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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FUSCO FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. RO C.F._2
GOVI MILENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, le parti hanno concluso come segue:
parte ricorrente: “come da note rispettivamente depositate in data 4.7.2024”:
“Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto nelle residenze che gli stessi decideranno di stabilire;
Nulla disporre in ordine all'affidamento ed al diritto di visita delle figlie in quanto le stesse hanno
1 raggiunto la maggiore età; Porre a carico del Sig. un assegno mensile RO di euro 900,00 così intesi: • euro 300,00 per il mantenimento di • euro Parte_2
300,00 per il mantenimento di • euro 300,00 contributo all'affitto della Persona_1 nuova abitazione delle figlie e della Porre a carico del il 50% delle Parte_1 CP_1 spese straordinarie sostenute dalla madre per le due figlie;
Porre, altresì, a carico del un assegno mensile a titolo di mantenimento pari ad euro 300,00; I coniugi si CP_1 impegnano a vendere l'immobile di proprietà dividendo al 50 % il ricavato ed a saldare quanto residua dal mutuo;
I coniugi si impegnano, di conseguenza, a sciogliere, infine, il fondo patrimoniale costituito in data 17/03/2015; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
parte resistente: “come da note rispettivamente depositate in data 1.7.2024”:
“NEL MERITO I - In ordine alle sole disposizioni relative al coniuge Parte_1
1- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e RO Parte_1
[...]
2 – Disporre che il Sig. non sia tenuto a corrispondere alcun assegno RO di contributo al mantenimento in favore di 3- Respingere ogni e Parte_1 qualsiasi domanda formulata da in danno di , Parte_1 RO perché irrituale ed infondata in fatto, in diritto e non provata;
II *In ordine alle sole disposizione relative alle figlie maggiorenni e 1- Pt_2 Per_1
Nulla disporre in ordine all'affidamento delle figlie in quanto le stesse hanno raggiunto la maggiore età;
2- Respingere ogni richiesta ex adverso formulata in ordine al versamento in suo favore del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per le figlie Per_1
e 3- quanto alla figlia in via preliminare: accertare e Parte_2 Parte_2 dichiarare, anche previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro di
che quest'ultima attualmente presta attività lavorativa alle dipendenze Parte_2 del Conad City, Via Litornaea, 81, Follonica (GR) ed è quindi soggetto maggiorenne, economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento e, per l'effetto disporre che alcun contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia debba essere posto a carico di in via RO subordinata disporre, nella denegata ipotesi in cui la figlia non fosse Parte_2 ritenuta soggetto economicamente autosufficiente, onerare il Sig. di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia con una somma mensile non superiore ad €. 100,00, Pt_2 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di goni mese direttamente alla figlia maggiorente sul conto personale posseduto dalla medesima oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Grosseto;
4-quanto alla figlia onerare il Sig. di contribuire al Persona_1 CP_1 mantenimento della figlia con una somma mensile non superiore ad €. 100,00, Per_1 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia maggiorente sul conto personale posseduto dalla stessa oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Grosseto”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 02/07/2018,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12/04/1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune
[...]
di CA AR (serie A, Parte II, atto n. 9, anno 1997), dalla cui unione sono nate due figlie, il 10/10/2003, e , il 16/03/2005. Pt_2 Per_1
La ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale,
oltre a chiedere l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, e con previsione a carico del di un assegno di CP_1
mantenimento ordinario pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro
300,00. La ricorrente ha, inoltre, domandato che venisse formalizzato l'impegno delle parti alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale “dividendo al 50 %
il ricavato ed a saldare quanto residua dal mutuo” ed al conseguente scioglimento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi.
S'è costituto in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente.
Con l'ordinanza del 3.4.2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha determinato in complessivi euro 600,00 mensili, il contributo dovuto dal per il mantenimento di entrambe le figlie e della moglie (250,00 per CP_1
ciascuna figlia ed euro 100,00 per la moglie).
Con provvedimento del 10.6.2021, il Giudice istruttore, “tenuto conto delle
rispettive condizioni economiche e capacità di guadagno […]”, ha revocato il contributo posto a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente,
confermando l'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie.
3 Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, alla quale ha aderito il resistente, è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti è risultata adeguatamente dimostrata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. Il contributo al mantenimento delle figlie.
Nelle more del giudizio, (nata il [...]) e (nata il [...]) Pt_2 Per_1
sono divenute entrambe maggiorenni, pertanto nulla deve disporsi in punto di di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Al contrario, il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età non incide sul dovere, gravante sui genitori, di mantenimento economico del figlio non ancora economicamente indipendente (cfr. art. 337 septies c.c.). Tale obbligo, infatti, non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae oltre tale momento, qualora questi, senza sua colpa, non abbia ancora raggiunto una posizione economica tale da permettergli di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità.
Sul punto, con atto depositato in data 17/07/2023, ha allegato RO
la sopravvenuta indipendenza economica della primogenita di anni 21, Pt_2
atteso che, dopo il diploma, e “dopo un periodo ricerca di occupazione lavorativa, è
stata [assunta] alle dipendenze come commessa dell'esercizio commerciale PiùMEe in
Follonica (GR) Via Santini n. 7 con un contratto STAGE dal dicembre 2022 al maggio
4 2023 che le ha permesso di percepire durante il periodo di stage una paga modesta (circa
500€ mensili)” e che recentemente “in data 19/06/2023 è stata poi assunta dalla stessa
datrice di lavoro con un contratto stagionale”.
A fronte di tale nuova allegazione, la ricorrente non ha in alcun modo provveduto, nelle successive difese, a prendere posizione sulla circostanza della asserita intervenuta indipendenza economica della figlia , sul punto limitandosi ad affermare che le figlie “si sono viste costrette a causa del comportamento
sconsiderato del a dover interrompere, anzi a non poter neppure ipotizzare, un CP_1
percorso di studi che prevedesse l'università” (vds. pag. 3 della memoria del 5.9.2023)
Da ciò debbono desumersi chiari argomenti di prova in merito all'attuale insussistenza dei presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento di
Pt_2
In proposito deve inoltre osservarsi che, a fronte del suo inserimento nel mondo del lavoro con spendita di concrete capacità lavorative, non vi è ragione per ritenere che la condizione lavorativa della ragazza non goda, ad oggi, di stabilità.
Quanto invece alla secondogenita, , occorre osservare che, a fronte delle Per_1
stesse difese del resistente, risulta pacifica la non autosufficienza economica della stessa.
Si noti in tal senso che a pag. 11 della comparsa depositata in data 17.7.2023 il resistente ha dedotto che la ragazza, nell'ultimo anno di scuola, ha “manifestato il
suo intento di voler frequentare, appena sarà economicamente possibile, un corso
specialistico in NAILS ART che le permetterà, una volta finita la maturità di coltivare la
sua passione e di svolgere la relativa professione in un centro estetico ed intraprendere
così la professione di estetista”.
Nessuna ulteriore deduzione è stata svolta in merito all'effettivo avvio di attività
lavorativa ovvero alla conclusione del corso di formazione citato.
Su questa scorta, ricordato che – come condivisibilmente e recentemente affermato dalla Corte di Cassazione – “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua
5 nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (Corte di Cassazione
Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), non può esservi dubbio che, stante l'età della ragazza (oggi di 19 anni) e tenuto conto del verosimile avvio del percorso professionale, sussistano i presupposti per la conferma in capo al del contributo al mantenimento della figlia , non ancora CP_1 Per_1
indipendente economicamente.
La quantificazione del contributo dovuto deve fondarsi sulle effettive capacità
reddituali del padre.
Su questa scorta occorre osservare che quest'ultimo, con contegno che deve essere profondamente stigmatizzato, non ha ritenuto di dover prendere posizione sulla deduzione avversaria secondo cui “nella dichiarazione rilasciata, il
Sig. ha affermato circostanze palesemente non corrispondenti al vero. Lo stesso CP_1
infatti nella dichiarazione del 3.05.2023 attesta di essere in disoccupato e di vivere solo
con la NASPI, in realtà da una ricerca effettuata in data successiva … è emerso che il Sig.
lavora con contratto a tempo determinato presso il consorzio maremmano cave CP_1
brizzi massai ARL dal 2.02.2023, ovvero da ben prima del rilascio dell'autocertificazione
depositata in atti” (vds. memoria del 17.7.2023).
Anche tale circostanza assume rilevanza in termini di argomento di prova e permette, nella genericità delle difese delle parti, di affermare che il resistente possa godere di entrate superiori ai milleduecento euro dallo stesso dichiarati nelle fasi iniziali del presente giudizio, così come peraltro evincibile dalla lettera di assunzione depositata dallo stesso in data 27.7.2023, che dà evidenza CP_1
dell'avvio, in data 6.6.2023, di un contratto di lavoro con retribuzione di circa milleottocentocinquanta (1.850,00) euro su quattordici mensilità; contratto di cui il resistente- ancora con contegno rilevante ex art 116 c.p.c. - non ha sentito l'esigenza di rendere edotta la controparte né questo Tribunale nella (successiva)
comparsa depositata in data 17.7.2023.
6 A fronte di ciò deve essere accolta la richiesta attorea con previsione in capo al padre di un contributo al mantenimento ordinario di di euro 300,00 Per_1
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non vi sono ragioni per rigettare la richiesta della ricorrente di versamento diretto del contributo in favore della figlia “sul conto personale posseduto dalla
stessa”.
Il contributo al mantenimento della moglie.
Pur a fronte delle valutazioni svolte sul reddito del resistente non sussistono i presupposti per giungere al riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla ricorrente.,
Come noto, infatti, differentemente dall'assegno divorzile, “l'assegno di
mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è correlato
al tenore di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati
redditi propri (art 156 c.c.).” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 234 del
2025).
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla ricorrente in merito al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e, a fronte delle genericissime allegazioni dispiegate in relazione alla propria condizione lavorativa, non può ritenersi raggiunta la prova né del fatto che la richiedente sia priva di “adeguati redditi propri”, né del fatto che il marito abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Se da un lato infatti, come detto, può (presuntivamente) ritenersi che il resistente percepisca un reddito pari a circa milleottocento euro mensili, dall'altro, deve considerarsi che è rimasta incontestata – almeno nell'an – la circostanza che lo stesso sia gravato da un canone di locazione e dagli oneri relativi alle utenze abitative e che, come desumibile dall'autocertificazione depositata in data
7 2.5.2023, la ricorrente – quarantunenne al momento della separazione di fatto
(risalente al 2016) – svolga ad oggi attività lavorativa ed abbia acquistato beni immobili a titolo ereditario (di cui non ha chiarito il valore).
Più precisamente, nella citata autocertificazione ha Parte_1
dichiarato di lavorare, dall'11.5.2022, presso l'attività “Che c'è c'è di
[...]
, con una retribuzione mensile netta pari a circa milletrecento euro (vds. Per_2
autocertificazione depositata in data 2.5.2023).
Seppure nella citata dichiarazione la ricorrente abbia evidenziato che il contratto di lavoro a tempo determinato avrebbe avuto scadenza nello stesso maggio 2023,
non risulta che, successivamente, la sua situazione lavorativa abbia subito variazioni sostanziali.
Non sono state svolte, infatti, allegazioni relative a eventuali riduzioni reddituali e, al contrario, nelle successive memorie è stato espressamente confermato lo svolgimento di attività lavorativa ad opera della ricorrente (cfr. memoria di replica del 5.9.2023.).
Ai fini della comparazione delle attuali risorse economiche dei coniugi, peraltro,
non può che rilevare anche il fatto che la al momento, seppure Parte_1
precariamente (visto l'ampio insoluto relativo alle rate del mutuo), si avvantaggi di una condizione abitativa (quella della ex casa coniugale) per cui sostiene soltanto le spese relative alle utenze.
In conclusione, la domanda relativa al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento deve essere rigettata perché non provata nei suoi presupposti.
Conseguente deve confermarsi la revoca del mantenimento fissato in sede presidenziale, così come già disposta dal giudice istruttore con provvedimento del 10.6.2021.
Nessuna pretesa restitutoria potrà avvenire in ragione della presente decisione.
8 In tal senso occorre infatti considerare che la revoca si fonda su redditi che la ricorrente ha pacificamente iniziato a percepire solo nel corso del giudizio,
stabilizzando via via, fino ad oggi, una condizione economica inizialmente precaria.
A fronte di ciò deve ritenersi, presuntivamente, che le esigue somme versate dal resistente prima del provvedimento del 10.6.2021, siano state tutte consumate dalla er soddisfare esclusivamente i suoi bisogni essenziali, in una Parte_1
condizione di debolezza economica dalla quale solo a partire da quella data può
dirsi emancipata.
3. Le ulteriori richieste della ricorrente.
La ricorrente ha concluso altresì sollecitando l'impegno delle parti a “vendere
l'immobile di proprietà dividendo al 50 % il ricavato ed a saldare quanto residua dal
mutuo” e, di conseguenza, “a sciogliere, infine, il fondo patrimoniale costituito in data
17/03/2015”.
La domanda è evidentemente inammissibile, non avendo il Tribunale alcun potere di compulsare la volontà negoziale delle parti.
4. Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti sulla pronuncia di separazione personale, valutato il mutamento nel corso del giudizio delle circostanze di fatto ed evidenziata la soccombenza reciproca delle parti, debbono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 cp.c., per motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e in relazione al matrimonio dagli stessi contratto in RO
9 data 12/04/1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
CASTAGNETO CARDUCCI (serie A, Parte II, atto n. 9, anno 1997);
- DISPONE che ersi entro il 5 di ogni mese alla figlia RO
, a titolo di concorso nel suo mantenimento, la somma di euro 300,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- RIGETTA nel resto le domande di parte ricorrente;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
- ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
si comunichi
Così deciso nella camera di consiglio del 6/2/2025
il giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FUSCO FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. RO C.F._2
GOVI MILENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, le parti hanno concluso come segue:
parte ricorrente: “come da note rispettivamente depositate in data 4.7.2024”:
“Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto nelle residenze che gli stessi decideranno di stabilire;
Nulla disporre in ordine all'affidamento ed al diritto di visita delle figlie in quanto le stesse hanno
1 raggiunto la maggiore età; Porre a carico del Sig. un assegno mensile RO di euro 900,00 così intesi: • euro 300,00 per il mantenimento di • euro Parte_2
300,00 per il mantenimento di • euro 300,00 contributo all'affitto della Persona_1 nuova abitazione delle figlie e della Porre a carico del il 50% delle Parte_1 CP_1 spese straordinarie sostenute dalla madre per le due figlie;
Porre, altresì, a carico del un assegno mensile a titolo di mantenimento pari ad euro 300,00; I coniugi si CP_1 impegnano a vendere l'immobile di proprietà dividendo al 50 % il ricavato ed a saldare quanto residua dal mutuo;
I coniugi si impegnano, di conseguenza, a sciogliere, infine, il fondo patrimoniale costituito in data 17/03/2015; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
parte resistente: “come da note rispettivamente depositate in data 1.7.2024”:
“NEL MERITO I - In ordine alle sole disposizioni relative al coniuge Parte_1
1- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e RO Parte_1
[...]
2 – Disporre che il Sig. non sia tenuto a corrispondere alcun assegno RO di contributo al mantenimento in favore di 3- Respingere ogni e Parte_1 qualsiasi domanda formulata da in danno di , Parte_1 RO perché irrituale ed infondata in fatto, in diritto e non provata;
II *In ordine alle sole disposizione relative alle figlie maggiorenni e 1- Pt_2 Per_1
Nulla disporre in ordine all'affidamento delle figlie in quanto le stesse hanno raggiunto la maggiore età;
2- Respingere ogni richiesta ex adverso formulata in ordine al versamento in suo favore del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per le figlie Per_1
e 3- quanto alla figlia in via preliminare: accertare e Parte_2 Parte_2 dichiarare, anche previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro di
che quest'ultima attualmente presta attività lavorativa alle dipendenze Parte_2 del Conad City, Via Litornaea, 81, Follonica (GR) ed è quindi soggetto maggiorenne, economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento e, per l'effetto disporre che alcun contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia debba essere posto a carico di in via RO subordinata disporre, nella denegata ipotesi in cui la figlia non fosse Parte_2 ritenuta soggetto economicamente autosufficiente, onerare il Sig. di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia con una somma mensile non superiore ad €. 100,00, Pt_2 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di goni mese direttamente alla figlia maggiorente sul conto personale posseduto dalla medesima oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Grosseto;
4-quanto alla figlia onerare il Sig. di contribuire al Persona_1 CP_1 mantenimento della figlia con una somma mensile non superiore ad €. 100,00, Per_1 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia maggiorente sul conto personale posseduto dalla stessa oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Grosseto”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 02/07/2018,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 12/04/1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune
[...]
di CA AR (serie A, Parte II, atto n. 9, anno 1997), dalla cui unione sono nate due figlie, il 10/10/2003, e , il 16/03/2005. Pt_2 Per_1
La ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale,
oltre a chiedere l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, e con previsione a carico del di un assegno di CP_1
mantenimento ordinario pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro
300,00. La ricorrente ha, inoltre, domandato che venisse formalizzato l'impegno delle parti alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale “dividendo al 50 %
il ricavato ed a saldare quanto residua dal mutuo” ed al conseguente scioglimento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi.
S'è costituto in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente.
Con l'ordinanza del 3.4.2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha determinato in complessivi euro 600,00 mensili, il contributo dovuto dal per il mantenimento di entrambe le figlie e della moglie (250,00 per CP_1
ciascuna figlia ed euro 100,00 per la moglie).
Con provvedimento del 10.6.2021, il Giudice istruttore, “tenuto conto delle
rispettive condizioni economiche e capacità di guadagno […]”, ha revocato il contributo posto a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente,
confermando l'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie.
3 Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, alla quale ha aderito il resistente, è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti è risultata adeguatamente dimostrata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. Il contributo al mantenimento delle figlie.
Nelle more del giudizio, (nata il [...]) e (nata il [...]) Pt_2 Per_1
sono divenute entrambe maggiorenni, pertanto nulla deve disporsi in punto di di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Al contrario, il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età non incide sul dovere, gravante sui genitori, di mantenimento economico del figlio non ancora economicamente indipendente (cfr. art. 337 septies c.c.). Tale obbligo, infatti, non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae oltre tale momento, qualora questi, senza sua colpa, non abbia ancora raggiunto una posizione economica tale da permettergli di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità.
Sul punto, con atto depositato in data 17/07/2023, ha allegato RO
la sopravvenuta indipendenza economica della primogenita di anni 21, Pt_2
atteso che, dopo il diploma, e “dopo un periodo ricerca di occupazione lavorativa, è
stata [assunta] alle dipendenze come commessa dell'esercizio commerciale PiùMEe in
Follonica (GR) Via Santini n. 7 con un contratto STAGE dal dicembre 2022 al maggio
4 2023 che le ha permesso di percepire durante il periodo di stage una paga modesta (circa
500€ mensili)” e che recentemente “in data 19/06/2023 è stata poi assunta dalla stessa
datrice di lavoro con un contratto stagionale”.
A fronte di tale nuova allegazione, la ricorrente non ha in alcun modo provveduto, nelle successive difese, a prendere posizione sulla circostanza della asserita intervenuta indipendenza economica della figlia , sul punto limitandosi ad affermare che le figlie “si sono viste costrette a causa del comportamento
sconsiderato del a dover interrompere, anzi a non poter neppure ipotizzare, un CP_1
percorso di studi che prevedesse l'università” (vds. pag. 3 della memoria del 5.9.2023)
Da ciò debbono desumersi chiari argomenti di prova in merito all'attuale insussistenza dei presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento di
Pt_2
In proposito deve inoltre osservarsi che, a fronte del suo inserimento nel mondo del lavoro con spendita di concrete capacità lavorative, non vi è ragione per ritenere che la condizione lavorativa della ragazza non goda, ad oggi, di stabilità.
Quanto invece alla secondogenita, , occorre osservare che, a fronte delle Per_1
stesse difese del resistente, risulta pacifica la non autosufficienza economica della stessa.
Si noti in tal senso che a pag. 11 della comparsa depositata in data 17.7.2023 il resistente ha dedotto che la ragazza, nell'ultimo anno di scuola, ha “manifestato il
suo intento di voler frequentare, appena sarà economicamente possibile, un corso
specialistico in NAILS ART che le permetterà, una volta finita la maturità di coltivare la
sua passione e di svolgere la relativa professione in un centro estetico ed intraprendere
così la professione di estetista”.
Nessuna ulteriore deduzione è stata svolta in merito all'effettivo avvio di attività
lavorativa ovvero alla conclusione del corso di formazione citato.
Su questa scorta, ricordato che – come condivisibilmente e recentemente affermato dalla Corte di Cassazione – “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua
5 nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (Corte di Cassazione
Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), non può esservi dubbio che, stante l'età della ragazza (oggi di 19 anni) e tenuto conto del verosimile avvio del percorso professionale, sussistano i presupposti per la conferma in capo al del contributo al mantenimento della figlia , non ancora CP_1 Per_1
indipendente economicamente.
La quantificazione del contributo dovuto deve fondarsi sulle effettive capacità
reddituali del padre.
Su questa scorta occorre osservare che quest'ultimo, con contegno che deve essere profondamente stigmatizzato, non ha ritenuto di dover prendere posizione sulla deduzione avversaria secondo cui “nella dichiarazione rilasciata, il
Sig. ha affermato circostanze palesemente non corrispondenti al vero. Lo stesso CP_1
infatti nella dichiarazione del 3.05.2023 attesta di essere in disoccupato e di vivere solo
con la NASPI, in realtà da una ricerca effettuata in data successiva … è emerso che il Sig.
lavora con contratto a tempo determinato presso il consorzio maremmano cave CP_1
brizzi massai ARL dal 2.02.2023, ovvero da ben prima del rilascio dell'autocertificazione
depositata in atti” (vds. memoria del 17.7.2023).
Anche tale circostanza assume rilevanza in termini di argomento di prova e permette, nella genericità delle difese delle parti, di affermare che il resistente possa godere di entrate superiori ai milleduecento euro dallo stesso dichiarati nelle fasi iniziali del presente giudizio, così come peraltro evincibile dalla lettera di assunzione depositata dallo stesso in data 27.7.2023, che dà evidenza CP_1
dell'avvio, in data 6.6.2023, di un contratto di lavoro con retribuzione di circa milleottocentocinquanta (1.850,00) euro su quattordici mensilità; contratto di cui il resistente- ancora con contegno rilevante ex art 116 c.p.c. - non ha sentito l'esigenza di rendere edotta la controparte né questo Tribunale nella (successiva)
comparsa depositata in data 17.7.2023.
6 A fronte di ciò deve essere accolta la richiesta attorea con previsione in capo al padre di un contributo al mantenimento ordinario di di euro 300,00 Per_1
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non vi sono ragioni per rigettare la richiesta della ricorrente di versamento diretto del contributo in favore della figlia “sul conto personale posseduto dalla
stessa”.
Il contributo al mantenimento della moglie.
Pur a fronte delle valutazioni svolte sul reddito del resistente non sussistono i presupposti per giungere al riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla ricorrente.,
Come noto, infatti, differentemente dall'assegno divorzile, “l'assegno di
mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è correlato
al tenore di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati
redditi propri (art 156 c.c.).” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 234 del
2025).
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla ricorrente in merito al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e, a fronte delle genericissime allegazioni dispiegate in relazione alla propria condizione lavorativa, non può ritenersi raggiunta la prova né del fatto che la richiedente sia priva di “adeguati redditi propri”, né del fatto che il marito abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Se da un lato infatti, come detto, può (presuntivamente) ritenersi che il resistente percepisca un reddito pari a circa milleottocento euro mensili, dall'altro, deve considerarsi che è rimasta incontestata – almeno nell'an – la circostanza che lo stesso sia gravato da un canone di locazione e dagli oneri relativi alle utenze abitative e che, come desumibile dall'autocertificazione depositata in data
7 2.5.2023, la ricorrente – quarantunenne al momento della separazione di fatto
(risalente al 2016) – svolga ad oggi attività lavorativa ed abbia acquistato beni immobili a titolo ereditario (di cui non ha chiarito il valore).
Più precisamente, nella citata autocertificazione ha Parte_1
dichiarato di lavorare, dall'11.5.2022, presso l'attività “Che c'è c'è di
[...]
, con una retribuzione mensile netta pari a circa milletrecento euro (vds. Per_2
autocertificazione depositata in data 2.5.2023).
Seppure nella citata dichiarazione la ricorrente abbia evidenziato che il contratto di lavoro a tempo determinato avrebbe avuto scadenza nello stesso maggio 2023,
non risulta che, successivamente, la sua situazione lavorativa abbia subito variazioni sostanziali.
Non sono state svolte, infatti, allegazioni relative a eventuali riduzioni reddituali e, al contrario, nelle successive memorie è stato espressamente confermato lo svolgimento di attività lavorativa ad opera della ricorrente (cfr. memoria di replica del 5.9.2023.).
Ai fini della comparazione delle attuali risorse economiche dei coniugi, peraltro,
non può che rilevare anche il fatto che la al momento, seppure Parte_1
precariamente (visto l'ampio insoluto relativo alle rate del mutuo), si avvantaggi di una condizione abitativa (quella della ex casa coniugale) per cui sostiene soltanto le spese relative alle utenze.
In conclusione, la domanda relativa al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento deve essere rigettata perché non provata nei suoi presupposti.
Conseguente deve confermarsi la revoca del mantenimento fissato in sede presidenziale, così come già disposta dal giudice istruttore con provvedimento del 10.6.2021.
Nessuna pretesa restitutoria potrà avvenire in ragione della presente decisione.
8 In tal senso occorre infatti considerare che la revoca si fonda su redditi che la ricorrente ha pacificamente iniziato a percepire solo nel corso del giudizio,
stabilizzando via via, fino ad oggi, una condizione economica inizialmente precaria.
A fronte di ciò deve ritenersi, presuntivamente, che le esigue somme versate dal resistente prima del provvedimento del 10.6.2021, siano state tutte consumate dalla er soddisfare esclusivamente i suoi bisogni essenziali, in una Parte_1
condizione di debolezza economica dalla quale solo a partire da quella data può
dirsi emancipata.
3. Le ulteriori richieste della ricorrente.
La ricorrente ha concluso altresì sollecitando l'impegno delle parti a “vendere
l'immobile di proprietà dividendo al 50 % il ricavato ed a saldare quanto residua dal
mutuo” e, di conseguenza, “a sciogliere, infine, il fondo patrimoniale costituito in data
17/03/2015”.
La domanda è evidentemente inammissibile, non avendo il Tribunale alcun potere di compulsare la volontà negoziale delle parti.
4. Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti sulla pronuncia di separazione personale, valutato il mutamento nel corso del giudizio delle circostanze di fatto ed evidenziata la soccombenza reciproca delle parti, debbono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 cp.c., per motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e in relazione al matrimonio dagli stessi contratto in RO
9 data 12/04/1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
CASTAGNETO CARDUCCI (serie A, Parte II, atto n. 9, anno 1997);
- DISPONE che ersi entro il 5 di ogni mese alla figlia RO
, a titolo di concorso nel suo mantenimento, la somma di euro 300,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- RIGETTA nel resto le domande di parte ricorrente;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
- ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
si comunichi
Così deciso nella camera di consiglio del 6/2/2025
il giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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