Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16711/2022
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti, decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in per- sona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art 281sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16711 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici TRA
, (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. Controparte_1
(C.F. , elett.te dom.ti ope legis in alla via A.
[...] P.IVA_2 CP_1
Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
(ads80030620639), dalla quale sono ex lege rappresentati e difesi, in virtù di pro- cura allegata in atti;
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OPPONENTE E
, (P.I. e C.F. , con sede legale in Milano alla CP_2 P.IVA_3
Via San Prospero n. 4, in persona dell'amministratore Dott. , Controparte_3 persona designata dalla società amministratrice Fenice Trust Company S.r.l. (già 130 Trust Company S.r.l.) affinché eserciti le funzioni di società CP_2
elett.te dom.ta in Roma largo Arrigo VII, 4, presso gli studi della
[...] [...]
(P. IVA e per essa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_4
Concetta Sorrentino (C.F. , in virtù di procura in calce al C.F._1 ricorso per decreto ingiuntivo;
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OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del
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###### Co L'opposizione proposta territoriale Napoli Controparte_5
è fondata e, pertanto, va accolta e il decreto ingiuntivo opposto n. 3621/2022 del 17.05.2022 va revocato. In via preliminare, con riguardo alla prima doglianza sollevata dall'opponente, giova chiarire che la fattura ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi, rappresenta idonea prova scritta del credito, richiesta ex lege ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità ammi- nistrativa e fiscale e purchè sia corredata da valida documentazione a sostegno. Tuttavia, stante la sua natura di atto a formazione unilaterale, la stessa non costi- tuisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, do- vendo in tale fase lo stesso essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che le fatture allegate dall'opposta a sostegno della propria pretesa risultano essere corredate da valida documentazio- ne a sostegno, consistente nell'estratto conto del registro Iva Rep. N. 4069 auten- ticato dal Notaio Dott.ssa contenente le fatture oggetto dell'odierno Per_1 decreto ingiuntivo, nonché nel contratto di cessione con il relativo avviso al debi- tore notificato in data 16.12.2021 (cfr. doc. 3 – fasc. monitorio). Tale documentazione, peraltro, non risulta contestata dall'opponente e costituisce prova scritta del diritto fatto valere in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenzia- le, “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento de- gno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere effica- cia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti restando salvo per altro nel giudizio di opposizione che è di cognizione piena lo stabilire la completezza o meno della documentazione forni- ta dal creditore” (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000). Tanto premesso, nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre co- munque procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. Preme, infatti, in punto di diritto sottolineare che l'opposizione a decreto ingiun- tivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui
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l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario di- scende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventual- mente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero ma- teriale probatorio, acquisito in corso di causa. Deriva da tanto che deve essere in- vertito il riparto dell'onere della prova, così che non sarà più onere di parte credi- trice dover dimostrare la debenza della somma, ma sarà il debitore a dover forni- re la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di det- to rapporto. Orbene, nella specie, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, in particolare dalla lettura del contratto, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provati, le circostanze secondo cui i rapporti a monte della cessione av- venuta in data 21.06.2021, sulla cui base l' originaria cessionaria, CP_2 agiva in sede monitoria per l'accertamento di un credito di €103.230,20, origina- no dalla convenzione n. 0067429 del 14.03.2018 (e successivi atti di proroga Prot. N. 97830/2021 fino al 30.06.2021), avente ad oggetto l'affidamento da par- te del , amministrazione ceduta, alla cedente Fisiomedical Parte_1
Consulting Cooperativa sociale del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Risulta altresì che detta assistenza si sarebbe dovuta svolgere in una struttura sita in alla via Gianturco n. 50 ad un prezzo di €25,25, incluso il contributo CP_1 pocket money, la scheda telefonica ed Kit di 1° ingresso, per ciascun immigrato effettivamente ospitato sulla base delle presenze giornaliere, come da prospetto allegato in atti (cfr. contratti - fasc. monitorio Contratto parte II). Del pari risulta che, nelle more nel presente giudizio, l'amministrazione oppo- nente effettuava un parziale pagamento del credito di € 40.668,30, come da de- termine di liquidazione e dei relativi ordini di pagamento allegati agli atti dallo stesso e come confermato altresì dall'opposta nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. contenente una nota del 30/05/2022 di rideterminazione del credito nella minor somma di € 62.561,90. Nel caso di specie, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa credi- toria grava sull'opposta che non forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio credito. Orbene, dalla lettura dell'art. 7 della convenzione, posta a fondamento del credito stesso dall'opposta, emergeva che il pagamento della prestazione del servizio as- sistenziale sarebbe dovuto intervenire in ossequio alle disposizioni regolanti le procedure di pagamento delle spese a carico delle amministrazioni statali e la li- quidazione del corrispettivo disposta con cadenza mensile, sulla base delle effet- tive presenze riportate nei report giornalieri, richiamati all'art. 2 della medesima convenzione e debitamente firmati da ciascun migrante, nonché controfirmati dal legale rappresentante della Ditta Affidataria o al Responsabile di Struttura. In detta convenzione veniva inoltre specificato che il documento contabile avrebbe dovuto essere corredato dal prospetto riepilogativo delle presenze, riferito al pe- riodo oggetto di fatturazione, con l'ulteriore precisazione che i pagamenti dei corrispettivi dovuti “verranno effettuati di regola a 60 giorni dalla ricezione del
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documento contabile sopra menzionato ferma restando la disponibilità di fondi da parte del ”. L'art. 3 della Convenzione specificava poi Parte_1 che l'affidatario avrebbe dovuto trasmettere alla e alla Questura di Na- CP_6 poli, ogni giorno a mezzo Pec, un elenco nominativo degli immigrati effettiva- mente ospitati, debitamente firmato da ciascun migrante e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta affidataria (cfr. all. 1 – fasc. parte opponente). Sulla base di tanto, è da rilevarsi come il regolamento della Convenzione espres- samente subordina il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio di accoglienza reso dall'affidatario, nonché la stessa corresponsione del contributo di pocket money, ad una accurata rendicontazione da parte di quest'ultimo, della quale, però, agli atti del presente giudizio non vi è alcuna prova. E giova sottolineare che l'onere della stessa incombe su chi fa valere il di- ritto in giudizio, nella specie, l'opposta (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807). Deriva da tanto che, in mancanza di specifica rendicontazione, quale requisito necessario per la liquidazione del credito da parte dell'Amministrazione, lo stes- so credito non può ritenersi comprovato dalla produzione delle sole fatture, es- sendo gli stessi documenti del tutto insufficienti alla determinazione del compen- so dovuto dall'Amministrazione ceduta. Al riguardo, infatti, l'art. 6 della con- venzione stabilisce chiaramente un corrispettivo rapportato all'effettiva presenza di ciascun immigrato ospitato, sicché solo quest'ultima, per come oggetto di ren- dicontazione, giustifica il diritto al pagamento del corrispettivo all'affidatario. Sulla base delle medesime determinazioni, va altresì rigettata l'eccezione soste- nuta dall'opposta secondo cui la mancata produzione della rendicontazione rile- verebbe ai fini dell'applicazione di eventuali penali a carico della originaria ce- dente, a prescindere dalla quantificazione del corrispettivo operata sulla base del numero dei migranti previsto in convenzione e dalla verifica dell'effettiva pre- senza di ciascuno di questi. Orbene, al riguardo, è opportuno sottolineare che il richiamo della Convenzione alla decurtazione di eventuali penalità è da interpre- tarsi nel senso di voler dare la possibilità all'amministrazione opponente di san- zionare, con una penale, eventuali inadempimenti dell'affidatario nell'erogazione del servizio, quali omissioni o il mancato rispetto della normativa sanitaria, ma non rileva in alcun modo ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto. Quest'ultimo, infatti, è da ricollegarsi unicamente all'ospitalità dei migranti effet- tivamente presenti nella struttura, per come oggetto di rendicontazione nelle for- me contrattualmente stabilite. A sostegno di tanto, l'obbligo di rendicontazione è altresì prescritto a carico del governo dalla Legge n. 96/2017 secondo cui, nella certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi per la gestione dell'accoglienza da parte dei soggetti aggiu- dicatari, l'esecutivo è obbligato alla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta attraverso la presentazione di fatture quietanzate. Orbene, l'attuazione di detta ultima disposizione ha avuto luogo mediante Decre- to del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Fi- nanze del 18.10.2017, allegato in atti, che prescrive la legittimità delle fatture, ai fini della liquidazione dei corrispettivi degli aggiudicatari dei servizi di acco- glienza, nell'ipotesi in cui queste siano corredate da documentazione giustificati-
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va della spesa, con produzione altresì del registro presenze degli ospiti e copia del registro pocket money (cfr. all 1-fasc. parte opponente). Deriva da tanto che, non risultando agli atti allegato il requisito essenziale della rendicontazione, il credito oggetto della cessione e la sua quantificazione, non possono dirsi sufficientemente provati. Del pari, non risultano allegati agli atti i documenti aventi ad oggetto un'indicazione precisa del numero dei migranti e dei giorni di loro effettiva per- manenza presso il Centro di Accoglienza, cui va ricollegato, ex lege, il diritto al pagamento del corrispettivo in favore dell'opposta. Per quanto attiene, invece, alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli in- teressi moratori maturati per il ritardo nel pagamento delle fatture, si ritiene che gli stessi non siano dovuti all'opposta, dal momento che, come detto, il credito opposto diviene azionabile e produttivo di interessi solo successivamente al rila- scio del certificato di regolare esecuzione, per cui è solo a partire da tale momen- to che può esserne effettuato correttamente il calcolo. Peraltro, dalla documenta- zione prodotta agli atti risulta che il opponente provvedeva Parte_1 all'integrale pagamento nel rispetto delle tempistiche fissate convenzionalmente e, pertanto, non si ritiene sussistente la debenza degli interessi moratori pretesi dall'opposta. Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiun- tivo n. 3621/2022 del 17.05.2022 revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con- siderati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiunti- vo proposta dal in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 [...]
nei confronti della società Controparte_7 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, così prov-
[...] vede: Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_7
e per l'effetto:
[...]
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3621/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.05.2022;
- Condanna la società in persona dell'amministratore pro CP_2 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, spese che si liquidano in € 14.103,00 per competenze, ol- Parte_1 tre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., come per legge. Così deciso in Napoli, il 24.03.2025 Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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