TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2140 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Arpaia n.100, C.F.: , ed elettivamente domiciliata in Boscoreale C.F._1 (NA), alla Piazza Pace n.20, presso lo studio dall'avv. Pasquale Guastafierro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: CP_ in data 27/07/2023, presentava alla sede competente, domanda n.2108970400063 per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa, tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione (CFR allegato n.1); CP_ che l' con provvedimento del 22/09/2023, comunicava alla di aver Pt_1 respinto la domanda di assegno sociale, per il seguente motivo: “la SV rientra nelle soglie di reddito unicamente per effetto di atti di donazione immobili con i quali il coniuge si è volontariamente privato di una possibile fonte di reddito” (CFR allegato n.2); che avverso tale provvedimento, in data 31/10/2023, la ricorrente inoltrava ricorso al CP_ Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, chiedendo l'annullamento del provvedimento di reiezione, senza ottenere alcun riscontro in merito (CFR allegato n.3). Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto della sig.ra , la corresponsione dell'Assegno Sociale a Parte_1 decorrere dal 01/8/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della CP_ domanda) e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dal 01/8/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se CP_ dovuta;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l ' CP_1
1 All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. In via preliminare, si ricorda che l'assegno sociale è una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, di carattere provvisorio, in quanto il possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza va verificato annualmente, nonché sussidiario, in quanto spettante solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. Ciò posto, la ricorrente ha allegato e provato la sussistenza del necessario requisito reddituale (cfr. certificazione Agenzia Entrate). La Suprema Corte di Cassazione sentenza n.288/2023 ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). Ciò posto, risulta evidente lo stato di bisogno economico della ricorrente, la quale, è priva di ogni altra fonte di reddito. La condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tali elementi, in difetto della costituzione dell' , non sono stati accertati in CP_1 atti e la stessa motivazione dedotta dall' in fase amministrativa è generica, non CP_2 essendo stato compiutamente dedotta la esistenza di atti dispositivi incidenti sul patrimonio ( si parla genericamente di donazioni fatte dal coniuge). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'assegno CP_1 sociale dall'1.8.2023, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 1.865, oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Guastafierro. Si comunichi. Torre Annunziata, 25.11.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
2