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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01006/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Maria Filotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- di revoca di licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS-dalla -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il giudizio di inidoneità psicofisica alla detenzione delle armi, espresso dalla competente autorità sanitaria, non appare superato dalle produzioni documentali e dai rilievi della parte ricorrente, non idonee a scalfire, quanto meno sotto tale profilo, la prognosi di inaffidabilità posta alla base del provvedimento impugnato;
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, in ragione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.