanza avvalora la posizione della motocicletta sulla corsia di sinistra (e non su quella centrale, posizione che ex adverso avrebbe richiesto uno sbalzo e lesioni ben maggiori da quelle verificatesi).
Non può pertanto essere condivisa la prospettazione attorea secondo cui il motociclista stava circolando regolarmente lungo la corsia centrale: osservato che il vaglio sulle emersioni testimoniali non è ispirato a meri criteri quantitativi, bensì a valutazioni di attendibilità interna ed esterna, si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni e siano insufficienti a costituire prova Testimone_2 Testimone_3
della versione attorea.
E questo per i seguenti motivi: a) la teste dichiarava che il motociclista era caduto e si era Tes_2 fermato “nella corsia di sinistra riservata alla circolazione dei mezzi pubblici in senso discendente”, posizione non congrua alla presenza di sangue oltre e al di fuori della corsia di sinistra, così come accertato dalla Polizia municipale;
b) la scarsa attendibilità delle dichiarazione della teste Tes_2
trova ragione anche nella posizione della teste (pedone lungo il marciapiede/piazzetta di Banco di
Sardegna), la quale non aveva una diretta visibilità verso la carreggiata, anche considerate le macchine presenti tra il marciapiede e le corsie di marcia (cfr. ricostruzione grafica del rapporto di polizia municipale ove sono rilevate varie auto in sosta tra il marciapiede e la zona veicolare); c) la teste dichiarava di aver visto l'autovettura sulla corsia di destra e la motocicletta sulla corsia Tes_2
centrale, riferendo che “ad un certo punto il furgoncino ha improvvisamente cambiato la corsia di marcia passando dalla destra alla sinistra dinanzi alla Direzione Banco di Sardegna;
ha così colpito con la sua parte anteriore la parte posteriore della moto” e, parimenti, dichiarava che “c'era traffico e vi erano del macchine che precedevano la moto”: ebbene, considerato lo stato dei luoghi, appare improbabile che, in presenza di traffico veicolare lungo la corsia centrale, il furgoncino abbia in concreto potuto effettuare una manovra improvvisa di svolta verso i posteggi posti sul lato opposto della carreggiata, senza colpire altre vetture;
d) la dichiarazione del teste non trova alcun Tes_3
preciso riscontro esterno, dovendole pertanto ritenere insufficienti a fondare una prova, anche alla luce dei gravi, precisi e concordanti elementi deponenti in senso contrario.
Non è, invece, emerso se il veicolo avesse azionato o meno il segnale luminoso di svolta: CP_4
il teste oculare sul punto non era in grado di riferire. Tes_1
È, altresì, circostanza rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica il fatto riferito dal teste oculare secondo cui “la macchina prima ha rallentato, poi di colpo ha trovato il posteggio e ha svoltato Tes_1
pagina 6 di 11 sulla sinistra. Nello stesso momento stava arrivando la moto e c'è stato lo scontro”.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che lo scontro sia imputabile alla condotta colposa di entrambi i conducenti dei veicoli, i quali non avevano posto in essere adeguate misure di sicurezza e cautelare nelle rispettive marce.
Si ritiene che la motocicletta Yamaha abbia contribuito in modo prevalente alla causazione del sinistro;
invero, aveva circolato in contro mano, lungo una corsia di emergenza, ai fini di Parte_1
sorpasso (quindi, realizzando un sorpasso imprudente, certamente manovra non funzionale a una circolazione regolare), nell'area mediana tra le corsie ordinarie e l'area di parcheggio (e, dunque, in una zona destinata esclusivamente alla circolazione di emergenza o alle manovre di accesso ai parcheggi, non certo alla circolazione ordinaria contromano).
Quanto al veicolo Wolkswagen, esso aveva effettuato la manovra di svolta senza in concreto verificare che il passaggio tramite la cd. corsia di emergenza (corsia di sinistra) fosse sgombro, dunque, adottando una circolazione imprudente, nonché con una manovra improvvisa.
Nella ripartizione delle responsabilità concorrenti, richiamata la pluralità di condotte colpose poste in essere dal motociclista, si deve riconoscere a una responsabilità concorsuale nella causazione dello scontro espressa nella quota del 60 % in capo a e in misura del 40 % in capo a Parte_1 [...]
. CP_2
Contr E, per l'effetto, deve riconoscersi l'obbligo risarcitorio nella quota del 40 % in capo a i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 126 e 144 cod. ass. e in capo a ai sensi dell'art. CP_3
2054, co. 3, c.c.
La restante quota di responsabilità è da imputarsi allo stesso danneggiato attore.
La liquidazione dei danni.
La parte attrice chiedeva il risarcimento del danno biologico e morale nonché del danno patrimoniale per esborso spese mediche, per mancato guadagno lavorativo e per danni materiali alla motocicletta e ad altri beni danneggiati a causa del sinistro.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti pagina 7 di 11 baremes valutativi. La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal
Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono autonomamente liquidate le voci del danno biologico e del danno morale.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza con personalizzazione il parametro mediano tra il minimo giornaliero € 99,00 e il massimo giornaliero € 148,50: invero, considerato il ricovero ospedaliero e la localizzazione dei traumi (trauma cranico, trauma facciale) nonché la modalità della riabilitazione secondo quanto emerso dalla CTU, si ritiene che la sofferenza del danneggiato debba essere personalizzata con un valore giornaliero di € 123.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1
permanenti quantificati dal CTU al 16 % e un'invalidità temporanea pari al 100% per 70 giorni, al 75% per 30 giorni e al 50% per 50 giorni.
La parte attrice chiedeva genericamente la personalizzazione del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio, senza in verità indicare le circostanze peculiari che potrebbero giustificarne il riconoscimento.
Ebbene, considerato che la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento (cfr. C. Cass. n.
23778/2014), si ritiene che nulla sia emerso ai fini della personalizzazione nel caso di specie.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (52 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 59.544,50, comprendente la somma di € 14.452,50 per il danno da invalidità temporanea e la somma di € 45.092,00 per il danno da invalidità permanente.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito, deve essere risarcito l'importo di € 6.534,44 (all'esito della rivalutazione all'attualità di € 5.532,97) per le spese mediche sborsate, valutate come congrue e pertinenti dal CTU.
I danni al veicolo devono essere quantificati in complessivi € 1.950,11, rivalutato all'attualità in €
2.303,08, così come emerge dalla perizia assicurativa sub doc. 9 di parte attrice, non specificatamente contestata da parte convenuta;
non si potrà liquidare la somma superiore di cui al preventivo in quanto, appunto, esso ha natura di mero indizio ed è privo di riscontri oggettivi esterni.
Non è provato (né la parte si proponeva di provare oralmente) alcunché con riguardo alla perdita e/o agli esborsi relativi al telefono cellulare (si noti che non è in atti alcuna ricevuta di acquisto in un tempo successivo al sinistro ai fini di asserita sostituzione del cellulare), agli occhiali (la parte non allegava pagina 8 di 11 specificatamente di aver danneggiato gli occhiali a causa del sinistro e, peraltro, la visita oculistica e l'acquisito degli occhiali è datata a sei mesi di distanza dal sinistro) e al casco.
La parte attrice chiedeva altresì il risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla sospensione dell'attività di libera professione geometra nel periodo di invalidità temporanea nonché per la riduzione della capacità lavorativa stante l'invalidità permanente.
Richiamato l'onere probatorio a carico del danneggiato in punto di danni conseguenza, come sopra esposto, si ritiene che non sia stata adeguatamente provata la causalità tra l'asserito danno e l'evento lesivo.
Quanto al mancato guadagno durante l'invalidità temporanea, l'attore si limitava a produrre la documentazione reddituale degli anni precedenti e successivi al sinistro;
circostanze tuttavia inidonee a fondare un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
Si osserva, peraltro, che il mancato raggiungimento della prova trova fondamento anche in relazione al quadro fattuale emerso (sinistro verificatosi il giorno 17 luglio con invalidità al 100% terminata a fine settembre 2017 e, dunque, in un periodo di notevole riduzione dell'attività di libera professione, sicché, in assenza di elementi contrari che l'attore avrebbe dovuto provare, sussiste un grave indizio id plerumque accidit che i guadagni erano giù ridotti in quel periodo;
assenza di allegazione e prova sulla modalità di organizzazione del lavoro e sugli adempimenti che non era stato possibile svolgere a causa delle specifiche lesioni, con conseguente perdita di occasioni di guadagno).
E parimenti deve affermarsi l'infondatezza della pretesa attorea relativa alla capacità lavorativa (cfr. quanto all'onere probatorio, non esiste un'automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (C. Cass. n. 19537/2007; C. Cass. n.
14517/2015); nel caso di specie, non è stato allegato e provato sotto quali profili l'invalidità permanente aveva causato la riduzione della capacità a svolgere la professione di geometra.
Alla luce di quanto sopra esposto, i danni complessivamente accertati sono liquidati all'attualità nell'importo totale di € 68.382,02.
Stante il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c., ridotto l'importo risarcibile del 60
%, i convenuti sono tenuti al pagamento della somma complessiva di € 25.352,81 a favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso.
[...]
Il danno differenziale
pagina 9 di 11 A questo punto, occorre tenere conto del principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono peraltro espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato (cfr. C. Cass. n. 26757/2020: “la “compensatio lucri cum damno” integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo
o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”).
Passando al caso di specie, dalla somma complessiva quantificata a titolo di risarcimento (€ 25.352,81) devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam a titolo di acconto da parte Parte_1 della compagnia assicurativa: è infatti pacifico tra le parti che aveva versato la somma di € CP_1
600,00 in data 26.1.2018 (doc. 5 di parte attrice) e la somma di € 17.500,00 in data 16.5.2018 (doc. 6 di parte attrice) a titolo di risarcimento danni, comprensivamente considerati, per il sinistro de quo.
Al fine di rendere gli importi omogenei per la compensazione, detti importi – versati dalla compagnia assicurativa ante causam – devono essere rivalutati all'attualità a partire rispettivamente dal 26.1.2018
e dal 16.5.2018, sicché l'importo di € 600,00, rivalutato alla data odierna, è pari a € 705,00 e l'importo di € 17.500,00, rivalutato alla data odierna, è pari a € 20.562,50, per complessivi € 21.267,50.
L'importo già versato dalla compagnia assicurativa deve essere decurtato dal quantum di cui sopra.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve liquidarsi a la somma complessiva di € Parte_1
4.085,31 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che saranno versati, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, da e . CP_1 Controparte_2 CP_3
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, aventi funzione compensativa del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Precisamente, l'importo complessivo liquidato all'attualità (€ 25.352,81 al netto del concorso colposo) va devalutato alla data dell'evento dannoso e la somma così ottenuta deve essere, quindi, rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento del 16.5.2018; sulla somma via via rivalutata devono essere pagina 10 di 11 calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del pagamento del 16.5.2018; dalla somma rivalutata a tale data deve quindi detrarsi l'importo ricevuto (€ 600,00 + € 17.500,00) e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata e così fino alla data della presente sentenza.
Sulla somma residua così liquidata saranno peraltro dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co.
1, c.c. dalla decisione sino al saldo effettivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, si liquidano in € 759,00 per rimborso CU, € 4.000,00 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di e CP_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per la causazione del sinistro stradale per Controparte_2
cui è causa secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna, per l'effetto, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, e CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 4.085,31, oltre interessi a CP_3 Parte_1
tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in CP_1 Controparte_2 CP_3
favore di pari a € 759,00 per rimborso CU, € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario al 15%;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . CP_1 Controparte_2 CP_3
Sassari, 19.4.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO Parte_1 C.F._1
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
DETTORI GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti, che il sinistro in esame è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del guidatore dell'autoveicolo TG VD262210 di proprietà Controparte_4
della Sig.ra e condotto dal Sig. , assicurato con CP_3 Controparte_2 CP_5
pagina 1 di 11 Assicurazioni, polizza svizzera n. CH/036/001905757100 e, per l'effetto, condannare i predetti soggetti
e l'Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa automobilisti in circolazione Internazionale
(U.C.I.) soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi al sig. e quindi al pagamento in suo favore di Parte_1 complessivi € 144.850,08 (come risulta dalle singole voci dedotte in giudizio), ovvero nell'importo diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che verrà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.; in via subordinata:
2) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle conclusioni come sopra formulate, accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti, la sussistenza di un concorso colposo nella misura minima, ex art. 1227 c.c., ed in ulteriore subordine ex art. 2054, comma 2 c.c. e, per l'effetto, condannare la sig.ra , il sig. e l' CP_3 Controparte_2 Controparte_1
automobilisti in circolazione Internazionale (U.C.I.) soc. cons. a r.l. in persona
[...]
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi al sig.
, secondo le voci e quantificazioni di cui alla domanda che precede e tenendo conto Parte_1 dell'eventuale concorso di colpa e della relativa percentuale di responsabilità attribuibile all'attore, ai fini della determinazione della somma per la quale si richiede la condanna al pagamento;
sempre con la maggiorazione degli interessi, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e della rivalutazione monetaria;
3) rigettare ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e conclusione;
4) In tutti i casi, con vittoria di spese – comprese quelle di CTU – competenze ed onorari”
Contr Per la parte come da foglio di p.c.:
“in via principale: accertato che unico responsabile del sinistro per cui è vertenza e l'attore, , dichiarare Parte_1 infondata in fatto e diritto, la sua domanda e, per l'effetto, mandare assolta la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., da ogni avversa pretesa;
In subordine: qualora venisse accertato, ai sensi dell'art. 1227 cc, un concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, escludere o ridurre in misura maggioritaria l'eventuale risarcimento dovuto all'istante, ritenendo, comunque, congruo allo scopo l'importo già corrisposto dalla compagnia in suo favore in sede stragiudiziale.
In ogni caso:
pagina 2 di 11 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con istanza di distrazione, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 25.1.2019, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e al fine di accertare la loro responsabilità per il sinistro stradale nella quale CP_2 CP_3
era stato coinvolto in data 17.7.2017 lungo viale Umberto in Sassari e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che in data 17.7.2017, alle ore 11, stava percorrendo viale Umberto in Sassari a bordo del proprio motociclo Yamaha tg. DA44823;
- che in tali circostanze, all'altezza della Piazzetta Banco di Sardegna, era stato travolto da
[...]
, alla guida dal veicolo Wolkswagen Transporter, tg. VD262210, di proprietà di CP_2 CP_3
assicurato con polizza straniera svizzera;
[...]
- che l'autovettura aveva cambiato corsia in modo improvviso e senza segnalazione luminosa, spostandosi sulla corsia di sinistra e, così, urtando (con la parte anteriore sinistra del veicolo) la motocicletta nel suo angolo posteriore destro;
- che il passaggio improvviso dalla corsia di destra a quella di sinistra era stata effettuata dall'autovettura per occupare un'area di parcheggio posta sul lato sinistro della carreggiata;
- di essere stato sbalzato giù dalla motocicletta, di essere stato soccorso nell'immediatezza del sinistro e di essere stato condotto presso il Pronto soccorso di Sassari;
- di aver subito lesioni personali e di essersi sottoposto a ricovero ospedaliero nonché di aver svolto terapie riabilitative;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- di aver subito danno da lucro cessante a causa della sospensione della libera professione di geometra nel corso del periodo di invalidità temporanea nonché danno da riduzione della capacità lavorativa;
- di aver ricevuto l'acconto di € 600,00 in data 26.1.2018 e di € 17.500,00 da quale Organizzazione_1
compagnia designata da CP_1
- che la legittimazione passiva è di in quanto il veicolo antagonista era assicurato con compagnia CP_1
estera;
- di aver instaurato la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Con comparsa del 13.9.2019 (tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva in giudizio
[...]
il quale, Controparte_7
pagina 3 di 11 contestata la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, eccepito che il veicolo Wolkswagen aveva azionato la freccia e aveva regolarmente svoltato per accedere nei posteggi posti sul lato sinistro della carreggiata, eccepita la velocità eccessiva del motociclo nonché l'imprudenza alla guida dell'attore, eccepita la responsabilità esclusiva o il concorso di colpa di nella causazione dello Parte_1
scontro, contestata la quantificazione dei danni chiesti, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore.
e non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne Controparte_2 CP_3
veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale nonché con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 5.12.2023, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
proponeva, in via cumulativa, l'azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass. nei confronti Parte_1 della compagnia di quale domiciliatario ex lege dell'assicurazione estera del veicolo del CP_1
responsabile civile, nonché proponeva azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti di CP_2
in qualità di conducente del mezzo, e nei confronti di , in qualità di proprietario
[...] CP_3
del mezzo.
Il litisconsorzio necessario di cui all'art. 144, co. 3, cod. ass. veniva regolarmente instaurato con il responsabile civile, da intendersi quale proprietario del veicolo danneggiante (C. Cass. n. 25238/2010).
Ferma l'ammissibile cumulabilità tra l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile – azione di natura indennitaria con fonte ex lege, caratterizzata dal limite della capienza del massimale – e l'azione aquiliana nei confronti del proprietario e del conducente – azione di natura risarcitoria con fonte ex delicto –, occorre rilevare quanto segue.
La dinamica del sinistro è controversa tra le parti e, all'esito dell'istruttoria, si ritiene sia stata sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro e che, pertanto, non sia applicabile la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., la quale presuppone l'impossibilità di accertamento in concreto delle condotte rispettivamente tenute dai due conducenti.
pagina 4 di 11 Lo scontro deve essere ricostruito nel seguente modo: nelle circostanze di tempo e di luogo prospettate dall'attore, in presenza di traffico veicolare sostenuto, il veicolo condotto da , di Controparte_2
proprietà di , stava circolando nella corsia centrale di viale Umberto e, da lì, stava CP_3
effettuando la manovra di svolta verso sinistra per accedere al posteggio situato sul lato sinistro della carreggiata;
in tale frangente, la motocicletta condotta da stava circolando, con la Parte_1 medesima direzione dell'auto, lungo la corsia di sinistra (corsia di emergenza avente direzione di marcia opposta a quella tenuta dal motociclista), nel tentativo di effettuare un sorpasso della fila di veicoli presenti sulla corsia centrale, tra cui l'autovettura dei convenuti;
a seguito dello scontro, il motociclista era stato sbalzato fuori dalla moto sino al lato sinistro della carreggiata.
Quanto alle posizioni dei veicoli, devono essere posti a fondamento della ricostruzione i seguenti elementi probatori, tutti dotati di un elevato grado di attendibilità e di serietà probatoria:
a) teste il quale aveva assistito al sinistro da una visuale sgombra e Testimone_1 diretta: “io stavo andando a casa in auto e mi trovavo all'altezza del Banco di Sardegna, più o meno, ero sulla corsia centrale e stavo procedendo in salita. A quel punto ho visto dallo specchietto retrovisore laterale una moto che mi superava, mi stava sorpassando. Davanti a me c'era una macchina tipo furgoncino con targa svizzera. (…) la macchina svizzera ha girato verso sinistra per entrare nei posteggi che ci sono sul lato sinistro della strada. Non appena la macchina ha girato, la moto è andata contro alla macchina.
Preciso che per quanto mi ricordo la macchina prima ha rallentato, poi di colpo ha trovato il posteggio e ha svoltato sulla sinistra. Nello stesso momento stava arrivando la moto e c'è stato lo scontro. (…) l'impatto è avvenuto nella corsia che ha la striscia gialla, quella usata dagli autobus.
La moto dove si trovava? La moto mi aveva sorpassato quindi non si trovava sulla corsia centrale, bensì sulla corsia gialla. E infatti lo scontro è avvenuto sulla corsia gialla.
Per il sorpasso la moto ha usato la corsia gialla? Sì. Preciso che le corsie non sono molto ampie quindi per fare il sorpasso sicuramente il motociclista è dovuto passare dalla corsia gialla”.
La credibilità del testimone nonché l'attendibilità delle dichiarazioni ai fini di causa è notevole in quanto – oltre alla congruità e concordanza delle dichiarazioni testimoniali con quanto dichiarato in prossimità del sinistro alla Polizia municipale intervenuta (doc. 1 di parte convenuta) – il teste riferiva con precisione le circostanze di luogo e di tempo nonché egli aveva assistito allo scontro da una posizione certamente privilegiata rispetto agli altri due testimoni escussi (il teste aveva la Tes_1
visuale diretta rispetto a entrambi i veicoli: era dietro l'autovettura e aveva visto il motociclista sorpassarlo sulla sua sinistra);
pagina 5 di 11 b) la Polizia municipale intervenuta aveva rilevato la presenza di sangue sul lato estremo sinistro della carreggiata, in prossimità dell'area parcheggio e al di fuori delle corsie di marcia (cfr. p. 1 di parte convenuta) e, considerato il tenore dello sbalzo in concreto avvenuto, detta circostanza avvalora la posizione della motocicletta sulla corsia di sinistra (e non su quella centrale, posizione che ex adverso avrebbe richiesto uno sbalzo e lesioni ben maggiori da quelle verificatesi).
Non può pertanto essere condivisa la prospettazione attorea secondo cui il motociclista stava circolando regolarmente lungo la corsia centrale: osservato che il vaglio sulle emersioni testimoniali non è ispirato a meri criteri quantitativi, bensì a valutazioni di attendibilità interna ed esterna, si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni e siano insufficienti a costituire prova Testimone_2 Testimone_3
della versione attorea.
E questo per i seguenti motivi: a) la teste dichiarava che il motociclista era caduto e si era Tes_2 fermato “nella corsia di sinistra riservata alla circolazione dei mezzi pubblici in senso discendente”, posizione non congrua alla presenza di sangue oltre e al di fuori della corsia di sinistra, così come accertato dalla Polizia municipale;
b) la scarsa attendibilità delle dichiarazione della teste Tes_2
trova ragione anche nella posizione della teste (pedone lungo il marciapiede/piazzetta di Banco di
Sardegna), la quale non aveva una diretta visibilità verso la carreggiata, anche considerate le macchine presenti tra il marciapiede e le corsie di marcia (cfr. ricostruzione grafica del rapporto di polizia municipale ove sono rilevate varie auto in sosta tra il marciapiede e la zona veicolare); c) la teste dichiarava di aver visto l'autovettura sulla corsia di destra e la motocicletta sulla corsia Tes_2
centrale, riferendo che “ad un certo punto il furgoncino ha improvvisamente cambiato la corsia di marcia passando dalla destra alla sinistra dinanzi alla Direzione Banco di Sardegna;
ha così colpito con la sua parte anteriore la parte posteriore della moto” e, parimenti, dichiarava che “c'era traffico e vi erano del macchine che precedevano la moto”: ebbene, considerato lo stato dei luoghi, appare improbabile che, in presenza di traffico veicolare lungo la corsia centrale, il furgoncino abbia in concreto potuto effettuare una manovra improvvisa di svolta verso i posteggi posti sul lato opposto della carreggiata, senza colpire altre vetture;
d) la dichiarazione del teste non trova alcun Tes_3
preciso riscontro esterno, dovendole pertanto ritenere insufficienti a fondare una prova, anche alla luce dei gravi, precisi e concordanti elementi deponenti in senso contrario.
Non è, invece, emerso se il veicolo avesse azionato o meno il segnale luminoso di svolta: CP_4
il teste oculare sul punto non era in grado di riferire. Tes_1
È, altresì, circostanza rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica il fatto riferito dal teste oculare secondo cui “la macchina prima ha rallentato, poi di colpo ha trovato il posteggio e ha svoltato Tes_1
pagina 6 di 11 sulla sinistra. Nello stesso momento stava arrivando la moto e c'è stato lo scontro”.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che lo scontro sia imputabile alla condotta colposa di entrambi i conducenti dei veicoli, i quali non avevano posto in essere adeguate misure di sicurezza e cautelare nelle rispettive marce.
Si ritiene che la motocicletta Yamaha abbia contribuito in modo prevalente alla causazione del sinistro;
invero, aveva circolato in contro mano, lungo una corsia di emergenza, ai fini di Parte_1
sorpasso (quindi, realizzando un sorpasso imprudente, certamente manovra non funzionale a una circolazione regolare), nell'area mediana tra le corsie ordinarie e l'area di parcheggio (e, dunque, in una zona destinata esclusivamente alla circolazione di emergenza o alle manovre di accesso ai parcheggi, non certo alla circolazione ordinaria contromano).
Quanto al veicolo Wolkswagen, esso aveva effettuato la manovra di svolta senza in concreto verificare che il passaggio tramite la cd. corsia di emergenza (corsia di sinistra) fosse sgombro, dunque, adottando una circolazione imprudente, nonché con una manovra improvvisa.
Nella ripartizione delle responsabilità concorrenti, richiamata la pluralità di condotte colpose poste in essere dal motociclista, si deve riconoscere a una responsabilità concorsuale nella causazione dello scontro espressa nella quota del 60 % in capo a e in misura del 40 % in capo a Parte_1 [...]
. CP_2
Contr E, per l'effetto, deve riconoscersi l'obbligo risarcitorio nella quota del 40 % in capo a i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 126 e 144 cod. ass. e in capo a ai sensi dell'art. CP_3
2054, co. 3, c.c.
La restante quota di responsabilità è da imputarsi allo stesso danneggiato attore.
La liquidazione dei danni.
La parte attrice chiedeva il risarcimento del danno biologico e morale nonché del danno patrimoniale per esborso spese mediche, per mancato guadagno lavorativo e per danni materiali alla motocicletta e ad altri beni danneggiati a causa del sinistro.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti pagina 7 di 11 baremes valutativi. La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal
Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono autonomamente liquidate le voci del danno biologico e del danno morale.
Ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea, si utilizza con personalizzazione il parametro mediano tra il minimo giornaliero € 99,00 e il massimo giornaliero € 148,50: invero, considerato il ricovero ospedaliero e la localizzazione dei traumi (trauma cranico, trauma facciale) nonché la modalità della riabilitazione secondo quanto emerso dalla CTU, si ritiene che la sofferenza del danneggiato debba essere personalizzata con un valore giornaliero di € 123.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1
permanenti quantificati dal CTU al 16 % e un'invalidità temporanea pari al 100% per 70 giorni, al 75% per 30 giorni e al 50% per 50 giorni.
La parte attrice chiedeva genericamente la personalizzazione del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio, senza in verità indicare le circostanze peculiari che potrebbero giustificarne il riconoscimento.
Ebbene, considerato che la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento (cfr. C. Cass. n.
23778/2014), si ritiene che nulla sia emerso ai fini della personalizzazione nel caso di specie.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (52 anni), il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 59.544,50, comprendente la somma di € 14.452,50 per il danno da invalidità temporanea e la somma di € 45.092,00 per il danno da invalidità permanente.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale subito, deve essere risarcito l'importo di € 6.534,44 (all'esito della rivalutazione all'attualità di € 5.532,97) per le spese mediche sborsate, valutate come congrue e pertinenti dal CTU.
I danni al veicolo devono essere quantificati in complessivi € 1.950,11, rivalutato all'attualità in €
2.303,08, così come emerge dalla perizia assicurativa sub doc. 9 di parte attrice, non specificatamente contestata da parte convenuta;
non si potrà liquidare la somma superiore di cui al preventivo in quanto, appunto, esso ha natura di mero indizio ed è privo di riscontri oggettivi esterni.
Non è provato (né la parte si proponeva di provare oralmente) alcunché con riguardo alla perdita e/o agli esborsi relativi al telefono cellulare (si noti che non è in atti alcuna ricevuta di acquisto in un tempo successivo al sinistro ai fini di asserita sostituzione del cellulare), agli occhiali (la parte non allegava pagina 8 di 11 specificatamente di aver danneggiato gli occhiali a causa del sinistro e, peraltro, la visita oculistica e l'acquisito degli occhiali è datata a sei mesi di distanza dal sinistro) e al casco.
La parte attrice chiedeva altresì il risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla sospensione dell'attività di libera professione geometra nel periodo di invalidità temporanea nonché per la riduzione della capacità lavorativa stante l'invalidità permanente.
Richiamato l'onere probatorio a carico del danneggiato in punto di danni conseguenza, come sopra esposto, si ritiene che non sia stata adeguatamente provata la causalità tra l'asserito danno e l'evento lesivo.
Quanto al mancato guadagno durante l'invalidità temporanea, l'attore si limitava a produrre la documentazione reddituale degli anni precedenti e successivi al sinistro;
circostanze tuttavia inidonee a fondare un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
Si osserva, peraltro, che il mancato raggiungimento della prova trova fondamento anche in relazione al quadro fattuale emerso (sinistro verificatosi il giorno 17 luglio con invalidità al 100% terminata a fine settembre 2017 e, dunque, in un periodo di notevole riduzione dell'attività di libera professione, sicché, in assenza di elementi contrari che l'attore avrebbe dovuto provare, sussiste un grave indizio id plerumque accidit che i guadagni erano giù ridotti in quel periodo;
assenza di allegazione e prova sulla modalità di organizzazione del lavoro e sugli adempimenti che non era stato possibile svolgere a causa delle specifiche lesioni, con conseguente perdita di occasioni di guadagno).
E parimenti deve affermarsi l'infondatezza della pretesa attorea relativa alla capacità lavorativa (cfr. quanto all'onere probatorio, non esiste un'automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (C. Cass. n. 19537/2007; C. Cass. n.
14517/2015); nel caso di specie, non è stato allegato e provato sotto quali profili l'invalidità permanente aveva causato la riduzione della capacità a svolgere la professione di geometra.
Alla luce di quanto sopra esposto, i danni complessivamente accertati sono liquidati all'attualità nell'importo totale di € 68.382,02.
Stante il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c., ridotto l'importo risarcibile del 60
%, i convenuti sono tenuti al pagamento della somma complessiva di € 25.352,81 a favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso.
[...]
Il danno differenziale
pagina 9 di 11 A questo punto, occorre tenere conto del principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono peraltro espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato (cfr. C. Cass. n. 26757/2020: “la “compensatio lucri cum damno” integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo
o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”).
Passando al caso di specie, dalla somma complessiva quantificata a titolo di risarcimento (€ 25.352,81) devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam a titolo di acconto da parte Parte_1 della compagnia assicurativa: è infatti pacifico tra le parti che aveva versato la somma di € CP_1
600,00 in data 26.1.2018 (doc. 5 di parte attrice) e la somma di € 17.500,00 in data 16.5.2018 (doc. 6 di parte attrice) a titolo di risarcimento danni, comprensivamente considerati, per il sinistro de quo.
Al fine di rendere gli importi omogenei per la compensazione, detti importi – versati dalla compagnia assicurativa ante causam – devono essere rivalutati all'attualità a partire rispettivamente dal 26.1.2018
e dal 16.5.2018, sicché l'importo di € 600,00, rivalutato alla data odierna, è pari a € 705,00 e l'importo di € 17.500,00, rivalutato alla data odierna, è pari a € 20.562,50, per complessivi € 21.267,50.
L'importo già versato dalla compagnia assicurativa deve essere decurtato dal quantum di cui sopra.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve liquidarsi a la somma complessiva di € Parte_1
4.085,31 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che saranno versati, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, da e . CP_1 Controparte_2 CP_3
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, aventi funzione compensativa del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Precisamente, l'importo complessivo liquidato all'attualità (€ 25.352,81 al netto del concorso colposo) va devalutato alla data dell'evento dannoso e la somma così ottenuta deve essere, quindi, rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento del 16.5.2018; sulla somma via via rivalutata devono essere pagina 10 di 11 calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del pagamento del 16.5.2018; dalla somma rivalutata a tale data deve quindi detrarsi l'importo ricevuto (€ 600,00 + € 17.500,00) e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata e così fino alla data della presente sentenza.
Sulla somma residua così liquidata saranno peraltro dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co.
1, c.c. dalla decisione sino al saldo effettivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, si liquidano in € 759,00 per rimborso CU, € 4.000,00 per compenso, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di e CP_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per la causazione del sinistro stradale per Controparte_2
cui è causa secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna, per l'effetto, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, e CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 4.085,31, oltre interessi a CP_3 Parte_1
tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in CP_1 Controparte_2 CP_3
favore di pari a € 759,00 per rimborso CU, € 4.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario al 15%;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . CP_1 Controparte_2 CP_3
Sassari, 19.4.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 11 di 11