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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6703/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6703/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Nocetti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Calenzo e Marcello Valenti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Modena, via Del Taglio n. 22, con indirizzi di posta elettronica certificata:
- Email_2 Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024. Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, il SI. proponeva Parte_1 formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2020 (R.G. n. 5279/2020), emesso, dall'intestato pagina 1 di 7 Tribunale, in data 22.9.2020, su ricorso della società notificato in data 24.9.2020, per Controparte_1
l'importo, in linea capitale, di euro 46.964,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a saldo della fattura n. 35/2020 dell'8.7.2020 relativa ai lavori eseguiti presso la di lui abitazione. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: (i) l'assenza di adeguata prova scritta del credito azionato per inidoneità della sola fattura a comprovare la pretesa creditoria rivendicata con il ricorso monitorio;
(ii) l'inesistenza del preteso credito per non essere mai intervenuta l'accettazione dell'opera; (iii) l'inadempimento di controparte, per aver, quest'ultima, eseguito solo una parte dei lavori commissionati e indicati nel computo metrico estimativo, per un importo complessivo di euro 78.500,00 oltre Iva, senza provvedere, neppure, al pagamento dei suoi subappaltatori (idraulico ed elettricista) e fornitori (es. le piastrelle), come da fatture quietanzate rilasciate, da questi ultimi, ai committenti;
(iv) il regolare e integrale pagamento dei restanti lavori realizzati dalla per il complessivo Controparte_1 importo di euro 45.790,00 (Iva inclusa), come da fatture emesse dall'appaltatore e contabili di pagamento prodotte in atti;
(v) il compimento di lavorazioni aggiuntive, non suscettibili di remunerazione, in quanto finalizzate ad emendare grossolani errori tempestivamente denunciati (quali quelli riscontrati in sede di realizzazione del vespaio areato;
della tramezza in camera da letto;
dei muri e del bagno;
della guaina del lastrico solare); vi) i maggiori esborsi sostenuti per la tardiva consegna (incompleta) dell'opera (avvenuta a fine marzo 2020 in luogo dell'originaria scadenza concordata per il mese di settembre 2019). Stanti le suesposte premesse, parte opponente concludeva, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l'accertamento delle minori somme dovute, a controparte, in ragione dell'inadempimento allegato, con condanna, in via riconvenzionale, di quest'ultima al risarcimento del danno subito nella misura di euro 3.900,00, pari alle somme corrisposte a titolo di canoni di locazione per il periodo da ottobre 2019 a marzo 2020; il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.1.2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando la Controparte_1 prospettazione dei fatti avversaria in quanto inverosimile e comunque smentita per tabulas. In particolare, a dire di parte convenuta, i lavori commissionati, comprensivi di varianti e migliorie - non contemplati nell'iniziale computo metrico estimativo sintetico, allegata alla pratica di mutuo, in quanto redatto in maniera approssimativa e, comunque, deficitario quanto alle opere da compiersi - sarebbero stati tutti correttamente eseguiti come da richieste della parte committente e ultimati nelle tempistiche concordate, tenuto conto dell'assenza di un termine essenziale per la consegna dell'opera. Inoltre, quanto al danno asseritamente subito da controparte, non vi sarebbe la prova della perdurante pendenza del rapporto di locazione nel periodo considerato né dei pagamenti effettuati, a titolo di presunti canoni di locazione. In conclusione, la società opposta insisteva per l'integrale rigetto delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero in subordine, per la condanna del SI. al pagamento della Pt_1 somma di euro 46.964,00 o in quella, diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 - Con ordinanza del 24.2.2021, il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, negava la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, provvedendo alla contestuale assegnazione, alle parti, dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente. In seguito, la causa veniva istruita a mezzo CTU, affidata all'ing. e prove orali. Persona_1
pagina 2 di 7 All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2.1 - Ciò posto, nella fattispecie in esame, la ha ottenuto un decreto ingiuntivo per Controparte_1 conseguire il pagamento del corrispettivo, a suo dire, maturato per le lavorazioni eseguite presso l'abitazione dell'opponente. Il rapporto tra le parti, pur non trovando riscontro in un formale contratto, non è stato contestato dall'opponente, la quale si è limitata ad eccepire il parziale inadempimento di controparte quanto alle opere commissionate. Dunque, al fine di valutare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, si rende necessario verificare se la società appaltatrice abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Al riguardo, si osserva che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., sez. 1, 14.2.2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., sez. 2, 17.5.2004, n. 9333; Cass., sez. 2, 20.3.2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. 2, 20.1.2010, n. 936; Cass., sez. 2, 13.2.2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua pagina 3 di 7 interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicchè, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., sez. 2, 9.8.1996, n. 7364). Dunque, in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., sez. 6-2, 26.11.2013, n. 26365). Inoltre, la formulazione di tale eccezione prescinde dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, della domanda di garanzia che, pertanto, può anche mancare (Cass., sez. 2, 17.5.2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., sez. 2, 13.2.2008, n. 3472; Cass., sez. 2, 4.1.2019, n. 98).
2.2 – Tanto premesso, nella specie, risulta per tabulas che veniva conferito incarico all' di CP_1 eseguire opere di ristrutturazione edilizia di porzione di edificio residenziale, sito in Modena, via Toscanelli n. 18, di cui alla Pratica Edilizia SCIA Prot.1457/2019 del 15.5.2019, Pratica Sismica Prot.1911/2019 del 22.6.2019, SCIA variante minore in corso d'opera Prot.1187/2020, Segnalazione certificata per fine lavori Prot.1188/2020 dell'11.5.2020 con data fine lavori del 5.3.2020 e ultimazione lavori in data 30.4.2020 (doc. 2-3-4-5 opposta). Dalla mancata comparizione di parte convenuta all'interrogatori formale ammesso (art. 232 c.p.c.) e dalle testimonianze assunte, si è avuto modo di appurare che:
- i lavori commissionati erano stati inizialmente individuati nel computo metro sintetico (doc. 2 opponente), redatto in occasione della richiesta di mutuo, avanzata dai committenti, per un valore complessivo di euro 78.500,00 oltre Iva (e così euro 99.110,00);
- a tale computo metrico ne succedette un altro, più economico, in data 9.5.2019 (doc. n. 16 opponente), per un importo pari a euro 30.256,45 (oltre IVA), poi ulteriormente rivisto in corso d'opera;1 1 Dichiarazioni della SI.ra , cognata del SI. architetto, attualmente docente universitaria: “In Testimone_1 Pt_1 quanto architetto mi ero occupa 19, della relazione t n allegata anche la parte progettuale, che è servita per la richiesta di mutuo. Io ho curato la parte distributiva ma, anche e soprattutto, la parte strettamente architettonica. Sulla base delle mie indicazioni, l'ing. aveva redatto il computo metrico - qui esibitomi che confermo - che è servito, per l'appunto, per la richiesta di mutuo. Confermo l'importo delle Tes_2 lavorazioni qui riportato (n.d.r. euro 99.110,00 comprensivo di Iva). Preciso che questo computo metrico sintetico – proprio perché redatto ai fini della pagina 4 di 7 - la consegna venne inizialmente concordata dalle parti per settembre 2019 ma poi differita alla primavera del 2020, in piena fase lock-down2.
Relativamente a tale ultimo profilo, preme, sin d'ora, rilevarsi che il termine essenziale, per sua natura, postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, non essendo sufficiente che essa sia determinata in modo soltanto approssimativo o determinabile. Inoltre, non si esclude che le parti contraenti possano, d'accordo, convenire una proroga della sua scadenza, trattandosi di materia disponibile (Cassazione Civile, sez. II – 22.1.1980, n. 505; Cassazione Civile, sez. II – 26.10.1979, n. 5621). La proroga del termine, tuttavia, può costituire un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore (Cassazione Civile, sez. II – 14.7.1989, n. 3293; Cassazione Civile, sez. III – 30.1.1982, n. 590; Cassazione Civile, sez. II – 9.4.1979, n. 2026).
2.3 – Sempre dalle prove orali assunte, si è, altresì, constatato che:
- venne realizzata solo una cerchiatura in carpenteria metallica, delle due previste nel computo metrico del maggio 2019;3
- la fornitura degli infissi fu gestita, direttamente e in autonomia, dalla committenza;
4
- la realizzazione del bagno nel sottoscala, ancorché prevista inizialmente, fu in seguito abbandonata per difficoltà tecniche e sostituita dalla previsione, in progetto, di un ripostiglio;
5
richiesta del mutuo - comprendeva delle lavorazioni che in seguito sono state riviste ed espunte dal computo metrico successivo che si è deciso di farlo più economico. Ad esempio, si sono riviste le voci dei serramenti, delle porte interne e delle porte blindate;
la scala, inizialmente prevista in legno, è stata poi progettata in cemento armato. (…) questo computo metrico di maggio è stato ulteriormente rivisto (es. la scala è stata modificata: dal legno si è passati al cemento armato per ragioni di economia). Premetto che nel fare queste valutazioni, mi ero sentita sia con la che con l'ing. che CP_1 Tes_2 con i SInori Avevamo creato un gruppo, su Whatsapp, proprio per garantire questa continua interazione. Ci sentivamo quasi Pt_1 quotidianamente, anche per telefono. Preciso che fu fatto, da parte mia, uno studio preliminare al fine di meglio adeguare il progetto alle eSIenze dei committenti, specie con riguardo all'arredo che avevano intenzione di mettere. Infatti, il progetto fu fatto proprio tenendo soprattutto a mente l'arredo voluto dai committenti. L'ing. mi delegò tutto il rapporto con l'impresa che contattavo quasi quotidianamente. L'ing. seguì più la Tes_2 Tes_2 parte strutturale, redigendo i computi metrici e firmando il progetto, poi depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di Modena. Confermo l'importo delle lavorazioni riportato nel computo metrico qui esibitomi (n.d.r. euro 30.256,45, comprensivo di Iva).”
Dichiarazioni dell'Ing. ingegnere, libero professionista, all'epoca dei fatti Direttore dei Lavori: “Quel Persona_2 documento (n.d.r. computo metrico sintetico) l'avevo redatto io. Preciso, però, che - come spesso accade nelle ristrutturazioni - questo è un computo iniziale che non tiene conto degli imprevisti e delle decisioni di carattere tecnico che possono maturare, in corso d'opera, in capo alla Committenza e alla DL.”. 2 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì, è vero. Confermo (n.d.r. che la consegna dell'opera era prevista per settembre 2019) Testimone_1 (…) Sicuramente, non è stata una consegna “a chiavi in mano”. Ricordo che ci fu un ritardo nella consegna della cucina, inizialmente prevista a fine 2019 e poi eseguita qualche mese più tardi, in prossimità della fine lavori che sarà stato, indicativamente, a marzo 2020 come da domanda. Faccio presente che i ritardi dipesero dal ritardo con cui partì il cantiere e dal fatto che le lavorazioni rimasero di fatto sospese durante i mesi estivi, così facendo slittare la fine lavori alla primavera.”.
Dichiarazioni dell'Ing. “Ricordo che io feci un sopralluogo verso marzo 2020 e forse quello fu proprio il Persona_2 sopralluogo per la consegna del cantiere. Certo è che quel cantiere non doveva durare così a lungo.” 3 Dichiarazioni della SI.ra : “Fu fatta solo la cerchiatura riguardante il piano primo per l'accesso al terrazzo. Venne Testimone_1 eliminata la cerchiatura del pi zona living e la cucina perché in quei punti sia l'ing. la ditta effettuarono dei Parte_2 saggi, all'esito dei quali ritennero di non procedere con una cerchiatura aggiuntiva visto lo stato di fatto della muratura.” 4 Dichiarazioni della SI.ra : “Gli infissi vennero, infatti, acquistati dai SInori e installati da una ditta terza.” Testimone_1 Pt_1 5 Dichiarazioni della SI.ra : “Inizialmente avevamo previsto il bagno nel sottoscala. Purtroppo, però, dopo, abbiamo Testimone_1 desistito in quanto il piano reg ette, per questioni igieniche, un accesso diretto al bagno nella zona giorno, occorrendo un antibagno. Per ragioni di spazio, l'antibagno non si poteva creare, per cui nel progetto consegnato al di Modena – e qui mi riallaccio alla mia CP_2 risposta, qui, esibitami – decidemmo di rimuovere il bagno e di indicarlo come ripostiglio. Preciso che non ci fu bisogno di depositare alcuna variante perché il progetto doveva ancora essere depositato. Si trattava di osservazioni sollevateci dall'Ufficio tecnico del nella fase progettuale inziale.” CP_2 pagina 5 di 7 - le indicazioni relative al posizionamento di punti luce/prese/antenne tv/acqua furono fornite dai committenti ancor prima dell'inizio del cantiere;
6
- nel progetto iniziale vennero previsti i gradini all'ingresso e in terrazza;
7
- non vennero contemplate opere fognarie. 8
2.4 – Il predetto quadro probatorio è stato ulteriormente integrato dagli esiti della CTU espletata, la quale ha rilevato, da un lato, la mancata esecuzione di talune opere [segnatamente, fornitura e posa in opera delle porte e delle finestre;
fornitura di parte delle piastrelle di ceramica;
fornitura del battiscopa;
fornitura e posa della resina e della ringhiera della scala interna;
fornitura e posa in opera degli impianti idraulico ed elettrico (fornite le sole assistenze murarie); finitura laterale delle scale esterne al p. T ed al p. 1] e, dall'altro lato, la presenza di vizi/difetti, per un importo stimato pari a euro 5.021,09. A tali conclusioni il consulente nominato è pervenuto sulla scorta dei sopralluoghi effettuati, della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e di quella, da questi, acquisita, nel corso delle operazioni peritali, presso i competenti uffici pubblici (progetti depositati).
2.5 - Tuttavia, l'analisi così compiuta, sebbene non censurabile sotto il profilo della metodologia seguita, non può dirsi sufficientemente esaustiva ai fini di una corretta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, considerata, pur sempre, l'assenza, in atti, di un formale contratto e di una contabilità di cantiere, alla stregua dei quali sarebbe stato possibile procedere ad una verifica più attendibile delle lavorazioni asseritamente eseguite. Infatti, preme sottolinearsi come parte convenuta abbia fondato la propria pretesa creditoria unicamente sulla fattura allegata al ricorso monitorio, la quale, come noto, esaurisce la sua valenza probatoria nella fase a cognizione sommaria, prodromica all'emissione del decreto ingiuntivo. Come poc'anzi rammentato, era onere dell'impresa appaltatrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, dare prova della consistenza delle lavorazioni eseguite e della loro corretta esecuzione, a giustificazione del corrispettivo rivendicato (cfr. Cass. civ. n. 3472/2008). Al contrario, nel corso del giudizio, hanno trovato conferma gli assunti di parte opponente relativamente sia alle somme, da questi, già corrisposte (doc.
7 - n. 6 fatture emesse da e relative distinte Controparte_1 di bonifico) sia alla mancata esecuzione, a regola d'arte, delle opere commissionate, peraltro neppure ultimate, nonostante, come evidenziato dal CTU, ciò fosse stato previsto a livello progettuale (pag. 6 della perizia). Pertanto, proprio perché l'attività istruttoria non ha permesso di confermare l'effettiva debenza delle somme richieste, in sede monitoria, dall'impresa appaltatrice - e, dunque, essendo rimasto sfornito di prova
Dichiarazioni dell'Ing. “Ricordo che io volevo chiudere i lavori e il bagno nel sottoscala non si poteva fare, non Persona_2 essendoci un antibagno. La predisposizione degli allacci però fu fatta dietro l'esclusiva responsabilità del committente che si assunse l'impegno di realizzare, in autonomia, il bagno, una volta ultimati i lavori. Confermo che la realizzazione del bagno nel sottoscala era stata prevista fin dall'inizio. In Comune, però, nel progetto presentato, il locale era stato indicato come ripostiglio.” 6 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì è vero. Confermo. Ancora prima che venisse protocollato il progetto per la SCIA Testimone_1CP avevo già predisposto gli allacci, tant'è che il SI. - con cui avevo sempre avuto un rapporto cordiale e collaborativo – si complimentò con me perché non aveva mai visto fare una cosa simile. Faccio presente che il messaggio whatsapp, qui esibitomi, è proprio il mio.” 7 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì, è vero (n.d.r. nel progetto iniziale erano previsti i gradini all'ingresso e in terrazza).” Testimone_1 8 Dichiarazioni della SI.ra : “(…) non era previsto (n.d.r. il lavoro fognario) per eSIenze di risparmio economico, Testimone_1 potendosi utilizzare l'impianto fognario preesistente”.
Dichiarazioni dell'Ing. “Quello che posso dire è che io non feci un computo metrico delle opere fognarie.” Persona_2 pagina 6 di 7 il credito ingiunto - il decreto ingiuntivo, qui opposto, va necessariamente revocato.
2.6 – In ultima analisi, si rileva come la domanda riconvenzionale formulata, in questa sede, da parte attrice opponente non possa trovare accoglimento. Ciò per l'ovvia considerazione – come da giurisprudenza richiamata in precedenza – che il termine di consegna dell'opera inizialmente pattuito dalle parti – tra l'altro, in maniera piuttosto generica e approssimativa – non può intendersi quale termine essenziale, considerato, pur sempre, l'interesse di parte creditrice all'adempimento tardivo e tenuto conto della natura dei lavori appaltati che, come rilevato da parte convenuta, rende inverosimile una loro ultimazione in un arco temporale limitato di soli tre mesi (ossia dal 22.6.2019, quale data di deposito della pratica Sismica n.1911/2019 – v. doc. 2 e ss. opposta).
3.
Le spese di lite - ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2670/2020 (R.G. n. 5279/2020), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 22.9.2020;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Parte_1
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 294,50 per anticipazioni e in euro 7.600,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, se dovuti.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta e la condanna a rimborsare a parte attrice quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 4 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6703/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Nocetti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Calenzo e Marcello Valenti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Modena, via Del Taglio n. 22, con indirizzi di posta elettronica certificata:
- Email_2 Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024. Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, il SI. proponeva Parte_1 formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2020 (R.G. n. 5279/2020), emesso, dall'intestato pagina 1 di 7 Tribunale, in data 22.9.2020, su ricorso della società notificato in data 24.9.2020, per Controparte_1
l'importo, in linea capitale, di euro 46.964,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a saldo della fattura n. 35/2020 dell'8.7.2020 relativa ai lavori eseguiti presso la di lui abitazione. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: (i) l'assenza di adeguata prova scritta del credito azionato per inidoneità della sola fattura a comprovare la pretesa creditoria rivendicata con il ricorso monitorio;
(ii) l'inesistenza del preteso credito per non essere mai intervenuta l'accettazione dell'opera; (iii) l'inadempimento di controparte, per aver, quest'ultima, eseguito solo una parte dei lavori commissionati e indicati nel computo metrico estimativo, per un importo complessivo di euro 78.500,00 oltre Iva, senza provvedere, neppure, al pagamento dei suoi subappaltatori (idraulico ed elettricista) e fornitori (es. le piastrelle), come da fatture quietanzate rilasciate, da questi ultimi, ai committenti;
(iv) il regolare e integrale pagamento dei restanti lavori realizzati dalla per il complessivo Controparte_1 importo di euro 45.790,00 (Iva inclusa), come da fatture emesse dall'appaltatore e contabili di pagamento prodotte in atti;
(v) il compimento di lavorazioni aggiuntive, non suscettibili di remunerazione, in quanto finalizzate ad emendare grossolani errori tempestivamente denunciati (quali quelli riscontrati in sede di realizzazione del vespaio areato;
della tramezza in camera da letto;
dei muri e del bagno;
della guaina del lastrico solare); vi) i maggiori esborsi sostenuti per la tardiva consegna (incompleta) dell'opera (avvenuta a fine marzo 2020 in luogo dell'originaria scadenza concordata per il mese di settembre 2019). Stanti le suesposte premesse, parte opponente concludeva, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l'accertamento delle minori somme dovute, a controparte, in ragione dell'inadempimento allegato, con condanna, in via riconvenzionale, di quest'ultima al risarcimento del danno subito nella misura di euro 3.900,00, pari alle somme corrisposte a titolo di canoni di locazione per il periodo da ottobre 2019 a marzo 2020; il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.1.2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando la Controparte_1 prospettazione dei fatti avversaria in quanto inverosimile e comunque smentita per tabulas. In particolare, a dire di parte convenuta, i lavori commissionati, comprensivi di varianti e migliorie - non contemplati nell'iniziale computo metrico estimativo sintetico, allegata alla pratica di mutuo, in quanto redatto in maniera approssimativa e, comunque, deficitario quanto alle opere da compiersi - sarebbero stati tutti correttamente eseguiti come da richieste della parte committente e ultimati nelle tempistiche concordate, tenuto conto dell'assenza di un termine essenziale per la consegna dell'opera. Inoltre, quanto al danno asseritamente subito da controparte, non vi sarebbe la prova della perdurante pendenza del rapporto di locazione nel periodo considerato né dei pagamenti effettuati, a titolo di presunti canoni di locazione. In conclusione, la società opposta insisteva per l'integrale rigetto delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero in subordine, per la condanna del SI. al pagamento della Pt_1 somma di euro 46.964,00 o in quella, diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 - Con ordinanza del 24.2.2021, il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, negava la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, provvedendo alla contestuale assegnazione, alle parti, dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente. In seguito, la causa veniva istruita a mezzo CTU, affidata all'ing. e prove orali. Persona_1
pagina 2 di 7 All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2.1 - Ciò posto, nella fattispecie in esame, la ha ottenuto un decreto ingiuntivo per Controparte_1 conseguire il pagamento del corrispettivo, a suo dire, maturato per le lavorazioni eseguite presso l'abitazione dell'opponente. Il rapporto tra le parti, pur non trovando riscontro in un formale contratto, non è stato contestato dall'opponente, la quale si è limitata ad eccepire il parziale inadempimento di controparte quanto alle opere commissionate. Dunque, al fine di valutare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, si rende necessario verificare se la società appaltatrice abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Al riguardo, si osserva che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., sez. 1, 14.2.2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., sez. 2, 17.5.2004, n. 9333; Cass., sez. 2, 20.3.2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. 2, 20.1.2010, n. 936; Cass., sez. 2, 13.2.2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua pagina 3 di 7 interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicchè, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., sez. 2, 9.8.1996, n. 7364). Dunque, in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., sez. 6-2, 26.11.2013, n. 26365). Inoltre, la formulazione di tale eccezione prescinde dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, della domanda di garanzia che, pertanto, può anche mancare (Cass., sez. 2, 17.5.2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., sez. 2, 13.2.2008, n. 3472; Cass., sez. 2, 4.1.2019, n. 98).
2.2 – Tanto premesso, nella specie, risulta per tabulas che veniva conferito incarico all' di CP_1 eseguire opere di ristrutturazione edilizia di porzione di edificio residenziale, sito in Modena, via Toscanelli n. 18, di cui alla Pratica Edilizia SCIA Prot.1457/2019 del 15.5.2019, Pratica Sismica Prot.1911/2019 del 22.6.2019, SCIA variante minore in corso d'opera Prot.1187/2020, Segnalazione certificata per fine lavori Prot.1188/2020 dell'11.5.2020 con data fine lavori del 5.3.2020 e ultimazione lavori in data 30.4.2020 (doc. 2-3-4-5 opposta). Dalla mancata comparizione di parte convenuta all'interrogatori formale ammesso (art. 232 c.p.c.) e dalle testimonianze assunte, si è avuto modo di appurare che:
- i lavori commissionati erano stati inizialmente individuati nel computo metro sintetico (doc. 2 opponente), redatto in occasione della richiesta di mutuo, avanzata dai committenti, per un valore complessivo di euro 78.500,00 oltre Iva (e così euro 99.110,00);
- a tale computo metrico ne succedette un altro, più economico, in data 9.5.2019 (doc. n. 16 opponente), per un importo pari a euro 30.256,45 (oltre IVA), poi ulteriormente rivisto in corso d'opera;1 1 Dichiarazioni della SI.ra , cognata del SI. architetto, attualmente docente universitaria: “In Testimone_1 Pt_1 quanto architetto mi ero occupa 19, della relazione t n allegata anche la parte progettuale, che è servita per la richiesta di mutuo. Io ho curato la parte distributiva ma, anche e soprattutto, la parte strettamente architettonica. Sulla base delle mie indicazioni, l'ing. aveva redatto il computo metrico - qui esibitomi che confermo - che è servito, per l'appunto, per la richiesta di mutuo. Confermo l'importo delle Tes_2 lavorazioni qui riportato (n.d.r. euro 99.110,00 comprensivo di Iva). Preciso che questo computo metrico sintetico – proprio perché redatto ai fini della pagina 4 di 7 - la consegna venne inizialmente concordata dalle parti per settembre 2019 ma poi differita alla primavera del 2020, in piena fase lock-down2.
Relativamente a tale ultimo profilo, preme, sin d'ora, rilevarsi che il termine essenziale, per sua natura, postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, non essendo sufficiente che essa sia determinata in modo soltanto approssimativo o determinabile. Inoltre, non si esclude che le parti contraenti possano, d'accordo, convenire una proroga della sua scadenza, trattandosi di materia disponibile (Cassazione Civile, sez. II – 22.1.1980, n. 505; Cassazione Civile, sez. II – 26.10.1979, n. 5621). La proroga del termine, tuttavia, può costituire un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore (Cassazione Civile, sez. II – 14.7.1989, n. 3293; Cassazione Civile, sez. III – 30.1.1982, n. 590; Cassazione Civile, sez. II – 9.4.1979, n. 2026).
2.3 – Sempre dalle prove orali assunte, si è, altresì, constatato che:
- venne realizzata solo una cerchiatura in carpenteria metallica, delle due previste nel computo metrico del maggio 2019;3
- la fornitura degli infissi fu gestita, direttamente e in autonomia, dalla committenza;
4
- la realizzazione del bagno nel sottoscala, ancorché prevista inizialmente, fu in seguito abbandonata per difficoltà tecniche e sostituita dalla previsione, in progetto, di un ripostiglio;
5
richiesta del mutuo - comprendeva delle lavorazioni che in seguito sono state riviste ed espunte dal computo metrico successivo che si è deciso di farlo più economico. Ad esempio, si sono riviste le voci dei serramenti, delle porte interne e delle porte blindate;
la scala, inizialmente prevista in legno, è stata poi progettata in cemento armato. (…) questo computo metrico di maggio è stato ulteriormente rivisto (es. la scala è stata modificata: dal legno si è passati al cemento armato per ragioni di economia). Premetto che nel fare queste valutazioni, mi ero sentita sia con la che con l'ing. che CP_1 Tes_2 con i SInori Avevamo creato un gruppo, su Whatsapp, proprio per garantire questa continua interazione. Ci sentivamo quasi Pt_1 quotidianamente, anche per telefono. Preciso che fu fatto, da parte mia, uno studio preliminare al fine di meglio adeguare il progetto alle eSIenze dei committenti, specie con riguardo all'arredo che avevano intenzione di mettere. Infatti, il progetto fu fatto proprio tenendo soprattutto a mente l'arredo voluto dai committenti. L'ing. mi delegò tutto il rapporto con l'impresa che contattavo quasi quotidianamente. L'ing. seguì più la Tes_2 Tes_2 parte strutturale, redigendo i computi metrici e firmando il progetto, poi depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di Modena. Confermo l'importo delle lavorazioni riportato nel computo metrico qui esibitomi (n.d.r. euro 30.256,45, comprensivo di Iva).”
Dichiarazioni dell'Ing. ingegnere, libero professionista, all'epoca dei fatti Direttore dei Lavori: “Quel Persona_2 documento (n.d.r. computo metrico sintetico) l'avevo redatto io. Preciso, però, che - come spesso accade nelle ristrutturazioni - questo è un computo iniziale che non tiene conto degli imprevisti e delle decisioni di carattere tecnico che possono maturare, in corso d'opera, in capo alla Committenza e alla DL.”. 2 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì, è vero. Confermo (n.d.r. che la consegna dell'opera era prevista per settembre 2019) Testimone_1 (…) Sicuramente, non è stata una consegna “a chiavi in mano”. Ricordo che ci fu un ritardo nella consegna della cucina, inizialmente prevista a fine 2019 e poi eseguita qualche mese più tardi, in prossimità della fine lavori che sarà stato, indicativamente, a marzo 2020 come da domanda. Faccio presente che i ritardi dipesero dal ritardo con cui partì il cantiere e dal fatto che le lavorazioni rimasero di fatto sospese durante i mesi estivi, così facendo slittare la fine lavori alla primavera.”.
Dichiarazioni dell'Ing. “Ricordo che io feci un sopralluogo verso marzo 2020 e forse quello fu proprio il Persona_2 sopralluogo per la consegna del cantiere. Certo è che quel cantiere non doveva durare così a lungo.” 3 Dichiarazioni della SI.ra : “Fu fatta solo la cerchiatura riguardante il piano primo per l'accesso al terrazzo. Venne Testimone_1 eliminata la cerchiatura del pi zona living e la cucina perché in quei punti sia l'ing. la ditta effettuarono dei Parte_2 saggi, all'esito dei quali ritennero di non procedere con una cerchiatura aggiuntiva visto lo stato di fatto della muratura.” 4 Dichiarazioni della SI.ra : “Gli infissi vennero, infatti, acquistati dai SInori e installati da una ditta terza.” Testimone_1 Pt_1 5 Dichiarazioni della SI.ra : “Inizialmente avevamo previsto il bagno nel sottoscala. Purtroppo, però, dopo, abbiamo Testimone_1 desistito in quanto il piano reg ette, per questioni igieniche, un accesso diretto al bagno nella zona giorno, occorrendo un antibagno. Per ragioni di spazio, l'antibagno non si poteva creare, per cui nel progetto consegnato al di Modena – e qui mi riallaccio alla mia CP_2 risposta, qui, esibitami – decidemmo di rimuovere il bagno e di indicarlo come ripostiglio. Preciso che non ci fu bisogno di depositare alcuna variante perché il progetto doveva ancora essere depositato. Si trattava di osservazioni sollevateci dall'Ufficio tecnico del nella fase progettuale inziale.” CP_2 pagina 5 di 7 - le indicazioni relative al posizionamento di punti luce/prese/antenne tv/acqua furono fornite dai committenti ancor prima dell'inizio del cantiere;
6
- nel progetto iniziale vennero previsti i gradini all'ingresso e in terrazza;
7
- non vennero contemplate opere fognarie. 8
2.4 – Il predetto quadro probatorio è stato ulteriormente integrato dagli esiti della CTU espletata, la quale ha rilevato, da un lato, la mancata esecuzione di talune opere [segnatamente, fornitura e posa in opera delle porte e delle finestre;
fornitura di parte delle piastrelle di ceramica;
fornitura del battiscopa;
fornitura e posa della resina e della ringhiera della scala interna;
fornitura e posa in opera degli impianti idraulico ed elettrico (fornite le sole assistenze murarie); finitura laterale delle scale esterne al p. T ed al p. 1] e, dall'altro lato, la presenza di vizi/difetti, per un importo stimato pari a euro 5.021,09. A tali conclusioni il consulente nominato è pervenuto sulla scorta dei sopralluoghi effettuati, della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e di quella, da questi, acquisita, nel corso delle operazioni peritali, presso i competenti uffici pubblici (progetti depositati).
2.5 - Tuttavia, l'analisi così compiuta, sebbene non censurabile sotto il profilo della metodologia seguita, non può dirsi sufficientemente esaustiva ai fini di una corretta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, considerata, pur sempre, l'assenza, in atti, di un formale contratto e di una contabilità di cantiere, alla stregua dei quali sarebbe stato possibile procedere ad una verifica più attendibile delle lavorazioni asseritamente eseguite. Infatti, preme sottolinearsi come parte convenuta abbia fondato la propria pretesa creditoria unicamente sulla fattura allegata al ricorso monitorio, la quale, come noto, esaurisce la sua valenza probatoria nella fase a cognizione sommaria, prodromica all'emissione del decreto ingiuntivo. Come poc'anzi rammentato, era onere dell'impresa appaltatrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, dare prova della consistenza delle lavorazioni eseguite e della loro corretta esecuzione, a giustificazione del corrispettivo rivendicato (cfr. Cass. civ. n. 3472/2008). Al contrario, nel corso del giudizio, hanno trovato conferma gli assunti di parte opponente relativamente sia alle somme, da questi, già corrisposte (doc.
7 - n. 6 fatture emesse da e relative distinte Controparte_1 di bonifico) sia alla mancata esecuzione, a regola d'arte, delle opere commissionate, peraltro neppure ultimate, nonostante, come evidenziato dal CTU, ciò fosse stato previsto a livello progettuale (pag. 6 della perizia). Pertanto, proprio perché l'attività istruttoria non ha permesso di confermare l'effettiva debenza delle somme richieste, in sede monitoria, dall'impresa appaltatrice - e, dunque, essendo rimasto sfornito di prova
Dichiarazioni dell'Ing. “Ricordo che io volevo chiudere i lavori e il bagno nel sottoscala non si poteva fare, non Persona_2 essendoci un antibagno. La predisposizione degli allacci però fu fatta dietro l'esclusiva responsabilità del committente che si assunse l'impegno di realizzare, in autonomia, il bagno, una volta ultimati i lavori. Confermo che la realizzazione del bagno nel sottoscala era stata prevista fin dall'inizio. In Comune, però, nel progetto presentato, il locale era stato indicato come ripostiglio.” 6 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì è vero. Confermo. Ancora prima che venisse protocollato il progetto per la SCIA Testimone_1CP avevo già predisposto gli allacci, tant'è che il SI. - con cui avevo sempre avuto un rapporto cordiale e collaborativo – si complimentò con me perché non aveva mai visto fare una cosa simile. Faccio presente che il messaggio whatsapp, qui esibitomi, è proprio il mio.” 7 Dichiarazioni della SI.ra : “Sì, è vero (n.d.r. nel progetto iniziale erano previsti i gradini all'ingresso e in terrazza).” Testimone_1 8 Dichiarazioni della SI.ra : “(…) non era previsto (n.d.r. il lavoro fognario) per eSIenze di risparmio economico, Testimone_1 potendosi utilizzare l'impianto fognario preesistente”.
Dichiarazioni dell'Ing. “Quello che posso dire è che io non feci un computo metrico delle opere fognarie.” Persona_2 pagina 6 di 7 il credito ingiunto - il decreto ingiuntivo, qui opposto, va necessariamente revocato.
2.6 – In ultima analisi, si rileva come la domanda riconvenzionale formulata, in questa sede, da parte attrice opponente non possa trovare accoglimento. Ciò per l'ovvia considerazione – come da giurisprudenza richiamata in precedenza – che il termine di consegna dell'opera inizialmente pattuito dalle parti – tra l'altro, in maniera piuttosto generica e approssimativa – non può intendersi quale termine essenziale, considerato, pur sempre, l'interesse di parte creditrice all'adempimento tardivo e tenuto conto della natura dei lavori appaltati che, come rilevato da parte convenuta, rende inverosimile una loro ultimazione in un arco temporale limitato di soli tre mesi (ossia dal 22.6.2019, quale data di deposito della pratica Sismica n.1911/2019 – v. doc. 2 e ss. opposta).
3.
Le spese di lite - ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2670/2020 (R.G. n. 5279/2020), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 22.9.2020;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Parte_1
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 294,50 per anticipazioni e in euro 7.600,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, se dovuti.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta e la condanna a rimborsare a parte attrice quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 4 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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