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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/02/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. R.G. 1761/2022 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Cadenotti
RICORRENTE nei confronti di:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“disporre in via principale l'affidamento esclusivo del figlio al padre con Persona_1
conseguentemente assegnazione della casa coniugale al SI;
in via subordinata, Parte_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso il padre e assegnazione casa coniugale al SI Vinte le spese di causa” Parte_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 285/2023 questo Tribunale ha già dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto fra e in data 10.2.2004. Pt_1 CP_1
Occorre qui decidere sull'affidamento del figlio delle parti, (nato il [...]). Persona_2 All'epoca della separazione consensuale, nel 2014, era stato previsto al riguardo un regime condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre (assegnataria dell'ex casa coniugale, sita in
Follo, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo).
In questa sede ha chiesto la modifica di tali condizioni, lamentando l'attuale inadeguatezza Pt_1 genitoriale dell'odierna resistente, che da alcuni anni sarebbe vittima di una crisi depressiva e avrebbe manifestato segnali di instabilità psicologica, iniziando anche a trascurare il figlio (oltre che sé stessa).
E' stato inoltre dedotto che poco prima dell'instaurazione del giudizio ha voluto Persona_2 trasferirsi dal padre, alla , nell'immobile condotto in locazione dallo stesso. Pt_3
Il ragazzo è stato ascoltato già nella fase presidenziale (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2022), dichiarando tra le altre cose: di essersi sentito a disagio in casa con la madre, la quale assumeva comportamenti poco consoni;
di essersi spaventato in particolare dopo l'ultima “scenata” del genitore, che non vuole tornare a frequentare;
di voler a stare a Follo con il padre, anche in considerazione degli spazi ridotti della nuova sistemazione.
Dato atto della mancata costituzione di , con l'ordinanza del 29.12.2022 sono stati assunti i CP_1 provvedimenti provvisori del caso, disponendosi in particolare l'affidamento esclusivo del figlio delle parti in favore del padre, la sua collocazione presso il genitore affidatario e l'assegnazione dell'ex casa coniugale in favore di . Pt_1
E' stata, altresì, prevista l'immediata presa in carica del nucleo a cura dei servizi sociali territorialmente competenti, con lo scopo di prendere contatti con , fornendo ogni elemento CP_1
utile per valutarne le condizioni di salute e di verificare la sussistenza delle condizioni per una ripresa degli incontri tra la stessa e il figlio.
La prima relazione dei servizi è stata depositata in data 3.4.2023, con conferma dell'ormai prolungata assenza di frequentazione tra e l'odierna resistente e della condizione problematica di Persona_2 quest'ultima; essendosi quindi ravvisata la necessità di attivare gli opportuni interventi di sostegno psicologico.
Il successivo aggiornamento è stato acquisito in data 29.6.2023.
In esso i servizi hanno evidenziato il sospetto che possa essere affetta da un disturbo con CP_1
un calo del tono dell'umore e un'ideazione incentrata su tematiche persecutorie non accessibili alla critica;
in ogni caso riscontrando la ferma opposizione della donna alla presa in carico e alle terapie proposte.
L'assistente ha quindi concluso nel senso dell'insussistenza delle condizioni per una ripresa degli incontri madre-figlio.
Da ultimo (cfr. verbale di udienza del 25.1.2024), il ricorrente ha rappresentato di essersi trasferito con nell'ex casa coniugale, nel mese di agosto essendo spontaneamente Persona_2 CP_1 rientrata in Romania, presso il paese di origine.
, infine, ha evidenziato come il ragazzo, apparso comunque più sereno all'esito degli ultimi Pt_1
avvenimenti, stia continuando a sentire la madre tramite video chiamate anche giornaliere.
Alla luce delle risultanze in atti, sopra sinteticamente riportate, si ritiene di dover confermare quanto già previsto in sede presidenziale, disponendo l'affidamento esclusivo in favore del padre del figlio minore, stante l'inadeguatezza dell'odierna resistente, che non è stata in grado di gestire il periodo di grave difficoltà personale attraversato di recente.
Può, dunque, richiamarsi, tra le tante, Cass. n. 38005/2022, secondo cui: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve rispettare il criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, favorendo il genitore che sembri il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla scissione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Quanto all'eventuale frequentazione madre-figlio, di fatto interrotta da oltre un anno, essa deve essere rimessa all'accordo tra le parti e in ogni caso alla volontà del minore stesso (ormai sedicenne), se del caso previo interessamento dei servizi sociali.
Nulla osta al mantenimento di contatti telefonici anche quotidiani.
La casa ex coniugale è assegnata al genitore collocatario.
Nulla è da disporsi in ordine al mantenimento tra le parti, in assenza di domande.
Quanto al figlio, può prevedersi che sia il padre (che sta già corrispondendo le rate relative al mutuo gravante sull'immobile ex casa coniugale) a provvedere in via diretta ed esclusiva al relativo mantenimento, senza porre alcun contributo a carico dell'altro genitore;
ciò in considerazione delle precarie condizioni di , come emerse anche sulla scorta degli accertamenti compiuti dai CP_1
servizi e del fatto che , quale ufficiale della , appare dotato di adeguata capacità Pt_1 Org_1
reddituale (quale risultante dalle certificazioni uniche prodotte).
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria.
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 285/2023 che ha già dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo del figlio delle parti al padre;
dispone la collocazione del minore presso il genitore affidatario;
dispone che la frequentazione madre-figlio sia rimessa all'accordo tra le parti e alla volontà del minore, nel caso previo interessamento dei servizi sociali territorialmente competenti;
dispone l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Follo, via Europa n. 46, a;
Pt_1
dispone che sia il padre a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in 98,00 euro per esborsi e 2.800,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio in data 8.2.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani