Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05630/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5630 del 2023, proposto da
IN AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
PE PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) del provvedimento di archiviazione definitiva della pratica edilizia richiamata in oggetto … reso dal Resp. al Servizio c/o Comune di Vico Equense in merito alla S.C.I.A. n° 6343 del 6 febbraio 2023, relativa alla posa in opera di cancelli in ferro a delimitazione/protezione dei fondi siti alla via R. Bosco n° 584 loc. Moiano … datato contestualmente alla comunicazione ministeriale del provvedimento di seguito impugnato;
b) del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot.16383 datato 22 agosto 2023 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rispetto all'installazione di cancelli in ferro a delimitazione/protezione dei fondi siti alla via R. Bosco n.584.
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per essa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NA AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 30/10/2023 e depositato in giudizio il 29/11/2023, impugna a) il provvedimento (recante in oggetto “ Installazione di cancelli in ferro a delimitazione/protezione dei fondi siti alla via alla via R. Bosco n. 584, località Moiano – Segnalazione Certificata d’Inizio Attività prot. n. 6343 del 16/02/2023 (cron. 16/23) - Ditta: AL IN. Notifica parere negativo da parte della Soprintendenza A.B.A.P. per l’area metropolitana di Napoli, prot. n. 16383-P del 22/08/2023 ”), reso dal Responsabile del Servizio c/o Comune di Vico Equense, con il quale “ -in adesione alle motivazioni soprintendentizie- si comunica l’archiviazione definitiva della relativa pratica edilizia richiamata in oggetto, la quale per effetto del predetto parere negativo è da intendersi priva di efficacia ad ogni effetto di legge ”; b) il parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot.16383 del 22 agosto 2023, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rispetto alle su citate opere (Installazione di cancelli in ferro a delimitazione/protezione dei fondi siti alla via alla via R. Bosco n. 584) di cui alla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività prot. n. 6343 del 16/02/2023 (cron. 16/23), con riferimento all’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 – procedura ai sensi del D.P.R. 31/2017; c) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELI ARTT. 41 E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 6, 19 DELLA LEGGE N° 241/’90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DEL DPR 380 2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. N° 42/’04 E DEL DPR 31/’17 ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ; IRRAGIONEVOLEZZA; SPROPORZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELI ARTT. 41 E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 17/BIS DELLA LEGGE N° 241/’90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. N° 42/’04 E DEL DPR 31/’17 - ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ; ILLOGICITÀ; SPROPORZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE.
3) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 10/BIS DELLA LEGGE N° 241/’90 - ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Il 05/12/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Vico Equense, eccependo che l’avverso ricorso è irricevibile, inammissibile, improcedibile ed infondato e, pertanto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il 07/12/2023, il Comune di Vico Equense ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.a. per omessa notifica ai proprietari confinanti sigg.ri PO PE, PO TO e CI UI, nonché la improcedibilità del ricorso per la omessa impugnazione del provvedimento n. 154/2023, immediatamente lesivo, regolarmente notificato in data 28/06/2023, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
L’08/12/2023, si è costituito in giudizio il controinteressato PE PO (che dichiara di essere “ comproprietario iure ereditatis di fabbricati e terreni siti in Vico Equense, aventi accesso dalla via R. Bosco 584 ”), notificando e depositando all’uopo un atto di intervento ad opponendum , nel quale ha eccepito “ l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’odierno interventore ” e ha chiesto di respingere il ricorso.
Il 09/12/2023, il controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza cautelare per carenza dei presupposti ed ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello recante R.G. 357/23, pendente, proposto da PO PE ed altri, stante la connessione oggettiva e soggettiva con quello in trattazione.
Nella Camera di Consiglio del 13/12/2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore di quest’ultima ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, quindi il Tribunale ha disposto la cancellazione della presente causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Il 10/10/2025, il Comune di Vico Equense ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che “ La SCIA n. 6343/2023, inibita con gli atti gravati, è stata superata dapprima dalla SCIA n. 14318/2024, e successivamente dalla SCIA n. 27325/2024, quest’ultima ritenuta ammissibile dal punto di vista paesaggistico. Ove ciò non fosse sufficiente, a tanto si aggiunge la dichiarazione della stessa ricorrente, resa in separato giudizio, attinente alla spontanea rimozione dei manufatti. ”
Il 21/10/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva depositata dal Comune di Vico Equense in data 10/10/2025, evidenziando la persistenza dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini della proposizione di una futura e separata azione risarcitoria, e chiedendo, “ Previa declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, Accertare, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e stante l'interesse dichiarato dalla ricorrente ai fini risarcitori, l'illegittimità degli atti impugnati, per essersi formato il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ”, e, in via subordinata, “ Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1), Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, previa valutazione della soccombenza virtuale, Condannare il Comune di Vico Equense e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in solido tra loro, alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ”.
Nella pubblica udienza del 12/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla proposta azione di annullamento e deve essere respinto quanto alla proposta azione di accertamento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., della illegittimità degli atti impugnati, in disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla P.A. resistente nella memoria del 07/12/2023 e dal controinteressato nell’atto di intervento dell’08/122023, per omessa notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 41 c.p.a., e in disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla P.A. resistente nella predetta memoria del 07/12/2023, per omessa impugnazione del provvedimento n. 154/2023 (recante in oggetto “ Sospensione lavori, qualora in corso, ed avvio del procedimento amministrativo volto all’irrogazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e S.M.I. e dal D.LGS. 42/2004 e S.M.I. ”), immediatamente lesivo, regolarmente notificato in data 28/06/2023, con il quale la P.A. sospendeva/inibiva la prosecuzione dei lavori di cui alla S.C.I.A. prot. n. 6343/2023 per la rilevata carenza dello stato legittimo ancor prima e indipendentemente dal successivo parere negativo della Soprintendenza.
1. - In particolare, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla proposta domanda di annullamento, come altresì dichiarato sia da parte resistente nella memoria difensiva del 10/10/2025, che dalla stessa ricorrente nella memoria di replica del 21/10/2025.
Osserva, infatti, il Collegio che la ricorrente - la quale impugna il provvedimento comunale, recante archiviazione della S.C.I.A. n. 6343/2023, e connesso parere soprintendentizio negativo prot. n. 15931/2023 - ha successivamente presentato una nuova S.C.I.A. sostitutiva della precedente, n. 14318/2024, poi inibita dall’A.C. resistente con nota prot. n. 22584/2024 e, quindi, una terza S.C.I.A. n. 27325/2024, che ha ottenuto positivo assenso da parte degli organi competenti dell'Ente con il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui al decreto n. 131 del 04/09/2024, sicché la ricorrente “ non trarrebbe più alcuna utilità dalla reviviscenza della SCIA n. 6343/2023. Quest’ultima, infatti, è stata definitivamente superata da ben due successive segnalazioni certificate, la seconda delle quali ha anche ricevuto l’avallo paesaggistico ”, come affermato dalla A.C. resistente nella memoria difensiva del 10/10/2025.
2. - La ricorrente, tuttavia, nella memoria di replica del 21/10/2025, ha chiesto, di, “ Previa declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, Accertare, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e stante l'interesse dichiarato dalla ricorrente ai fini risarcitori, l'illegittimità degli atti impugnati, per essersi formato il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ”, e, in subordine, la condanna di parte resistente alle spese di lite per soccombenza virtuale.
Il Collegio, in sede di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. ”), respinge le asserite censure di illegittimità per le ragioni di seguito sinteticamente riportate.
2.1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente, premettendo di impugnare cumulativamente “ il provvedimento dell’UTC che ha disposto l’archiviazione edilizia della SCIA tecnica ed il parere ministeriale di diniego paesaggistico, presentato come suo essenziale atto presupposto, da cui il carattere vincolato della determinazione edilizia che ha rimosso la segnalazione ”, lamenta che “ la determina di archiviazione motivata per il solo parere negativo tardivamente espresso dal MIC è da ritenersi illegittima e, prima ancora, inefficace per il comma 8/bis dell’art. 2 della stessa legge n° 241/’90, laddove l’archiviazione de qua è intervenuta ben oltre i trenta giorni dalla presentazione della SCIA, per cui l’intervento dell’UTC, espresso dopo siffatto termine, per poter avere una chance di efficacia, avrebbe dovuto percorrere il procedimento di autotutela impropria di cui all’art. 21/nonies della LP ”.
La predetta censura è inammissibile e comunque infondata.
Anzitutto, occorre precisare che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è un provvedimento di (mera) archiviazione definitiva della S.C.I.A. prot. n. 6343/2023, già preceduto dall’ordinanza 154/2023 - non impugnata - con la quale la P.A. sospendeva/inibiva la prosecuzione dei lavori di cui alla predetta S.C.I.A. per la rilevata carenza dello stato legittimo.
Ciò premesso, questa Sezione ha già osservato (T.A.R. Campania, Sezione VII, 10/07/2024, n. 4179), che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, « Dal combinato disposto degli artt. 22, comma 6 e 23, commi 1 e 4 D.P.R. 380/2001 si ricava, come chiarito da consolidata giurisprudenza, che per gli interventi sottoposti al regime della S.C.I.A. da effettuarsi su immobili oggetto di vincolo paesaggistico, il termine entro cui il Comune può esercitare gli ordinari poteri inibitori e conformativi di cui all’art. 19, comma 3, l. 241/90 decorre dal momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ("La d.i.a. è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all'esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia non può esplicare alcun effetto. Ne deriva che la d.i.a. (oggi s.c.i.a.) priva dell'autorizzazione paesaggistica è inefficace" TAR Lombardia, Milano, II, 9 luglio 2020 n. 1303, in termini T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14/06/2021, n. 1437; "Nel caso di beni soggetti a vincolo paesaggistico la denuncia di inizio attività in assenza dell'autorizzazione paesaggistica non produce effetti e le opere costruite in relazione ad essa possono ritenersi al pari di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo" TAR Marche, Ancona, I, 18 giugno 2016 n. 409; “È possibile presentare una s.c.i.a. anche in presenza di vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o sismico, allegando alla segnalazione i relativi atti di assenso. La mancanza di detti documenti, tuttavia, rende impossibile il completamento dell'iter procedimentale volto al rilascio della s.c.i.a., con la conseguenza che il termine di 30 giorni, entro il quale il Comune può opporsi alla segnalazione senza dover attivare poteri di autotutela, decorre dal momento in cui tutti i documenti necessari sono entrati nella disponibilità del Comune.” T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 09/09/2020, n.3730; “La SCIA in materia edilizia è dettagliatamente regolata dall'art. 23 TUED, che:
- al comma 1 stabilisce i tempi per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori), le modalità e i contenuti.
- al comma 1-bis stabilisce che, "nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali [....] essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti [....], salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti";
- nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete (comma 3) anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, mentre laddove non competa all'amministrazione comunale (comma 4), ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In entrambi i casi, l'esito sfavorevole priva di effetti la denuncia.
Detta disposizione va letta unitamente all'art. 19 della l. 241/90, che è norma generale sulla SCIA amministrativa e al comma 6 bis contiene specifiche disposizioni per la SCIA "in materia edilizia":
- il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 l. 241/90 è ridotto a trenta giorni;
- inoltre, sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6. Tralasciando quest'ultima disposizione, il comma 4 consente all'Amministrazione competente di adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 19 e comunque decorso, per la SCIA edilizia, il termine di 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione.
Da tutto questo si deduce che la SCIA in materia edilizia è possibile anche quando esistono vincoli di tipo ambientale, paesaggistici e sismici, che invece rendono non possibile la SCIA nella generalità degli altri casi, ma sempre escludendosi la possibilità di una autocertificazione da parte del privato: vi è per legge la necessità della produzione di documenti eteronomi, che devono essere allegati alla segnalazione.
Pertanto, stante il richiamo all'art. 19 l. 241/90, e in particolare per effetto del combinato disposto dei commi 6 bis, 4 e 1, unitamente all'art. 23 co. 1 TUED, è evidente che la mancanza di detti documenti rende impossibile il completamento dell'iter procedimentale volto al rilascio della SCIA. Parimenti, è altresì previsto che il termine di 30 giorni, entro il quale il Comune possa opporsi alla Segnalazione senza dover attivare poteri di autotutela e attribuendo alla stessa un esito negativo, decorra da quando tutti i documenti necessari sono entrati nella disponibilità del Comune.” Consiglio di Stato sez. VI, 20/11/2013, (ud. 10/09/2013, dep. 20/11/2013), n.5513) » (T.A.R. Veneto, Sezione II, 20/01/2023, n. 96).
Ebbene, nel caso di specie – in disparte ogni altra questione – mancando l’autorizzazione paesaggistica e, ancor prima, le condizioni di legittimità dello stato dei luoghi (contrariamente a quanto attestato nella S.C.I.A. prot. n. 6343 del 16/02/2023), come emerso a seguito dell’accertamento tecnico prot. n. 39299/2023 al quale ha fatto seguito l’ordinanza n. 154/2023 (non impugnata dalla ricorrente) recante inibitoria/sospensione della predetta pratica edilizia, la S.C.I.A. prot. n. 6343 del 16/02/2023 (cron. 16/23) non era divenuta mai efficace e, dunque, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, L. 241/1990 per l’esercizio dei poteri conformativi ed inibitori non aveva mai iniziato il proprio corso.
2.2. - Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamenta “ la tardività della impugnata determinazione ministeriale di diniego di assenso e, di converso, la sua condizione di inefficacia per il medesimo comma 8/bis della legge n° 241/’90, attesa la pacifica operatività dell’art. 17/bis in materia di procedimento di assenso paesaggistico semplificato, per come disciplinato dall’art. 11 del DPR 31/2017 ”. In particolare, afferma che “ muovendo dalla sequenza cronologica descritta nel preambolo del provvedimento ministeriale ”, “ all’atto della trasmissione al MIC – 2 maggio 2023 – l’istruttoria paesaggistica … era definitivamente e favorevolmente esaurita, giusto quanto espresso dal comma 5 dell’art. 11 del Regolamento di semplificazione. Dalla trasmissione al MIC la Soprintendenza competente avrebbe avuto il termine perentorio di dieci giorni – 12 maggio 2023 – per poter utilmente avanzare il preavviso al segnalante su quelli che avrebbe tempestivamente riscontrato come ” motivi ostativi, e che “ Nessun preavviso di diniego veniva, pertanto, espresso secondo quanto previsto al comma 7 dell’art. 11 richiamato e, per l’effetto, il MIC avrebbe dovuto positivamente esprimersi entro i venti giorni successivi all’invio e, in difetto, si sarebbe (recte: si è!) formato il silenzio significativo in termini di assenso ai sensi dell’art. 17/bis della legge 241, con il consequenziale obbligo per il Comune di rilasciare il titolo paesaggistico conclusivo nei dieci giorni successivi al ventesimo di formazione del silenzio assenso e, quindi, l’1 giugno 2023 ”.
Lamenta, inoltre che il provvedimento ministeriale di diniego paesaggistico “ si è del tutto disinteressato dell’apprezzamento paesaggistico, per occuparsi dello stato legittimo del fondo limitrofo ”.
Le suddette doglianze sono infondate e/o inammissibili per carenza (originaria) di interesse (come altresì eccepito dall’A.C. resistente).
Occorre, anzitutto, rammentare “ che la violazione del termine ex lege contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, Sezione VI, 26/08/2020, n. 3651; T.A.R. Napoli, Sezione VII, 05/10/2021, n. 6255) ” (T.A.R. Napoli, Sezione VII, 01/08/2023, n. 4662).
In particolare, poi, lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata “«… è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 31/2017.
2.1. L’art. 10 prevede un termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, a far data dal ricevimento della domanda; termine che, benchè dichiarato espressamente “tassativo” dalla norma in questione, non è associato a meccanismi di formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego, sicchè ad esso va attribuita natura inderogabile ma solo nel senso che “segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini - come esplicitamente ricordato dal successivo articolo - di responsabilità dei funzionari” (in tal senso, la circolare del MIBACT n. 0011688 dell’11 aprile 2017, contenente la Relazione Illustrativa al DPR n. 31 del 2017, citata dalla difesa comunale).
2.2. L’articolo 11 disciplina invece le specifiche scansioni procedimentali e i termini assegnati alle autorità coinvolte (ossia il comune, quale autorità procedente, e la Soprintendenza, quale organo consultivo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico) per portale a compimento.
2.2.1. In sintesi, la norma prevede che l’autorità procedente proceda ad una prima valutazione dell’istanza, dopo averla istruita e aver assegnato eventualmente alla parte interessata un termine per produrre chiarimenti e integrazioni documentali, durante il quale il procedimento resta sospeso; quindi, in caso di esito positivo di tale valutazione, “Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza (…) una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso” (art. 11 comma 5).
2.2.2. A questo punto, “Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi” (art. 11 comma 5 ultimo periodo); tale norma va letta unitamente al comma 9 dell’art. 11, secondo cui “In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ”.
2.2.3. Nel caso invece - confacente alla fattispecie qui in esame - “di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente” (art. 11 comma 7)» - secondo quanto efficacemente sintetizzato da Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 613/2023. ” (T.A.R. Napoli, Sezione VII, 31/10/2023, n. 5920).
Pertanto, anche con riferimento alle specifiche scansioni procedimentali e ai termini assegnati alle autorità coinvolte per potarle a termine, disciplinati dall’articolo 11, occorre evidenziare che, nella fattispecie in esame (di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente), in disparte ogni altra considerazione, non è previsto il meccanismo del silenzio assenso di cui al comma 9, che va letto in combinato disposto al (solo) comma 5 dell’art. 11, come già affermato nel precedente di Sezione sopra citato.
Infine, in merito alle contestazioni relative al difetto di motivazione del parere negativo da un punto di vista paesaggistico, si osserva che il provvedimento ministeriale di diniego unisce alle dirimenti considerazioni sulla abusività dello stato dei luoghi un apprezzamento paesaggistico evidenziando come l’area un tempo agricola sia stata trasformata in un’area cortilizia antropizzata.
In ogni caso, poi, anche ove si ritenesse il parere della Soprintendenza tardivo/inefficace o carente di motivazione sotto il profilo della valutazione paesaggistica, ciò sarebbe irrilevante ai fini di causa, atteso che il provvedimento comunale di archiviazione definitiva della pratica edilizia si fonda sostanzialmente e legittimamente non solo e non tanto sul mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma prima ancora sulle medesime “ motivazioni soprintendizie ” (“ in adesione alle motivazioni soprintendentizie ” recita il provvedimento impugnato) inerenti la mancanza delle condizioni di legittimità dello stato dei luoghi, circostanza emersa a seguito dell’accertamento tecnico prot. n. 39299/2023, al quale ha fatto seguito l’adozione dell’ordinanza comunale n. 154/2023 (non impugnata dalla ricorrente), già recante inibitoria/sospensione della pratica edilizia di cui alla S.C.I.A. prot. n. 6343 del 16/02/2023.
2.3. - Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto “ le osservazioni tardivamente richieste dal MIC, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non sono state riscontrate dall’organo ministeriale nella motivazione espressa a sostegno del parere negativo ”.
Anche la predetta censura è infondata.
Occorre, anzitutto, premettere che l’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. (“ Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ”) prevede che l’Amministrazione è tenuta, nel caso di presentazione di osservazioni da parte del privato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di diniego, a prenderle in considerazione e, ove ritenga di procedere comunque all’adozione del provvedimento sfavorevole, a dar conto delle ragioni in base alle quali dette osservazioni debbano essere disattese, ma che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, il disposto dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. non impone all’Amministrazione una formale e analitica confutazione delle osservazioni del privato, essendo, invece, sufficiente “ che l’Amministrazione, inviato il preavviso di rigetto e preso atto delle osservazioni del controinteressato, tenga almeno sinteticamente conto di queste nell’adottare il provvedimento finale, in modo che questo sia dotato di una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 27/03/2019, n. 2026).
Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel particolare caso di specie, l’impugnato parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per l’Area metropolitana di Napoli, dà espressamente conto, prima, della « nota prot n°13731-P del 17.07.2023 di avviso di procedimento negativo, inviata da questa Soprintendenza all'interessato ed al Comune », nella quale si evidenzia "... inoltre la documentazione pervenuta in Soprintendenza in data 28.06.2023 (prot 12626-A del 29.06.2023) da parte del Comune di Vico Equense, dove con Ordinanza n°154 del 21.06.2023 si esplicita che nel Rapporto Tecnico prot. n°39299 del 19.06.2023, redatto a seguito di sopralluogo effettuato in data 26.05.2023, non sussistano le condizioni di legittimità dello stato dei luoghi e quindi di regolare prosieguo dell'iter procedimentale della pratica edilizia n°6353 del 16.02.2023 (cron. 16/23), contrariamente a quanto attestato nella stessa, ordinando pertanto la sospensione dei lavori qualora in corso... "; », e, poi, della « documentazione pervenuta in Soprintendenza in data 24.07.2023 (prot.14538-A del 25.07.2023) da parte della ditta proprietaria a seguito dell'avviso di procedimento negativo e ritenuta non meritevole di accoglimento in quanto la richiesta di installazione di cancelli e di delimitazione del fondo, sebbene ricadente in altra particella, comunque asserisce ad un'area sulla quale ricadono interventi abusivi non sanati; ».
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla proposta azione di annullamento e va respinto quanto alla proposta azione di accertamento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., della illegittimità degli atti impugnati.
4. - Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio, anche considerato l’esito del giudizio e le peculiarità fattuali della causa. Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’azione di annullamento e lo respinge quanto all’azione di accertamento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., della illegittimità degli atti impugnati.
Spese compensate e nulla per le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA EN, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AB | MA RA EN |
IL SEGRETARIO