Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 378/ 2021 promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti RA, alla via Castello n. 7, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Del Gaudio Annarita (C.F. ) e dall'avv. Langella C.F._3
Giovanni (C.F. ), e con essi elettivamente domiciliati, giusta procura in C.F._4 calce all'atto di opposizione, in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco n. 27
- OPPONENTI contro già C.F. e P. IVA n. con sede legale in CP_1 CP_2 P.IVA_1
Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice della (già Controparte_3 Controparte_4
già , C.F. e iscrizione al Registro delle
[...] Controparte_5
Imprese di n. con sede in via Università n. 1, rappresentata e CP_5 P.IVA_2 CP_5 difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Maria Clementina
Montesano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n. 54, nonché in Torre Annunziata (NA), al C.so Umberto
I, n. 47/E (presso lo studio legale dell'avv. Redenta Striano);
pagina 1 di 22
C.F. ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Controparte_6
Lodi n. con sede in Milano, alla Via V. Betteloni n. 2, in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, C.F. e P. CP_1
IVA n. rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con P.IVA_1 atto per Notar in Velletri del 23.09.2013 rep. 64574 e racc. 19587, Persona_1 dall'avv. Antonella Merola (C.F. ), con studio legale in Napoli, alla Via C.F._6
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale -Isola E1.
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 e 617 co.1 c.p.c.; mutuo fondiario;
cessione del credito.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 26.11.2020, in forza di procura CP_1 speciale conferita da e autenticata in data 28.04.2021 per Notar Controparte_3
in rep. 48119 racc. 17239, intimava ai sig.ri e Persona_2 CP_5 Parte_1 Pt_2 come in epigrafe identificati, il pagamento della somma complessiva di € 61.089,20, sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario stipulato tra la NC rappresentata (già
[...]
ed i predetti in data 28.12.2009 per Notar in Napoli, Controparte_5 Persona_3
rep. 111456 racc. 30087, erogato per un capitale originario pari a € 93.000,00.
Avverso il precetto e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione, articolando i seguenti motivi: 1) invalidità dell'atto di precetto per violazione/falsa applicazione dell'art. 41 co. 1 T.U.B., inapplicabile alla fattispecie in esame, con conseguente mancanza di notifica del titolo esecutivo;
2) genericità e/o incompletezza del precetto;
3) carenza di prova a fondamento della pretesa;
4) usurarietà del contratto di mutuo;
5) in ogni caso, prescrizione della pretesa creditoria per compiuto decorso del termine decennale, stante la mancanza di atti interruttivi. Chiedevano, pertanto, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'insussistenza della pretesa portata dal precetto opposto;
con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 22 Si costituiva rilevando la tardiva costituzione in giudizio degli opponenti, CP_1
e per il resto contestando puntualmente, in fatto e in diritto, le censure sollevate dalla controparte. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, il G.I. all'udienza del 10.01.2023 si riservava sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
successivamente, con ordinanza del
15.04.2023 resa a scioglimento della riserva assunta, ritenuto preliminarmente “di non dover disporre alcuna cancellazione della causa dal ruolo in quanto, indipendentemente dalla verifica circa l'effettiva tardiva costituzione degli attori-opponenti, in ogni caso, questi ultimi si sono costituiti prima della data fisata per la prima udienza e la convenuta opposta si è difesa nel merito, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr., sul punto, Cass.
Sez. VI, Ordinanza n. 3626 del 17/02/2014)”, rigettava l'istanza di sospensiva, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Si costituiva in giudizio, medio tempore, la società a mezzo della Controparte_6 mandataria che interveniva ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare CP_1 nel credito controverso, per averlo acquistato, tra gli altri, a mezzo di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con in data 03/12/2021 ai sensi della legge Controparte_3
sulla cartolarizzazione dei crediti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 149, del
16/12/2021; faceva proprie le conclusioni proposte dall'originaria opposta, e chiedeva CP_6 il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
A scioglimento della riserva assunta successivamente al decorso dei sopracitati termini, il
G.I. rigettava le richieste istruttorie di parte opponente, e rinviava la causa all'odierna udienza di discussione e contestuale decisione ai sensi dell'art 281-sexies, concedendo termini per il deposito di memorie conclusionali.
Con memoria del 07.01.2025, gli opponenti, in aggiunta alle precedenti conclusioni, contestavano ulteriormente la legittimazione di ambedue i soggetti opposti sulla scorta delle previsioni di cui al D.Lgs n. 116/2024 in materia di cessione di crediti deteriorati, alla luce delle quali rilevavano il vizio della mancata iscrizione delle società opposte nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B., ai fini dell'attività della gestione di suddetti crediti in sofferenza.
****
L'opposizione proposta dagli odierni opponenti è infondata, per i motivi che si vanno ad esporre. pagina 3 di 22 4) Preliminarmente, occorre rilevare come, secondo un principio ampiamente consolidato, competa esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica della domanda, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dal ricorrente. Nelle opposizioni esecutive, al fine della corretta qualificazione della domanda, occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” e il “quantum” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n. 2010/2014).
5) Delle domande proposte dagli odierni opponenti, in particolare, rivelano natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quelle relative all'invalidità dell'atto di precetto per mancanza di notifica del titolo esecutivo, e per eccessiva genericità del relativo contenuto, tale da non permettere una chiara individuazione della pretesa e dei calcoli sottesi ad essa. Come rilevato, l'opposizione agli atti esecutivi mira alla contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa, la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi (cfr. Cass. Civ., sent.
n.15561/2001)
Si rileva che tali domande risultano, in ogni caso, tempestivamente proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo stato rispettato il termine previsto dalla norma pari a venti giorni dalla notifica dell'atto di cui si contestano i vizi.
5.1) Quanto alla prima questione oggetto di censura, in essa si intrecciano, per vero, profili riconducibili tanto ai vizi deducibili ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per quanto attiene al profilo della legittimazione attiva del precettante, quanto all'art. 617 c.p.c., per le ricadute che detta legittimazione ha sulla mancata notifica del titolo esecutivo, stante una – presunta – illegittima applicazione dell'art. 41 co. 1 T.U.B.
Ed invero, lamentavano gli opponenti che la precettante non potesse beneficiare CP_1 dei privilegi in sede esecutiva previsti dalla sopracitata norma, sub specie di esonero dall'obbligo di notificare il titolo esecutivo perché fondato su contratto di mutuo fondiario, operando gli stessi unicamente con riguardo agli istituti di credito. Da tanto, discenderebbe un'insanabile illegittimità
pagina 4 di 22 del precetto, poiché non preceduto (o accompagnato contestualmente) dalla notifica del titolo esecutivo.
Anzitutto, occorre rilevare come la censura per cui “la medesima [precettante] non possiede alcuna legittimazione attiva al recupero del credito” risulta chiaramente infondata, avendo menzionato approfonditamente nel precetto, e del pari correttamente allegato in CP_1 giudizio all'atto di costituzione, gli estremi della procura autenticata per Notar rep. 48119 Per_2 racc. 17239, conferita dalla banca noto istituto di credito “iscritto Controparte_3 all'Albo delle banche n. 5345, Capogruppo del Gruppo bancario ” (cfr. Controparte_3
procura per atto pubblico, in atti). Come allegato dall'opposta, e provato a mezzo delle produzioni documentali (all. 1-5), senza peraltro contestazione degli opponenti, la
[...]
che ha successivamente variato la propria denominazione Controparte_5
sociale in “Crédit Agricole Cariparma S.p.A.” e successivamente in “ Controparte_3
, concedeva un finanziamento a titolo di mutuo fondiario, con contratto per Notar
[...] Per_3 rep. 111456 racc. 30087, garantito da ipoteca concessa dal , stipulato con espresso Parte_1 richiamo alla normativa di cui agli artt. 38 e ss. T.U.B.
Se pertanto, da un lato, non può dubitarsi della natura di istituto di credito dell'ente mutuante, e dunque della sua legittimazione a valersi dei privilegi esecutivi previsti dalla disciplina del testo unico bancario, sub specie di esenzione dalla necessaria notifica del titolo esecutivo, dall'altro non può parimenti mettersi in discussione la legittimazione di ad agire in tali CP_1 forme, legittimazione ripetuta da in forza di “procura speciale e irrevocabile, e, Controparte_3 per quanto infra, generale, affinché abbia ad agire con pieni poteri, in nome e per conto di essa mandante, compiendo le attività meglio descritte nei successivi paragrafi” (pag. 1 della procura allegata).
La trasmissione dei privilegi processuali regolati dall'articolo 41 T.U.B. a cessionari diversi dagli istituti di credito non è generalmente consentita, fondando le proprie ragioni d'esistenza in necessaria correlatività alla qualifica di banca, intesa quale ente esercente l'attività bancaria di cui all'art. 10 T.U.B. Ciò emerge dall'art. 58 T.U.B., che disciplina, ex comma 1, la “cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, prevedendosi in tal caso (ai sensi del comma 3) che “privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione pagina 5 di 22 conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Fuori dalla regola generale, d'altro canto, vi sono espresse ipotesi normative di estensione dei medesimi privilegi: lo stesso art. 58, al comma 7, prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli
65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”, e parimenti prevede, in favore dei cessionari di crediti in blocco nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, l'art. 4 co. 1 della L. 130/99 per cui “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.
Risulta, peraltro, evidente che il caso in esame abbia ad oggetto non una cessione del credito derivante da mutuo fondiario, con annessi privilegi processuali ai sensi del testo unico bancario e connessi problemi circa la trasmissibilità degli stessi, ma una “mera” fattispecie di rappresentanza: infatti, agisce quale mandataria della mutante, munita di CP_1 rappresentanza diretta in forza di procura che la abilita ad agire in nome e per conto dell'ente creditizio mandante. Ed è fuor di dubbio che, facendo valere le pretese della rappresentata con potere di spendita del nome di questa, doValue ripeta da la legittimazione a Controparte_3 valersi del privilegio processuale a questa spettante ex art. 41 co. 1 T.U.B. [sul punto, cfr. anche
Cass. Civ., sent. n. 31557/2019, ove, venendo in rilievo un'operazione di cartolarizzazione del credito, e venendo pertanto in rilievo una delle sopra menzionate ipotesi tipizzate di trasmissione delle prerogative e dei privilegi riconosciuti dalla disciplina di settore, si afferma che “la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge”].
Sicchè, tanto la censura circa la carenza di legittimazione attiva di che quella CP_1 relativa alla mancanza di notifica del titolo esecutivo quale atto prodromico alla preannunziata esecuzione risultano infondate, dovendosi in parte qua senz'altro rigettare l'opposzione.
Quanto alla lamentata carenza ovvero mancata indicazione/apposizione di formula esecutiva, anche questa si rivela pretestuosa ed infondata.
pagina 6 di 22 Ed invero, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura di titolo esecutivo il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico (quale titolo stragiudiziale ex art. 474 co. 1 n. 3 c.p.c.), qualora dalla sua interpretazione, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo, ove esistente, si evinca la trasmissione immediata della disponibilità giuridica della somma mutuata, e che gli atti (di mutuo e di erogazione della somma) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. ex multiis Cass. Civ., sent. n.
6174/2020; Cass. Cass., sent. 17194/2015); come recentemente affermato dalla Suprema Corte, peraltro, “il mutuo fondiario non è soggetto ad alcuna notificazione al debitore, in quanto titolo contrattuale, esecutivo ab origine, [è] già noto o comunque conoscibile (anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un'iscrizione ipotecaria) […] non deve contenere specifiche indicazioni sulla data di apposizione della formula esecutiva sul titolo contrattuale, essendo invece sufficienti ad individuare il titolo azionato gli elementi che univocamente lo identifichino” (Cass. Civ., ord. n. 11242/2022).
Dal contratto di mutuo allegato, in particolare, si evince che la NC mutuante concedeva un finanziamento pari a € 93.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 180 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi, e che i contraenti e oltre a Parte_1 Pt_2 dichiarare “di conoscere bene per averne già in precedenza preso visione” le condizioni contrattuali predisposte, “dichiarando altresì di accettare tutte le condizioni e in particolare di approvare specificamente , ai sensi dell'art. 1341 c.c., quelle recate dall'allegato Capitolato”, in dichiaravano specificamente “di aver ricevuto dalla la predetta somma di Euro 93.000,00, CP_5 rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”.
Dalla lettura e dall'interpretazione del contratto di mutuo, infine, non si rilevano, né sono censurate dagli opponenti, previsioni ulteriori, integranti altri e diversi elementi dirimenti sotto il profilo della effettiva disponibilità della somma ad opera del soggetto mutuatario, tali da rendere necessaria (alla luce del recente insegnamento della Suprema Corte, cfr. Cass. Civ. sent. n.
12007/2024) una complessiva valutazione degli stessi, allo scopo di accertarne l'effettiva verificazione.
5.2) L'opponente censurava, inoltre, l'eccessiva genericità e l'incompletezza del precetto, in quanto asseritamente carente dei “più radicali elementi di prova del calcolo delle somme richieste , in quanto il precetto è palesemente carente del piano di ammortamento degli interessi, del TAN, del TAEG, del TEGM, dei documenti attestanti l'entità delle sanzioni di morosità pagina 7 di 22 applicate alla specie dedotta, manca il calcolo e le percentuali applicate di tali requisiti, che in manifesta violazione di legge non consentono di esercitare il diritto di difesa […] non ha nemmeno specificato da quale data il contratto di finanziamento è stato o risulta estinto anticipatamente, non consentendo di accertare a che titolo e con quali decorrenze sarebbero intervenuti e applicate le morosità richieste, il tutto in violazione di legge e di contratto […] non ha indicato la percentuale degli interessi e dei tassi di mora, oltre a non aver prodotto alcun calcolo di ogni sorta di interessi di ogni genere e specie, lasciando ogni vuoto istruttorio”.
In realtà, come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (ord. del 15.04.2023), che in questa sede si richiama, non è riscontrabile alcuna violazione dell'art. 480 co. 2 c.p.c., in quanto emerge ictu oculi dalla lettura dell'atto impugnato l'espressa e chiara indicazione di tutti i requisiti richiesti a pena di nullità dalla norma: l'indicazione delle parti (da un lato, il creditore precettante CP_1
quale mandatario con rappresentanza di e dall'altro i debitori ingiunti Controparte_3
e ed il titolo esecutivo posto a base della pretesa, cioè Parte_1 Parte_2 il contratto di mutuo fondiario per Notar rep. 111456 racc. 30087; per le ragioni sopra Per_3 evidenziate, veniva omessa l'indicazione della data di notifica del titolo. L'indicazione della somma precettata, accompagnata dall'intimazione a pagare entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, non necessita in alcun modo di ulteriori specificazioni (in ogni caso, venivano individuate le singole voci componenti il credito, quali il capitale residuo, gli interessi di mora, spese ripetibili e diritti e onorari per l'atto): d'altro canto, come insegna la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multiis, Cass. Civ. ord. n. 8096/2022, che richiama essa stessa numerosi precedenti), l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 co. 2 c.p.c., non essendo richieste a pena di nullità altre indicazioni rispetto a quelle esplicitamente menzionate tra la norma, e sopra esplicitate;
le ipotesi di nullità del precetto sono, pertanto, tassative (cfr. Cass. Civ, sent. n. 4008/2013; Cass. Civ., sent. n. 11281/1993). In ogni caso, le condizioni contrattuali applicate, cui l'opposta fa puntualmente riferimento nel proprio atto di comparsa e costituzione, risultano tutte perfettamente esplicitate nel contratto allegato.
Va dato, altresì, conto che, in forza di consolidati principi circa la concreta ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. per il caso di inadempimento, al creditore spetta la prova pagina 8 di 22 del titolo a fondamento della propria pretesa e la mera allegazione dell'inadempimento, essendo poi onere del debitore, in applicazione principio di riferibilità o di vicinanza della prova, sostenere l'onere probatorio circa l'effettivo adempimento o, in alternativa, dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. Civ. S.U., sent. n. 13533/2001).
Anche in relazione a tali profili, pertanto, le censure degli opponenti sono da respingere integralmente.
6) Passando ai motivi di contestazione aventi natura di opposizione ex art. 615 c.p.c., va anzitutto - in virtuale prosecuzione di quanto già rilevato in tema di onere probatorio, e coerentemente agli argomenti di cui all'ordinanza di rigetto della istanza cautelare del 15.04.2023
- rimarcato che era precipuo onere degli opponenti contestare, in modo specifico e puntuale, la pretesa di controparte, con conseguente irrilevanza processuale di censure generiche: tale ultima, invece, risulta essere stata la linea processuale scelta degli opponenti, che pertanto dovranno sopportare le conseguenze dell'onere non adempiuto.
Con riferimento, in particolare, alla dedotta usurarietà degli interessi applicati, deve rilevarsi l'assoluta inconsistenza delle doglianze sollevate dall'opponente, che censurava in astratto le pattuizioni contrattuali senza alcun riferimento concreto ad esse, ed in assenza di qualsivoglia richiamo ad un'analisi tecnico-specialistica dei presunti “sconfinamenti”. Non può rilevare, a detrimento di quanto detto, il dato per cui, nel caso specifico, il precettante non fosse tenuto alla previa notifica del titolo esecutivo, data la sua matrice contrattuale e – pertanto – la conoscenza, presumibile fino a prova contraria, dello stesso e delle condizioni in esso contenute
(come già rilevato, i mutuatari attestavano, alla presenza del notaio e pertanto con valore fidefacente dell'affermazione, di essere perfettamente edotti delle previsioni contenute nelle clausole contrattuali e nei capitolati): rammentando la sopracitata giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., ord. n. 11242/2022), “il mutuo fondiario non è soggetto ad alcuna notificazione al debitore, in quanto titolo contrattuale [è] già noto o comunque conoscibile […] dato che allo stesso si accompagna anche un'iscrizione ipotecaria”. Peraltro, gli opponenti allegavano i capitolati allegati al contratto, dimostrando ulteriormente di averne materiale disponibilità – oltre che presumibile conoscenza – nonché un documento di sintesi delle condizioni economiche, di per sé comunque bastevole a costituire un appiglio per strutturare delle censure mirate, anche mediante perizie contabili di parte;
ciò nonostante, a tali allegazioni documentali non seguiva, comunque, alcuna censura mirata. pagina 9 di 22 In mancanza di riferimento concreto alle clausole contrattuali censurate, e dunque ad una mirata critica delle condizioni in esse contenute, la doglianza non può che essere respinta. Ad abundantiam, ed a conferma del totale scollamento di quanto genericamente affermato dagli opponenti rispetto a qualsivoglia referente concreto, questi non assolvevano nemmeno all'onere di allegazione, quantomeno, dei decreti ministeriali di rilevamento del tasso soglia periodicamente in rilievo, o comunque di un qualsivoglia riferimento ad essi: deve rammentarsi, invero, come, per consolidata giurisprudenza, l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere
(da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 26525/2024), pertanto, curarsi della produzione in giudizio di questi costituiva precipuo onere della parte interessata ad avvalersene.
Né poteva, per le ragioni indicate, soccorrere in ausilio delle mancanze imputabili agli opponenti la richiesta di una consulenza tecnico-contabile d'ufficio: come evidenziato già dal G.I. con l'ordinanza di rigetto della sospensiva, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr., ex multiis,
Cass. Civ. ord. n. 30218/2017).
Sulla scorta di argomentazioni del medesimo tenore non può, altresì, trovare accoglimento la – a mala pena accennata – supposta illiceità del contratto per violazione della disciplina consumeristica, in quanto trattasi di doglianza fumosa e non perfettamente comprensibile, apparentemente di mero “stile”, che va peraltro a sovrapporsi a quella relativa all'usurarietà dei tassi d'interesse convenuti, di cui si è già dato conto.
6.1) Avuto riguardo, da ultimo, all'eccezione di prescrizione dei crediti derivanti dal contratto di mutuo, è da rilevare che costituisce principio di diritto oramai consolidato quello pagina 10 di 22 secondo il quale le rate del mutuo non pagate vanno in prescrizione dopo dieci anni, ed il conteggio per stabilire il dies a quo del termine viene effettuato tenendo presente la data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata. Infatti, “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione”, con la conseguenza che
“non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. Civ. ord. 10/02/2023 n. 4232). Da tanto, consegue l'inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. e l'applicabilità dell'ordinario termine decennale: ed invero, tale dedotta unicità opera anche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento o agli interessi moratori, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale;
sul punto, la Suprema Corte (ibidem) spiega infatti che “il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”.
Come già rilevato supra, il contratto di mutuo fondiario prevedeva un piano di ammortamento composto da 180 rate mensili, con la prima a scadenza posticipata al 28.01.2010
e le successive al 28 di ciascun mese di ogni anno per tutta la durata del mutuo con scadenza il trenta di ogni mese, e pertanto la scadenza naturale del contratto (stipulato in data 29/12/2009) si sarebbe verificata nel 2024, risultando evidente come, alla data di notifica del precetto (nell'anno
2020) non si fosse nemmeno addivenuti a tale momento. Tale considerazione evidenzia come non sia necessario, ad ogni modo, prendere in considerazione alcun atto interruttivo della prescrizione per impedire lo spirare del termine;
ad ogni buon conto, si evidenzia che l'opposta, diligentemente, a fronte della eccezione sollevata ex adverso, allegava la lettera del 10.04.2018, a pagina 11 di 22 firma della mutuante di recesso dagli affidamenti e risoluzione del Controparte_3 contratto, con contestuale costituzione in mora, correttamente notificata in data 16.04.2018.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, potendosi affermare la sussistenza della pretesa creditoria intimata da quale mandataria con rappresentanza CP_1
di con atto di precetto del 26.11.2020. Controparte_3
7) Da ultimo, occorre valutare il profilo della “legittimazione” ad agire dell'intervenuta
21 (e, in relazione ai profili da ultimo censurati con memoria conclusionale degli CP_6 opponenti, anche dell'originaria convenuta , per cui si ritiene opportuna una Controparte_3
trattazione unitaria).
Si rammenta che la società interveniva nel presente giudizio, ai sensi Controparte_6 dell'art. 111 c.p.c., asserendo di aver concluso in data 03.12.2021 n. 3 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione dei crediti n.
300/1999, stipulati rispettivamente con Credit Agricole LI S.p.A., Controparte_4 CP_7
e Credito Valtellinese S.p.A.; dell'operazione veniva data pubblicità in G.U. del
[...]
16.12.2021, Parte II n. 149, codice redazionale TX21AAB12974.
Per quanto d'interesse, asseriva che, tra i crediti oggetto di cessione da Controparte_3
era ricompreso anche quello oggetto del presente giudizio nei confronti dei sig.ri
[...]
e veniva, inoltre, depositata la procura speciale Parte_1 Controparte_8 conferita da 21 a per lo “svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, CP_6 CP_1 incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”. Gli opponenti, d'altro canto, contestavano la sussistenza di “legittimazione” in capo all'intervenuta, per mancata prova del suo diritto quale cessionaria dell'originaria opposta.
Va, preliminarmente, osservato che, all'atto di intervento di non si CP_6 accompagnava alcuna richiesta di estromissione dal giudizio della cedente , né Controparte_3
una tale richiesta veniva formulata da alcuna delle parti nel prosieguo di giudizio;
e ciò sebbene quest'ultima, a far data dalla costituzione dell'interventrice, abbia cessato – di fatto – di prendere parte al giudizio. Mancando, pertanto, ai sensi dell'art. 111 co. 2 c.p.c., il necessario consenso prestato da tutte le parti in causa all'estromissione dell'originaria opposta (e, prima ancora, una qualsivoglia richiesta in tal senso), va chiarito che rappresenta, a Controparte_3 tutt'oggi, il convenuto principale dell'opposizione. Pertanto, ai fini della decisione dell'opposizione non sarebbe strictu sensu necessaria una valutazione del profilo del potenziale pagina 12 di 22 vizio di “legittimazione” dell'intervenuta – come rilevato già con l'ordinanza di rigetto della sospensiva – dato che, in ogni caso, la decisione farebbe comunque stato anche nei suoi confronti.
Ad ogni modo, anche alla luce del tenore delle censure che ne sono conseguite, specialmente nella comparsa conclusionale (ove i profili di un paventato difetto di
“legittimazione” coinvolgono anche l'originaria opposta), si ritiene opportuno approfondire la questione.
7.1) In via preliminare occorre chiarire i termini della stessa, dovendosi evidenziare la differenza che intercorre tra i concetti di “legitimatio ad causam” e “titolarità del diritto”.
Il concetto di legittimazione (ad agire e a contraddire) serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, e dello speculare diritto a resistere. Ragionando ex art. 81 c.p.c, per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione fatta dalla parte. Un discorso assolutamente analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
Sul punto, deve richiamarsi il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite del 2016
(sent. n. 2951/2016), per cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”. Pertanto, le censure mosse dagli opponenti, relative alla mancata prova di un'effettiva successione nel credito da parte di CP_6
21, chiaramente attengono al “merito” della pretesa di quest'ultima, arrivando a porre in dubbio la stessa esistenza del diritto ad agire (rectius, intervenire) della pretesa cessionaria. D'altro canto, pagina 13 di 22 nessun vizio di legittimazione nel senso sopra detto può individuarsi in capo all'intervenuta, che si qualificava come cessionaria di in forza di un contratto di cessione di Controparte_3 crediti cartolarizzati, asserendo di essere dunque titolare – e pertanto pienamente legittimata ad causam – dello specifico credito controverso.
7.2) Tanto chiarito, e senza soffermarsi sull'evoluzione del pensiero giurisprudenziale in merito alla corretta decodificazione dell'oggetto e dei confini della prova della cessione dei crediti
“in blocco”, si osserva che, recentemente, la Corte di Cassazione, intervenendo nuovamente sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti in punto di rilevanza probatoria esclusiva – o meno – del contratto di cessione.
Confermando l'impalcatura concettuale delle ricostruzioni precedenti, per cui “una cosa è
l'avviso della cessione [oggetto di prescritta pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B.] – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo con-tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima […] tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma […] comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria”, la Suprema Corte ha successivamente ritenuto opportuno precisare che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da tali premesse, la pronuncia in discorso pone l'accento sul necessario distinguo che intercorre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) e quella relativa, invece, alla prova della “mera” inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti - non oggetto di contestazione ex se - individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, pagina 14 di 22 contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte- stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […] infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato […] di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria [quale, in sostanza, è l'avviso di cessione pubblicato in G.U.] e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione
[…] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Da tanto consegue che, pur confermandosi il rilievo di prova principale dell'avvenuta cessione rivestito dalla produzione in giudizio del relativo contratto, non può d'altronde attribuirsi a questa un valore esclusivo, essendo valorizzabile da parte del giudice, ai fini di tale accertamento, il complesso delle circostanze concrete del caso. Nel medesimo senso, anche
Cass. Civ., ord. n. 3405 del 6 febbraio 2024, per cui, se è vero che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB”, d'altro canto non è meno vero che è dovere del pagina 15 di 22 giudice “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte, operata preliminarmente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione, dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posizione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, “la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio”, richiama nel prosieguo i principi di diritto formulati dalla sopracitata pronuncia del 2023, puntualizzando che la prova della legitimatio ad causam ben può essere “colmata [anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione”.
7.3) Premesse tali considerazioni, che indirizzano la valutazione del giudicante in un'ottica de-formalizzante della prova della cessione (questione che assorbe logicamente, al suo interno, anche il più “semplice” profilo della prova dell'inclusione del credito nell'ambito di quelli ceduti, pure oggetto di contestazione), occorre guardare al caso concreto all'esame odierno.
, all'atto di costituzione in giudizio, ha prodotto, l'estratto di pubblicazione in CP_6
G.U. della cessione pro soluto di crediti in blocco, che “derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti […] allegato al rispettivo Contratto di Cessione […] sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021”; si precisava altresì, nella pubblicazione, che “la Cessionaria, anche per conto delle
Banche Cedenti, rendera' disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei
Crediti”. All'indirizzo internet indicato dal link riportato in G.U. risultava, effettivamente, presente un elenco di crediti ceduti da Controparte_3 Controparte_9
Credito Valtellinese S.p.A., che peraltro l'interventrice allegava anche nel presente
[...] giudizio: tale elenco consiste in un file di n. 364 pagine e riportante esclusivamente i codici –
pagina 16 di 22 prettamente numerici – “Abi” e “Debitore NDG”, senza alcun palese segno di riconoscimento ulteriore.
A fronte della contestazione sollevata dagli opponenti circa l'esistenza stessa della cessione, che ha per tale via precisamente delineato il complesso onere probatorio che grava sul procedente, produceva, con la prima memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., il contratto di CP_6 mutuo fondiario - titolo esecutivo collegato piano di ammortamento, senza però prendere esplicitamente posizione sulla censura sollevata da controparte.
Successivamente, con la seconda memoria – sempre senza prendere posizione alcuna sul profilo contestato – allegava un file nominato “certificazione dei crediti”: il file conteneva una serie di documenti prodotti da e relativi al rapporto contrattuale Controparte_3 intrattenuto con (quali l'estratto conto e il certificato Parte_3 Parte_2
di portafoglio finanziario) che, se da un lato permettono di individuare il codice debitore “NDG” numero 0006951179, corrispondente a un codice effettivamente presente nell'elenco dei crediti ceduti menzionato in G.U., d'altro canto fa sorgere interrogativi ulteriori, in quanto la documentazione risulta indirizzata espressamente ad un soggetto terzo, ossia Italfondiario S.p.A., con lettera del 30.05.2018, con cui trasmette “la documentazione utile per la Controparte_3 gestione del recupero del credito e certificazioni ex art 50 TUB”.
21, d'altro canto, non si premurava di precisare negli scritti successivi quale fosse il CP_6 ruolo di Italfondiario S.p.A. ai fini della vicenda circolatoria del credito, né quali rapporti intercorressero con la stessa e tra quest'ultima e l'originaria creditrice . A tali Controparte_3
ultime considerazioni devono aggiungersi la poca chiarezza dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla G.U. (che, seppur in parte precisato dalla documentazione successivamente allegata, resta connotato da un'estrema laconicità e, pertanto, foriero di dubbi), e, in ogni caso, la mancata produzione in giudizio della prova “regina” della cessione, ovvero il contratto stesso. Da quanto rilevato, pur nell'ottica di un contesto probatorio “deformalizzato”, così come delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi raggiunta, secondo il prudente apprezzamento di questo Giudice, in modo soddisfacente la prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto dell'odierna controversi.
Ed invero, la summenzionata possibilità di valorizzare tutti gli elementi del caso concreto non deve certamente fare perdere di vista, ai fini d'interesse del giudizio di opposizione, la pagina 17 di 22 necessità di giungere ad ogni modo alla certezza (quantomeno processuale) dell'accertamento di una reale successione a titolo particolare di questi nel diritto a procedere in executivis.
Pertanto, in relazione a tale profilo, i motivi (aggiunti) di opposizione si rivelano fondati.
7.4) Da ultimo, deve rilevarsi che, con la propria memoria conclusionale, gli opponenti sollevavano una nuova censura attinente alla “legittimazione” tanto dell'intervenuta che CP_6 dell'originaria opposta, sulla scorta delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo
116/2024, contenente modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In particolare, la nuova norma, introducendo un nuovo Capo II nel Titolo V, disciplina l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza e la gestione dei suddetti. Gli opponenti lamentavano la mancanza di prova dell'iscrizione, tanto dell'intervenuta quanto dell'opposta, all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., in conformità – secondo la loro prospettazione – a quanto richiesto espressamente dalla nuova disciplina.
Va chiarito preliminarmente che, in ossequio a quanto detto supra circa la differenza tra legitimatio ad causam e profili di merito, anche questo aspetto oggetto di ulteriore censura, attenendo a profili “sostanziali” di legittimazione a svolgere determinate attività derivanti dal possesso di una qualifica sempre di matrice sostanziale, non rientra nel novero di quei vizi oggetto di un rilievo officioso, perché inerisce fondamentalmente all'an del diritto (in questo caso, ad agire in via esecutiva).
Venendo al dato d'interesse, il riferimento alla normativa richiamata, almeno per quanto riguarda l'opposta originaria, appare poco pertinente. Va rilevato, invero, che le censure mosse dagli opponenti operano una confusionaria commistione tra profili ben differenti tra loro. In primo luogo, l'art. 106 T.U.B. prevede un albo degli intermediari finanziari, quali soggetti autorizzati dalla NC d'LI ( e quindi soggetti al controllo ed alla vigilanza di questa) all'
“esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma […] emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento […] prestare servizi di investimento […] esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali”. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. è per vero richiamata anche da altre norme, come la legge sulla cartolarizzazione, ove all' art. 2 co. 6 si prevede che i “soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” debbano essere iscritti all'albo tenuto dalla NC d'LI; tutto ciò con rilievo,
pagina 18 di 22 ovviamente, alla sussistenza di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, assente con riguardo all'originaria opposta.
La disciplina introdotta dal nuovo D.Lgs. 116/2024 introduce, peraltro, un albo dei gestori di crediti in sofferenza, a ciò autorizzati a seconda del rispetto dei criteri ivi indicati, tra cui non rientra l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
Ai sensi dell'art. 114.1 del T.U.B. così come modificato dalla nuova normativa, sono gestori di crediti in sofferenza “gestori di crediti in sofferenza” le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che “svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza”.
Appare già chiaro come nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina non ricadano né la opposta né la di lei mandante quest'ultima, CP_1 Controparte_3
infatti, altri non è che l'originaria creditrice, e non una successiva acquirente del credito poi classificato a sofferenza, mentre pur essendo classificabile come “intermediario CP_1 finanziario”, non svolge l'attività di gestione (compendiata, a mente della procura, nel potere di riscuotere i crediti, rilasciare quietanza, promuovere e resistere ad azione legale, cedere i crediti e rinunziare agli stessi e all'azione eventualmente proposta) per un soggetto resosi cessionario di crediti in sofferenza. In ogni caso, il richiamo all'art. 106 T.U.B. si rinviene non nell'art. 114.5 e
114.6, relativi all'albo dei gestori di crediti a sofferenza, ma nell'art. 114.2, rubricato “ambito di applicazione”, ove si prevede che le disposizioni del nuovo capo “si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione dei casi in cui la gestione sia svolta da […] b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106”; a completamento di tale quadro, e riassuntivamente, il successivo art. 114.3 prevede che “l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9”.
Dunque, l'iscrizione all'albo ex 106 T.U.B. sarebbe una condizione non necessaria, ma meramente alternativa per l'esercizio della gestione di crediti deteriorati.
Per quanto attiene a e alla sua mandataria detti soggetti Controparte_6 CP_1 sembrerebbero prima facie ricadere nelle previsioni della norma, in quanto rispettivamente pagina 19 di 22 cessionario di crediti in sofferenza e gestore per conto dell'acquirente di crediti in sofferenza.
D'altro canto, già sulla qualifica di 21 di acquirente di crediti in sofferenza può avanzarsi CP_6 più di un ragionevole dubbio, quanto meno ai fini del presente giudizio, in considerazione di quanto sopra affermato in punto di prova della cessione.
In secondo luogo, pur non essendo stata fornita alcuna prova dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., si rammenta che questa non è che una delle condizioni per poter operare come gestore di crediti in sofferenza.
Come considerazione finale, e assorbente di ogni altra, deve guardarsi al regime intertemporale della nuova normativa: il decreto legislativo n. 116/2024 veniva pubblicato in
G.U. il 30.07.2024, e dunque a procedimento in corso (ed anzi, precisamente, alle sue battute finali). All'art. 3 si prevede che la “NC d'LI adotti le disposizioni di attuazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, così come modificato dal presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”: allo stato, vertendosi praticamente in concomitanza dello scadere di tale termine, non risulta che detta normativa secondaria sia stata emanata, né parte opponente dà conto di tale rilievo.
D'altro canto, pur prevedendosi effettivamente – come rilevato – che il comma 2 dell'art. 3 preveda che “i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1”, deve evidenziarsi come (al di là del fatto che certamente i sei mesi successivi all'emanazione della normativa d'attuazione non possano essere ancora trascorsi), la norma nulla dice circa l'efficacia retroattiva della nuova disciplina.
In mancanza di una tale espressa previsione (e trattandosi peraltro di una disciplina non di stampo processuale, come tale applicabile anche i processi in corso), non può che trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d.
Preleggi), per cui la legge non dispone – salvo deroga espressa da parte di una pari fonte primaria
– che per l'avvenire. La disciplina richiamata dagli opponenti non sarebbe dunque, in ogni caso, applicabile ai rapporti già in corso, e non potrà trovare applicazione nel presente giudizio.
8) Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, come in dispositivo, a carico degli opponenti e in favore Parte_1 Controparte_8
pagina 20 di 22 dell'opposta nella veste di procuratrice speciale di CP_1 Controparte_3 applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dalla disciplina successiva e ratione temporis applicabili con riguardo all'ultima attività difensiva svolta (infra), per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, avuto riguardo tuttavia alle sole fasi introduttiva e di studio, stante la sostanziale cessazione di attività difensive per l'originaria opposta a far data dal 17.11.2021 (deposito di memorie scritte per l'udienza di prima comparizione del 25.11.2021, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.). Si ritiene di applicare valori medi, non rivenendosi motivo di discostarsene.
Restano invece a carico di costituitasi a mezzo della mandataria Controparte_6 CP_1
le spese legali da questa sostenute, non essendo stata raggiunta la prova della sua – attuale
[...]
– titolarità del diritto a procedere esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti per successione a titolo particolare dall'originaria creditrice (e quindi della Controparte_3 fondatezza in parte qua dei motivi di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta la domanda spiegata dagli opponenti e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell'originaria opposta;
2) condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite per il presente giudizio nei confronti dell'opposta in qualità di procuratrice speciale di CP_1 [...]
che quantifica in € 3.980,00, oltre IVA e CPA se dovute;
Controparte_3
3) accoglie parzialmente l'opposizione, per quanto attiene alla posizione dell'interventrice
(costituitasi a mezzo della mandataria Controparte_6 CP_1
4) compensa le spese di lite tra gli opponenti e e Parte_1 Parte_2
l'interventrice Controparte_6
Torre Annunziata, così deciso in camera di consiglio il 6.2.2025
Il Giudice dott. Emanuela Musi
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