Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 9 aprile 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/04/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitori della minore -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento
del diritto della minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di almeno 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell'istanza inviata dai ricorrenti in data 10.07.2023;
per la condanna
della A.S.L. Napoli 2 Nord ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA alla minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 24.123,14 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all'instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- nella qualità di genitore del minore il 22/1/2024:
per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di almeno 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e per l''accertamento
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell'istanza inviata dai ricorrenti in data 10.07.2023;
e per la condanna
della A.S.L. Napoli 2 Nord ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA alla minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell''inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 24.123,14 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all'instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 107 - Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno censurato la condotta omissiva tenuta dall'ASL Napoli 2 Nord in ordine alla richiesta presentata in data 10.7.2023, volta al riconoscimento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite della predetta ASL, la somministrazione del trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 20 a settimana. Hanno altresì insistito per la condanna dell’Amministrazione intimata ad erogare, in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa, il predetto trattamento fino al raggiungimento da parte del minore del diciottesimo anno di età.
A fondamento del proposto gravame i ricorrenti hanno articolato plurime censure di violazione di legge (artt. 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con l. n. 18 /2009; d. lgs. 502/92; l. 134/2015; DPCM 12 gennaio 2017; d. lgs. n. 117/2017; l. 24/2017) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria (violazione del principio dell'appropriatezza delle cure; violazione del principio della continuità terapeutica).
In particolare, i ricorrenti hanno stigmatizzato come la resistente azienda abbia omesso di compiere le prescritte attività propedeutiche necessarie ed indispensabili, ovverosia le accurate valutazioni di ordine sanitario sullo stato di salute del paziente, dei benefici dallo stesso ottenuti e ottenibili con il trattamento ABA, così causando un grave peggioramento comportamentale causato dalla mancata erogazione del richiesto trattamento nell’indicato numero di ore.
Si è costituita l'ASL Na 2 Nord, insistendo per l’infondatezza nel merito del proposto gravame ed evidenziando di aver avviato la rivalutazione del paziente, onde verificare l’opportunità di somministrare un trattamento nella misura richiesta dai ricorrenti, sebbene coordinato con i necessari interventi educativi e scolastici.
Con ordinanza n. 2312, del 6.12.2023, il Collegio ha accolto la proposta domanda cautelare ingiungendo all’Asl resistente di “valutare lo stadio della patologia in cui versa il minore, alla luce sia della documentazione sanitaria prodotta in sede procedimentale, sia delle indicazioni al riguardo poste dalla delibera regionale di riferimento, onde stabilire se disporre il trattamento ABA nonché, in caso positivo, il numero e la composizione delle ore assegnate, al fine specifico di contrastare il progredire della patologia e comunque di assicurare i prevedibili miglioramenti normalmente correlati alla sua somministrazione”.
Con atto per motivi aggiunti, i ricorrenti, riproponendo le medesime censure di difetto di istruttoria e di motivazione, hanno impugnato il piano terapeutico riformulato dall’azienda sanitaria successivamente all’instaurazione del presente giudizio in data 22.11.2023, con cui quest’ultima aveva proposto la somministrazione del richiesto trattamento sanitario articolato in n. 8 ore settimanali.
All’udienza pubblica del 25.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente occorre perimetrare l’oggetto del giudizio.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno ad oggetto rispettivamente, da un lato, la condotta omissiva tenuta dall'ASL Napoli 2 Nord in ordine alla richiesta presentata in data 10.7.2023, volta al riconoscimento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite della predetta ASL, la somministrazione del trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 20 a settimana; dall’altro, il piano terapeutico, riformulato dall’azienda sanitaria successivamente all’instaurazione del presente giudizio in data 22.11.2023, con cui quest’ultima aveva disposto la somministrazione del richiesto trattamento sanitario articolato in n. 8 ore settimanali.
Così delimitato il petitum, la controversia va ricondotta all’art. 133, comma 1, lettera c) del c.p.a. che attribuisce all’adito Plesso la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall’espletamento delle relative potestà pubbliche, restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell’esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell’adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l’originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 (cfr. anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2016, con riguardo alla questione delle ore di sostegno scolastico per alunni disabili).
Giova, sul punto, richiamare l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1781/2022, secondo cui la domanda di condanna dell'A.S.L. al riconoscimento del diritto a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, non essendo in dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Svolte tali preliminari considerazioni, occorre osservare che, a seguito dell’adozione del piano terapeutico (6 settembre 2024), il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Come evidenziato in narrativa, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, l’A.S.L. ha adottato un nuovo progetto riabilitativo individuale, all’esito dell’aggiornamento istruttorio in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2312/2023.
Ebbene, il nuovo PRI, nel rimodulare il precedente trattamento terapeutico, ha riconosciuto le prestazioni ABA inizialmente interrotte, sebbene in misura inferiore a quella reclamata dai ricorrenti e, pertanto, esso si qualifica come un atto sopravvenuto, autonomamente lesivo, sostitutivo di quello oggetto del gravame introduttivo.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9875/2023) secondo cui il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto degli interessi già definiti con l'atto gravato, restituisce all'autorità l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento impugnato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16/06/2023, n. 5955; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/04/2022, n. 3397).
Il ricorso introduttivo va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.- Sgombrato il campo dal ricorso introduttivo, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 644/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell'ottobre 2023 dall'Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza, va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: "la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l'ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale .... "è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell'aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l'assistenza sociosanitaria, tra l'altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità".
Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
È stato, quindi, ribadito che il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, aggiunge il Consiglio di Stato, “non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l'effettivo trattamento ABA - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea".
Quanto poi alla normativa regionale in materia, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 "relativamente all'allegato documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva", in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23": "1.1. a pag. 22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: "Nell'ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente".
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
4.- Così ulteriormente circoscritto il thema decidendum, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso per motivi aggiunti non può trovare accoglimento.
Depongono in tal senso gli esiti raggiunti dall’espletata verificazione, per come riportati nella relazione depositata in data 24.7.2024 e della relativa integrazione depositata in data 10.1.2025.
Il verificatore, oltre a confermare la correttezza della diagnosi posta dalla resistente ASL ritenendo congruo il livello di gravità pari a 3 del disturbo dello spettro dell’autismo riconosciuto al minore, ha evidenziato la sua positiva risposta al trattamento condotto mediante la metodologia ABA.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il verificatore, supportando le sue conclusioni con la più autorevole letteratura medica in materia nonché alla luce anche delle più recenti linee guida ministeriali (ottobre 2023 - Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini ed adolescenti), ha escluso una relazione diretta, scientificamente comprovata, tra l’intensità del trattamento ed il miglioramento funzionale del paziente.
Con specifico riferimento a tale profilo ha, difatti, chiarito come la letteratura disponibile non riporta dati che permettano di indicare un’intensità (numero di ore) ottimale, sottolineando come l’intero progetto di supporto debba essere condiviso tra operatori sanitari, scuola e famiglia, con l’obiettivo di dare continuità all’intervento. Viene ancora sottolineata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento, ponendo attenzione anche alla comparsa di eventuali effetti indesiderati, a significare che il percorso di cura non può essere cristallizzato in un monte ore dato e immutabile, come intendono i ricorrenti genitori, ma che lo stesso deve essere continuamente sottoposto a revisione tenendo conto della crescita e dell’evoluzione del paziente.
In tal modo argomentando, la verificazione, muovendo dall’assoluta opinabilità del parametro che correla l’intensità oraria del trattamento al miglioramento della risposta da parte del paziente (neppure adeguatamente confutata da parte ricorrente), ha sottolineato come l’adeguatezza del trattamento Aba, e, di conseguenza, la ragionevolezza e logicità della motivazione adottata dall’amministrazione onde giustificare l’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è espressione la prescritta terapia, non possa essere valutata adottando come unico parametro riferimento il profilo prettamente sanitario, dovendosi per contro considerare, del tutto ragionevolmente, anche “L’insieme degli interventi sanitari abilitativi, educativi, pedagogici e sociali che concorrono unitamente al Progetto terapeutico”.
In altri termini, l’intensità del progetto riabilitativo risponde a criteri di valutazione tecnica non in grado di offrire sempre risposte univoche, la cui determinazione è ancorata ad un apprezzamento non privo di elementi di opinabilità cosicché, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'Amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo.
Come precisato dall’incaricato verificatore, le conoscenze scientifiche disponibili non sono in grado di individuare un monte orario ottimale di trattamento, dovendo quest’ultimo essere modulato (ovvero ri-modulato) in considerazione dell’interazione delle azioni strettamente sanitarie (e quindi abilitative/riabilitative) con le attività di supporto educative e sociali a cura di altre istituzioni (istituzioni scolastiche ed enti locali).
Alla luce di tali considerazioni, il verificatore, rispondendo alle specifiche obiezioni sul punto sollevate dai ricorrenti (vedi integrazione della relazione depositata in data 10.1.2025), ha ribattuto, per un verso, che il minore, oltre al trattamento abilitativo sanitario per 8 ore settimanali complessive come da ultimo prescritte dalla resistente ASL, risultava supportato in ambito scolastico dalle ore di sostegno scolastico cui sarebbe stato opportuno aggiungere ulteriori ore di assistenza specialistica per un progetto di supporto complessivo nei diversi contesti di vita; per altro verso, che il monte orario reclamato dai ricorrenti (20 ore di trattamento) avrebbe elevato le ore di sollecitazioni individualizzate, lasciando uno spazio pressoché nullo per altre attività ricreative, ludiche o, semplicemente, “di vita”, che avrebbero potuto apportare un benessere emotivo al minore. In definitiva, “il richiesto trattamento avrebbe coinvolto il minore in attività che, per quantità di ore settimanali di impegno, non avrebbero lasciato spazio ad alcuna altra attività ricreativa”.
Ha quindi concluso ritenendo che la prescrizione di trattamento abilitativo basato sui principi dell’ABA, effettuata dal Nucleo valutativo dell’ASL Na 2 Nord, di 8 ore settimanali appare al momento rispondente ai bisogni sanitari individuali del minore e si inserisce all’interno del Piano Assistenziale Individualizzato che tiene conto di un sistema integrato di interventi, tra cui l’ambito scolastico, concorrendo al più ampio progetto di vita del bambino (come da PDTA DGRC n° 131/2021), a condizione che i bisogni del minore vengano monitorati ed eventualmente rimodulati con frequenza semestrale.
Le conclusioni rassegnate dal verificatore, essendo ispirate ad una logica e congruente declinazione dei parametri scientifici estremamente opinabili che informano la materia in oggetto, sono pienamente condivise dal Collegio, dovendosi peraltro rammentare che, per consolidata giurisprudenza, "... il giudice amministrativo deve e può censurare, ove sollecitato dalla doglianza di parte, la valutazione dell'amministrazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità della scienza applicata o adoperata per compiere la sua decisione, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero di dottrina dominante in materia. Risulta, per converso, inammissibile qualsivoglia sindacato che sostituisca l'opinabile valutazione di parte, del consulente tecnico chiamato a rivalutare la questione tecnica controversa o del medesimo Collegio decidente alla valutazione espressa dall'Amministrazione, salvo che quest'ultima non sia inficiata dai vizi suindicati o non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (cfr. in termini, fra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3611; Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7613 e 27 ottobre 2009, n. 6559; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2022, n. 9078).
In continuità con l'orientamento richiamato, si evidenzia che le doglianze articolate dai ricorrenti con il gravame aggiuntivo in esame sono state finalizzate a sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica dell'amministrazione non in forza dei sopra richiamati profili di eccesso di potere che ne consentono il sindacato da parte di questo Tribunale, bensì al dichiarato fine di sostituire la valutazione di opportunità ed adeguatezza del trattamento sanitario da essi reclamata con quella formulata dalla competente Azienda Sanitaria, quanto all'individuazione dell’intervento terapeutico preferibile.
In definitiva, non si ravvisano nella scelta discrezionale compiuta dall’ASL resistente, anche tenuto conto di quanto emerso dalla disposta verificazione, profili di illogicità ed arbitrarietà, dovendosi tenere conto:
a) dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della P.A., sindacabili solamente se affette dai vizi da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128);
b) dell'inammissibilità delle censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
Ciò, tenuto conto che secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. va svolto non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma sulla scorta della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo: in altre parole, non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11219; id., 4 maggio 2007, n. 4635; Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4522; id., 24 aprile 2019, n. 2625; id., 6 maggio 2014, n. 2295; id., 8 agosto 2009, n. 4960; Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097), potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia la verificazione, che la consulenza tecnica d'ufficio (C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2011, n. 3807; Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607; id., 11 aprile 2006, n. 2001).
Dunque, non solo l'esperimento della verificazione si mostra immune dalle obiezioni sollevate dai ricorrenti, ma gli esiti di questa devono essere pienamente condivisi, restando inteso che le valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione sanitaria sono risultate essere assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie.
Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui è stato finalizzato ad ottenere il riconoscimento in favore del minore di un trattamento riabilitativo sanitario con le modalità A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali di terapia ABA, oltre 3 ore mensili di supervisione, non può trovare accoglimento e, per l’effetto, dev’essere respinto.
5.- Il ricorso deve, infine, essere accolto quanto all'azione risarcitoria nei sensi di seguito indicati, essendo stato comunque appurato il diritto del minore a ricevere il trattamento sanitario richiesto con la metodologia ABA, sia pure in misura più contenuta rispetto a quella reclamata.
Ritiene il Collegio che i genitori del minore abbiano, dunque, diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute - e non rimborsate - per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico a far data dalla domanda di accesso alle terapie presso la struttura convenzionata, nei limiti delle ore ABA di cui al progetto che ad oggi sta seguendo e, allo stato, ritenuto congruo all’esito dell’espletata verificazione.
6.- Quanto alle spese di lite, comprese quelle dell’espletata verificazione, considerato l’andamento del giudizio che ha visto, da un lato, l’ASL riconoscere al minore il trattamento sanitario adeguato soltanto all’esito dell’instaurazione del giudizio e, dall’altro, i ricorrenti insistere nella loro pretesa nonostante la congrua riformulazione del piano terapeutico, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
Infine il Collegio, esaminate la relazione di verificazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore del verificatore dott.ssa -OMISSIS-per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata), la somma di € 600,00 oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
accoglie parzialmente i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna l’Asl resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico nei limiti delle ore settimanali di cui in motivazione;
dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le costituite parti;
pone gli oneri relativi alla verificazione, così come liquidati in parte motiva, a carico, in parti eguali, dell’Asl resistente e dei ricorrenti, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.