Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 1555/2025 avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Maria Alda Di Stefano, rappresentante e difensore;
ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2025, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza dell'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il
13/12/2018 ed autorizzato dal PM il 21/12/2018, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione concordate, come di seguito indicato:
“1) A parziale modifica dell'accordo autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, art. 3, il sig. verserà direttamente al figlio oggi Parte_1 Per_1 maggiorenne, €. 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento dello
1
2) In considerazione del trasferimento del figlio a Milano la casa coniugale sita in Per_1
Palermo, via Berna n. 6/a, ed in comproprietà al 50% ciascuno fra i coniugi, non sarà più assegnata alla sig.ra quest'ultima, però, per patto espresso continuerà ad abitarla in via Parte_2 esclusiva fino al 31 dicembre 2028 (data entro cui verosimilmente i due figli della coppia avranno maggiori definizioni personali, professionali e residenziali), rinviando a quella data le future determinazioni in merito al godimento della casa. Revocando quanto già previsto all'art. 4) dell'accordo precedentemente sottoscritto ed autorizzato la sig.ra provvederà al Parte_2 pagamento integrale delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto immobile nonché al pagamento della quota di I.M.U. di spettanza del sig. se dovuta. Pt_1
3) Le presente statuizioni avranno efficacia fra le parti a decorrere dall'1 aprile 2025.
4) Per quant'altro non espressamente previsto nel presente accordo le parti si riportano a quello già sottoscritto.
Art. 5) Le spese legali del presente procedimento rimarranno a carico delle parti per metà ciascuno.
Art. 6) Per quant'altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Nulla osta all'accoglimento dell'istanza nell'effettivo ed espresso accordo delle parti.
Deve, pertanto, prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il 13/12/2018 ed autorizzato dal PM il
21/12/2018, nel senso dianzi riportato.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto della modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il 13/12/2018 ed autorizzato dal PM il
21/12/2018., nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Palermo, camera di consiglio del 10 aprile 2025.
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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