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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/08/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Bartolotti Francesco Giudice dott. Bottazzi Cristiana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in San NI PA (VR), v. Ugo Foscolo, n. 32, Parte_1
C.F. / P.Iva: P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato con cui la stessa ha domandato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Parte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. e che la società resistente non si è costituita, malgrado la regolarità della notifica de ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, la quale agisce sulla base di un credito di € 734.889,71 precettato in forza di decreto ingiuntivo;
segnatamente, tale decreto è stato ottenuto dalla Banca Popolare di Sondrio quale saldo a debito di di un mutuo chirografario stipulato nel giugno Parte_1
2016, e la cessione di credito stipulata tra tale banca e l'odierna ricorrente ha avuto ad oggetto (come pagina 1 di 3 emerge dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) tutti i crediti verso debitori classificati “in sofferenza” originati da finanziamenti ipotecari o chirografari sorti tra il febbraio '73 e il dicembre '21; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercitava un'attività commerciale (acquisto vendita, permuta, locazione o Parte_1 amministrazione di beni immobili, nonché la costruzione diretta o mediante appalto di fabbricati civili e industriali), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società è stata messa in liquidazione, e, in quanto tale, non si propone di restare sul mercato, e non ha dunque più bisogno della liquidità necessaria a finanziare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma ha il solo obiettivo di provvedere alla realizzazione delle attività ed al conseguente soddisfacimento dei creditori, sì che l'accertamento che deve essere compiuto dal giudice ai fini della verifica dello stato di insolvenza deve incentrarsi sull'idoneità del patrimonio sociale a conseguire tale obiettivo (cfr. in particolare Cass., 10 dicembre 2020, n. 28193): nella specie, il bilancio relativo all'esercizio 2018 (l'ultimo depositato, un anno prima della messa in liquidazione della società) riporta debiti di importo complessivamente superiore ai 5 milioni di euro, ed un attivo di soli 160 mila euro circa;
- l'importo del credito vantato dalla ricorrente è superiore sia al limite dimensionale stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. che alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_1 sede in San NI PA (VR), v. Ugo Fo-scolo, n. 32, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1° dicembre 2025, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può pagina 2 di 3 chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 1° agosto 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Bartolotti Francesco Giudice dott. Bottazzi Cristiana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in San NI PA (VR), v. Ugo Foscolo, n. 32, Parte_1
C.F. / P.Iva: P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato con cui la stessa ha domandato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Parte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. e che la società resistente non si è costituita, malgrado la regolarità della notifica de ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, la quale agisce sulla base di un credito di € 734.889,71 precettato in forza di decreto ingiuntivo;
segnatamente, tale decreto è stato ottenuto dalla Banca Popolare di Sondrio quale saldo a debito di di un mutuo chirografario stipulato nel giugno Parte_1
2016, e la cessione di credito stipulata tra tale banca e l'odierna ricorrente ha avuto ad oggetto (come pagina 1 di 3 emerge dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) tutti i crediti verso debitori classificati “in sofferenza” originati da finanziamenti ipotecari o chirografari sorti tra il febbraio '73 e il dicembre '21; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercitava un'attività commerciale (acquisto vendita, permuta, locazione o Parte_1 amministrazione di beni immobili, nonché la costruzione diretta o mediante appalto di fabbricati civili e industriali), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società è stata messa in liquidazione, e, in quanto tale, non si propone di restare sul mercato, e non ha dunque più bisogno della liquidità necessaria a finanziare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma ha il solo obiettivo di provvedere alla realizzazione delle attività ed al conseguente soddisfacimento dei creditori, sì che l'accertamento che deve essere compiuto dal giudice ai fini della verifica dello stato di insolvenza deve incentrarsi sull'idoneità del patrimonio sociale a conseguire tale obiettivo (cfr. in particolare Cass., 10 dicembre 2020, n. 28193): nella specie, il bilancio relativo all'esercizio 2018 (l'ultimo depositato, un anno prima della messa in liquidazione della società) riporta debiti di importo complessivamente superiore ai 5 milioni di euro, ed un attivo di soli 160 mila euro circa;
- l'importo del credito vantato dalla ricorrente è superiore sia al limite dimensionale stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. che alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_1 sede in San NI PA (VR), v. Ugo Fo-scolo, n. 32, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1° dicembre 2025, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può pagina 2 di 3 chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 1° agosto 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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