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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11509 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3390/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3390/2022 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
TRA
Il Sig. (c.f. ) e la Sig.ra (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elett.te dom.ti in Napoli alla via Belvedere 140 presso lo studio dell'Avv. Marco C.F._2
Pizzuto da cui sono rappresentati e difesi , giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
Il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
l'Amministratore p.t., sig. , elett.te dom.to in Napoli alla Via C. Console n. 3, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte, ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il G.I., in data 18.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato in data 04.02.2022 gli attori, ed , Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del che non ha corrisposto, nei CP_1
termini e nei modi, l'importo pattuito a transazione e dopo la ricognizione dei danni;
2) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nei confronti degli attori per i CP_1
danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura, oggetto di transazione disattesa;
1 3) per l'effetto condannare il detto al risarcimento dei danni, come rilevati anche dal CP_1
D.L. nel verbale di accesso del 04.07.2019 e successivo del 26 giugno 2020, quantificati nella misura di € 25.000,00 oltre interessi, come da relazione tecnica che sarà depositata, ovvero secondo le valutazioni del CTU che sin da ora si richiede;
4) accertare e dichiarare che, per effetto delle infiltrazioni, a partire dal 2012, e per i ritardi accumulati nel corso dei lavori, il sig. e la sua famiglia non hanno potuto usufruire della Parte_1
propria abitazione, fino alla vendita dell'immobile avvenuta in data 05.11.2022;
5) condannare, pertanto, il a corrispondere in favore degli attori, a titolo di rimborso CP_1
e/o anche a titolo di risarcimento, il canone mensile corrisposto pari ad € 550,00 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e fino alla riconsegna dell'appartamento, decurtandolo del periodo già previsto in sentenza (4 mesi);
6) condannare infine il alla refusione delle spese e compensi di lite, rimborso forfettario, CP_1
iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito, valutando la aggravata responsabilità di chi, pur dopo una transazione, non ha provveduto al regolare pagamento, costringendo la parte ad un nuovo giudizio.
Con ogni riserva in via istruttoria.”
Nell'atto introduttivo, i Sigg.ri e , già proprietari di un appartamento sito Parte_1 Parte_2 in Napoli, in Via Stella nn. 124-125, esponevano di avere subito da oltre vent'anni gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare condominiale, le quali avevano deteriorato soffitti, pareti e il solaio comune. Nonostante le numerose segnalazioni degli istanti, il era rimasto inerte CP_1 per anni, costringendoli a promuovere un primo giudizio nel 2011, dinnanzi al Tribunale di Napoli conclusosi nel 2015 con sentenza n. 8213/2015 che ordinava al Condominio il rifacimento del solaio e il risarcimento dei danni.
Durante i lavori, eseguiti con ritardi e difficoltà dovute anche alla morosità di alcuni condomini, si verificavano ulteriori danni all'appartamento, accertati in verbali tecnici. A causa delle infiltrazioni e dei lavori mal gestiti, la famiglia si vedeva costretta ad abbandonare l'immobile dal 2012, Parte_1
sostenendo per anni il costo di una locazione alternativa.
Il Tribunale riconosceva solo quattro mesi di indennizzo, nonostante il disagio si sia protratto fino alla vendita dell'appartamento avvenuta nel 2020.
Nel contempo, gli attori proponevano un secondo giudizio nel 2020 dinnanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il rimborso dei maggiori danni e dei canoni di locazione, ma vi rinunciavano in quanto decisi a vendere l'immobile ed accettavano una transazione con il Condominio per €
12.000,00 somma che il Condominio avrebbe dovuto versare entro ottobre 2021. Tuttavia, il
2 Condominio pagava solo parzialmente l'importo pattuito, non rispettando i termini essenziali dell'accordo.
Alla luce di tale inadempimento e della responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., gli attori convenivano nuovamente il Condominio in giudizio, chiedendo l'accertamento della violazione dell'accordo transattivo;
il riconoscimento della responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni e dagli interventi eseguiti;
la condanna al risarcimento di € 25.000,00 per i danni materiali;
il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal 2012 fino alla vendita dell'immobile; nonché la condanna alle spese legali.
B) Si costituiva in giudizio, in data 10.06.2022, il che, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi della Sig.ra Per_1
, ritenuti responsabili per il mancato pagamento delle quote condominiali, circostanza che
[...] avrebbe ostacolato l'adempimento della transazione e l'impresa Edilan Sud, indicata come responsabile di danni nell'esecuzione dei lavori. Eccepiva, inoltre, la nullità della citazione, ritenuta eccessivamente generica e priva di chiarezza sul titolo e sulla natura della pretesa, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Nel merito, il eccepiva l'assenza di qualsiasi inadempimento dell'accordo transattivo CP_1 stipulato nel 2020, sostenendo che il mancato pagamento delle somme pattuite entro il mese di ottobre 2021 fosse dipeso unicamente da un ritardo riconducibile a difficoltà finanziarie condominiali e che tale ritardo non fosse idoneo a determinare la risoluzione automatica della transazione.
Affermava che il termine indicato nella transazione non poteva essere considerato “essenziale” ai sensi dell'art. 1457 c.c., sia per la natura dell'obbligazione, ossia pagamento di somme di denaro, sia per la volontà delle parti, che non avrebbero inteso far dipendere la validità del contratto dalla scadenza. Inoltre, evidenziava che gli attori avevano già ricevuto oltre metà della somma pattuita, pari ad € 7.149,00, e che avevano accettato pagamenti anche oltre il termine previsto dalla transazione, circostanza che dimostrava la non essenzialità del detto termine.
Il Condominio ribadiva che la transazione era, tutt'ora, valida e vincolante e si dichiarava disponibile a corrispondere il saldo residuo, negando, però, ogni ulteriore pretesa risarcitoria ritenuta infondata e, in ogni caso, prescritta. Contestava quanto dedotto ed eccepito dagli attori circa i danni e la responsabilità ex art. 2051 c.c.del sostenendo che le infiltrazioni e i lavori non potevano CP_1
giustificare le somme richieste, né vi era prova sufficiente dei fatti allegati.
In via subordinata, per il caso di soccombenza, chiedeva che eventuali importi fossero rideterminati in misura inferiore e che i terzi chiamati in causa venissero condannati a manlevarlo da ogni pregiudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, la conferma della validità della transazione e la condanna degli attori alle spese di lite.
3 C) All'udienza del 07.11.2022, il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di chiamata in causa di terzi proposta dalla parte convenuta, rilevando che la costituzione del era avvenuta CP_1 tardivamente, in data 10.06.2022, oltre il termine di 20 giorni dalla prima udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione per il 28.06.2022, come previsto dall'art. 166 c.p.c.
Pertanto, il G.I., respingeva la suddetta istanza e alla udienza del 18.07.2025 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare, si rileva che l'istanza di chiamata in causa dei terzi - di cui il lamenta il mancato accoglimento anche nelle note conclusive CP_1
-è stata disattesa e dichiarata inammissibile dal precedente Giudice, dott.ssa Luigia Stravino, con le ordinanze del 07.11.2022 e del 09.11.2022 in quanto il convenuto non si è costituito in giudizio tempestivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c., essendosi costituito in data 10 giugno 2022, mentre la prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione era fissata al 28 giugno 2022.
Con tali ordinanze si è precisato che la data del 28 giugno 2022 – originariamente indicata dall'attore quale prima udienza – cadeva in un giorno (martedì) in cui i giudici della Sezione XII di questo
Tribunale non hanno udienza. Pertanto, la prima udienza è stata differita d'ufficio alla successiva udienza utile, tenuta dai giudici della sezione, ossia al 30 giugno 2022, in applicazione dell'art. 168- bis, comma 4, c.p.c. e dell'art. 82, comma 1, disp. att. c.p.c. Ne consegue che il rinvio non è stato disposto mediante decreto del giudice ai sensi del comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. come erroneamente indicato dal CP_1
Sul punto, la Cassazione ha precisato che il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis , comma 4 cpc non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa , poiché l'art. 166 cpc , coordinato con gli articoli 167 cpc, contempla quale ipotesi utile ad escludere la decadenza della istanza di chiamata in causa di terzi , solo quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione
(Cfr. ex multis Cass. Cass civile, Sez.II, sentenza 30.01.2017 n. 2299).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309/2010, ha chiarito che, nelle ipotesi di chiamata del terzo su istanza di parte al di fuori del litisconsorzio necessario, il provvedimento di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo rientra nella discrezionalità del Giudice. In particolare, il Giudice può legittimamente negare la fissazione di una nuova udienza ove ritenga, adeguatamente motivando, che la trattazione separata delle cause risponda a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel caso in esame, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e tenuto conto dei principi di concentrazione, economia processuale e ragionevole durata del giudizio, il Tribunale ha ritenuto comunque inopportuno autorizzare la chiamata in causa dei terzi.
4 L'istanza è stata, pertanto, rigettata.
2) Deve essere disattesa anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta secondo cui gli attori hanno richiamato in narrativa (editio actionis) fatti generici e non chiaramente comprensibili, da cui, poi, avrebbero avanzato richieste risultate non compatibili coi fatti narrati e coi titoli fatti valere.
Sul punto, occorre precisare che gli articoli 163 e 164 c.p.c. impongono che l'atto introduttivo del giudizio contenga, a pena di nullità, una chiara e completa indicazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al Giudice e alla controparte, al fine di consentire l'esatta individuazione sia del petitum sia della causa petendi. L'atto deve pertanto riportare l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, la determinazione dell'oggetto della stessa e le relative conclusioni, così da definire i limiti della pretesa dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, l'atto di citazione non presenta gli eccepiti profili di nullità. Esso contiene infatti una compiuta esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda degli attori, chiaramente ricostruibili anche attraverso una valutazione complessiva dell'intero contesto argomentativo.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che la nullità ex art. 164 c.p.c. ricorre solo in presenza di totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, mentre deve escludersi quando il contenuto essenziale dell'azione sia comunque individuabile dall'esame complessivo dell'atto, comprensivo della parte espositiva (Cass. civ., Sez. I, n. 20294 del 25 settembre
2014).
Del resto, la stessa condotta processuale della parte o convenuta – che ha articolato compiutamente le proprie difese , chiedendo il rigetto anche nel merito delle domande avversarie – conferma che l'atto introduttivo fosse pienamente comprensibile, avendo consentito alla parte di approntare un'adeguata difesa. Ciò esclude, di per sé, la dedotta incertezza del petitum e della causa petendi.
L'eccezione sollevata dal deve, pertanto, essere rigettata. CP_1
3) Entrando nel merito della questione, si rileva che la controversia attiene alla dedotta inefficacia della transazione stipulata tra le parti , inefficacia che gli attori assumono essersi verificata a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento posta a carico del Condominio.
La vicenda trae origine dalle infiltrazioni provenienti dal solaio condominiale che, a partire dal 2000, hanno interessato l'immobile dei Sigg.ri e , sito in Napoli alla Via Stella Parte_1 Parte_2 nn. 124-125, determinandone la progressiva inabitabilità. A seguito di tali eventi, gli attori adivano il
Tribunale di Napoli (RG 16367/2011), ottenendo con sentenza n. 8213/2015 la condanna del sia all'esecuzione delle opere di rifacimento del solaio che al risarcimento dei danni. CP_1
5 I lavori, tuttavia, venivano avviati solo nel 2018 e risultavano ripetutamente sospesi a causa delle contestazioni di alcuni condomini morosi. Nel corso delle operazioni la ditta incaricata provocava ulteriori infiltrazioni e danni, accertati dall'allora D.L., Ing. e dalla stessa impresa Controparte_4 esecutrice delle opere, in occasione del sopralluogo congiunto del 04.07.2019 ( Cfr. verbale agli atti).Tali circostanze, unitamente ai pregressi danni, rendevano l'immobile inutilizzabile dal mese di gennaio 2012 sino alla sua vendita avvenuta nel 2020, periodo durante il quale i Sigg.ri Parte_3
sostenevano spese di locazione per € 550 mensili.
[...]
Nel 2020 gli attori intraprendevano un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli (RG
12003/2020) per il ristoro dei danni ulteriori, procedimento successivamente rinunciato per consentire la vendita dell'appartamento, subordinata all'assenza di giudizi pendenti. Le parti stipulavano, quindi, una transazione per l'importo di € 12.000, a fronte della rinuncia degli attori ai maggiori danni già accertati, pari ad €. 50.0000. Il tuttavia, adempiva solo parzialmente, versando CP_1 complessivi € 6.148,69 e restando inadempiente per la residua somma.
Nel presente giudizio, i Sigg.ri ed deducono la responsabilità contrattuale Parte_1 Parte_2 del nonché la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., evidenziando come CP_1
il nesso causale tra infiltrazioni, lavori mal eseguiti e danni sia stato accertato e non contestato. Gli istanti sostengono che l'inadempimento del riguarda sia il mancato pagamento della CP_1
somma pattuita in transazione, sia i danni ulteriori e i costi sostenuti per la locazione sostitutiva. Gli attori osservano, inoltre, che la violazione del termine di pagamento previsto nella transazione ne determina la risoluzione automatica, con conseguente riattivazione delle originarie azioni risarcitorie.
Il contesta tali assunti. Afferma che il termine di pagamento previsto nella transazione CP_1 non ha natura “essenziale” ai sensi dell'art. 1457 c.c., ma carattere meramente ordinatorio, e che il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento discenderebbe dalla morosità di alcuni condomini. Sostiene, inoltre, che la transazione abbia effetto novativo, avendo le parti sostituito le pregresse pretese risarcitorie con un nuovo e diverso accordo volto ad estinguere il precedente rapporto. Secondo il Condominio, il mancato pagamento del saldo non determinerebbe la risoluzione automatica, ma soltanto una situazione di mora che si è sempre dichiarato disponibile a sanare.
4) Ciò posto, la questione giuridica sottesa al caso di specie ruota attorno all'interpretazione della clausola della transazione con cui le parti hanno previsto che “…in caso di mancato e/o parziale pagamento nel termine fissato, la domanda risarcitoria sarà riattivata per l'intero importo”.
E' pertanto opportuno richiamare la disciplina di cui all'art. 1362 ss cc relativa all'interpretazione del contratto . Secondo le norme del codice civile, qualora il significato di una clausola risulti oscuro, il
Giudice deve tenere conto della comune intenzione delle parti, anche come risultante dai loro comportamenti ( art. 1362 cc.) valutando il significato della clausola alla luce dell'intero regolamento
6 negoziale ( art. 1363 cc) secondo buona fede ( art. 1366 cc) e nel dubbio attribuendo alla clausola il significato funzionale a preservare l'efficacia della clausola stessa. In particolare, ove intervenga una transazione tra le parti senza previsione di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento, onde verificare la natura novativa o meno dell'accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto ( Cass.
27.03.2014 n. 7208).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la transazione intercorsa tra le parti, avente ad oggetto la riduzione del prezzo, non assuma natura novativa in quanto i Sigg.ri non hanno Parte_4 effettivamente riconosciuto l'inferiore valore dei vizi, difetti e ritardi nei lavori eseguiti e non hanno, quindi, manifestato l'inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione pregressa (cfr. Cass.
27.03.2014, n. 7208). Essa ,quindi, non ha carattere novativo in quanto l'accordo è stato concluso al solo scopo di evitare la lite e accelerare il pagamento, così da consentire la vendita dell'appartamento oggetto di causa.
In tale prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento non determina l'applicazione del regime generale della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., né può ricondursi allo schema del termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c., non emergendo un'espressa qualificazione in tal senso né elementi da cui desumere la natura essenziale del termine in relazione all'interesse creditorio.
La clausola con cui le parti hanno stabilito che “in caso di mancato e/o parziale pagamento nel termine fissato, la domanda risarcitoria sarà riattivata per l'intero importo” integra, sul piano funzionale, una condizione risolutiva espressa, volta a disciplinare anticipatamente le conseguenze dell'inadempimento.
Si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), allorquando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto. Qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.
L'avverarsi della condizione – costituito dall'inadempimento nel termine dell'obbligazione pecuniaria – comporta, secondo la volontà delle parti, la caducazione automatica degli effetti solutori e satisfattivi propri della transazione, con conseguente restitutio in integrum della posizione creditoria e piena reviviscenza della pretesa risarcitoria originariamente proposta.
Ne deriva che l'effetto tipico dell'inadempimento non consiste nella risoluzione del contratto in senso tecnico, ma nell'inefficacia sopravvenuta della transazione, che cessa di produrre effetti per il verificarsi della condizione risolutiva convenuta tra le parti.
7 Pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento prevista dalla transazione non dà luogo a responsabilità risarcitoria per violazione del contratto transattivo, giacché le parti ne hanno già disciplinato le conseguenze mediante una clausola risolutiva atipica. L'avveramento della condizione determina l'inefficacia sopravvenuta della transazione e la reviviscenza della domanda originaria di risarcimento per i danni da infiltrazioni, danni già accertati e quantificati in € 25.000,00 nella perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. , corredata da documentazione fotografica e da Persona_2 descrizione analitica delle lesioni e dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'unità immobiliare di proprietà degli attori. Tale elaborato risulta dettagliato, coerente e supportato da riscontri fotografici.
Si osserva che la relazione tecnica non risulta efficacemente contestata nel merito dal convenuto, né il ha offerto elementi tecnici alternativi idonei a confutarne le conclusioni. Dunque, CP_1 valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., l'elaborato costituisce idoneo elemento probatorio, dal quale emerge una quantificazione dei danni pari a € 25.000,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice.
Ne consegue che, dichiarata l'inefficacia sopravvenuta della transazione per avveramento della condizione risolutiva prevista dalle parti, deve essere accolta la domanda risarcitoria originaria con conseguente condanna del al pagamento in favore degli istanti della somma di € CP_1
25.000,00, oltre interessi come per legge.
Quanto al risarcimento dei danni da infiltrazioni, quantificati in € 25.000,00 dall'Ing. Per_2
, occorre rilevare che il ha già corrisposto la somma di € 6.148,69 a titolo di
[...] CP_1
acconto sul danno.
Pertanto, in applicazione dei principi di cui all'art. 1223 c.c., tale importo deve essere detratto dalla somma complessivamente dovuta, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie e garantire che gli attori ricevano esclusivamente l'effettiva reintegrazione del pregiudizio subito.
Il risarcimento residuo da liquidare è, dunque, pari a € 18.851,31 (€ 25.000,00 – € 6.148,69) restando fermo che gli eventuali interessi legali decorreranno sulla differenza fino all'effettivo saldo.
5)Gli istanti hanno, inoltre, richiesto il ristoro dei danni emergenti derivanti dai costi sostenuti per la locazione sostitutiva dell'unità immobiliare, divenuta inabitabile a causa delle infiltrazioni. Tali esborsi devono essere qualificati come spese necessarie per assicurare una sistemazione abitativa alternativa. A tal fine, le parti hanno prodotto il contratto di locazione e la lista movimenti bancaria attestante i pagamenti dei canoni effettuati mediante bonifico nel periodo compreso tra gennaio 2012
e maggio 2020.La documentazione risulta idonea a dimostrare sia la necessità del trasferimento sia il nesso causale diretto tra l'invivibilità dell'immobile e le spese sostenute, integrando così i presupposti richiesti dall'art. 1223 c.c. per il riconoscimento del danno emergente.
Per quanto riguarda, nello specifico, il rimborso dei canoni di locazione sostenuti nel periodo 2012–
2020, deve rilevarsi che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8213/2015, ha previsto un risarcimento
8 per il mancato uso dell'abitazione nella misura di € 3.200,00 pari ad un canone mensile di € 800,00 per mesi 4, tempo ritenuto utile dal CTU per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, il conteggio delle mensilità aggiuntive deve decorrere da novembre 2015, ossia dai 4 mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, fino a maggio 2020. I mesi ulteriormente risarcibili risultano così essere 55.
Applicando il canone mensile di € 550,00, l'importo complessivo dovuto a titolo di rimborso dei canoni di locazione ammonta a € 30.250,00 (55 mesi × € 550,00).
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore degli attori dell'importo CP_1 complessivo di € 49.101,31, di cui € 18.851,31, a titolo di risarcimento dei danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio, nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura ed € 30.250,00, a titolo di danno emergente per il mancato uso dell'abitazione, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nel limite del valore della causa di Euro 52.000,00 come indicato nell'atto di citazione.
Non può essere accolta, invece, la domanda formulata dagli attori di condanna del al CP_1 risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., non avendo gli istanti provato alcun elemento di fatto necessario alla liquidazione, pur se su base equitativa, del pregiudizio lamentato (Cfr. Cass.
27.10.2015, n. 21798).
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Marco Pizzuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1.accoglie per quanto di ragione la domanda introduttiva e dichiara l'inefficacia della transazione stipulata tra le parti per avveramento della condizione risolutiva espressa -costituita dall'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del con conseguente CP_1
ripristino della obbligazione ex-ante ;
2. per l'effetto, condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento, a favore degli istanti, Sigg.ri e , dell'importo complessivo Parte_1 Parte_2
di € 49.101,31, di cui € 18.851,31 a titolo di risarcimento dei danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio, nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura ed €
30.250,00 a titolo di danno emergente per il mancato uso dell'abitazione, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo;
il tutto nel limite del valore della causa di Euro 52.000,00 come indicato nell'atto di citazione;
9 3. condanna il ,in persona del legale rappresentante p.t. , al rimborso Controparte_1 in favore degli attori, e , delle spese di lite, che liquida in Euro € 5.810,00 Parte_1 Parte_2 per compensi ed euro € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Marco Pizzuto.
Così deciso in Napoli, in data 6.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa
TI TI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3390/2022 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
TRA
Il Sig. (c.f. ) e la Sig.ra (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elett.te dom.ti in Napoli alla via Belvedere 140 presso lo studio dell'Avv. Marco C.F._2
Pizzuto da cui sono rappresentati e difesi , giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
Il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
l'Amministratore p.t., sig. , elett.te dom.to in Napoli alla Via C. Console n. 3, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte, ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il G.I., in data 18.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato in data 04.02.2022 gli attori, ed , Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del che non ha corrisposto, nei CP_1
termini e nei modi, l'importo pattuito a transazione e dopo la ricognizione dei danni;
2) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nei confronti degli attori per i CP_1
danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura, oggetto di transazione disattesa;
1 3) per l'effetto condannare il detto al risarcimento dei danni, come rilevati anche dal CP_1
D.L. nel verbale di accesso del 04.07.2019 e successivo del 26 giugno 2020, quantificati nella misura di € 25.000,00 oltre interessi, come da relazione tecnica che sarà depositata, ovvero secondo le valutazioni del CTU che sin da ora si richiede;
4) accertare e dichiarare che, per effetto delle infiltrazioni, a partire dal 2012, e per i ritardi accumulati nel corso dei lavori, il sig. e la sua famiglia non hanno potuto usufruire della Parte_1
propria abitazione, fino alla vendita dell'immobile avvenuta in data 05.11.2022;
5) condannare, pertanto, il a corrispondere in favore degli attori, a titolo di rimborso CP_1
e/o anche a titolo di risarcimento, il canone mensile corrisposto pari ad € 550,00 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e fino alla riconsegna dell'appartamento, decurtandolo del periodo già previsto in sentenza (4 mesi);
6) condannare infine il alla refusione delle spese e compensi di lite, rimborso forfettario, CP_1
iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito, valutando la aggravata responsabilità di chi, pur dopo una transazione, non ha provveduto al regolare pagamento, costringendo la parte ad un nuovo giudizio.
Con ogni riserva in via istruttoria.”
Nell'atto introduttivo, i Sigg.ri e , già proprietari di un appartamento sito Parte_1 Parte_2 in Napoli, in Via Stella nn. 124-125, esponevano di avere subito da oltre vent'anni gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare condominiale, le quali avevano deteriorato soffitti, pareti e il solaio comune. Nonostante le numerose segnalazioni degli istanti, il era rimasto inerte CP_1 per anni, costringendoli a promuovere un primo giudizio nel 2011, dinnanzi al Tribunale di Napoli conclusosi nel 2015 con sentenza n. 8213/2015 che ordinava al Condominio il rifacimento del solaio e il risarcimento dei danni.
Durante i lavori, eseguiti con ritardi e difficoltà dovute anche alla morosità di alcuni condomini, si verificavano ulteriori danni all'appartamento, accertati in verbali tecnici. A causa delle infiltrazioni e dei lavori mal gestiti, la famiglia si vedeva costretta ad abbandonare l'immobile dal 2012, Parte_1
sostenendo per anni il costo di una locazione alternativa.
Il Tribunale riconosceva solo quattro mesi di indennizzo, nonostante il disagio si sia protratto fino alla vendita dell'appartamento avvenuta nel 2020.
Nel contempo, gli attori proponevano un secondo giudizio nel 2020 dinnanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il rimborso dei maggiori danni e dei canoni di locazione, ma vi rinunciavano in quanto decisi a vendere l'immobile ed accettavano una transazione con il Condominio per €
12.000,00 somma che il Condominio avrebbe dovuto versare entro ottobre 2021. Tuttavia, il
2 Condominio pagava solo parzialmente l'importo pattuito, non rispettando i termini essenziali dell'accordo.
Alla luce di tale inadempimento e della responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., gli attori convenivano nuovamente il Condominio in giudizio, chiedendo l'accertamento della violazione dell'accordo transattivo;
il riconoscimento della responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni e dagli interventi eseguiti;
la condanna al risarcimento di € 25.000,00 per i danni materiali;
il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal 2012 fino alla vendita dell'immobile; nonché la condanna alle spese legali.
B) Si costituiva in giudizio, in data 10.06.2022, il che, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi della Sig.ra Per_1
, ritenuti responsabili per il mancato pagamento delle quote condominiali, circostanza che
[...] avrebbe ostacolato l'adempimento della transazione e l'impresa Edilan Sud, indicata come responsabile di danni nell'esecuzione dei lavori. Eccepiva, inoltre, la nullità della citazione, ritenuta eccessivamente generica e priva di chiarezza sul titolo e sulla natura della pretesa, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Nel merito, il eccepiva l'assenza di qualsiasi inadempimento dell'accordo transattivo CP_1 stipulato nel 2020, sostenendo che il mancato pagamento delle somme pattuite entro il mese di ottobre 2021 fosse dipeso unicamente da un ritardo riconducibile a difficoltà finanziarie condominiali e che tale ritardo non fosse idoneo a determinare la risoluzione automatica della transazione.
Affermava che il termine indicato nella transazione non poteva essere considerato “essenziale” ai sensi dell'art. 1457 c.c., sia per la natura dell'obbligazione, ossia pagamento di somme di denaro, sia per la volontà delle parti, che non avrebbero inteso far dipendere la validità del contratto dalla scadenza. Inoltre, evidenziava che gli attori avevano già ricevuto oltre metà della somma pattuita, pari ad € 7.149,00, e che avevano accettato pagamenti anche oltre il termine previsto dalla transazione, circostanza che dimostrava la non essenzialità del detto termine.
Il Condominio ribadiva che la transazione era, tutt'ora, valida e vincolante e si dichiarava disponibile a corrispondere il saldo residuo, negando, però, ogni ulteriore pretesa risarcitoria ritenuta infondata e, in ogni caso, prescritta. Contestava quanto dedotto ed eccepito dagli attori circa i danni e la responsabilità ex art. 2051 c.c.del sostenendo che le infiltrazioni e i lavori non potevano CP_1
giustificare le somme richieste, né vi era prova sufficiente dei fatti allegati.
In via subordinata, per il caso di soccombenza, chiedeva che eventuali importi fossero rideterminati in misura inferiore e che i terzi chiamati in causa venissero condannati a manlevarlo da ogni pregiudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, la conferma della validità della transazione e la condanna degli attori alle spese di lite.
3 C) All'udienza del 07.11.2022, il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza di chiamata in causa di terzi proposta dalla parte convenuta, rilevando che la costituzione del era avvenuta CP_1 tardivamente, in data 10.06.2022, oltre il termine di 20 giorni dalla prima udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione per il 28.06.2022, come previsto dall'art. 166 c.p.c.
Pertanto, il G.I., respingeva la suddetta istanza e alla udienza del 18.07.2025 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Così riassunti i termini della controversia, in via preliminare, si rileva che l'istanza di chiamata in causa dei terzi - di cui il lamenta il mancato accoglimento anche nelle note conclusive CP_1
-è stata disattesa e dichiarata inammissibile dal precedente Giudice, dott.ssa Luigia Stravino, con le ordinanze del 07.11.2022 e del 09.11.2022 in quanto il convenuto non si è costituito in giudizio tempestivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c., essendosi costituito in data 10 giugno 2022, mentre la prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione era fissata al 28 giugno 2022.
Con tali ordinanze si è precisato che la data del 28 giugno 2022 – originariamente indicata dall'attore quale prima udienza – cadeva in un giorno (martedì) in cui i giudici della Sezione XII di questo
Tribunale non hanno udienza. Pertanto, la prima udienza è stata differita d'ufficio alla successiva udienza utile, tenuta dai giudici della sezione, ossia al 30 giugno 2022, in applicazione dell'art. 168- bis, comma 4, c.p.c. e dell'art. 82, comma 1, disp. att. c.p.c. Ne consegue che il rinvio non è stato disposto mediante decreto del giudice ai sensi del comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. come erroneamente indicato dal CP_1
Sul punto, la Cassazione ha precisato che il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis , comma 4 cpc non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa , poiché l'art. 166 cpc , coordinato con gli articoli 167 cpc, contempla quale ipotesi utile ad escludere la decadenza della istanza di chiamata in causa di terzi , solo quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione
(Cfr. ex multis Cass. Cass civile, Sez.II, sentenza 30.01.2017 n. 2299).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309/2010, ha chiarito che, nelle ipotesi di chiamata del terzo su istanza di parte al di fuori del litisconsorzio necessario, il provvedimento di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo rientra nella discrezionalità del Giudice. In particolare, il Giudice può legittimamente negare la fissazione di una nuova udienza ove ritenga, adeguatamente motivando, che la trattazione separata delle cause risponda a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel caso in esame, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e tenuto conto dei principi di concentrazione, economia processuale e ragionevole durata del giudizio, il Tribunale ha ritenuto comunque inopportuno autorizzare la chiamata in causa dei terzi.
4 L'istanza è stata, pertanto, rigettata.
2) Deve essere disattesa anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta secondo cui gli attori hanno richiamato in narrativa (editio actionis) fatti generici e non chiaramente comprensibili, da cui, poi, avrebbero avanzato richieste risultate non compatibili coi fatti narrati e coi titoli fatti valere.
Sul punto, occorre precisare che gli articoli 163 e 164 c.p.c. impongono che l'atto introduttivo del giudizio contenga, a pena di nullità, una chiara e completa indicazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al Giudice e alla controparte, al fine di consentire l'esatta individuazione sia del petitum sia della causa petendi. L'atto deve pertanto riportare l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, la determinazione dell'oggetto della stessa e le relative conclusioni, così da definire i limiti della pretesa dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, l'atto di citazione non presenta gli eccepiti profili di nullità. Esso contiene infatti una compiuta esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda degli attori, chiaramente ricostruibili anche attraverso una valutazione complessiva dell'intero contesto argomentativo.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che la nullità ex art. 164 c.p.c. ricorre solo in presenza di totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, mentre deve escludersi quando il contenuto essenziale dell'azione sia comunque individuabile dall'esame complessivo dell'atto, comprensivo della parte espositiva (Cass. civ., Sez. I, n. 20294 del 25 settembre
2014).
Del resto, la stessa condotta processuale della parte o convenuta – che ha articolato compiutamente le proprie difese , chiedendo il rigetto anche nel merito delle domande avversarie – conferma che l'atto introduttivo fosse pienamente comprensibile, avendo consentito alla parte di approntare un'adeguata difesa. Ciò esclude, di per sé, la dedotta incertezza del petitum e della causa petendi.
L'eccezione sollevata dal deve, pertanto, essere rigettata. CP_1
3) Entrando nel merito della questione, si rileva che la controversia attiene alla dedotta inefficacia della transazione stipulata tra le parti , inefficacia che gli attori assumono essersi verificata a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento posta a carico del Condominio.
La vicenda trae origine dalle infiltrazioni provenienti dal solaio condominiale che, a partire dal 2000, hanno interessato l'immobile dei Sigg.ri e , sito in Napoli alla Via Stella Parte_1 Parte_2 nn. 124-125, determinandone la progressiva inabitabilità. A seguito di tali eventi, gli attori adivano il
Tribunale di Napoli (RG 16367/2011), ottenendo con sentenza n. 8213/2015 la condanna del sia all'esecuzione delle opere di rifacimento del solaio che al risarcimento dei danni. CP_1
5 I lavori, tuttavia, venivano avviati solo nel 2018 e risultavano ripetutamente sospesi a causa delle contestazioni di alcuni condomini morosi. Nel corso delle operazioni la ditta incaricata provocava ulteriori infiltrazioni e danni, accertati dall'allora D.L., Ing. e dalla stessa impresa Controparte_4 esecutrice delle opere, in occasione del sopralluogo congiunto del 04.07.2019 ( Cfr. verbale agli atti).Tali circostanze, unitamente ai pregressi danni, rendevano l'immobile inutilizzabile dal mese di gennaio 2012 sino alla sua vendita avvenuta nel 2020, periodo durante il quale i Sigg.ri Parte_3
sostenevano spese di locazione per € 550 mensili.
[...]
Nel 2020 gli attori intraprendevano un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli (RG
12003/2020) per il ristoro dei danni ulteriori, procedimento successivamente rinunciato per consentire la vendita dell'appartamento, subordinata all'assenza di giudizi pendenti. Le parti stipulavano, quindi, una transazione per l'importo di € 12.000, a fronte della rinuncia degli attori ai maggiori danni già accertati, pari ad €. 50.0000. Il tuttavia, adempiva solo parzialmente, versando CP_1 complessivi € 6.148,69 e restando inadempiente per la residua somma.
Nel presente giudizio, i Sigg.ri ed deducono la responsabilità contrattuale Parte_1 Parte_2 del nonché la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., evidenziando come CP_1
il nesso causale tra infiltrazioni, lavori mal eseguiti e danni sia stato accertato e non contestato. Gli istanti sostengono che l'inadempimento del riguarda sia il mancato pagamento della CP_1
somma pattuita in transazione, sia i danni ulteriori e i costi sostenuti per la locazione sostitutiva. Gli attori osservano, inoltre, che la violazione del termine di pagamento previsto nella transazione ne determina la risoluzione automatica, con conseguente riattivazione delle originarie azioni risarcitorie.
Il contesta tali assunti. Afferma che il termine di pagamento previsto nella transazione CP_1 non ha natura “essenziale” ai sensi dell'art. 1457 c.c., ma carattere meramente ordinatorio, e che il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento discenderebbe dalla morosità di alcuni condomini. Sostiene, inoltre, che la transazione abbia effetto novativo, avendo le parti sostituito le pregresse pretese risarcitorie con un nuovo e diverso accordo volto ad estinguere il precedente rapporto. Secondo il Condominio, il mancato pagamento del saldo non determinerebbe la risoluzione automatica, ma soltanto una situazione di mora che si è sempre dichiarato disponibile a sanare.
4) Ciò posto, la questione giuridica sottesa al caso di specie ruota attorno all'interpretazione della clausola della transazione con cui le parti hanno previsto che “…in caso di mancato e/o parziale pagamento nel termine fissato, la domanda risarcitoria sarà riattivata per l'intero importo”.
E' pertanto opportuno richiamare la disciplina di cui all'art. 1362 ss cc relativa all'interpretazione del contratto . Secondo le norme del codice civile, qualora il significato di una clausola risulti oscuro, il
Giudice deve tenere conto della comune intenzione delle parti, anche come risultante dai loro comportamenti ( art. 1362 cc.) valutando il significato della clausola alla luce dell'intero regolamento
6 negoziale ( art. 1363 cc) secondo buona fede ( art. 1366 cc) e nel dubbio attribuendo alla clausola il significato funzionale a preservare l'efficacia della clausola stessa. In particolare, ove intervenga una transazione tra le parti senza previsione di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento, onde verificare la natura novativa o meno dell'accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto ( Cass.
27.03.2014 n. 7208).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la transazione intercorsa tra le parti, avente ad oggetto la riduzione del prezzo, non assuma natura novativa in quanto i Sigg.ri non hanno Parte_4 effettivamente riconosciuto l'inferiore valore dei vizi, difetti e ritardi nei lavori eseguiti e non hanno, quindi, manifestato l'inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione pregressa (cfr. Cass.
27.03.2014, n. 7208). Essa ,quindi, non ha carattere novativo in quanto l'accordo è stato concluso al solo scopo di evitare la lite e accelerare il pagamento, così da consentire la vendita dell'appartamento oggetto di causa.
In tale prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento non determina l'applicazione del regime generale della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., né può ricondursi allo schema del termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c., non emergendo un'espressa qualificazione in tal senso né elementi da cui desumere la natura essenziale del termine in relazione all'interesse creditorio.
La clausola con cui le parti hanno stabilito che “in caso di mancato e/o parziale pagamento nel termine fissato, la domanda risarcitoria sarà riattivata per l'intero importo” integra, sul piano funzionale, una condizione risolutiva espressa, volta a disciplinare anticipatamente le conseguenze dell'inadempimento.
Si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), allorquando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto. Qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.
L'avverarsi della condizione – costituito dall'inadempimento nel termine dell'obbligazione pecuniaria – comporta, secondo la volontà delle parti, la caducazione automatica degli effetti solutori e satisfattivi propri della transazione, con conseguente restitutio in integrum della posizione creditoria e piena reviviscenza della pretesa risarcitoria originariamente proposta.
Ne deriva che l'effetto tipico dell'inadempimento non consiste nella risoluzione del contratto in senso tecnico, ma nell'inefficacia sopravvenuta della transazione, che cessa di produrre effetti per il verificarsi della condizione risolutiva convenuta tra le parti.
7 Pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento prevista dalla transazione non dà luogo a responsabilità risarcitoria per violazione del contratto transattivo, giacché le parti ne hanno già disciplinato le conseguenze mediante una clausola risolutiva atipica. L'avveramento della condizione determina l'inefficacia sopravvenuta della transazione e la reviviscenza della domanda originaria di risarcimento per i danni da infiltrazioni, danni già accertati e quantificati in € 25.000,00 nella perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. , corredata da documentazione fotografica e da Persona_2 descrizione analitica delle lesioni e dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'unità immobiliare di proprietà degli attori. Tale elaborato risulta dettagliato, coerente e supportato da riscontri fotografici.
Si osserva che la relazione tecnica non risulta efficacemente contestata nel merito dal convenuto, né il ha offerto elementi tecnici alternativi idonei a confutarne le conclusioni. Dunque, CP_1 valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., l'elaborato costituisce idoneo elemento probatorio, dal quale emerge una quantificazione dei danni pari a € 25.000,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice.
Ne consegue che, dichiarata l'inefficacia sopravvenuta della transazione per avveramento della condizione risolutiva prevista dalle parti, deve essere accolta la domanda risarcitoria originaria con conseguente condanna del al pagamento in favore degli istanti della somma di € CP_1
25.000,00, oltre interessi come per legge.
Quanto al risarcimento dei danni da infiltrazioni, quantificati in € 25.000,00 dall'Ing. Per_2
, occorre rilevare che il ha già corrisposto la somma di € 6.148,69 a titolo di
[...] CP_1
acconto sul danno.
Pertanto, in applicazione dei principi di cui all'art. 1223 c.c., tale importo deve essere detratto dalla somma complessivamente dovuta, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie e garantire che gli attori ricevano esclusivamente l'effettiva reintegrazione del pregiudizio subito.
Il risarcimento residuo da liquidare è, dunque, pari a € 18.851,31 (€ 25.000,00 – € 6.148,69) restando fermo che gli eventuali interessi legali decorreranno sulla differenza fino all'effettivo saldo.
5)Gli istanti hanno, inoltre, richiesto il ristoro dei danni emergenti derivanti dai costi sostenuti per la locazione sostitutiva dell'unità immobiliare, divenuta inabitabile a causa delle infiltrazioni. Tali esborsi devono essere qualificati come spese necessarie per assicurare una sistemazione abitativa alternativa. A tal fine, le parti hanno prodotto il contratto di locazione e la lista movimenti bancaria attestante i pagamenti dei canoni effettuati mediante bonifico nel periodo compreso tra gennaio 2012
e maggio 2020.La documentazione risulta idonea a dimostrare sia la necessità del trasferimento sia il nesso causale diretto tra l'invivibilità dell'immobile e le spese sostenute, integrando così i presupposti richiesti dall'art. 1223 c.c. per il riconoscimento del danno emergente.
Per quanto riguarda, nello specifico, il rimborso dei canoni di locazione sostenuti nel periodo 2012–
2020, deve rilevarsi che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8213/2015, ha previsto un risarcimento
8 per il mancato uso dell'abitazione nella misura di € 3.200,00 pari ad un canone mensile di € 800,00 per mesi 4, tempo ritenuto utile dal CTU per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, il conteggio delle mensilità aggiuntive deve decorrere da novembre 2015, ossia dai 4 mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, fino a maggio 2020. I mesi ulteriormente risarcibili risultano così essere 55.
Applicando il canone mensile di € 550,00, l'importo complessivo dovuto a titolo di rimborso dei canoni di locazione ammonta a € 30.250,00 (55 mesi × € 550,00).
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore degli attori dell'importo CP_1 complessivo di € 49.101,31, di cui € 18.851,31, a titolo di risarcimento dei danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio, nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura ed € 30.250,00, a titolo di danno emergente per il mancato uso dell'abitazione, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nel limite del valore della causa di Euro 52.000,00 come indicato nell'atto di citazione.
Non può essere accolta, invece, la domanda formulata dagli attori di condanna del al CP_1 risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., non avendo gli istanti provato alcun elemento di fatto necessario alla liquidazione, pur se su base equitativa, del pregiudizio lamentato (Cfr. Cass.
27.10.2015, n. 21798).
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Marco Pizzuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1.accoglie per quanto di ragione la domanda introduttiva e dichiara l'inefficacia della transazione stipulata tra le parti per avveramento della condizione risolutiva espressa -costituita dall'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del con conseguente CP_1
ripristino della obbligazione ex-ante ;
2. per l'effetto, condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento, a favore degli istanti, Sigg.ri e , dell'importo complessivo Parte_1 Parte_2
di € 49.101,31, di cui € 18.851,31 a titolo di risarcimento dei danni determinatisi nel corso dei lavori di rifacimento del solaio, nonché per le nuove infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura ed €
30.250,00 a titolo di danno emergente per il mancato uso dell'abitazione, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo;
il tutto nel limite del valore della causa di Euro 52.000,00 come indicato nell'atto di citazione;
9 3. condanna il ,in persona del legale rappresentante p.t. , al rimborso Controparte_1 in favore degli attori, e , delle spese di lite, che liquida in Euro € 5.810,00 Parte_1 Parte_2 per compensi ed euro € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Marco Pizzuto.
Così deciso in Napoli, in data 6.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa
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