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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3114/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
'nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1
dagli Avv.ti Antonio Amodio e Giulio Amodio, presso il cui studio elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 127
ricorrente
E
in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, angolo Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Concetta Petrillo che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti emotivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere la condanna dell CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico ex L. n. 38/00, commisurato ad una percentuale di inabilità compresa tra il 6% e il 15%, in conseguenza della malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, contratta nello svolgimento della propria attività lavorativa.
■ CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda deve essere rigettata.
Va preliminarmente rilevato che dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, estratto contributivo CP_2 è emerso lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni (nella specie, quelle di impiantista e carpentiere in ferro) astrattamente idonee a esporlo al rischio di contrarre la denunziata tecnopatia. Persona_1Tuttavia, nella CTU redatta dal dott. viene decisamente esclusa l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente (nella specie,
"asbestosi polmonare con pleuropatia").
Il CTU, infatti, ha espressamente affermato che "Il periziando è affetto da una broncopatia di modesta entità che non è ascrivibile causalmente all'esposizione delle fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta " (vedasi consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, anche per l'assenza di specifiche e qualificate censure.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità elle questioni medico legali affrontate giustificano la
-
compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziate, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
24/5/2024 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 4/7/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3114/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
'nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1
dagli Avv.ti Antonio Amodio e Giulio Amodio, presso il cui studio elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 127
ricorrente
E
in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, angolo Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Concetta Petrillo che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti emotivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere la condanna dell CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico ex L. n. 38/00, commisurato ad una percentuale di inabilità compresa tra il 6% e il 15%, in conseguenza della malattia professionale dettagliatamente descritta in ricorso, contratta nello svolgimento della propria attività lavorativa.
■ CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda deve essere rigettata.
Va preliminarmente rilevato che dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, estratto contributivo CP_2 è emerso lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni (nella specie, quelle di impiantista e carpentiere in ferro) astrattamente idonee a esporlo al rischio di contrarre la denunziata tecnopatia. Persona_1Tuttavia, nella CTU redatta dal dott. viene decisamente esclusa l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente (nella specie,
"asbestosi polmonare con pleuropatia").
Il CTU, infatti, ha espressamente affermato che "Il periziando è affetto da una broncopatia di modesta entità che non è ascrivibile causalmente all'esposizione delle fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta " (vedasi consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, anche per l'assenza di specifiche e qualificate censure.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità elle questioni medico legali affrontate giustificano la
-
compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziate, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
24/5/2024 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 4/7/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco