Articolo 24 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 maggio 1934
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Versione
15 gennaio 2000
Art. 24. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.

Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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