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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2504/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2011 promossa da: nato ad [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Pentangelo giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Bellacosa giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23 maggio 2011 l'attore ha convenuto in giudizio la per CP_1 richiedere il pagamento della somma di euro 30.000,00 per l'attività prestata come controllore del ciclo produttivo della lavorazione del pomodoro nello stabilimento industriale della società sito nella zona industriale località incoronata di Foggia. In subordine chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di indennizzo ex art. 20412 e 2042 c.c. nella somma ritenuta opportuna alla stregua dell'arricchimento di cui essa si sarebbe avvantaggiata, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto, in subordine la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore con la conseguenza che nessun compenso poteva essere riconosciuto ed infine l'invalidità del contratto per mancata autorizzazione essendo l'attore dipendente pubblico, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio la causa veniva istruita con l'escussione testimoniale e, al termine, all'udienza del 3 dicembre 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ridotti della metà.
****
La domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Va innanzitutto evidenziato che, la prestazione resa dall'attore a favore della società convenuta, non è oggetto di contestazione. Invero, la stessa parte convenuta, ammette e riconosce l'esistenza di un accordo tra le parti per una consulenza, anche se non effettuata per iscritto, affermando che fosse stato pattuito un compenso di euro 10.000,00. Riconosciuta l'esistenza di un contratto di collaborazione lavorativa tra le parti in causa occorre precisare che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'aver eseguito una prestazione lavorativa, contrattualizzata o meno, comporta in ogni caso il relativo pagamento. Il pagamento deve essere negato solo nel caso in cui l'esercizio di una determinata attività lavorativa sia condizionata all'iscrizione in un albo o elenco (cfr. da ultimo sul punto: Corte di Cassazione nr. 8450/2023).
Nel caso che ci occupa, l'attore ha prestato la propria consulenza per la società convenuta già nell'anno 2009 ricevendo il pagamento di euro 25000,00, mentre, per l'annualità 2010, non ha ricevuto alcun compenso. Parte convenuta ha eccepito che la mancata corresponsione del compenso sarebbe dovuto alla negligenza dell'attore nello svolgimento del proprio operato. In particolare ha contestato che avrebbe omesso di controllare la temperatura delle scatole dei pelati/cubettati dopo il raffreddamento, nonché ha eccepito, la nullità del contratto di consulenza, per la mancanza di preventiva autorizzazione della Regione Campania in quanto, all'epoca dei fatti di causa, l'attore era dipendente regionale.
Sulla negligenza lavorativa nessuna prova è stata raggiunta. Non è stato provato né il danno ricevuto, né il nesso causale, né la colpa media e grave dello stesso nello svolgimento della consulenza affidata. Invero, sia la documentazione depositata in atti, sia la prova testi espletata, niente hanno provato in merito. Va evidenziato che, il diritto al compenso, per essere compromesso, abbisogna della prova, da rendere da chi lo contesta, di una grave negligenza causa di un grave danno. Il cliente che si oppone al pagamento del compenso per la prestazione resa deve, infatti, dimostrare la condotta negligente che addebita (Corte di cass. Sez. 2 ord. nr. 6792/2024) e fornire, oltre alla prova del danno, anche che lo stesso sia conseguenza diretta della negligenza, colpa o dolo del lavoratore. Ciò non è avvenuto. Parte convenuta si è limitata ad accusare il convenuto di una condotta negligente senza però provarla nonché senza provare l'eventuale conseguenza in termini di danni. Va evidenziato inoltre che, dalle deposizioni rese, in particolare dal teste di parte convenuta , :….ho lavorato con il sig. Testimone_1 perché quasi sempre avevamo il turno di notte……c'erano due dipendenti addetti alla Parte_1 misurazione della temperatura uno interno l'altro esterno dipendente di società che acquistavano il prodotto, è chiaramente emerso che la eventuale condotta negligente contestata all'attore, mancato pagina 2 di 3 controllo della temperatura, non fosse compresa tra i compiti allo stesso assegnati, bensì affidata ad un dipendente della società ed ad un dipendente della società acquirente del prodotto.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione sollevata sulla mancanza di autorizzazione da parte della Regione Campania, in quanto all'epoca dei fatti di causa l'attore era dipendente regionale. In merito non è stata comunque provata, a pena di nullità della prestazione resa, la qualifica di pubblico dipendente, il tipo di contratto e quindi la necessità di autorizzazione, nello svolgimento della consulenza effettuata, da parte dell'ente di cui lo stesso era dipendente. Comunque, va osservato che, l'eventuale assenza di autorizzazione da parte dell'ente al dipendente pubblico a svolgere attività professionali presso terzi, potrebbe comportare, se riconosciuta necessaria, conseguenze disciplinari ed amministrativo contabili per il dipendente, ma non certamente la mancata erogazione da parte del terzo delle spettanze maturate.
Infine, sul quantum dovuto, in mancanza di una espressa pattuizione scritta e visto che per la medesima prestazione l'anno precedente, come documentato in atti, l'attore ha ricevuto il pagamento di euro 25.000,00, la somma spettante può senz'altro essere determinata tenendo presente la liquidazione precedentemente effettuata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 25.000,00 in
[...] favore di oltre interessi al soddisfo;
Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 382,00 per spese, € 5077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 20 giugno 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2011 promossa da: nato ad [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Pentangelo giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Bellacosa giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23 maggio 2011 l'attore ha convenuto in giudizio la per CP_1 richiedere il pagamento della somma di euro 30.000,00 per l'attività prestata come controllore del ciclo produttivo della lavorazione del pomodoro nello stabilimento industriale della società sito nella zona industriale località incoronata di Foggia. In subordine chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di indennizzo ex art. 20412 e 2042 c.c. nella somma ritenuta opportuna alla stregua dell'arricchimento di cui essa si sarebbe avvantaggiata, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto, in subordine la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore con la conseguenza che nessun compenso poteva essere riconosciuto ed infine l'invalidità del contratto per mancata autorizzazione essendo l'attore dipendente pubblico, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio la causa veniva istruita con l'escussione testimoniale e, al termine, all'udienza del 3 dicembre 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ridotti della metà.
****
La domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Va innanzitutto evidenziato che, la prestazione resa dall'attore a favore della società convenuta, non è oggetto di contestazione. Invero, la stessa parte convenuta, ammette e riconosce l'esistenza di un accordo tra le parti per una consulenza, anche se non effettuata per iscritto, affermando che fosse stato pattuito un compenso di euro 10.000,00. Riconosciuta l'esistenza di un contratto di collaborazione lavorativa tra le parti in causa occorre precisare che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'aver eseguito una prestazione lavorativa, contrattualizzata o meno, comporta in ogni caso il relativo pagamento. Il pagamento deve essere negato solo nel caso in cui l'esercizio di una determinata attività lavorativa sia condizionata all'iscrizione in un albo o elenco (cfr. da ultimo sul punto: Corte di Cassazione nr. 8450/2023).
Nel caso che ci occupa, l'attore ha prestato la propria consulenza per la società convenuta già nell'anno 2009 ricevendo il pagamento di euro 25000,00, mentre, per l'annualità 2010, non ha ricevuto alcun compenso. Parte convenuta ha eccepito che la mancata corresponsione del compenso sarebbe dovuto alla negligenza dell'attore nello svolgimento del proprio operato. In particolare ha contestato che avrebbe omesso di controllare la temperatura delle scatole dei pelati/cubettati dopo il raffreddamento, nonché ha eccepito, la nullità del contratto di consulenza, per la mancanza di preventiva autorizzazione della Regione Campania in quanto, all'epoca dei fatti di causa, l'attore era dipendente regionale.
Sulla negligenza lavorativa nessuna prova è stata raggiunta. Non è stato provato né il danno ricevuto, né il nesso causale, né la colpa media e grave dello stesso nello svolgimento della consulenza affidata. Invero, sia la documentazione depositata in atti, sia la prova testi espletata, niente hanno provato in merito. Va evidenziato che, il diritto al compenso, per essere compromesso, abbisogna della prova, da rendere da chi lo contesta, di una grave negligenza causa di un grave danno. Il cliente che si oppone al pagamento del compenso per la prestazione resa deve, infatti, dimostrare la condotta negligente che addebita (Corte di cass. Sez. 2 ord. nr. 6792/2024) e fornire, oltre alla prova del danno, anche che lo stesso sia conseguenza diretta della negligenza, colpa o dolo del lavoratore. Ciò non è avvenuto. Parte convenuta si è limitata ad accusare il convenuto di una condotta negligente senza però provarla nonché senza provare l'eventuale conseguenza in termini di danni. Va evidenziato inoltre che, dalle deposizioni rese, in particolare dal teste di parte convenuta , :….ho lavorato con il sig. Testimone_1 perché quasi sempre avevamo il turno di notte……c'erano due dipendenti addetti alla Parte_1 misurazione della temperatura uno interno l'altro esterno dipendente di società che acquistavano il prodotto, è chiaramente emerso che la eventuale condotta negligente contestata all'attore, mancato pagina 2 di 3 controllo della temperatura, non fosse compresa tra i compiti allo stesso assegnati, bensì affidata ad un dipendente della società ed ad un dipendente della società acquirente del prodotto.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione sollevata sulla mancanza di autorizzazione da parte della Regione Campania, in quanto all'epoca dei fatti di causa l'attore era dipendente regionale. In merito non è stata comunque provata, a pena di nullità della prestazione resa, la qualifica di pubblico dipendente, il tipo di contratto e quindi la necessità di autorizzazione, nello svolgimento della consulenza effettuata, da parte dell'ente di cui lo stesso era dipendente. Comunque, va osservato che, l'eventuale assenza di autorizzazione da parte dell'ente al dipendente pubblico a svolgere attività professionali presso terzi, potrebbe comportare, se riconosciuta necessaria, conseguenze disciplinari ed amministrativo contabili per il dipendente, ma non certamente la mancata erogazione da parte del terzo delle spettanze maturate.
Infine, sul quantum dovuto, in mancanza di una espressa pattuizione scritta e visto che per la medesima prestazione l'anno precedente, come documentato in atti, l'attore ha ricevuto il pagamento di euro 25.000,00, la somma spettante può senz'altro essere determinata tenendo presente la liquidazione precedentemente effettuata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 25.000,00 in
[...] favore di oltre interessi al soddisfo;
Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 382,00 per spese, € 5077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 20 giugno 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
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