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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1250/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RABIA Parte_1
VALENTINA
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
ARCIDIACONO GIOVANNI e dall'avv. Giovanni FORESTA
Resistente
FATTO E DIRITTO provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, nonché nelle note ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito al, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per escludere l'eziologia lavorativa della patologia che affligge la ricorrente (ernie discali e artrosi delle mani e dei polsi) e che l'ha indotta a rivendicare dall' dapprima in sede CP_2 amministrativa e successivamente, con ricorso depositato in data , in sede giudiziale, il risarcimento del danno biologico patito, è sufficiente rifarsi alle argomentazioni logiche e congrue del consulente tecnico d'ufficio nominato.
L'ausiliare esperto, condividendo il presupposto fattuale da cui trae origine la pretesa del ricorrente e che ha trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale svolta, ossia l'essere stata esposta, nello svolgimento delle mansioni dapprima di bracciante agricola e, successivamente, in qualità di estetista, a ripetuti sforzi fisici a carico del rachide lombare e degli arti superiori, ha tuttavia escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra le lavorazioni svolte e le malattie denunciate: “In merito alla “artrosi mani/polsi” si può immediatamente affermare che essa non può essere correlata al lavoro. Non vi sono evidenze scientifiche a supporto di un sicuro, e/o altamente probabile, nesso causale tra lavoro ed il suo determinismo. Tale patologia non è contemplata nelle “Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” (di cui al D.M. 9 aprile in vigore dal 1994, e di essa non vi è traccia nelle “Linee guida per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie da microtraumi e posture”, come da Nuovo elenco delle malattie professionali soggette all'obbligo di denuncia/segnalazione, ai sensi dell'art. 139 del T.U. (d.p.r. 1124/1965), con aggiornamento disposto con D.M. del 10 giugno 2014, quando le possibili malattie professionali erano inquadrate in tre liste (origine lavorativa di elevata probabilità, di limitata probabilità e possibile). Trattasi di una malattia comune ad eziologia multifattoriale, interessante anche la popolazione non lavorativa di pari età e sesso e nella quale sono coinvolti processi su base degenerativo-dismetabolica tipici dell'invecchiamento.
Discorso diverso per l'altra malattia (“ernia del disco L3-L4, L4-L5 e L5-S1”). Le ernie discali lombari rientrano tra le patologie muscolo-scheletriche, comprese nell'elenco delle malattie professionali approvato con il citato D.M. del 9 aprile 2008 e sono alquanto consolidate le conoscenze circa la loro eziologia (in termini causali o concausali), che fanno ammettere un rapporto causale tra la loro insorgenza ed un sovraccarico funzionale dovuto a posture scorrette e/o alla movimentazione manuale di carichi. Alla luce della su descritta attività lavorativa, è pertanto possibile contemplare il rischio da sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare, ma la disamina della documentazione medica offerta in visione conduce a formulare un giudizio negativo. Le varie RMN del rachide in toto allegate in atti evidenziano infatti “alterazioni discoartrosiche, ernie di Schmorl, sofferenza osteocondrosica, formazioni angiomatose e protrusioni discali”, che interessano diffusamente ed omogeneamente tutto il rachide, dal tratto cervicale fino
a quello lombare. protrusioni discali a carico del tratto cervicale (da C3 a C6), del tratto dorsale (T1, T2
e D12) e di tutto il tratto lombare (da L1 ad L5)”. Tutto ciò porta a ritenere che, nel caso specifico, nella malattia denunciata (“protrusioni discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1”), sia pur ad origine multifattoriale, si debba riconoscere principalmente una genesi su base ereditaria e/o costituzionale (degenerativo- dismetabolica). In sostanza, anche volendo concedere che le attività espletate abbiano potuto gravare sulla loro eziopatogenesi, non si possono avanzare motivazioni scientifiche per giustificare una possibile origine lavorativa delle sole “protrusioni discali tra L3 ed L5”, estrapolandole dalle altre protrusioni erniarie presenti a carico di tutto il restante rachide. Anche in questo caso si può pertanto concludere ritenendo le suddette alterazioni erniarie solo espressione di una malattia comune ( cfr. consulenza tecnica depositata in data qui da intendersi integralmente richiamata).
La spiegazione scientifica offerta dal perito è idonea ad integrare, per l'univocità delle risultanze epidemiologiche su cui riposa – non confutate altrimenti –, la dimostrazione extralavorativa dell'unica malattia tabellata (ernia discale) e a superare, così, la presunzione di eziologia della malattia dalla lavorazione a cui la ricorrente era addetto, in consonanza all'insegnamento pacifico della Suprema Corte, secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell dell'onere CP_2 di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Escluso quindi che l'affezione della ricorrente sia causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta, ne consegue il rigetto della domanda.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.p.c.
Le spese di consulenza per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1250/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato decreto. CP_2
Crotone, 16/04/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei