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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 27345 2021
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. MAZZA FABIO ) Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
(avv.ti TABELLINI CARLO, SARASINO
[...]
MARGHERITA, TUCCIMEI MICHELE MARIA) resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 18/10/2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la allegando che, in data 12 luglio Controparte_1
2019, quest'ultima aveva iniziato un accertamento ispettivo, finalizzato a verificare l'osservanza della normativa previdenziale da parte di e con “Verbale Parte_1
Conclusivo di Accertamento Ispettivo” n. 4 del 20 dicembre 2019 aveva contestato l'asserito mancato versamento, per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2019, dei contributi previdenziali riferiti ai seguenti soggetti:
a. Adriatica Tour S.a.s.;
b. ; Controparte_2
c. ; Controparte_3
d. CP_4
e. ; Controparte_5
f. Controparte_6
Controparte_7
h. Parte_2
i. ; Parte_3
l. Parte_4
per la somma complessiva di Euro 75.021,82, di cui Euro 46.313,14 per contributi fondo previdenza, Euro 5.025,21 per contributo fondo integrativo di previdenza, Euro 10.105 per
Fondo Indennità di risoluzione Rapporto (FIIR), Euro 11.077,48 per sanzioni ex-art. 34
(evasioni contributive), Euro 2.500,00 per sanzioni ex-art. 40 (omessa iscrizione o comunicazione cessazione), Euro 0,88 per interessi di mora FIRR, tutto ciò sul presupposto che i rapporti tra e i predetti intermediari sarebbero qualificabili come contratti Parte_1
di agenzia.
Chiariva quindi di avere con ricorso ex-art. 17, comma 2 D.lgs. 124/2004 notificato in data
20 gennaio 2020 impugnato il Verbale dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di
Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Roma, con esito negativo.
In particolare, precisava che, con decisione n. 31 del 23 ottobre 2020 il Comitato, dopo aver escluso dal proprio scrutinio i rapporti tra e i collaboratori persone giuridiche, Parte_1 aveva respinto l'impugnazione deducendo “…in relazione ai soggetti in contestazione la presenza di numerosi elementi” che consentirebbero di ricondurre le predette relazioni alla fattispecie di cui all'art. 1742 c.c. e, in particolare:
(i) la durata pluriennale delle prestazioni;
(ii) pagamento delle provvigioni “in coincidenza della conclusione degli affari”;
(iii) “la pluralità delle fatture provvigionali emesse da ciascun collaboratore”;
(iv) il riferimento, contenuto nelle fatture, ad “una pluralità di affari ed ad una pluralità di prodotti venduti”;
(v) iscrizione dei collaboratori al registro delle imprese quali “intermediari del commercio”. Aggiungeva che, con delibera n. 65 del 30 agosto 2021, il Comitato aveva respinto il ricorso unicamente con riferimento alla relazione tra ed Adriatica Tour Sas, omettendo Parte_1
qualunque valutazione in ordine ai rapporti tra la ricorrente, e Parte_2 CP_7
riproponendo, per il resto, la stessa motivazione della decisione n. 31 del Comitato.
Pertanto, concluso il procedimento prescritto dalla legge speciale per la composizione in sede amministrativa della controversia, la agiva per ottenere l'accertamento Parte_1 negativo delle preste creditorie vantate dall'Ente Previdenziale, anche in considerazione della “nota ingiuntiva” trasmessa a mezzo pec dal servizio di vigilanza di in data CP_1
23 settembre 2021 con cui lo stesso aveva intimato il pagamento della somma portata dal
Verbale (maggiorata delle sanzioni passate da 11.077,48 Euro a 31.197,60) entro trenta giorni, riservandosi, in difetto, di procedere in via monitoria. In particolare, l'opponente contestava la qualificazione dei rapporti intercorsi tra e gli intermediari oggetto Parte_1 dell'accertamento, attraverso diversi argomenti in fatto ed in diritto, sostenendo trattarsi di
“buyers”, che avrebbero ricevuto incarico solo dagli acquirenti dei prodotti e con i quali essa non avrebbe instaurato alcun rapporto contrattuale né avrebbe loro conferito un Pt_5
incarico di promuovere le sue vendite.
Negava quindi l'esistenza di un suo obbligo di versare i contributi all' . Concludeva CP_1
come precisato nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, esplicando ampie difese in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della domanda. Avanzava a propria volta domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme maturate a proprio credito sulla base dell'accertamento eseguito.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'esito della odierna udienza, sulla discussione dei difensori, il giudice ha letto il dispositivo di sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Ai fini di un corretto iter motivazionale, è utile premettere che, come risulta documentalmente, l' , nel corso dell'accertamento ispettivo in data 20/12/2019, ha CP_1
rilevato che una serie di soggetti, come meglio indicati nelle distinte allegate al verbale di accertamento (e segnatamente la ADRIATICA Parte_6 la la ed i sigg.ri ; Controparte_8 Parte_2 Controparte_2
Con
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
E erano inquadrabili come agenti, col Parte_3 Parte_4
conseguente ritenuto obbligo della di iscrivere i predetti collaboratori al Parte_1
Fondo Previdenza ed al Fondo Integrativo di Previdenza dell'Enasarco nonché di corrispondere i contributi previdenziali ed il FIRR sui compensi provvigionali agli stessi corrisposti.
Per conseguenza, come conteggiato nelle distinte allegate al verbale di accertamento,
ha rivendicato i seguenti importi: CP_1
- a titolo di contributi Fondo Previdenza dovuti sui compensi provvigionali corrisposti ai collaboratori, ai sensi dell'art. 5 L. 12/73 e del Regolamento Attività Istituzionali , CP_1
per il periodo dal 1/10/2014 al 30/9/2019, Euro 46.313,14
- a titolo di contributi Fondo Integrativo Previdenza dovuti sui compensi provvigionali corrisposti ai collaboratori, ai sensi dell'art. 5 L. 12/73 e del Regolamento Attività
Istituzionali Euro 5.025,21 CP_1
- A titolo di sanzioni per evasione contributiva (art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali della ) ed a titolo di interessi di mora (art. 37 del Controparte_1
Regolamento delle Attività Istituzionali della ) alla data del 21/12/2021 Controparte_1
Euro 37.044,94 - A titolo di sanzioni ex art. 40 Regolamento Attività Istituzionali
per omessa iscrizione all' dei collaboratori ai sensi degli art. 23 e 34 del CP_1 CP_1
Regolamento Attività Istituzionali Euro 2.500,00; CP_1
- A titolo di mancati accantonamenti IRR presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto Enasarco, ai sensi degli A.E.C. 20/6/1956 e 13/10/1958, resi efficaci erga omnes con DPR 16/1/1961, n. 145; DPR 26/12/1960, n. 1842 e dei vigenti AEC di diritto comune Euro 10.105,11 oltre i relativi interessi di mora alla data del
21/12/2021 per complessivi Euro 100.989,28.
3.L , sulla base di una serie di elementi tipologici, ha riqualificato i predetti rapporti CP_1 sussumendoli nell'ambito del contratto di agenzia. L'opponente ha, di contro, radicalmente contestato la correttezza di tale operazione qualificatoria, ribadendo che i predetti soggetti hanno operato solo come procacciatori di affari ovvero come buyers.
Pertanto, la materia del contendere verte intorno ad una questione prettamente qualificatoria, dovendo il giudice verificare se può considerarsi corretta la sussunzione dei rapporti menzionati nell'ambito dello schema tipologico agenziale, con la conseguente dimostrazione del fatto costitutivo principale della pretesa creditoria avanzata dall' . CP_1
A questo scopo, è bene, in apertura, premettere, in primo luogo, che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del
7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante ed è l'oggetto principale di questo giudizio.
4.Per un ordinato itinerario motivazionale, è importante, ancora, preliminarmente riportare, pur con la necessaria sintesi, i fondamentali criteri interpretativi valevoli in tema di individuazione dei tratti propri del contratto di agenzia, facendo riferimento agli approdi raggiunti dalla più recente giurisprudenza di legittimità. A tale ultimo scopo, in via introduttiva, il giudice evidenzia che dalla lettura per esteso di molte pronunce del Supremo consesso si evince la sostanziale ripetizione, quasi tralaticia, di alcuni principi giuridici regolatori della materia. Tuttavia, la registrata ampiezza del contenzioso sul punto e la numerosità degli interventi della Cassazione, continuamente chiamata a pronunciarsi in materia, rendono palese l'esistenza di oggettivi margini di incertezza applicativa dei principi di diritto formalmente consolidati. Ciò verosimilmente risulta una conseguenza di alcuni tratti morfologici dell'istituto, particolarmente complessi e sfumati, ma anche quale corollario del mutamento delle forme di organizzazione imprenditoriale e del carattere multiforme e fluido degli schemi di business oggi rinvenibili nella realtà commerciale.
Entro la cornice indicata, costituisce, comunque, norma cardine di riferimento e punto di partenza, ai fini del presente giudizio, l'articolo 1742 c.c. che recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.”
Rispetto all'interpretazione della riportata norma codicistica, all'interno di una vastissima produzione giurisprudenziale, è utile iniziare subito la disamina richiamando la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 29244/2023, una delle numerose pronunce che ha ribadito il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando così con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le disposizioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
da ciò si evince che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”.
Nella medesima sentenza viene anche ribadito il principio secondo cui “nel procedimento di qualificazione del contratto il giudice di merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma è tenuto a ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 1362 c.c. e segg”.
In via di prima approssimazione, nel citato recentissimo arresto, viene confermato quindi che l'obbligo assunto stabilmente di promuovere la conclusione di affari costituisce il fattore decisivo e dirimente ai fini della sussunzione di un rapporto contrattuale nello schema tipologico agenziale.
Tanto assodato, procedendo oltre per gradi nell'iter motivazionale, va ricordato che, altrettanto pacificamente, l'esistenza di questa obbligazione principale dell'agente - e quindi la sua fonte ai sensi dell'art. 1173 c.c. - deve essere verificata sulla base della volontà contrattuale, in particolare come fatta palese dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, secondo un principio di effettività.
Invero, nella ricerca e ricostruzione del reale contenuto del programma obbligatorio, è necessario ricorrere ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., considerando certamente il nomen iuris prescelto dalle parti, ma assegnando fondamentale rilievo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, all'effettivo contenuto del rapporto.
Infatti, sia sulla base della disciplina d'interpretazione dei contratti, ma anche considerato il principio ordinamentale di indisponibilità del tipo negoziale, le parti non possono convenzionalmente qualificare il loro rapporto in modo non rispondente al suo concreto atteggiarsi. E, nel caso qui in esame, tale canone risulta inderogabile, perché come anche di recente ribadito dalla Suprema corte, proprio “ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti«” (sentenza n. 30649/2023).
In via di prima approssimazione, è quindi pacifico che, se l'attività qualificatoria deve certamente prendere in considerazione anche il dato convenzionale, cioè gli accordi contrattuali pattuiti, la medesima deve però, prioritariamente, avere ad oggetto la realtà effettiva, cioè il concreto andamento della relazione giuridica tra i soggetti, nella sua concretezza.
Quale ulteriore passaggio argomentativo, deve considerarsi che se, dunque, l'attività di rinvenimento del contenuto obbligatorio del rapporto deve avere ad oggetto fondamentalmente il rapporto nel suo concreto svolgersi, nel rispetto non solo del principio di cui all'art. 1362, secondo comma, c.c., ma anche per una finalità antielusiva della disciplina inderogabile imposta a fini previdenziali, va da sé che in maniera consequenziale e coerente debba essere trattato il punctum dolens della tematica, cioè il profilo della “necessità giuridica” dell'attività svolta dall'agente, tema correlato alla tradizionale distinzione tra continuità e stabilità del rapporto.
Poiché questo profilo costituisce oggetto di specifica attenzione da parte dei difensori, anche perché si tratta di un aspetto decisivo nella criteriologia applicata dall' in tutta CP_1
l'attività di vigilanza ispettiva ordinariamente posta in essere, si rende opportuna qualche ulteriore precisazione, che valga a rendere più chiare le coordinate del ragionamento assegnato all'interprete in questo ambito, anche per la lettura ragionata e consapevole delle massime tralatiziamente riportate.
In primis, è bene tener conto che la distinzione tra continuità e stabilità si trova espressa nella giurisprudenza di legittimità per garantire il nesso di coerenza sistematica tra due aspetti potenzialmente confliggenti, cioè, da un lato, il principio per cui il procacciatore di affari svolge in maniera episodica e occasionale la propria attività, e, dall'altro, la consolidata affermazione del criterio di radicamento della competenza per materia del giudice del lavoro, nella medesima materia, in forza della norma dell'art. 409, 1° co., n. 3 cpc, che come è noto fa riferimento ai rapporti di collaborazione purché continuativi.
Entro tale contesto argomentativo, la Suprema corte si è trovata quindi a dover armonizzare il concetto di continuatività dell'attività del procacciatore (differente quoad essentiam da quello di stabilità) con quello di occasionalità. Come può cioè un'attività umana essere insieme occasionale ed episodica, ma anche continuativa?
La risposta è stata fornita in sede di legittimità attraverso il richiamo al predetto criterio discretivo della cd. necessità giuridica.
Di adamantina chiarezza è a tale scopo l'arresto di Cassazione n. 1441/2005, che ha affermato che “il carattere della continuità va… tenuto distinto da quello della stabilità (...), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non rispondendo ad una
"necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c.”
Tanto chiarito, in ogni caso, alla luce del principio di realtà ed effettività che ha il primato, come detto, a fini qualificatori, anche l'esistenza dell'obbligo - e quindi la necessità giuridica della collaborazione demandata all'agente - deve essere verificata sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto, nella sua materiale consistenza. Tale ultima conclusione vale a fortiori quando, come nel caso di specie, e lo si vedrà a breve, non vi è un contratto scritto opponibile all'Enasarco, e quindi il programma obbligatorio non può che essere ricostruito sulla base di elementi di fatto attinenti allo svolgimento del rapporto stesso.
Entro questa logica, si trova quindi condivisibilmente relativizzato, nell'attuale attività interpretativa, il criterio prettamente legato alla cd. necessità giuridica, a vantaggio del parametro assorbente della stabilità del rapporto, peraltro l'unico previsto dall'art. 1742 c.c.
Per esempio, anche di recente la stessa Corte d'Appello di Roma (n. 1546/2022) ha sul punto precisato “che la più recente giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare il difetto o la presenza di stabilità del rapporto, pone l'attenzione anziché sulla mancanza o sussistenza di un obbligo giuridico di curare la promozione di affari per conto della preponente (questione di difficile decifrazione che tuttavia in presenza di un contratto scritto trova implicita conferma), sul carattere sporadico della raccolta degli ordini e sulla durata del rapporto (cfr.
Cass. 1856/16 “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti”.)”.
Così ponendosi la fattispecie legale, a fini qualificatori, occorre dunque rifarsi alla tradizionale serie di indicatori sintomatici definiti dalla Suprema corte ed applicati ormai da decenni (cfr. ex multis, Cass. 02.02.2016 n. 1974), in particolare dovendosi valutare ai fini dell'esatto inquadramento del collaboratore, inter alia: 1) la previsione di accordi provvigionali;
2) l'assegnazione di una zona;
3) l'occasionalità o meno della collaborazione;
4) l'entità del flusso provvigionale.
In ogni caso, resta prioritaria la valenza euristica di quello che la Suprema corte ha, anche nella recentissima sentenza n. 30649/2023, confermato essere il criterio discretivo fondamentale, cioè quello della stabilità e della natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari, chiarendosi ulteriormente che un'attività promozionale può non rientrare nello schema dell'agenzia, “solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari
(Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265)... Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell'agente, che ha «l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione)”.
La medesima sentenza prosegue, poi ribadendo che “diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene «a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti» (sentenza n.
2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.).
Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n.
2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione).
La stabilità non si configura come «mera ripetizione nel tempo dell'attività» e non può essere avvalorata soltanto «dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2020, n. 23377, punto 7 dei Motivi della decisione)”.
La Corte, a tutta evidenza, ha dunque insistito ulteriormente sul carattere sporadico, temporalmente contenuto, contingente, cioè legato a singoli affari, e occasionale dell'attività del procacciatore, evidenziando, che “solo” entro questi limiti può escludersi la configurazione del tipo legale proprio dell'agenzia.
Nella sentenza n. 23377/2020, richiamata nell'arresto ora riportato, si trova peraltro confermato che correttamente il giudice assolve al proprio obbligo motivazionale indicando
“gli elementi da cui trarre tale stabilità sottolineando anche che la stabilità non è data dalla mera ripetizione nel tempo dell'attività o dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili”.
Conclusivamente sul punto, questo giudice evidenzia, che nella valutazione del concreto atteggiarsi dei singoli rapporti, non può trascurarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'attività di promozione di contratti propriamente riferibile ad un procacciatore d'affari deve svolgersi quoad essentiam “in via del tutto episodica” ed occasionale, afferendo «a singoli affari determinati», con «durata limitata nel tempo», e con un contenuto solo di
«sporadica raccolta di ordini». Al di fuori di questo perimetro, l'attività di promozione di contratti, secondo la Suprema corte, tendenzialmente non può non rientrare nella categoria agenziale.
Tale fondamentale regula iuris si pone in coerenza con l'assunto per cui, anche a voler ritenere discriminante il dato dell'obbligatorietà dell'attività svolta, comunque la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligo tipico può desumersi dall'effettiva realtà del rapporto, ed anzi deve desumersi inderogabilmente dal sostrato empirico della prestazione professionale quando l'accertamento sia eseguito ai fini della tutela previdenziale, di per sé indisponibile ed imperativa.
5.Sulla base di tali premesse, occorre ora dare conto per ciascuno dei soggetti interessati dalla contestazione degli esiti dell'applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere la figura dell'agente da quella del semplice procacciatore, non senza avere intanto chiarito che, in astratto, gli indicatori utilizzati dall' , sia nella preliminare fase ispettiva, sia nella presente sede giudiziaria, per CP_1 qualificare i rapporti dell'opponente come natura agenziale sono coincidenti con quelli indicati dalla Cassazione e risultano decisivi per legittimare la riqualificazione del tipo negoziale scelto dalle parti nei termini pretesi.
Prima di transitare alla ricostruzione delle singole posizioni interessate dal verbale ispettivo,
l'esame del materiale istruttorio acquisito esige tuttavia alcune osservazioni generali, comuni a tutti i collaboratori.
Dal punto di vista probatorio, è in primis necessario ricordare che costituisce onere assertivo e probatorio della parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale, la indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Solo per scrupolo motivazionale, interessa, poi, puntualizzare che la prova del contratto di agenzia può essere fornita nella presente sede con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, poiché i limiti probatori previsti dall'art. 1742 c.c. valgono solo tra le parti del contratto e non verso , terzo rispetto al contratto d'agenzia, e che fa valere quest'ultimo come CP_1
fatto giuridico fondante il rapporto previdenziale contributivo (Cass. n. 29243/2023;
5880/21).
6.Come anticipato, considerate le radicali contestazioni avanzate dall'opponente, la controversia verte essenzialmente sulla configurabilità, come rapporto di agenzia, dell'attività prestata dai menzionati collaboratori a favore di per il periodo Parte_1
1/10/2014 – 30/9/2019.
A questo scopo, va evidenziato che qualifica i soggetti come agenti in base CP_1
alle seguenti circostanze essenziali: pagamento delle provvigioni, entità delle provvigioni, continuità e non occasionalità delle prestazioni e dei relativi compensi.
Il verbale di accertamento si basa infatti sostanzialmente su fatture per provvigioni dal 2014 al 2019.
Secondo la all'opposto, i soggetti in questione non erano agenti e avevano il Parte_1 ruolo di buyer atteso che svolgevano nell'interesse e su incarico del compratore, cliente finale, attività di visita, informazione, consiglio e supporto.
Venendo all'analisi delle prove raccolte, il giudice rileva intanto che si è già pronunciato nel corso del giudizio sulle diverse istanze di produzione documentale successive alla fase introduttiva del giudizio, attenendosi ai parametri fissati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8202/2005). Anche nella presente sede tale valutazione deve essere ribadita.
In ogni caso, i dati di seguito riportati, non emergenti dai documenti contestati, hanno consentito e consentono già di per sé di ritenere la causa pienamente istruita.
Muovendo, quindi, dall'analisi della prova documentale ritualmente acquisita ed andando a valutare in primis le fatture prodotte da ed emesse dagli intermediari di cui al CP_1
verbale ispettivo, si evidenziano i seguenti elementi per ciascuna posizione scrutinata, riportandosi in particolare, a mò di scheda sintetica, il numero ed il valore economico delle fatture per ciascun periodo, la causale formalmente indicata, il volume totale del fatturato.
Controparte_6
- fattura nel 2014: a novembre 5.335,67
- fatture nel 2015: gennaio 3.052,37, settembre 1.105,06 – 1.327,73, ottobre 920,40, dicembre 3.347,78;
- fattura nel 2016: ottobre 2.359,99;
- fatture nel 2017: gennaio 1.983,33, luglio 3.797,67, novembre 553,22;
- fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: 0
“compenso per intermediazione commerciale”
Compratori: ST e OR
Totale netto: € 23.783,22 Le fatture sono emesse dal 2014 al 2017 e non hanno un andamento regolare, ma occasionale.
CP_4
- fatture nel 2014: settembre 4.608,40, ottobre 1.919,99 – 432,50, novembre 749,52 -
1.556,54, dicembre 1.652,14 - 331,50
- fatture nel 2015: gennaio 3.052,37, febbraio 523,77, settembre 2.600,62
- fatture nel 2016: ottobre 4.972,50 – 6.239,94
- fatture nel 2017: ottobre 4.405,83 – 8.561,76 – 3.557,33 – 3.689,78 – 4.5591,08, novembre
2.058,50, dicembre 2.224,42
- fatture nel 2018: gennaio 1.458,21, maggio 3.459,93
- fatture nel 2019: 0
“forfait per intermediazione con riferimento agli acquisti effettuati da persone da me accompagnate presso i vostri uffici”
Totale fatturato: € 54.084,87
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2018, non hanno un andamento regolare.
Parte_4
- fatture nel 2014: dicembre 2.943,88,
- fatture nel 2015: dicembre 5.826,78
- fattura nel 2016: gennaio 3.676,51, novembre 3.853,29, dicembre 7.558,03,
- fatture nel 2017: marzo 4.151,09, dicembre 7.558,03
- fatture nel 2018: marzo 2.178,87, dicembre 3.699,30
- fatture nel 2019: marzo 672,70,
“Fattura Provv.” – “consulenza commerciale” – “provvigioni per segnalazioni occasionali svolte per vostro conto nel mese di …”
Totale fatturato € 42.118,48
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2019, l'andamento è leggermente più regolare, anche se non vi è continuatività; gli importi non risultano particolarmente elevati.
Parte_3
- fatture nel 2014: novembre 9.445,52,
- fatture nel 2015: novembre 6.828,66 - 292,05,
- fattura nel 2016: dicembre 4.116,14
- fatture nel 2017: ottobre 624,37 - fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: 0
“affari occasionali procacciati”
Totale: € 21.306,74
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2017, l'andamento non è regolare e continuativo, le fatture sono assolutamente sporadiche e saltuarie.
CP_3
- fatture nel 2014: gennaio 248,00 – 545,97, ottobre 70,00 – 1.385,19, novembre 848,10,
- fatture nel 2015: febbraio 70,00, settembre 4.396,03, novembre 699,47,
- fattura nel 2016: novembre 5.527,99,
- fatture nel 2017: maggio 1.770,00, ottobre 5.275,22, ottobre 1.334,89, novembre 242,94
- fatture nel 2018: novembre 1.045,18
- fatture nel 2019: 0
“compenso segnalazione relativo alla clientela estera”
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2018, l'andamento non è regolare e gli importi non sono particolarmente elevati.
Controparte_5
- fatture nel 2014: 0
- fatture nel 2015: aprile 35.068,13,
- fattura nel 2016: dicembre 3.465,66
- fatture nel 2017: novembre 7.876,50,
- fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: gennaio 9.386,31
“compenso per intermediazione commerciale”, “compenso per procacciamento d'affari su clienti estero”,
L'andamento non è regolare, le fatture sono sporadiche e non vi è continuatività.
Controparte_2
- fatture nel 2014: ottobre 1.370,20, novembre 1.974,09, dicembre 621,56 – 1.376,26
- fatture nel 2015: settembre 2.018,28, ottobre 447,52 - 10.311,86 – 3.477,44, dicembre
3.467,33,
- fattura nel 2016: gennaio 5.990,03, settembre 3.757,00, ottobre 3.607,06 – 4.945,37 –
3.609,04 – 1.938,15, dicembre 6.143,19 – 4.122, 04 - fatture nel 2017: ottobre 5.662,74, novembre 3.898,39, dicembre 7.793,53,
- fatture nel 2018: settembre 1.888,55, ottobre 1.470,57 – 2.093,21, dicembre 7.449,91,
- fatture nel 2019: febbraio 693,72
“segnalazione cliente”
Il periodo è dal 2014 al 2019. L'andamento è parzialmente più regolare, ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
Parte_2
- fatture nel 2014: ottobre 1.486,09,
- fatture nel 2015: febbraio 431,88, luglio 4.244,39, ottobre 2.165,77,
- fattura nel 2016: luglio 3.458,58, agosto 869,07 – 2.644,88, ottobre 842,52 – 535,25 –
2.861,66, novembre 611,00, dicembre 479,94
- fatture nel 2017: luglio 2.919,08, ottobre 1.169,62, novembre 1.071,20 – 922,01 dicembre
356,83 – 849,95 – 298,07
- fatture nel 2018: giugno 4.715,99 – 2.110,19, luglio 2.599,44, ottobre 2.129,89
- fatture nel 2019: luglio 2.749,59, settembre 354,00 – 776,68
“provvigione stagione …”,
L'andamento appare più regolare, con più fatture emesse ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
ADRIATICA TOUR
- fatture nel 2014: gennaio 7.072,57,
- fatture nel 2015: febbraio 1.741,33,
- fattura nel 2016: novembre 3.163,43
- fatture nel 2017: 0
- fatture nel 2018: gennaio 4.231,19
- fatture nel 2019: gennaio 6.930,88
“provvigioni intermediazione …”, “compenso per segnalazione clienti”,
L'andamento delle fatture risulta del tutto irregolare, con una singola fattura per anno, e interruzione nel 2017.
CP_7
- fatture nel 2014: settembre 6.304,81, ottobre 2.364,01
- fatture nel 2015: ottobre 8.752,00,
- fattura nel 2016: luglio 2.502,34, novembre 6.023,27 – 1.710,52 – 3.228,34 - fatture nel 2017: giugno 1.577,92, luglio 2.898,25, settembre 2.108,82, ottobre 1.372,81, novembre 1.631,34
- fatture nel 2018: luglio 3.827,92, settembre 1.439,59 – 1.249,74,
- fatture nel 2019: settembre 6.508,66 – 1.361,83
“compensi per intermediazione occasionale inerenti il procacciamento di affari senza rappresentanza”.
L'andamento appare più regolare e vi è indicazione in fattura della dicitura “provvigione” ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
7.Complessivamente, la prova documentale per alcune posizioni già consente in apicibus di escludere la fondatezza dell'ipotesi qualificatoria sostenuta dall' e, pertanto, non CP_1
sono stati ammessi dal giudice i mezzi di prova orale, in quanto irrilevanti.
Infatti, per la gran parte delle posizioni esaminate l'assunto della ipoteticamente CP_1 fondato sulla continuatività, significatività e regolarità dell'attività professionale svolta da ciascun agente è smentito dalle chiare risultanze documentali.
Di contro, sono stati ammessi i mezzi di prova orale sulle sole circostanze in contestazione relative alle seguenti posizioni oggetto di giudizio: Parte_4 CP_2
, , in quanto il numero delle fatture, la loro entità e cadenza
[...] Parte_2 CP_7
fornivano alcuni elementi indiziari, in ordine alla veridicità dell'assunto sostenuto dall'opposta, ma non in maniera esaustiva e sufficiente ai fini della compiuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, si è dato corso all'attività istruttoria orale.
La prima teste, , legata al legale rappresentante della società da Testimone_1
convivenza e comune genitorialità, ha dichiarato (da qui in poi il carattere grassetto è della scrivente): “ Lavoro presso tale società da circa 10 anni, dal 2013 circa, e mi occupo della parte commerciale, quindi della vendita ai clienti. La sede di lavoro per me è sempre stata via G. Pizzi 11 a . I figli sono nati nel 2018 e 2021 ma ho sempre continuato a CP_8
lavorare. Conosco il signor ma non ricordo quando lo conobbi. La Parte_4
prima volta, lui chiamò in ditta e hanno passato a me la telefonata in quanto parlo la sua lingua e lui disse che aveva un cliente che passava per e cercava un negozio per CP_8
fargli fare acquisti. Lui venne quindi con un cliente e lo lasciò ed andò via e poi venne a riprenderlo. Pertanto tale non partecipò alla vendita;
so che ebbe un compenso Parte_4
con rilascio di fattura. Penso per averci messo in contatto col cliente. Ciò successe altre volte, senza mai partecipare alla vendita, perché nulla conosce del nostro settore. A volte non fu dato l'appuntamento perché il cliente era di zone con agenti o con clienti che hanno
l'esclusiva sul prodotto e sul marchio. Non sapevo che il medesimo era un agente già iscritto all' per il settore abbigliamento. Escludo che la società abbia mai dato un CP_1 incarico a tale ; l'iniziativa partiva dal cliente che chiedeva a lui di contattarci. Parte_4
Circa D'aluiso non l'ho mai conosciuto, in quanto io comunque seguivo le CP_2
vendite ai clienti che parlavano il russo…. la ontattò la società per un appuntamento Pt_2
per un suo cliente, chiedendoci se fossimo interessati al suo cliente, altrimenti si sarebbe rivolta ad altre ditte concorrenti con noi. Lei venne portando il cliente e non partecipò alla vendita. Non abbiamo mai dati listini o campionari e comunque era lei a contattarci quando passava per con qualche cliente, e lavorava anche per altre ditte. Anche lei riceveva CP_8 un compenso come concordava con l'amministrazione. Non sapevo che la medesima era una agente iscritta regolarmente all' ”. CP_1
Per la la teste ha risposto: “rispetto a tale società io conobbi delle Controparte_8
Per_ ragazze, una tale accompagnatrici di clienti;
non partecipavano alla vendita e talvolta neppure venivano ma mandavano il cliente da solo, se ci mettevamo d'accordo.
Ciò sempre che la zona di provenienza del cliente fosse libera da altro agente o da esclusive sul marchio. Valgono quindi le stesse cose già sopra dette. Non sapevo che questo soggetto era un agente professionale. Storicamente non è mai capitato che con queste modalità ci sia stata una vendita in deroga alla zona di esclusiva assegnata ad agente. E ciò anche perché altrimenti avremmo dovuto pagare la provvigione due volte”.
Il testimone , addetto alle vendite presso la e dipendente dal 2011, ha Tes_2 Parte_1 riferito: “Io questi anni ho sempre lavorato presso lo show room di via Pizzi a tranne CP_8
possibili trasferte di lavoro. Non ho mai conosciuto il signor Parte_4
Circa il signor , non mi pare di averlo mai conosciuto, ma ho Controparte_2
conosciuto la moglie che venne un giorno a presentarci dei clienti potenziali. In Pt_7
quella occasione, questa mi chiamò per dire che aveva clienti da interessati Pt_7 CP_9
al nostro prodotto e vennero in azienda;
la signora rimase in disparte e non partecipò Pt_7
alla vendita, salvo un istante in cui poiché queste persone non parlavano bene inglese le chiesi una mano per la traduzione. Mi è stato detto dopo che è suo marito anzi CP_2
preciso che poiché nel foglio di vendita in alto io inserisco il nome del buyer, in quel caso, mi fu detto di scrivere il nome di e non della signora che avevo visto. So anzi CP_2 presumo che vi fosse un compenso stabilito dalla Direzione. Non sapevo che CP_2 fosse un agente, né l'ho mai conosciuto. Presumo che i due fratelli erano loro o Pt_8 uno dei due a concordare con questi buyer il compenso; l'Ufficio contabilità curava poi il pagamento e le relative formalità. Io curavo la vendita. Nulla so sulle posizioni di Pt_2
e .
[...] CP_7
Infine, la teste ispettrice di vigilanza presso l' , ha deposto nei Testimone_3 CP_1 seguenti termini: “dal luglio 2019, con conclusione il successivo dicembre 2019, ho effettuato attività ispettiva nei confronti della società opponente. A luglio mi sono recata da sola presso la sede della società a , mi pare vicino alla Fondazione Prada. Nel primo CP_8
accesso ho solo reso noti i motivi della ispezione ed indicato i documenti da acquisire. A novembre, sempre nella sede legale, ci siamo rivisti presso la medesima sede e c'erano l'avvocato Mazza ed il responsabile amministrativo della società, mi pare tale . Per_2
Abbiamo esaminato i documenti. Nel successivo incontro a dicembre abbiamo proseguito nell'analisi dei documenti ed infine il 20 dicembre è stato notificato il verbale conclusivo.
Io come per prassi ho acquisito le CU, le fatture degli agenti iscritti e le fatture dei soggetti non registrati in con le schede contabili, come riportato nel verbale CP_1
conclusivo. Ho acquisito anche le dichiarazioni della società. Mi fu detto che si trattava in alcuni casi di collaborazioni atipiche con accordi conclusi in forma verbale. Io fondandomi sulla documentazione e sulle dichiarazioni rese ho concluso nei termini di cui al verbale. In particolare, a fronte della deduzione della società per cui trattavasi di rapporti di collaborazione atipica non agenziale, ho ritenuto di escludere tale possibilità sulla base dei seguenti elementi:
1. I soggetti considerati tra i dieci nominativi di cui al verbale, e che ora non ricordo anche perché stranieri, risultavano iscritti in camera di commercio come intermediari commerciali;
avevano poi una matricola come agenti e quindi sono iscritti;
CP_1
2. La durata della collaborazione era pluriennale e continuativa
3. Hanno emesso fatture provvigionali con indicazione di una pluralità di clienti con la ritenuta d'acconto propria della natura provvigionale e ciò a seguito del buon fine dell'affare, cioè della conclusione dell'ordine da parte del cliente;
4. Le fatture riportano la percentuale medesima del 10% o 8%
5. Gli importi erano di entità elevati e superiori al limite dell'occasionalità.
Pertanto, ho concluso per la riconducibilità di tali rapporti al contratto di agenzia, per il quale la forma scritta è solo ai fini della prova.
Circa il punto 1) preciso che soltanto risulta iscritto in visura camerale nel registro CP_2
delle imprese come agente in attività finanziaria e come seconda attività qualcosa che riguarda la cura degli animali però anche questo soggetto è iscritto in anagrafica CP_1 come agente di commercio con numero di matricola come riportato nel verbale conclusivo ed ha mandati attivi sempre nel settore moda.
Sul capo 3) di pag. 87 della memoria: non so rispondere se non che ricordo che nelle fatture sono elencati i nomi dei clienti esteri rispetto ai quali gli affari erano andati a buon fine e nulla di altro. Sul capo 1) di pagina 29 del ricorso: non lo so in quanto non è stato oggetto dell'attività ispettiva;
comunque durante l'ispezione la parola “buyer” non è mai stata utilizzata e la società parlò solo di collaborazioni atipiche… sicuramente ne abbiamo parlato, la dichiarazione verbalizzata è “collaborazione atipica”, ma non ricordo le parole concrete che furono dette. Però ribadisco che io mi fondai sui dati documentali già chiariti, in particolare anche che le fatture si riferivano alla stagione di vendita del prodotto e della collezione. Inoltre ricordo che nelle fatture vi era scritto servizio di procacciamento e non servizi di buyer, oppure era scritto proprio “provvigioni” per affari conclusi per vs. conto cioè della mandante.
Il Giudice ha quindi posto alla testimone la seguente domanda:
“in occasione dell'attività ispettiva, ricorda di avere fatto verifiche, accertamenti, acquisizioni di elementi informativi in ambito e modalità diverse rispetto al controllo documentale di cui ha già parlato, anche si attraverso l'acquisizione di informazioni presso la sede della società opponente?”
La testimone risponde: “non ricordo le parole esatte che furono dette durante l'ispezione dal responsabile amministrativo alla presenza dell'avv. Mazza, ma ci furono dei colloqui con loro. Non ricordo di preciso i contenuti di tale interlocuzione e confermo ciò che ho scritto nel verbale. Escludo che mai sia stato definito il contenuto concreto di questa pretesa collaborazione atipica.
Sul capo 4) di pag. 30 del ricorso: non so rispondere perché la società non ha mai parlato di
Cont buyer. Io ho solo visto fatture per procacciamento di un intermediario mi pare nelle quali era scritto il nome di un agente di riferimento;
non so perché era indicato e non so se lo chiesi il perché.
Quando ho parlato di buon fine dell'affare condizionante l'erogazione delle provvigioni, intendo dire che valutando solo la fattura consideravo che in essa è indicato l'ammontare dell'ordinativo, il nome del cliente e la percentuale. Non ho mai verificato il pagamento effettivo dell'acquisto, né altri dati di tipo contrattuale”.
Esaurito così il contenuto della prova testimoniale, è stato altresì espletato l'interrogatorio formale, come deferito, del legale rappresentante della società opponente, signor Tes_4
che ha dichiarato quanto segue:
[...] “Sul capo 1: assolutamente no
Sul capo 2: assolutamente no, non su mio incarico
Sul capo 3: no, nessuno aveva una zona, le zone le diamo tramite contratto agli agenti
Sul capo 4: non paghiamo provvigioni per nessuna attività a cui non diamo incarico;
paghiamo provvigioni su singolo affare portato. I soggetti indicati nel capo hanno percepito le provvigioni di cui alle fatture per le vendite svolte.
Sul capo 5: non so”.
8.Ebbene, alla luce dell'ampio materiale raccolto, non è possibile ritenere raggiunta la prova circa la qualità di agenti dei soggetti sopra indicati.
Infatti, già esclusi i nominativi di coloro che già ex tabulas non presentano i tratti morfologici tipici del contratto di agenzia, anche rispetto ai quattro nominativi di Parte_4
, , non emergono sufficienti elementi probatori per Controparte_2 Parte_2 CP_7 poter qualificare i rapporti da loro intrattenuti con l'opponente come di natura agenziale.
Intanto, muovendo proprio dall'interrogatorio formale del legale rappresentante, deve escludersi che sia stata resa una dichiarazione confessoria.
In particolare, sul capo 4, la domanda posta era: è vero che “4) In relazione all'attività svolta la la Parte_9 Controparte_8
la ed i sigg.ri ;
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
; ; ; ;
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e hanno percepito dalla Parte_3 Parte_4
le provvigioni come meglio riassunte negli schemi di cui alle pagine che Parte_1
precedono e come attestate dalle fatture che pure si rammostrano al
Teste”.
La parte ha così risposto: “non paghiamo provvigioni per nessuna attività a cui non diamo incarico;
paghiamo provvigioni su singolo affare portato. I soggetti indicati nel capo hanno percepito le provvigioni di cui alle fatture per le vendite svolte”.
Poiché il capo era formulato in termini generici, cioè era riferito all'intervenuta percezione di provvigioni attestate da fatture, il legale rappresentante ha confermato ciò che già risultava per tabulas e cioè che i soggetti predetti hanno percepito provvigioni per le vendite svolte.
Tuttavia tale affermazione è ben coerente con l'assunto sostenuto dall'opponente, della figura del buyer o comunque del collaboratore atipico. Ugualmente è a dirsi per la precisazione per cui, per i collaboratori indicati nel capo la provvigione è stata versata sul singolo affare portato e non per un'attività oggetto di incarico. Dunque, data la formulazione originaria del capo, e la risposta e la precisazione fornita, in uno alla valutazione delle altre risposte fornite, non si evidenziano i presupposti per ritenere ammessi fatti a sé sfavorevoli come prospettati in memoria. In ogni caso, anche a volersi ritenere ammetto il solo fatto storico indicato al capo 4) non ne discende assolutamente l'effetto decisorio diretto e vincolante che pretenderebbe la dato il carattere non CP_1
stringente del capo stesso.
Passando quindi all'esame della deposizione dell'ispettrice che ha effettuato l'accertamento ispettivo, risulta confermato che la medesima ha fondato la propria valutazione solo sulla documentazione acquisita presso la società e sopra richiamata. In altri termini, la qualificazione giuridica è stata effettuatac, come normale che fosse, sulla base di risultanze documentali, come sopra indicate, e non su accertamenti di fatto in ordine alle effettive modalità di svolgimento del rapporto.
Inoltre, va detto che gli elementi indiziari desunti dall'Ispettrice dalla documentazione acquisita non hanno in realtà una portata euristica così netta, come vorrebbe far sembrare l'opposta.
Invero, quanto al consistente valore economico del fatturato oggetto di contestazione, certamente va considerato il genere merceologico trattato, considerato che i prodotti commercializzati da sono capi di abbigliamento di lusso, venduti in partenza a Parte_1
prezzi elevati, come risulta dagli stessi listini prodotti.
Si deve invero ribadire, in ordine al cd. criterio quantitativo, cioè attinente al volume economico del fatturato, che trattasi di parametro non assoluto, ma relativo al contesto. Nel caso di specie, dato il valore intrinseco elevatissimo dei beni oggetto di vendita, gli importi dei buyers, risultano piuttosto consistenti, ma assolutamente irrisori se confrontati con i valori provvigionali degli agenti della Parte_1
Sempre considerando il volume del fatturato, in via comparativa, occorre anche tener conto dell'entità molto più consistente dei compensi provvigionali corrisposti all'agente italiano e tedesco di peraltro chiaramente riferibili ad una pluralità di affari. Parte_1
Va, inoltre, sottolineato che anche il presupposto costitutivo correlato al buon fine dell'affare, in realtà non è stato in concreto verificato secondo un parametro realmente congruente rispetto allo schema tipologico considerato, tanto che l'Ispettrice ha riferito:
“Quando ho parlato di buon fine dell'affare condizionante l'erogazione delle provvigioni, intendo dire che valutando la sola fattura consideravo che in essa è indicato l'ammontare dell'ordinativo, il nome del cliente e la percentuale. Non ho mai verificato il pagamento effettivo dell'acquisto, né altri dati di tipo contrattuale”. Quanto all'ulteriore prova orale, i testimoni escussi hanno evidentemente riferito circostanze di fatto atte a comprovare l'assunto dell'opponente, e cioè che i soggetti indicati operarono come buyers, cioè come incaricati dal cliente di ricercare prodotti del genere interessato, accompagnandoli, ma senza prendere assolutamente parte alla vendita. Peraltro la loro posizione rispetto a è risultata esclusa da qualsiasi margine negoziale ove si Parte_1
trattasse di prodotti in esclusiva o di zona assegnata ad agenti della società. Quindi effettivamente è illogico immaginare un doppio ordine di agenti per la stessa attività.
Ancora, per completezza, si osserva che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante non risultano stringenti rispetto ai fatti qui valutati, contenendo indicazioni generiche rispetto al thema esaminato.
D'altra parte, occorre ben chiarire che nel caso di specie non è dubbio che sia esistito un rapporto contrattuale tra i vari collaboratori e la ma questo è irrilevante Parte_1 rispetto all'oggetto del contendere, poiché la pretesa creditoria dell'opposta verte non sulla sussistenza di un qualsiasi legame negoziale, ma sull'esistenza di un rapporto di agenzia e questo rapporto non risulta ammesso dalla parte nei suoi tratti empirici salienti.
Ancora, tra gli altri elementi indiziari tipologici, non sono stringenti i dati relativi alle visure camerali e alle iscrizioni dei soggetti attenzionati, infatti i periodi non coincidono CP_1
del tutto, o le attività commerciali di riferimento sono diverse o si tratta di altra attività o si tratta di iscritti d'ufficio.
Non vi è prova dell'assegnazione di una zona territoriale di competenza, ma semmai vi sono territori dai quali i collaboratori provenivano e che creano una tracciabilità geografica, ma nulla che possa essere assimilato ad una zona contrattualmente affidata come oggetto di incarico agenziale fonte di obbligazioni.
In ogni caso, ciò che manca fondamentalmente è la prova di un incarico stabile conferito proprio da ai soggetti menzionati avente ad oggetto l'obbligo di promuovere Parte_1
affari per conto della preponente opponente in una certa zona ( v. Cass., 8.7.2008, n. 18686;
Cass.,22.6.1999, n. 6355 e Cass., 19.8.1992, n. 9676).
Nello specifico, l'ampia attività istruttoria svolta, non permette di ritenere dimostrati gli elementi qualificatori e discretivi fondamentali (Corte appello sez. lav. - Roma, 10/12/2019,
n. 3667 e Corte appello sez. lav. - Roma, 18/05/2021, n. 1894), quali :
a) la presenza di un incarico avente ad oggetto l'attività di promozione per la conclusione di contratti di vendita, compensata con provvigioni;
b) il conferimento di un incarico stabile;
c) l'erogazione di provvigioni con periodicità sostanzialmente regolare;
d) l'esistenza di un rapporto complesso, riguardante una pluralità di affari e non già ad un singolo e determinato affare.
Alla luce di tali risultanze conoscitive, l'assunto sostenuto da non può ritenersi CP_1
provato nei suoi fatti costitutivi.
9.In senso contrario, non assume peraltro portata ostativa alla conclusione qui rassegnata la statuizione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n.
1733/2023, passata in giudicato.
Infatti, intanto, si rileva che questo giudice non ha ritenuto che l'esistenza di un rapporto di buyer agreement tra i collaboratori e gli acquirenti finali dei prodotti sarebbe in sé l'elemento ostativo alla configurabilità di un rapporto di agenzia tra la preponente ed i collaboratori.
Infatti, come chiarito, questo giudice non ha ritenuto raggiunta la prova di elementi in fatto tali da poter qualificare detti rapporti come di agenzia nei confronti dell'opponente, indipendentemente quindi dalla consistenza dei rapporti esterni dei medesimi soggetti come buyers o come collaboratori atipici per conto di terzi. In altri termini, l'accertamento qualificatorio del rapporto interno tra i soggetti menzionati e la qui sviluppato Parte_1
è stato condotto in modo autonomo e distinto rispetto all'ulteriore rapporto in ipotesi esistente tra i medesimi soggetti ed i clienti acquirenti finali dei prodotti.
E ciò anche perché ai fini della definizione del thema è necessario e sufficiente verificare se tra e i collaboratori indicati sia sussistito un rapporto di agenzia, non Parte_1
rilevando invece, in via diretta, il diverso eventuale altro ruolo da questi ultimi svolto. Una volta esclusa la natura agenziale, il giudice non è tenuto del resto a procedere alla esatta qualificazione alternativa del rapporto controverso, ben potendo lo stesso, peraltro, avere natura negoziale atipica, ex art. 1322 cc
Quindi il dovere qualificatorio del giudice non si estende oltre l'ambito proprio dell'accertamento del rapporto di agenzia.
Inoltre, e parallelamente, non si condivide l'affermazione formulata nella citata sentenza della Corte d'appello capitolina n. 1733/23, secondo cui “non sarebbe plausibile che, in un settore merceologico particolarmente qualificato quale quello dell'abbigliamento, la competenza e la preparazione del venditore non possano che essere proprie della figura dell'agente di commercio e non anche di un collaboratore meramente occasionale”.
Tale affermazione di principio, infatti, formulata alla stregua di una massima di esperienza, in realtà, per la sua stessa vaghezza e generalità, non appare fondata su dati specifici propri della realtà empirica e, peraltro, potrebbe di fondo valere per tutti i settori merceologici e quindi è priva di effettivo valore euristico rispetto alla quaestio facti. Tale affermazione, ad avviso di questo giudice, non può quindi costituire un corretto criterio d'inferenza logica.
D'altra parte, proprio il polimorfismo e la fluidità, l'atipicità e la transtipicità degli odierni strumenti imprenditoriali di organizzazione delle reti commerciali, suggeriscono estrema cautela nelle operazioni logiche generalizzanti, data la fondamentale necessità di ricostruzione individualizzante e specifica, in fatto, di ogni singola situazione e posizione.
Conclusivamente, la prospettazione dei fatti fornita dall' non è risultata CP_1
dimostrata e, gli argomenti spesi sin qui assorbono ogni altra questione e deduzione.
9.Per tali ragioni deve essere accolto il ricorso ed occorre accertare che
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8 Parte_2
e nel periodo dal 1°
[...] Parte_3 Persona_3 ottobre 2014 al 30 settembre 2019, non hanno intrattenuto con l'opponente rapporti di agenzia come accertati nel verbale ispettivo impugnato.
L'accertato difetto dei presupposti e la violazione di legge comportano l'illegittimità del verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo n. 4 del 20 dicembre 2019 e gli atti consequenziali impugnati, ed in particolare, la decisione n. 31/2020 resa dal Comitato
Regionale dei Rapporti di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Roma del 22 ottobre 2020, nonché la delibera n. 65/2021 del 3 agosto 2021 emessa dal Comitato Ricorsi della . Tali atti vanno quindi annullati. Controparte_1
Per conseguenza, va anche accertata l'inesistenza del debito di nei confronti Parte_1
della , a titolo di contributi previdenziali asseritamente maturati, con Controparte_1
riferimento alle posizioni di cui al capo 1 nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre
2019, ed a titolo di FIRR, sanzioni ex art. 38 Regolamento delle Attività Istituzionali ed interessi di mora FIRR.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto di CP_1
condannare la a pagare la somma di Euro 100.989,28, con gli interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal 22/12/2021 al saldo.
Infatti, per effetto dell'accertamento compiuto tale domanda è evidentemente inaccoglibile in quanto il diritto azionato non è fondato su fatti costitutivi risultati dimostrati.
10.Data la complessità della materia e la parziale controvertibilità delle questioni esaminate, come dimostrato anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati, sussistono ragioni per compensare per un quarto le spese di lite. Per il residuo, occorre condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che si liquidano in € 5.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
In accoglimento integrale del ricorso,
1.accerta e dichiara che tra e , Parte_1 Controparte_10 Controparte_2
, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e nel Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Persona_3
periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2019, non sono intercorsi i rapporti di agenzia accertati nel verbale ispettivo impugnato;
2. per l'effetto, annulla il verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo n. 4 del 20 dicembre
2019 e gli atti consequenziali impugnati, ed in particolare, la decisione n. 31/2020 resa dal
Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di
Roma del 22 ottobre 2020, nonché la delibera n. 65/2021 del 3 agosto 2021 emessa dal
Comitato Ricorsi della;
Controparte_1
3. accerta l'inesistenza del debito di nei confronti della Parte_1 CP_1
, a titolo di contributi previdenziali asseritamente maturati, con riferimento alle
[...]
posizioni di cui al capo 1 nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2019, ed a titolo di
FIRR, sanzioni ex art. 38 Regolamento delle Attività Istituzionali ed interessi di mora FIRR;
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5. compensa per un quarto le spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 5.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 6.3.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 27345 2021
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. MAZZA FABIO ) Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
(avv.ti TABELLINI CARLO, SARASINO
[...]
MARGHERITA, TUCCIMEI MICHELE MARIA) resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 18/10/2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la allegando che, in data 12 luglio Controparte_1
2019, quest'ultima aveva iniziato un accertamento ispettivo, finalizzato a verificare l'osservanza della normativa previdenziale da parte di e con “Verbale Parte_1
Conclusivo di Accertamento Ispettivo” n. 4 del 20 dicembre 2019 aveva contestato l'asserito mancato versamento, per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2019, dei contributi previdenziali riferiti ai seguenti soggetti:
a. Adriatica Tour S.a.s.;
b. ; Controparte_2
c. ; Controparte_3
d. CP_4
e. ; Controparte_5
f. Controparte_6
Controparte_7
h. Parte_2
i. ; Parte_3
l. Parte_4
per la somma complessiva di Euro 75.021,82, di cui Euro 46.313,14 per contributi fondo previdenza, Euro 5.025,21 per contributo fondo integrativo di previdenza, Euro 10.105 per
Fondo Indennità di risoluzione Rapporto (FIIR), Euro 11.077,48 per sanzioni ex-art. 34
(evasioni contributive), Euro 2.500,00 per sanzioni ex-art. 40 (omessa iscrizione o comunicazione cessazione), Euro 0,88 per interessi di mora FIRR, tutto ciò sul presupposto che i rapporti tra e i predetti intermediari sarebbero qualificabili come contratti Parte_1
di agenzia.
Chiariva quindi di avere con ricorso ex-art. 17, comma 2 D.lgs. 124/2004 notificato in data
20 gennaio 2020 impugnato il Verbale dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di
Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Roma, con esito negativo.
In particolare, precisava che, con decisione n. 31 del 23 ottobre 2020 il Comitato, dopo aver escluso dal proprio scrutinio i rapporti tra e i collaboratori persone giuridiche, Parte_1 aveva respinto l'impugnazione deducendo “…in relazione ai soggetti in contestazione la presenza di numerosi elementi” che consentirebbero di ricondurre le predette relazioni alla fattispecie di cui all'art. 1742 c.c. e, in particolare:
(i) la durata pluriennale delle prestazioni;
(ii) pagamento delle provvigioni “in coincidenza della conclusione degli affari”;
(iii) “la pluralità delle fatture provvigionali emesse da ciascun collaboratore”;
(iv) il riferimento, contenuto nelle fatture, ad “una pluralità di affari ed ad una pluralità di prodotti venduti”;
(v) iscrizione dei collaboratori al registro delle imprese quali “intermediari del commercio”. Aggiungeva che, con delibera n. 65 del 30 agosto 2021, il Comitato aveva respinto il ricorso unicamente con riferimento alla relazione tra ed Adriatica Tour Sas, omettendo Parte_1
qualunque valutazione in ordine ai rapporti tra la ricorrente, e Parte_2 CP_7
riproponendo, per il resto, la stessa motivazione della decisione n. 31 del Comitato.
Pertanto, concluso il procedimento prescritto dalla legge speciale per la composizione in sede amministrativa della controversia, la agiva per ottenere l'accertamento Parte_1 negativo delle preste creditorie vantate dall'Ente Previdenziale, anche in considerazione della “nota ingiuntiva” trasmessa a mezzo pec dal servizio di vigilanza di in data CP_1
23 settembre 2021 con cui lo stesso aveva intimato il pagamento della somma portata dal
Verbale (maggiorata delle sanzioni passate da 11.077,48 Euro a 31.197,60) entro trenta giorni, riservandosi, in difetto, di procedere in via monitoria. In particolare, l'opponente contestava la qualificazione dei rapporti intercorsi tra e gli intermediari oggetto Parte_1 dell'accertamento, attraverso diversi argomenti in fatto ed in diritto, sostenendo trattarsi di
“buyers”, che avrebbero ricevuto incarico solo dagli acquirenti dei prodotti e con i quali essa non avrebbe instaurato alcun rapporto contrattuale né avrebbe loro conferito un Pt_5
incarico di promuovere le sue vendite.
Negava quindi l'esistenza di un suo obbligo di versare i contributi all' . Concludeva CP_1
come precisato nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, esplicando ampie difese in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della domanda. Avanzava a propria volta domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme maturate a proprio credito sulla base dell'accertamento eseguito.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'esito della odierna udienza, sulla discussione dei difensori, il giudice ha letto il dispositivo di sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Ai fini di un corretto iter motivazionale, è utile premettere che, come risulta documentalmente, l' , nel corso dell'accertamento ispettivo in data 20/12/2019, ha CP_1
rilevato che una serie di soggetti, come meglio indicati nelle distinte allegate al verbale di accertamento (e segnatamente la ADRIATICA Parte_6 la la ed i sigg.ri ; Controparte_8 Parte_2 Controparte_2
Con
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
E erano inquadrabili come agenti, col Parte_3 Parte_4
conseguente ritenuto obbligo della di iscrivere i predetti collaboratori al Parte_1
Fondo Previdenza ed al Fondo Integrativo di Previdenza dell'Enasarco nonché di corrispondere i contributi previdenziali ed il FIRR sui compensi provvigionali agli stessi corrisposti.
Per conseguenza, come conteggiato nelle distinte allegate al verbale di accertamento,
ha rivendicato i seguenti importi: CP_1
- a titolo di contributi Fondo Previdenza dovuti sui compensi provvigionali corrisposti ai collaboratori, ai sensi dell'art. 5 L. 12/73 e del Regolamento Attività Istituzionali , CP_1
per il periodo dal 1/10/2014 al 30/9/2019, Euro 46.313,14
- a titolo di contributi Fondo Integrativo Previdenza dovuti sui compensi provvigionali corrisposti ai collaboratori, ai sensi dell'art. 5 L. 12/73 e del Regolamento Attività
Istituzionali Euro 5.025,21 CP_1
- A titolo di sanzioni per evasione contributiva (art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali della ) ed a titolo di interessi di mora (art. 37 del Controparte_1
Regolamento delle Attività Istituzionali della ) alla data del 21/12/2021 Controparte_1
Euro 37.044,94 - A titolo di sanzioni ex art. 40 Regolamento Attività Istituzionali
per omessa iscrizione all' dei collaboratori ai sensi degli art. 23 e 34 del CP_1 CP_1
Regolamento Attività Istituzionali Euro 2.500,00; CP_1
- A titolo di mancati accantonamenti IRR presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto Enasarco, ai sensi degli A.E.C. 20/6/1956 e 13/10/1958, resi efficaci erga omnes con DPR 16/1/1961, n. 145; DPR 26/12/1960, n. 1842 e dei vigenti AEC di diritto comune Euro 10.105,11 oltre i relativi interessi di mora alla data del
21/12/2021 per complessivi Euro 100.989,28.
3.L , sulla base di una serie di elementi tipologici, ha riqualificato i predetti rapporti CP_1 sussumendoli nell'ambito del contratto di agenzia. L'opponente ha, di contro, radicalmente contestato la correttezza di tale operazione qualificatoria, ribadendo che i predetti soggetti hanno operato solo come procacciatori di affari ovvero come buyers.
Pertanto, la materia del contendere verte intorno ad una questione prettamente qualificatoria, dovendo il giudice verificare se può considerarsi corretta la sussunzione dei rapporti menzionati nell'ambito dello schema tipologico agenziale, con la conseguente dimostrazione del fatto costitutivo principale della pretesa creditoria avanzata dall' . CP_1
A questo scopo, è bene, in apertura, premettere, in primo luogo, che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del
7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante ed è l'oggetto principale di questo giudizio.
4.Per un ordinato itinerario motivazionale, è importante, ancora, preliminarmente riportare, pur con la necessaria sintesi, i fondamentali criteri interpretativi valevoli in tema di individuazione dei tratti propri del contratto di agenzia, facendo riferimento agli approdi raggiunti dalla più recente giurisprudenza di legittimità. A tale ultimo scopo, in via introduttiva, il giudice evidenzia che dalla lettura per esteso di molte pronunce del Supremo consesso si evince la sostanziale ripetizione, quasi tralaticia, di alcuni principi giuridici regolatori della materia. Tuttavia, la registrata ampiezza del contenzioso sul punto e la numerosità degli interventi della Cassazione, continuamente chiamata a pronunciarsi in materia, rendono palese l'esistenza di oggettivi margini di incertezza applicativa dei principi di diritto formalmente consolidati. Ciò verosimilmente risulta una conseguenza di alcuni tratti morfologici dell'istituto, particolarmente complessi e sfumati, ma anche quale corollario del mutamento delle forme di organizzazione imprenditoriale e del carattere multiforme e fluido degli schemi di business oggi rinvenibili nella realtà commerciale.
Entro la cornice indicata, costituisce, comunque, norma cardine di riferimento e punto di partenza, ai fini del presente giudizio, l'articolo 1742 c.c. che recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.”
Rispetto all'interpretazione della riportata norma codicistica, all'interno di una vastissima produzione giurisprudenziale, è utile iniziare subito la disamina richiamando la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 29244/2023, una delle numerose pronunce che ha ribadito il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando così con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le disposizioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
da ciò si evince che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”.
Nella medesima sentenza viene anche ribadito il principio secondo cui “nel procedimento di qualificazione del contratto il giudice di merito non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma è tenuto a ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 1362 c.c. e segg”.
In via di prima approssimazione, nel citato recentissimo arresto, viene confermato quindi che l'obbligo assunto stabilmente di promuovere la conclusione di affari costituisce il fattore decisivo e dirimente ai fini della sussunzione di un rapporto contrattuale nello schema tipologico agenziale.
Tanto assodato, procedendo oltre per gradi nell'iter motivazionale, va ricordato che, altrettanto pacificamente, l'esistenza di questa obbligazione principale dell'agente - e quindi la sua fonte ai sensi dell'art. 1173 c.c. - deve essere verificata sulla base della volontà contrattuale, in particolare come fatta palese dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, secondo un principio di effettività.
Invero, nella ricerca e ricostruzione del reale contenuto del programma obbligatorio, è necessario ricorrere ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., considerando certamente il nomen iuris prescelto dalle parti, ma assegnando fondamentale rilievo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, all'effettivo contenuto del rapporto.
Infatti, sia sulla base della disciplina d'interpretazione dei contratti, ma anche considerato il principio ordinamentale di indisponibilità del tipo negoziale, le parti non possono convenzionalmente qualificare il loro rapporto in modo non rispondente al suo concreto atteggiarsi. E, nel caso qui in esame, tale canone risulta inderogabile, perché come anche di recente ribadito dalla Suprema corte, proprio “ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti«” (sentenza n. 30649/2023).
In via di prima approssimazione, è quindi pacifico che, se l'attività qualificatoria deve certamente prendere in considerazione anche il dato convenzionale, cioè gli accordi contrattuali pattuiti, la medesima deve però, prioritariamente, avere ad oggetto la realtà effettiva, cioè il concreto andamento della relazione giuridica tra i soggetti, nella sua concretezza.
Quale ulteriore passaggio argomentativo, deve considerarsi che se, dunque, l'attività di rinvenimento del contenuto obbligatorio del rapporto deve avere ad oggetto fondamentalmente il rapporto nel suo concreto svolgersi, nel rispetto non solo del principio di cui all'art. 1362, secondo comma, c.c., ma anche per una finalità antielusiva della disciplina inderogabile imposta a fini previdenziali, va da sé che in maniera consequenziale e coerente debba essere trattato il punctum dolens della tematica, cioè il profilo della “necessità giuridica” dell'attività svolta dall'agente, tema correlato alla tradizionale distinzione tra continuità e stabilità del rapporto.
Poiché questo profilo costituisce oggetto di specifica attenzione da parte dei difensori, anche perché si tratta di un aspetto decisivo nella criteriologia applicata dall' in tutta CP_1
l'attività di vigilanza ispettiva ordinariamente posta in essere, si rende opportuna qualche ulteriore precisazione, che valga a rendere più chiare le coordinate del ragionamento assegnato all'interprete in questo ambito, anche per la lettura ragionata e consapevole delle massime tralatiziamente riportate.
In primis, è bene tener conto che la distinzione tra continuità e stabilità si trova espressa nella giurisprudenza di legittimità per garantire il nesso di coerenza sistematica tra due aspetti potenzialmente confliggenti, cioè, da un lato, il principio per cui il procacciatore di affari svolge in maniera episodica e occasionale la propria attività, e, dall'altro, la consolidata affermazione del criterio di radicamento della competenza per materia del giudice del lavoro, nella medesima materia, in forza della norma dell'art. 409, 1° co., n. 3 cpc, che come è noto fa riferimento ai rapporti di collaborazione purché continuativi.
Entro tale contesto argomentativo, la Suprema corte si è trovata quindi a dover armonizzare il concetto di continuatività dell'attività del procacciatore (differente quoad essentiam da quello di stabilità) con quello di occasionalità. Come può cioè un'attività umana essere insieme occasionale ed episodica, ma anche continuativa?
La risposta è stata fornita in sede di legittimità attraverso il richiamo al predetto criterio discretivo della cd. necessità giuridica.
Di adamantina chiarezza è a tale scopo l'arresto di Cassazione n. 1441/2005, che ha affermato che “il carattere della continuità va… tenuto distinto da quello della stabilità (...), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non rispondendo ad una
"necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c.”
Tanto chiarito, in ogni caso, alla luce del principio di realtà ed effettività che ha il primato, come detto, a fini qualificatori, anche l'esistenza dell'obbligo - e quindi la necessità giuridica della collaborazione demandata all'agente - deve essere verificata sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto, nella sua materiale consistenza. Tale ultima conclusione vale a fortiori quando, come nel caso di specie, e lo si vedrà a breve, non vi è un contratto scritto opponibile all'Enasarco, e quindi il programma obbligatorio non può che essere ricostruito sulla base di elementi di fatto attinenti allo svolgimento del rapporto stesso.
Entro questa logica, si trova quindi condivisibilmente relativizzato, nell'attuale attività interpretativa, il criterio prettamente legato alla cd. necessità giuridica, a vantaggio del parametro assorbente della stabilità del rapporto, peraltro l'unico previsto dall'art. 1742 c.c.
Per esempio, anche di recente la stessa Corte d'Appello di Roma (n. 1546/2022) ha sul punto precisato “che la più recente giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare il difetto o la presenza di stabilità del rapporto, pone l'attenzione anziché sulla mancanza o sussistenza di un obbligo giuridico di curare la promozione di affari per conto della preponente (questione di difficile decifrazione che tuttavia in presenza di un contratto scritto trova implicita conferma), sul carattere sporadico della raccolta degli ordini e sulla durata del rapporto (cfr.
Cass. 1856/16 “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti”.)”.
Così ponendosi la fattispecie legale, a fini qualificatori, occorre dunque rifarsi alla tradizionale serie di indicatori sintomatici definiti dalla Suprema corte ed applicati ormai da decenni (cfr. ex multis, Cass. 02.02.2016 n. 1974), in particolare dovendosi valutare ai fini dell'esatto inquadramento del collaboratore, inter alia: 1) la previsione di accordi provvigionali;
2) l'assegnazione di una zona;
3) l'occasionalità o meno della collaborazione;
4) l'entità del flusso provvigionale.
In ogni caso, resta prioritaria la valenza euristica di quello che la Suprema corte ha, anche nella recentissima sentenza n. 30649/2023, confermato essere il criterio discretivo fondamentale, cioè quello della stabilità e della natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari, chiarendosi ulteriormente che un'attività promozionale può non rientrare nello schema dell'agenzia, “solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari
(Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265)... Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell'agente, che ha «l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione)”.
La medesima sentenza prosegue, poi ribadendo che “diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene «a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti» (sentenza n.
2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.).
Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n.
2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione).
La stabilità non si configura come «mera ripetizione nel tempo dell'attività» e non può essere avvalorata soltanto «dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2020, n. 23377, punto 7 dei Motivi della decisione)”.
La Corte, a tutta evidenza, ha dunque insistito ulteriormente sul carattere sporadico, temporalmente contenuto, contingente, cioè legato a singoli affari, e occasionale dell'attività del procacciatore, evidenziando, che “solo” entro questi limiti può escludersi la configurazione del tipo legale proprio dell'agenzia.
Nella sentenza n. 23377/2020, richiamata nell'arresto ora riportato, si trova peraltro confermato che correttamente il giudice assolve al proprio obbligo motivazionale indicando
“gli elementi da cui trarre tale stabilità sottolineando anche che la stabilità non è data dalla mera ripetizione nel tempo dell'attività o dall'ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili”.
Conclusivamente sul punto, questo giudice evidenzia, che nella valutazione del concreto atteggiarsi dei singoli rapporti, non può trascurarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'attività di promozione di contratti propriamente riferibile ad un procacciatore d'affari deve svolgersi quoad essentiam “in via del tutto episodica” ed occasionale, afferendo «a singoli affari determinati», con «durata limitata nel tempo», e con un contenuto solo di
«sporadica raccolta di ordini». Al di fuori di questo perimetro, l'attività di promozione di contratti, secondo la Suprema corte, tendenzialmente non può non rientrare nella categoria agenziale.
Tale fondamentale regula iuris si pone in coerenza con l'assunto per cui, anche a voler ritenere discriminante il dato dell'obbligatorietà dell'attività svolta, comunque la prova dell'esistenza della fonte dell'obbligo tipico può desumersi dall'effettiva realtà del rapporto, ed anzi deve desumersi inderogabilmente dal sostrato empirico della prestazione professionale quando l'accertamento sia eseguito ai fini della tutela previdenziale, di per sé indisponibile ed imperativa.
5.Sulla base di tali premesse, occorre ora dare conto per ciascuno dei soggetti interessati dalla contestazione degli esiti dell'applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere la figura dell'agente da quella del semplice procacciatore, non senza avere intanto chiarito che, in astratto, gli indicatori utilizzati dall' , sia nella preliminare fase ispettiva, sia nella presente sede giudiziaria, per CP_1 qualificare i rapporti dell'opponente come natura agenziale sono coincidenti con quelli indicati dalla Cassazione e risultano decisivi per legittimare la riqualificazione del tipo negoziale scelto dalle parti nei termini pretesi.
Prima di transitare alla ricostruzione delle singole posizioni interessate dal verbale ispettivo,
l'esame del materiale istruttorio acquisito esige tuttavia alcune osservazioni generali, comuni a tutti i collaboratori.
Dal punto di vista probatorio, è in primis necessario ricordare che costituisce onere assertivo e probatorio della parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale, la indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Solo per scrupolo motivazionale, interessa, poi, puntualizzare che la prova del contratto di agenzia può essere fornita nella presente sede con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, poiché i limiti probatori previsti dall'art. 1742 c.c. valgono solo tra le parti del contratto e non verso , terzo rispetto al contratto d'agenzia, e che fa valere quest'ultimo come CP_1
fatto giuridico fondante il rapporto previdenziale contributivo (Cass. n. 29243/2023;
5880/21).
6.Come anticipato, considerate le radicali contestazioni avanzate dall'opponente, la controversia verte essenzialmente sulla configurabilità, come rapporto di agenzia, dell'attività prestata dai menzionati collaboratori a favore di per il periodo Parte_1
1/10/2014 – 30/9/2019.
A questo scopo, va evidenziato che qualifica i soggetti come agenti in base CP_1
alle seguenti circostanze essenziali: pagamento delle provvigioni, entità delle provvigioni, continuità e non occasionalità delle prestazioni e dei relativi compensi.
Il verbale di accertamento si basa infatti sostanzialmente su fatture per provvigioni dal 2014 al 2019.
Secondo la all'opposto, i soggetti in questione non erano agenti e avevano il Parte_1 ruolo di buyer atteso che svolgevano nell'interesse e su incarico del compratore, cliente finale, attività di visita, informazione, consiglio e supporto.
Venendo all'analisi delle prove raccolte, il giudice rileva intanto che si è già pronunciato nel corso del giudizio sulle diverse istanze di produzione documentale successive alla fase introduttiva del giudizio, attenendosi ai parametri fissati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8202/2005). Anche nella presente sede tale valutazione deve essere ribadita.
In ogni caso, i dati di seguito riportati, non emergenti dai documenti contestati, hanno consentito e consentono già di per sé di ritenere la causa pienamente istruita.
Muovendo, quindi, dall'analisi della prova documentale ritualmente acquisita ed andando a valutare in primis le fatture prodotte da ed emesse dagli intermediari di cui al CP_1
verbale ispettivo, si evidenziano i seguenti elementi per ciascuna posizione scrutinata, riportandosi in particolare, a mò di scheda sintetica, il numero ed il valore economico delle fatture per ciascun periodo, la causale formalmente indicata, il volume totale del fatturato.
Controparte_6
- fattura nel 2014: a novembre 5.335,67
- fatture nel 2015: gennaio 3.052,37, settembre 1.105,06 – 1.327,73, ottobre 920,40, dicembre 3.347,78;
- fattura nel 2016: ottobre 2.359,99;
- fatture nel 2017: gennaio 1.983,33, luglio 3.797,67, novembre 553,22;
- fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: 0
“compenso per intermediazione commerciale”
Compratori: ST e OR
Totale netto: € 23.783,22 Le fatture sono emesse dal 2014 al 2017 e non hanno un andamento regolare, ma occasionale.
CP_4
- fatture nel 2014: settembre 4.608,40, ottobre 1.919,99 – 432,50, novembre 749,52 -
1.556,54, dicembre 1.652,14 - 331,50
- fatture nel 2015: gennaio 3.052,37, febbraio 523,77, settembre 2.600,62
- fatture nel 2016: ottobre 4.972,50 – 6.239,94
- fatture nel 2017: ottobre 4.405,83 – 8.561,76 – 3.557,33 – 3.689,78 – 4.5591,08, novembre
2.058,50, dicembre 2.224,42
- fatture nel 2018: gennaio 1.458,21, maggio 3.459,93
- fatture nel 2019: 0
“forfait per intermediazione con riferimento agli acquisti effettuati da persone da me accompagnate presso i vostri uffici”
Totale fatturato: € 54.084,87
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2018, non hanno un andamento regolare.
Parte_4
- fatture nel 2014: dicembre 2.943,88,
- fatture nel 2015: dicembre 5.826,78
- fattura nel 2016: gennaio 3.676,51, novembre 3.853,29, dicembre 7.558,03,
- fatture nel 2017: marzo 4.151,09, dicembre 7.558,03
- fatture nel 2018: marzo 2.178,87, dicembre 3.699,30
- fatture nel 2019: marzo 672,70,
“Fattura Provv.” – “consulenza commerciale” – “provvigioni per segnalazioni occasionali svolte per vostro conto nel mese di …”
Totale fatturato € 42.118,48
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2019, l'andamento è leggermente più regolare, anche se non vi è continuatività; gli importi non risultano particolarmente elevati.
Parte_3
- fatture nel 2014: novembre 9.445,52,
- fatture nel 2015: novembre 6.828,66 - 292,05,
- fattura nel 2016: dicembre 4.116,14
- fatture nel 2017: ottobre 624,37 - fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: 0
“affari occasionali procacciati”
Totale: € 21.306,74
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2017, l'andamento non è regolare e continuativo, le fatture sono assolutamente sporadiche e saltuarie.
CP_3
- fatture nel 2014: gennaio 248,00 – 545,97, ottobre 70,00 – 1.385,19, novembre 848,10,
- fatture nel 2015: febbraio 70,00, settembre 4.396,03, novembre 699,47,
- fattura nel 2016: novembre 5.527,99,
- fatture nel 2017: maggio 1.770,00, ottobre 5.275,22, ottobre 1.334,89, novembre 242,94
- fatture nel 2018: novembre 1.045,18
- fatture nel 2019: 0
“compenso segnalazione relativo alla clientela estera”
Le fatture sono emesse dal 2014 al 2018, l'andamento non è regolare e gli importi non sono particolarmente elevati.
Controparte_5
- fatture nel 2014: 0
- fatture nel 2015: aprile 35.068,13,
- fattura nel 2016: dicembre 3.465,66
- fatture nel 2017: novembre 7.876,50,
- fatture nel 2018: 0
- fatture nel 2019: gennaio 9.386,31
“compenso per intermediazione commerciale”, “compenso per procacciamento d'affari su clienti estero”,
L'andamento non è regolare, le fatture sono sporadiche e non vi è continuatività.
Controparte_2
- fatture nel 2014: ottobre 1.370,20, novembre 1.974,09, dicembre 621,56 – 1.376,26
- fatture nel 2015: settembre 2.018,28, ottobre 447,52 - 10.311,86 – 3.477,44, dicembre
3.467,33,
- fattura nel 2016: gennaio 5.990,03, settembre 3.757,00, ottobre 3.607,06 – 4.945,37 –
3.609,04 – 1.938,15, dicembre 6.143,19 – 4.122, 04 - fatture nel 2017: ottobre 5.662,74, novembre 3.898,39, dicembre 7.793,53,
- fatture nel 2018: settembre 1.888,55, ottobre 1.470,57 – 2.093,21, dicembre 7.449,91,
- fatture nel 2019: febbraio 693,72
“segnalazione cliente”
Il periodo è dal 2014 al 2019. L'andamento è parzialmente più regolare, ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
Parte_2
- fatture nel 2014: ottobre 1.486,09,
- fatture nel 2015: febbraio 431,88, luglio 4.244,39, ottobre 2.165,77,
- fattura nel 2016: luglio 3.458,58, agosto 869,07 – 2.644,88, ottobre 842,52 – 535,25 –
2.861,66, novembre 611,00, dicembre 479,94
- fatture nel 2017: luglio 2.919,08, ottobre 1.169,62, novembre 1.071,20 – 922,01 dicembre
356,83 – 849,95 – 298,07
- fatture nel 2018: giugno 4.715,99 – 2.110,19, luglio 2.599,44, ottobre 2.129,89
- fatture nel 2019: luglio 2.749,59, settembre 354,00 – 776,68
“provvigione stagione …”,
L'andamento appare più regolare, con più fatture emesse ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
ADRIATICA TOUR
- fatture nel 2014: gennaio 7.072,57,
- fatture nel 2015: febbraio 1.741,33,
- fattura nel 2016: novembre 3.163,43
- fatture nel 2017: 0
- fatture nel 2018: gennaio 4.231,19
- fatture nel 2019: gennaio 6.930,88
“provvigioni intermediazione …”, “compenso per segnalazione clienti”,
L'andamento delle fatture risulta del tutto irregolare, con una singola fattura per anno, e interruzione nel 2017.
CP_7
- fatture nel 2014: settembre 6.304,81, ottobre 2.364,01
- fatture nel 2015: ottobre 8.752,00,
- fattura nel 2016: luglio 2.502,34, novembre 6.023,27 – 1.710,52 – 3.228,34 - fatture nel 2017: giugno 1.577,92, luglio 2.898,25, settembre 2.108,82, ottobre 1.372,81, novembre 1.631,34
- fatture nel 2018: luglio 3.827,92, settembre 1.439,59 – 1.249,74,
- fatture nel 2019: settembre 6.508,66 – 1.361,83
“compensi per intermediazione occasionale inerenti il procacciamento di affari senza rappresentanza”.
L'andamento appare più regolare e vi è indicazione in fattura della dicitura “provvigione” ma comunque non vi è continuatività e stabilità delle erogazioni.
7.Complessivamente, la prova documentale per alcune posizioni già consente in apicibus di escludere la fondatezza dell'ipotesi qualificatoria sostenuta dall' e, pertanto, non CP_1
sono stati ammessi dal giudice i mezzi di prova orale, in quanto irrilevanti.
Infatti, per la gran parte delle posizioni esaminate l'assunto della ipoteticamente CP_1 fondato sulla continuatività, significatività e regolarità dell'attività professionale svolta da ciascun agente è smentito dalle chiare risultanze documentali.
Di contro, sono stati ammessi i mezzi di prova orale sulle sole circostanze in contestazione relative alle seguenti posizioni oggetto di giudizio: Parte_4 CP_2
, , in quanto il numero delle fatture, la loro entità e cadenza
[...] Parte_2 CP_7
fornivano alcuni elementi indiziari, in ordine alla veridicità dell'assunto sostenuto dall'opposta, ma non in maniera esaustiva e sufficiente ai fini della compiuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, si è dato corso all'attività istruttoria orale.
La prima teste, , legata al legale rappresentante della società da Testimone_1
convivenza e comune genitorialità, ha dichiarato (da qui in poi il carattere grassetto è della scrivente): “ Lavoro presso tale società da circa 10 anni, dal 2013 circa, e mi occupo della parte commerciale, quindi della vendita ai clienti. La sede di lavoro per me è sempre stata via G. Pizzi 11 a . I figli sono nati nel 2018 e 2021 ma ho sempre continuato a CP_8
lavorare. Conosco il signor ma non ricordo quando lo conobbi. La Parte_4
prima volta, lui chiamò in ditta e hanno passato a me la telefonata in quanto parlo la sua lingua e lui disse che aveva un cliente che passava per e cercava un negozio per CP_8
fargli fare acquisti. Lui venne quindi con un cliente e lo lasciò ed andò via e poi venne a riprenderlo. Pertanto tale non partecipò alla vendita;
so che ebbe un compenso Parte_4
con rilascio di fattura. Penso per averci messo in contatto col cliente. Ciò successe altre volte, senza mai partecipare alla vendita, perché nulla conosce del nostro settore. A volte non fu dato l'appuntamento perché il cliente era di zone con agenti o con clienti che hanno
l'esclusiva sul prodotto e sul marchio. Non sapevo che il medesimo era un agente già iscritto all' per il settore abbigliamento. Escludo che la società abbia mai dato un CP_1 incarico a tale ; l'iniziativa partiva dal cliente che chiedeva a lui di contattarci. Parte_4
Circa D'aluiso non l'ho mai conosciuto, in quanto io comunque seguivo le CP_2
vendite ai clienti che parlavano il russo…. la ontattò la società per un appuntamento Pt_2
per un suo cliente, chiedendoci se fossimo interessati al suo cliente, altrimenti si sarebbe rivolta ad altre ditte concorrenti con noi. Lei venne portando il cliente e non partecipò alla vendita. Non abbiamo mai dati listini o campionari e comunque era lei a contattarci quando passava per con qualche cliente, e lavorava anche per altre ditte. Anche lei riceveva CP_8 un compenso come concordava con l'amministrazione. Non sapevo che la medesima era una agente iscritta regolarmente all' ”. CP_1
Per la la teste ha risposto: “rispetto a tale società io conobbi delle Controparte_8
Per_ ragazze, una tale accompagnatrici di clienti;
non partecipavano alla vendita e talvolta neppure venivano ma mandavano il cliente da solo, se ci mettevamo d'accordo.
Ciò sempre che la zona di provenienza del cliente fosse libera da altro agente o da esclusive sul marchio. Valgono quindi le stesse cose già sopra dette. Non sapevo che questo soggetto era un agente professionale. Storicamente non è mai capitato che con queste modalità ci sia stata una vendita in deroga alla zona di esclusiva assegnata ad agente. E ciò anche perché altrimenti avremmo dovuto pagare la provvigione due volte”.
Il testimone , addetto alle vendite presso la e dipendente dal 2011, ha Tes_2 Parte_1 riferito: “Io questi anni ho sempre lavorato presso lo show room di via Pizzi a tranne CP_8
possibili trasferte di lavoro. Non ho mai conosciuto il signor Parte_4
Circa il signor , non mi pare di averlo mai conosciuto, ma ho Controparte_2
conosciuto la moglie che venne un giorno a presentarci dei clienti potenziali. In Pt_7
quella occasione, questa mi chiamò per dire che aveva clienti da interessati Pt_7 CP_9
al nostro prodotto e vennero in azienda;
la signora rimase in disparte e non partecipò Pt_7
alla vendita, salvo un istante in cui poiché queste persone non parlavano bene inglese le chiesi una mano per la traduzione. Mi è stato detto dopo che è suo marito anzi CP_2
preciso che poiché nel foglio di vendita in alto io inserisco il nome del buyer, in quel caso, mi fu detto di scrivere il nome di e non della signora che avevo visto. So anzi CP_2 presumo che vi fosse un compenso stabilito dalla Direzione. Non sapevo che CP_2 fosse un agente, né l'ho mai conosciuto. Presumo che i due fratelli erano loro o Pt_8 uno dei due a concordare con questi buyer il compenso; l'Ufficio contabilità curava poi il pagamento e le relative formalità. Io curavo la vendita. Nulla so sulle posizioni di Pt_2
e .
[...] CP_7
Infine, la teste ispettrice di vigilanza presso l' , ha deposto nei Testimone_3 CP_1 seguenti termini: “dal luglio 2019, con conclusione il successivo dicembre 2019, ho effettuato attività ispettiva nei confronti della società opponente. A luglio mi sono recata da sola presso la sede della società a , mi pare vicino alla Fondazione Prada. Nel primo CP_8
accesso ho solo reso noti i motivi della ispezione ed indicato i documenti da acquisire. A novembre, sempre nella sede legale, ci siamo rivisti presso la medesima sede e c'erano l'avvocato Mazza ed il responsabile amministrativo della società, mi pare tale . Per_2
Abbiamo esaminato i documenti. Nel successivo incontro a dicembre abbiamo proseguito nell'analisi dei documenti ed infine il 20 dicembre è stato notificato il verbale conclusivo.
Io come per prassi ho acquisito le CU, le fatture degli agenti iscritti e le fatture dei soggetti non registrati in con le schede contabili, come riportato nel verbale CP_1
conclusivo. Ho acquisito anche le dichiarazioni della società. Mi fu detto che si trattava in alcuni casi di collaborazioni atipiche con accordi conclusi in forma verbale. Io fondandomi sulla documentazione e sulle dichiarazioni rese ho concluso nei termini di cui al verbale. In particolare, a fronte della deduzione della società per cui trattavasi di rapporti di collaborazione atipica non agenziale, ho ritenuto di escludere tale possibilità sulla base dei seguenti elementi:
1. I soggetti considerati tra i dieci nominativi di cui al verbale, e che ora non ricordo anche perché stranieri, risultavano iscritti in camera di commercio come intermediari commerciali;
avevano poi una matricola come agenti e quindi sono iscritti;
CP_1
2. La durata della collaborazione era pluriennale e continuativa
3. Hanno emesso fatture provvigionali con indicazione di una pluralità di clienti con la ritenuta d'acconto propria della natura provvigionale e ciò a seguito del buon fine dell'affare, cioè della conclusione dell'ordine da parte del cliente;
4. Le fatture riportano la percentuale medesima del 10% o 8%
5. Gli importi erano di entità elevati e superiori al limite dell'occasionalità.
Pertanto, ho concluso per la riconducibilità di tali rapporti al contratto di agenzia, per il quale la forma scritta è solo ai fini della prova.
Circa il punto 1) preciso che soltanto risulta iscritto in visura camerale nel registro CP_2
delle imprese come agente in attività finanziaria e come seconda attività qualcosa che riguarda la cura degli animali però anche questo soggetto è iscritto in anagrafica CP_1 come agente di commercio con numero di matricola come riportato nel verbale conclusivo ed ha mandati attivi sempre nel settore moda.
Sul capo 3) di pag. 87 della memoria: non so rispondere se non che ricordo che nelle fatture sono elencati i nomi dei clienti esteri rispetto ai quali gli affari erano andati a buon fine e nulla di altro. Sul capo 1) di pagina 29 del ricorso: non lo so in quanto non è stato oggetto dell'attività ispettiva;
comunque durante l'ispezione la parola “buyer” non è mai stata utilizzata e la società parlò solo di collaborazioni atipiche… sicuramente ne abbiamo parlato, la dichiarazione verbalizzata è “collaborazione atipica”, ma non ricordo le parole concrete che furono dette. Però ribadisco che io mi fondai sui dati documentali già chiariti, in particolare anche che le fatture si riferivano alla stagione di vendita del prodotto e della collezione. Inoltre ricordo che nelle fatture vi era scritto servizio di procacciamento e non servizi di buyer, oppure era scritto proprio “provvigioni” per affari conclusi per vs. conto cioè della mandante.
Il Giudice ha quindi posto alla testimone la seguente domanda:
“in occasione dell'attività ispettiva, ricorda di avere fatto verifiche, accertamenti, acquisizioni di elementi informativi in ambito e modalità diverse rispetto al controllo documentale di cui ha già parlato, anche si attraverso l'acquisizione di informazioni presso la sede della società opponente?”
La testimone risponde: “non ricordo le parole esatte che furono dette durante l'ispezione dal responsabile amministrativo alla presenza dell'avv. Mazza, ma ci furono dei colloqui con loro. Non ricordo di preciso i contenuti di tale interlocuzione e confermo ciò che ho scritto nel verbale. Escludo che mai sia stato definito il contenuto concreto di questa pretesa collaborazione atipica.
Sul capo 4) di pag. 30 del ricorso: non so rispondere perché la società non ha mai parlato di
Cont buyer. Io ho solo visto fatture per procacciamento di un intermediario mi pare nelle quali era scritto il nome di un agente di riferimento;
non so perché era indicato e non so se lo chiesi il perché.
Quando ho parlato di buon fine dell'affare condizionante l'erogazione delle provvigioni, intendo dire che valutando solo la fattura consideravo che in essa è indicato l'ammontare dell'ordinativo, il nome del cliente e la percentuale. Non ho mai verificato il pagamento effettivo dell'acquisto, né altri dati di tipo contrattuale”.
Esaurito così il contenuto della prova testimoniale, è stato altresì espletato l'interrogatorio formale, come deferito, del legale rappresentante della società opponente, signor Tes_4
che ha dichiarato quanto segue:
[...] “Sul capo 1: assolutamente no
Sul capo 2: assolutamente no, non su mio incarico
Sul capo 3: no, nessuno aveva una zona, le zone le diamo tramite contratto agli agenti
Sul capo 4: non paghiamo provvigioni per nessuna attività a cui non diamo incarico;
paghiamo provvigioni su singolo affare portato. I soggetti indicati nel capo hanno percepito le provvigioni di cui alle fatture per le vendite svolte.
Sul capo 5: non so”.
8.Ebbene, alla luce dell'ampio materiale raccolto, non è possibile ritenere raggiunta la prova circa la qualità di agenti dei soggetti sopra indicati.
Infatti, già esclusi i nominativi di coloro che già ex tabulas non presentano i tratti morfologici tipici del contratto di agenzia, anche rispetto ai quattro nominativi di Parte_4
, , non emergono sufficienti elementi probatori per Controparte_2 Parte_2 CP_7 poter qualificare i rapporti da loro intrattenuti con l'opponente come di natura agenziale.
Intanto, muovendo proprio dall'interrogatorio formale del legale rappresentante, deve escludersi che sia stata resa una dichiarazione confessoria.
In particolare, sul capo 4, la domanda posta era: è vero che “4) In relazione all'attività svolta la la Parte_9 Controparte_8
la ed i sigg.ri ;
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
; ; ; ;
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e hanno percepito dalla Parte_3 Parte_4
le provvigioni come meglio riassunte negli schemi di cui alle pagine che Parte_1
precedono e come attestate dalle fatture che pure si rammostrano al
Teste”.
La parte ha così risposto: “non paghiamo provvigioni per nessuna attività a cui non diamo incarico;
paghiamo provvigioni su singolo affare portato. I soggetti indicati nel capo hanno percepito le provvigioni di cui alle fatture per le vendite svolte”.
Poiché il capo era formulato in termini generici, cioè era riferito all'intervenuta percezione di provvigioni attestate da fatture, il legale rappresentante ha confermato ciò che già risultava per tabulas e cioè che i soggetti predetti hanno percepito provvigioni per le vendite svolte.
Tuttavia tale affermazione è ben coerente con l'assunto sostenuto dall'opponente, della figura del buyer o comunque del collaboratore atipico. Ugualmente è a dirsi per la precisazione per cui, per i collaboratori indicati nel capo la provvigione è stata versata sul singolo affare portato e non per un'attività oggetto di incarico. Dunque, data la formulazione originaria del capo, e la risposta e la precisazione fornita, in uno alla valutazione delle altre risposte fornite, non si evidenziano i presupposti per ritenere ammessi fatti a sé sfavorevoli come prospettati in memoria. In ogni caso, anche a volersi ritenere ammetto il solo fatto storico indicato al capo 4) non ne discende assolutamente l'effetto decisorio diretto e vincolante che pretenderebbe la dato il carattere non CP_1
stringente del capo stesso.
Passando quindi all'esame della deposizione dell'ispettrice che ha effettuato l'accertamento ispettivo, risulta confermato che la medesima ha fondato la propria valutazione solo sulla documentazione acquisita presso la società e sopra richiamata. In altri termini, la qualificazione giuridica è stata effettuatac, come normale che fosse, sulla base di risultanze documentali, come sopra indicate, e non su accertamenti di fatto in ordine alle effettive modalità di svolgimento del rapporto.
Inoltre, va detto che gli elementi indiziari desunti dall'Ispettrice dalla documentazione acquisita non hanno in realtà una portata euristica così netta, come vorrebbe far sembrare l'opposta.
Invero, quanto al consistente valore economico del fatturato oggetto di contestazione, certamente va considerato il genere merceologico trattato, considerato che i prodotti commercializzati da sono capi di abbigliamento di lusso, venduti in partenza a Parte_1
prezzi elevati, come risulta dagli stessi listini prodotti.
Si deve invero ribadire, in ordine al cd. criterio quantitativo, cioè attinente al volume economico del fatturato, che trattasi di parametro non assoluto, ma relativo al contesto. Nel caso di specie, dato il valore intrinseco elevatissimo dei beni oggetto di vendita, gli importi dei buyers, risultano piuttosto consistenti, ma assolutamente irrisori se confrontati con i valori provvigionali degli agenti della Parte_1
Sempre considerando il volume del fatturato, in via comparativa, occorre anche tener conto dell'entità molto più consistente dei compensi provvigionali corrisposti all'agente italiano e tedesco di peraltro chiaramente riferibili ad una pluralità di affari. Parte_1
Va, inoltre, sottolineato che anche il presupposto costitutivo correlato al buon fine dell'affare, in realtà non è stato in concreto verificato secondo un parametro realmente congruente rispetto allo schema tipologico considerato, tanto che l'Ispettrice ha riferito:
“Quando ho parlato di buon fine dell'affare condizionante l'erogazione delle provvigioni, intendo dire che valutando la sola fattura consideravo che in essa è indicato l'ammontare dell'ordinativo, il nome del cliente e la percentuale. Non ho mai verificato il pagamento effettivo dell'acquisto, né altri dati di tipo contrattuale”. Quanto all'ulteriore prova orale, i testimoni escussi hanno evidentemente riferito circostanze di fatto atte a comprovare l'assunto dell'opponente, e cioè che i soggetti indicati operarono come buyers, cioè come incaricati dal cliente di ricercare prodotti del genere interessato, accompagnandoli, ma senza prendere assolutamente parte alla vendita. Peraltro la loro posizione rispetto a è risultata esclusa da qualsiasi margine negoziale ove si Parte_1
trattasse di prodotti in esclusiva o di zona assegnata ad agenti della società. Quindi effettivamente è illogico immaginare un doppio ordine di agenti per la stessa attività.
Ancora, per completezza, si osserva che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante non risultano stringenti rispetto ai fatti qui valutati, contenendo indicazioni generiche rispetto al thema esaminato.
D'altra parte, occorre ben chiarire che nel caso di specie non è dubbio che sia esistito un rapporto contrattuale tra i vari collaboratori e la ma questo è irrilevante Parte_1 rispetto all'oggetto del contendere, poiché la pretesa creditoria dell'opposta verte non sulla sussistenza di un qualsiasi legame negoziale, ma sull'esistenza di un rapporto di agenzia e questo rapporto non risulta ammesso dalla parte nei suoi tratti empirici salienti.
Ancora, tra gli altri elementi indiziari tipologici, non sono stringenti i dati relativi alle visure camerali e alle iscrizioni dei soggetti attenzionati, infatti i periodi non coincidono CP_1
del tutto, o le attività commerciali di riferimento sono diverse o si tratta di altra attività o si tratta di iscritti d'ufficio.
Non vi è prova dell'assegnazione di una zona territoriale di competenza, ma semmai vi sono territori dai quali i collaboratori provenivano e che creano una tracciabilità geografica, ma nulla che possa essere assimilato ad una zona contrattualmente affidata come oggetto di incarico agenziale fonte di obbligazioni.
In ogni caso, ciò che manca fondamentalmente è la prova di un incarico stabile conferito proprio da ai soggetti menzionati avente ad oggetto l'obbligo di promuovere Parte_1
affari per conto della preponente opponente in una certa zona ( v. Cass., 8.7.2008, n. 18686;
Cass.,22.6.1999, n. 6355 e Cass., 19.8.1992, n. 9676).
Nello specifico, l'ampia attività istruttoria svolta, non permette di ritenere dimostrati gli elementi qualificatori e discretivi fondamentali (Corte appello sez. lav. - Roma, 10/12/2019,
n. 3667 e Corte appello sez. lav. - Roma, 18/05/2021, n. 1894), quali :
a) la presenza di un incarico avente ad oggetto l'attività di promozione per la conclusione di contratti di vendita, compensata con provvigioni;
b) il conferimento di un incarico stabile;
c) l'erogazione di provvigioni con periodicità sostanzialmente regolare;
d) l'esistenza di un rapporto complesso, riguardante una pluralità di affari e non già ad un singolo e determinato affare.
Alla luce di tali risultanze conoscitive, l'assunto sostenuto da non può ritenersi CP_1
provato nei suoi fatti costitutivi.
9.In senso contrario, non assume peraltro portata ostativa alla conclusione qui rassegnata la statuizione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n.
1733/2023, passata in giudicato.
Infatti, intanto, si rileva che questo giudice non ha ritenuto che l'esistenza di un rapporto di buyer agreement tra i collaboratori e gli acquirenti finali dei prodotti sarebbe in sé l'elemento ostativo alla configurabilità di un rapporto di agenzia tra la preponente ed i collaboratori.
Infatti, come chiarito, questo giudice non ha ritenuto raggiunta la prova di elementi in fatto tali da poter qualificare detti rapporti come di agenzia nei confronti dell'opponente, indipendentemente quindi dalla consistenza dei rapporti esterni dei medesimi soggetti come buyers o come collaboratori atipici per conto di terzi. In altri termini, l'accertamento qualificatorio del rapporto interno tra i soggetti menzionati e la qui sviluppato Parte_1
è stato condotto in modo autonomo e distinto rispetto all'ulteriore rapporto in ipotesi esistente tra i medesimi soggetti ed i clienti acquirenti finali dei prodotti.
E ciò anche perché ai fini della definizione del thema è necessario e sufficiente verificare se tra e i collaboratori indicati sia sussistito un rapporto di agenzia, non Parte_1
rilevando invece, in via diretta, il diverso eventuale altro ruolo da questi ultimi svolto. Una volta esclusa la natura agenziale, il giudice non è tenuto del resto a procedere alla esatta qualificazione alternativa del rapporto controverso, ben potendo lo stesso, peraltro, avere natura negoziale atipica, ex art. 1322 cc
Quindi il dovere qualificatorio del giudice non si estende oltre l'ambito proprio dell'accertamento del rapporto di agenzia.
Inoltre, e parallelamente, non si condivide l'affermazione formulata nella citata sentenza della Corte d'appello capitolina n. 1733/23, secondo cui “non sarebbe plausibile che, in un settore merceologico particolarmente qualificato quale quello dell'abbigliamento, la competenza e la preparazione del venditore non possano che essere proprie della figura dell'agente di commercio e non anche di un collaboratore meramente occasionale”.
Tale affermazione di principio, infatti, formulata alla stregua di una massima di esperienza, in realtà, per la sua stessa vaghezza e generalità, non appare fondata su dati specifici propri della realtà empirica e, peraltro, potrebbe di fondo valere per tutti i settori merceologici e quindi è priva di effettivo valore euristico rispetto alla quaestio facti. Tale affermazione, ad avviso di questo giudice, non può quindi costituire un corretto criterio d'inferenza logica.
D'altra parte, proprio il polimorfismo e la fluidità, l'atipicità e la transtipicità degli odierni strumenti imprenditoriali di organizzazione delle reti commerciali, suggeriscono estrema cautela nelle operazioni logiche generalizzanti, data la fondamentale necessità di ricostruzione individualizzante e specifica, in fatto, di ogni singola situazione e posizione.
Conclusivamente, la prospettazione dei fatti fornita dall' non è risultata CP_1
dimostrata e, gli argomenti spesi sin qui assorbono ogni altra questione e deduzione.
9.Per tali ragioni deve essere accolto il ricorso ed occorre accertare che
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8 Parte_2
e nel periodo dal 1°
[...] Parte_3 Persona_3 ottobre 2014 al 30 settembre 2019, non hanno intrattenuto con l'opponente rapporti di agenzia come accertati nel verbale ispettivo impugnato.
L'accertato difetto dei presupposti e la violazione di legge comportano l'illegittimità del verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo n. 4 del 20 dicembre 2019 e gli atti consequenziali impugnati, ed in particolare, la decisione n. 31/2020 resa dal Comitato
Regionale dei Rapporti di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Roma del 22 ottobre 2020, nonché la delibera n. 65/2021 del 3 agosto 2021 emessa dal Comitato Ricorsi della . Tali atti vanno quindi annullati. Controparte_1
Per conseguenza, va anche accertata l'inesistenza del debito di nei confronti Parte_1
della , a titolo di contributi previdenziali asseritamente maturati, con Controparte_1
riferimento alle posizioni di cui al capo 1 nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre
2019, ed a titolo di FIRR, sanzioni ex art. 38 Regolamento delle Attività Istituzionali ed interessi di mora FIRR.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto di CP_1
condannare la a pagare la somma di Euro 100.989,28, con gli interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal 22/12/2021 al saldo.
Infatti, per effetto dell'accertamento compiuto tale domanda è evidentemente inaccoglibile in quanto il diritto azionato non è fondato su fatti costitutivi risultati dimostrati.
10.Data la complessità della materia e la parziale controvertibilità delle questioni esaminate, come dimostrato anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati, sussistono ragioni per compensare per un quarto le spese di lite. Per il residuo, occorre condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che si liquidano in € 5.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
In accoglimento integrale del ricorso,
1.accerta e dichiara che tra e , Parte_1 Controparte_10 Controparte_2
, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e nel Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Persona_3
periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2019, non sono intercorsi i rapporti di agenzia accertati nel verbale ispettivo impugnato;
2. per l'effetto, annulla il verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo n. 4 del 20 dicembre
2019 e gli atti consequenziali impugnati, ed in particolare, la decisione n. 31/2020 resa dal
Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di
Roma del 22 ottobre 2020, nonché la delibera n. 65/2021 del 3 agosto 2021 emessa dal
Comitato Ricorsi della;
Controparte_1
3. accerta l'inesistenza del debito di nei confronti della Parte_1 CP_1
, a titolo di contributi previdenziali asseritamente maturati, con riferimento alle
[...]
posizioni di cui al capo 1 nel periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2019, ed a titolo di
FIRR, sanzioni ex art. 38 Regolamento delle Attività Istituzionali ed interessi di mora FIRR;
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5. compensa per un quarto le spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 5.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 6.3.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola